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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 141/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Parte_1
appellante e
(C.F. ), in qualità di Amministratore Controparte_1 C.F._2 di sostegno di (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. RAVENDA GIUSEPPE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) In via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di opposizione per mancato rispetto dei termini di cui all'art 641 c.p.c., con conferma del decreto ingiuntivo opposto n.9/2013 emesso dal Tribunale di Locri-Sezione Distaccata di Siderno in data 28.1.2013;
2) senza rinuncia all'eccezione pregiudiziale e, salvo gravame, rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 9/2013 emesso dal Tribunale di Locri-Sezione Distaccata di Siderno in data
28.1.2013.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
per parte appellata: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e, in ogni caso, accogliere ogni conclusione esposta dall'odierno appellato nell'atto di opposizione del giudizio di primo grado ed in ogni successivo atto e scritto difensivo.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che ne fa richiesta ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri in composizione monocratica, notificato il 12.04.2013, , in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, si opponeva al , con il quale veniva ingiunto a Controparte_2 CP_3
il pagamento della somma di € 11.277,27 per prestazioni Controparte_2
professionali oltre interessi e spese, deducendo la nullità del decreto opposto in quanto richiesto e notificato nei confronti di persona incapace, emesso in difetto di prova scritta, nonché relativo a credito professionale ormai prescritto, e nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa.
Si costituiva l'avv. che eccepiva in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'amministratore di sostegno in difetto di autorizzazione del giudice tutelare, ed insisteva nel rigetto dell'opposizione avendo dimostrato la debenza delle somme e l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente.
Il procedimento veniva trasmesso al collegio, ritenendosi applicabile il rito sommario ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, dinanzi al quale l'opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini ex art. 641 c.p.c. rispetto al deposito dell'atto di citazione (in luogo del ricorso) in data 22.4.2013, posto che il D.I. era stato notificato il 4.3.2013.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale, ritenuto inapplicabile il rito sommario ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, rimetteva la causa dinanzi al giudice istruttore.
pag. 2/11 Con sentenza n. 848/2019, il Tribunale di Locri accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 23.2.2020, impugnava la Parte_1
sentenza predetta, deducendone la illegittimità e chiedendone la riforma nei termini su riportati per i seguenti motivi:
I. nullità per difetto di composizione del giudice, ed errata decisione nel merito;
II. nullità per inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
III. errata motivazione in ordine alla natura estintiva del debito professionale della distrazione delle spese di lite;
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'appello e ribadiva le eccezioni preliminari già formulate in primo grado, ed erroneamente rigettate in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2.1. Si deve precisare che il primo motivo di appello, nonostante venga rubricato dall'appellante come difetto di composizione del giudice, in realtà ripropone tutte le difese già svolte in primo grado, contestando la correttezza della decisione assunta sotto tutti i profili.
Si procede preliminarmente ad esaminare i primi due motivi di appello, il primo limitatamente alla applicabilità del rito speciale ex art. 14 del D.lgs. 150/2011.
L'appellante coglie nel segno rispetto alla applicabilità alla controversia de quo dello speciale rito sommario disciplinato (ratione temporis) dall'art. 14 del D.lgs. n.
150/2011. Già al momento dell'introduzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza aveva affermato in modo incontrastato che “La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio pag. 3/11 con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande”. (Cfr. Cass. Sez 6-2, ordinanza n. 5843 del 08/03/2017; S.U, sentenza n. 4485 del 23/02/2018; confermata da ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023, Rv.
667688 - 01).
Tuttavia, la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo non deve essere valutata alla stregua del rito applicabile (ossia facendo riferimento al deposito dell'atto di citazione, atteso che il rito speciale sommario prevede l'introduzione tramite ricorso) ma facendo riferimento al rito applicato in concreto dall'opponente.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150 del
2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, ordinanza n. 24000 del 06/09/2024, ordinanza n. 8045 del 21/03/2023, ordinanza n.
12796 del 14/05/2019). In sostanza, qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al quale debba applicarsi il rito speciale sommario ex art. 14 D.lgs. 150/2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, la valutazione del rispetto del termine decadenziale ex art. 641 comma 1 c.p.c. deve essere valutata con riferimento alla notificazione della citazione e non al deposito della stessa.
Verificata, quindi, la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si deve osservare che l'errata trattazione della controversia con rito ordinario non comporta ipotesi di rimessione del procedimento al primo giudice.
pag. 4/11 Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10864 del 24/04/2023, Rv. 667688 - 02).
Proprio in casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la disciplina sul mutamento del rito di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 non postula una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, non serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, e neppure costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, ma indica solo il discrimine temporale tra l'applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire. In tal senso, l'ordinanza di mutamento del rito rivela una valenza costitutiva pro-futuro e, a differenza di quanto previsto dagli artt.
426, 427 e 439 c.p.c., in forza dei quali il mutamento del rito può essere disposto anche in grado di appello, la prima udienza di comparizione delle parti nel sistema dell'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 costituisce uno sbarramento per il mutamento del rito, conseguendone la stabilizzazione del rito erroneo. Nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto, atteso che dalla violazione delle regole sul rito processuale non deriva alcuna nullità, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr. Cass. sent. n. 10864 del 2023, n. 758 del 2022)
Si deve, pertanto, escludere che l'errata scelta del rito possa comportare nullità della sentenza di per sé, dovendosi pertanto esaminare il merito della decisione.
pag. 5/11 2.2. La decisione di prime cure ha ritenuto che l'intervenuta distrazione delle spese di lite abbia estinto l'obbligazione del cliente nei confronti del proprio difensore.
L'assunto è errato, poiché la pronuncia del giudice nella sentenza si riferisce al compenso spettante al difensore della parte vittoriosa, che venga ritenuto ripetibile e quindi da porre a carico della parte soccombente e non costituisce la misura del compenso spettante al difensore da parte del suo cliente.
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021, Rv. 661314 - 01).
2.3. La ritenuta erroneità della motivazione in punto di accoglimento dell'opposizione impone l'esame dei motivi di opposizione e delle eccezioni avanzata dall'opponente e ribadite dall'appellato anche in sede di costituzione odierna.
Si parte, quindi, dall'esame delle eccezioni preliminari dell'opponente non esaminate o rigettate in primo grado.
2.3.1. L'eccezione di inesistenza della notifica perché diretta nei confronti di persona incapace, così come l'eccezione di nullità per assenza di prova scritta non colgono nel segno.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto pag. 6/11 e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo è sanata dall'opposizione proposta dall'amministratore di sostegno (cfr. Cass. sez 3, sentenza nl 26537 del 17/12/2014), mentre la mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. non importa di per sé il rigetto della domanda di condanna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché
l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte. (cfr, ex multis, Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, Rv. 663561 - 02).
2.3.2. Passando all'esame del merito della controversia, si deve osservare che il rapporto professionale delle parti non è contestato, ma l'opponente afferma che il difensore aveva concordato che il compenso sarebbe stato contenuto nella somma che la controparte soccombente sarebbe stata condannata a pagare.
pag. 7/11 La prova sarebbe stata offerta dalla deposizione del testimone il Testimone_1 quale avrebbe partecipato ad un incontro con l'avv. nel 2007, in cui l'avvocata Pt_1 avrebbe precisato che la procedura era esente da spese e richiedeva € 500,00 per spese di comunicazioni e altro e che, in ragione della sicura soccombenza della controparte, compensi e spese sarebbero stati a carico della controparte.
La deposizione deve essere interpretata in correlazione agli altri elementi assunti in giudizio, visto che la corresponsione di una somma per spese contrasta con l'assicurazione che le spese sarebbero state esenti ed i compensi a carico della controparte, con esclusione di un credito nei confronti della parte assistita.
Le affermazioni riportate dal teste potevano essere invece riferite alla rassicurazione che non era necessario anticipare le spese del procedimento (in quanto esenti) e che non vi sarebbe stata condanna al pagamento delle spese di lite, che sarebbero state poste a carico della controparte. Questa interpretazione è coerente con le affermazioni della stessa parte opponente, relativa all'offerta di ulteriori somme a titolo di “riconoscenza” ed alla ammissione di consegna di ulteriori somme in contanti, nonché con la deposizione di che aveva assistito all'incontro tra gli e Testimone_2 CP_2
l'avv. nel 2005, quando il giudizio di primo grado si era già concluso con Pt_1 parziale accoglimento della domanda dell' . Il teste precisava che in CP_2 Tes_2 quella occasione l' ammetteva di non avere i soldi per pagare le spese del CP_2 primo giudizio e dell'appello, ma che avrebbe poi pagato. Il teste specificava, poi, che le somme versate in contanti dall'opponente si riferivano ad altri giudizi che l'avv. aveva curato per conto dell' . Pt_1 CP_2
Non c'è prova, quindi, di una rinuncia espressa alla corresponsione di altri compensi oltre a quelli liquidati dal giudice con distrazione, per cui si deve ritenere fondata la richiesta di pagamento dei compensi maturati per i giudizi in questione.
La prova raccolta nel corso dell'istruttoria, unitamente alla documentazione prodotta dall'avv. in merito all'esistenza di ulteriori procedimenti tra le parti, consente Pt_1 di escludere che l'eventuale versamento di somme in contanti si riferisca al procedimento per cui è causa. In particolare, la somma di € 500,00 non potrebbe riferirsi al giudizio di appello, che era già iniziato al momento dell'incontro e per il quale non c'era alcuna spesa o comunicazione da effettuare, tanto che lo stesso testimone Tes_1
pag. 8/11 si mostra titubante rispetto alla imputazione (“non so se la somma di 500,00 di cui ho già detto era riferita precisamente al giudizio d'appello”).
Anche gli ulteriori versamenti che l'appellata assume di aver effettuato in contanti sono imputabili all'ulteriore attività difensiva prestata dall'appellante nei confronti della
, documentata in atti. CP_2
2.4. Venendo alla misura dei compensi spettanti all'avv. si deve rilevare che Pt_1 le contestazioni dell'opponente colgono nel segno esclusivamente per la contestazione sul valore della lite, che non poteva essere considerato indeterminabile.
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile), sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi. (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
10957 del 23/04/2024, Rv. 671000 - 01). Il valore della lite deve essere determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., da interpretare alla luce della giurisprudenza consolidata di della
Corte di cassazione secondo cui (Sez. U, Sentenza n. 10454 del 21/05/2015; n. 24319 del 29/11/2016; n. 8614 del 03/04/2017) le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, tenuto conto della dichiarazione di valore della controversia, che costituisce il limite massimo, nonché della durata della prestazione, come riconosciuta.
pag. 9/11 Il valore della controversia, quindi, deve essere individuato ai sensi dell'art. 13 comma I
c.p.c. in € 10.482,48 (€ 436,77, importo della mensilità della indennità di accompagnamento al momento della decisione, per 24 mensilità), trattandosi chiaramente di prestazione assistenziale.
Tenuto conto della bassa complessità della controversia e della semplicità del giudizio in appello, e preso atto della documentazione prodotta dalla parte opposta che dimostra l'esecuzione delle prestazioni contestate, si deve rilevare la correttezza della richiesta in merito agli onorari per il primo e secondo grado, in quanto contenuti in misura leggermente superiore al minimo previsto dalle tariffe per le prestazioni giudiziali del
2004, applicabile ratione temporis.
Per i diritti, le somme richieste dall'appellante anche inferiori a quelle previste dalle tariffe del 2004 per le cause di valore pari ad €10.482,48.
La somma richiesta con il decreto ingiuntivo è congrua rispetto alla attività difensiva prestata in favore di . Controparte_2
2.5. Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione dei compensi, essendo pacifico che l'attività difensiva si è conclusa successivamente al 18.10.2011, data di deposito della sentenza d'appello, poiché il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli art. 2957, secondo comma, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato.
Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello (cfr., ex multis, Cass. sez. 2, sentenza n.
4951/2016, n. 13774/2004).
Il credito della professionista non era pertanto prescritto al momento della introduzione del giudizio.
2.6. Si deve, inoltre, escludere la compensazione delle spese già liquidate nella sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in favore dell'avv. ex art. 93 c.p.c., in Pt_1
quanto non vi è prova della effettiva riscossione di dette somme.
pag. 10/11 In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, con conferma del DI opposto.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause di valore sino ad € 26.000,00, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 848/2019 così Parte_1
provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 9/2013 emesso dal
Tribunale di Locri;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 382,50 per spese ed € 5.446,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 31/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 141/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Parte_1
appellante e
(C.F. ), in qualità di Amministratore Controparte_1 C.F._2 di sostegno di (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. RAVENDA GIUSEPPE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) In via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di opposizione per mancato rispetto dei termini di cui all'art 641 c.p.c., con conferma del decreto ingiuntivo opposto n.9/2013 emesso dal Tribunale di Locri-Sezione Distaccata di Siderno in data 28.1.2013;
2) senza rinuncia all'eccezione pregiudiziale e, salvo gravame, rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 9/2013 emesso dal Tribunale di Locri-Sezione Distaccata di Siderno in data
28.1.2013.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
per parte appellata: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e, in ogni caso, accogliere ogni conclusione esposta dall'odierno appellato nell'atto di opposizione del giudizio di primo grado ed in ogni successivo atto e scritto difensivo.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che ne fa richiesta ex art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri in composizione monocratica, notificato il 12.04.2013, , in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, si opponeva al , con il quale veniva ingiunto a Controparte_2 CP_3
il pagamento della somma di € 11.277,27 per prestazioni Controparte_2
professionali oltre interessi e spese, deducendo la nullità del decreto opposto in quanto richiesto e notificato nei confronti di persona incapace, emesso in difetto di prova scritta, nonché relativo a credito professionale ormai prescritto, e nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa.
Si costituiva l'avv. che eccepiva in via preliminare Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'amministratore di sostegno in difetto di autorizzazione del giudice tutelare, ed insisteva nel rigetto dell'opposizione avendo dimostrato la debenza delle somme e l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente.
Il procedimento veniva trasmesso al collegio, ritenendosi applicabile il rito sommario ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, dinanzi al quale l'opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini ex art. 641 c.p.c. rispetto al deposito dell'atto di citazione (in luogo del ricorso) in data 22.4.2013, posto che il D.I. era stato notificato il 4.3.2013.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale, ritenuto inapplicabile il rito sommario ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, rimetteva la causa dinanzi al giudice istruttore.
pag. 2/11 Con sentenza n. 848/2019, il Tribunale di Locri accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 23.2.2020, impugnava la Parte_1
sentenza predetta, deducendone la illegittimità e chiedendone la riforma nei termini su riportati per i seguenti motivi:
I. nullità per difetto di composizione del giudice, ed errata decisione nel merito;
II. nullità per inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
III. errata motivazione in ordine alla natura estintiva del debito professionale della distrazione delle spese di lite;
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'appello e ribadiva le eccezioni preliminari già formulate in primo grado, ed erroneamente rigettate in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2.1. Si deve precisare che il primo motivo di appello, nonostante venga rubricato dall'appellante come difetto di composizione del giudice, in realtà ripropone tutte le difese già svolte in primo grado, contestando la correttezza della decisione assunta sotto tutti i profili.
Si procede preliminarmente ad esaminare i primi due motivi di appello, il primo limitatamente alla applicabilità del rito speciale ex art. 14 del D.lgs. 150/2011.
L'appellante coglie nel segno rispetto alla applicabilità alla controversia de quo dello speciale rito sommario disciplinato (ratione temporis) dall'art. 14 del D.lgs. n.
150/2011. Già al momento dell'introduzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza aveva affermato in modo incontrastato che “La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio pag. 3/11 con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande”. (Cfr. Cass. Sez 6-2, ordinanza n. 5843 del 08/03/2017; S.U, sentenza n. 4485 del 23/02/2018; confermata da ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023, Rv.
667688 - 01).
Tuttavia, la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo non deve essere valutata alla stregua del rito applicabile (ossia facendo riferimento al deposito dell'atto di citazione, atteso che il rito speciale sommario prevede l'introduzione tramite ricorso) ma facendo riferimento al rito applicato in concreto dall'opponente.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150 del
2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, ordinanza n. 24000 del 06/09/2024, ordinanza n. 8045 del 21/03/2023, ordinanza n.
12796 del 14/05/2019). In sostanza, qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al quale debba applicarsi il rito speciale sommario ex art. 14 D.lgs. 150/2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, la valutazione del rispetto del termine decadenziale ex art. 641 comma 1 c.p.c. deve essere valutata con riferimento alla notificazione della citazione e non al deposito della stessa.
Verificata, quindi, la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si deve osservare che l'errata trattazione della controversia con rito ordinario non comporta ipotesi di rimessione del procedimento al primo giudice.
pag. 4/11 Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10864 del 24/04/2023, Rv. 667688 - 02).
Proprio in casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la disciplina sul mutamento del rito di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 non postula una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, non serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, e neppure costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, ma indica solo il discrimine temporale tra l'applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire. In tal senso, l'ordinanza di mutamento del rito rivela una valenza costitutiva pro-futuro e, a differenza di quanto previsto dagli artt.
426, 427 e 439 c.p.c., in forza dei quali il mutamento del rito può essere disposto anche in grado di appello, la prima udienza di comparizione delle parti nel sistema dell'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 costituisce uno sbarramento per il mutamento del rito, conseguendone la stabilizzazione del rito erroneo. Nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto, atteso che dalla violazione delle regole sul rito processuale non deriva alcuna nullità, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr. Cass. sent. n. 10864 del 2023, n. 758 del 2022)
Si deve, pertanto, escludere che l'errata scelta del rito possa comportare nullità della sentenza di per sé, dovendosi pertanto esaminare il merito della decisione.
pag. 5/11 2.2. La decisione di prime cure ha ritenuto che l'intervenuta distrazione delle spese di lite abbia estinto l'obbligazione del cliente nei confronti del proprio difensore.
L'assunto è errato, poiché la pronuncia del giudice nella sentenza si riferisce al compenso spettante al difensore della parte vittoriosa, che venga ritenuto ripetibile e quindi da porre a carico della parte soccombente e non costituisce la misura del compenso spettante al difensore da parte del suo cliente.
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021, Rv. 661314 - 01).
2.3. La ritenuta erroneità della motivazione in punto di accoglimento dell'opposizione impone l'esame dei motivi di opposizione e delle eccezioni avanzata dall'opponente e ribadite dall'appellato anche in sede di costituzione odierna.
Si parte, quindi, dall'esame delle eccezioni preliminari dell'opponente non esaminate o rigettate in primo grado.
2.3.1. L'eccezione di inesistenza della notifica perché diretta nei confronti di persona incapace, così come l'eccezione di nullità per assenza di prova scritta non colgono nel segno.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto pag. 6/11 e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo è sanata dall'opposizione proposta dall'amministratore di sostegno (cfr. Cass. sez 3, sentenza nl 26537 del 17/12/2014), mentre la mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. non importa di per sé il rigetto della domanda di condanna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché
l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte. (cfr, ex multis, Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, Rv. 663561 - 02).
2.3.2. Passando all'esame del merito della controversia, si deve osservare che il rapporto professionale delle parti non è contestato, ma l'opponente afferma che il difensore aveva concordato che il compenso sarebbe stato contenuto nella somma che la controparte soccombente sarebbe stata condannata a pagare.
pag. 7/11 La prova sarebbe stata offerta dalla deposizione del testimone il Testimone_1 quale avrebbe partecipato ad un incontro con l'avv. nel 2007, in cui l'avvocata Pt_1 avrebbe precisato che la procedura era esente da spese e richiedeva € 500,00 per spese di comunicazioni e altro e che, in ragione della sicura soccombenza della controparte, compensi e spese sarebbero stati a carico della controparte.
La deposizione deve essere interpretata in correlazione agli altri elementi assunti in giudizio, visto che la corresponsione di una somma per spese contrasta con l'assicurazione che le spese sarebbero state esenti ed i compensi a carico della controparte, con esclusione di un credito nei confronti della parte assistita.
Le affermazioni riportate dal teste potevano essere invece riferite alla rassicurazione che non era necessario anticipare le spese del procedimento (in quanto esenti) e che non vi sarebbe stata condanna al pagamento delle spese di lite, che sarebbero state poste a carico della controparte. Questa interpretazione è coerente con le affermazioni della stessa parte opponente, relativa all'offerta di ulteriori somme a titolo di “riconoscenza” ed alla ammissione di consegna di ulteriori somme in contanti, nonché con la deposizione di che aveva assistito all'incontro tra gli e Testimone_2 CP_2
l'avv. nel 2005, quando il giudizio di primo grado si era già concluso con Pt_1 parziale accoglimento della domanda dell' . Il teste precisava che in CP_2 Tes_2 quella occasione l' ammetteva di non avere i soldi per pagare le spese del CP_2 primo giudizio e dell'appello, ma che avrebbe poi pagato. Il teste specificava, poi, che le somme versate in contanti dall'opponente si riferivano ad altri giudizi che l'avv. aveva curato per conto dell' . Pt_1 CP_2
Non c'è prova, quindi, di una rinuncia espressa alla corresponsione di altri compensi oltre a quelli liquidati dal giudice con distrazione, per cui si deve ritenere fondata la richiesta di pagamento dei compensi maturati per i giudizi in questione.
La prova raccolta nel corso dell'istruttoria, unitamente alla documentazione prodotta dall'avv. in merito all'esistenza di ulteriori procedimenti tra le parti, consente Pt_1 di escludere che l'eventuale versamento di somme in contanti si riferisca al procedimento per cui è causa. In particolare, la somma di € 500,00 non potrebbe riferirsi al giudizio di appello, che era già iniziato al momento dell'incontro e per il quale non c'era alcuna spesa o comunicazione da effettuare, tanto che lo stesso testimone Tes_1
pag. 8/11 si mostra titubante rispetto alla imputazione (“non so se la somma di 500,00 di cui ho già detto era riferita precisamente al giudizio d'appello”).
Anche gli ulteriori versamenti che l'appellata assume di aver effettuato in contanti sono imputabili all'ulteriore attività difensiva prestata dall'appellante nei confronti della
, documentata in atti. CP_2
2.4. Venendo alla misura dei compensi spettanti all'avv. si deve rilevare che Pt_1 le contestazioni dell'opponente colgono nel segno esclusivamente per la contestazione sul valore della lite, che non poteva essere considerato indeterminabile.
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile), sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi. (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
10957 del 23/04/2024, Rv. 671000 - 01). Il valore della lite deve essere determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., da interpretare alla luce della giurisprudenza consolidata di della
Corte di cassazione secondo cui (Sez. U, Sentenza n. 10454 del 21/05/2015; n. 24319 del 29/11/2016; n. 8614 del 03/04/2017) le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, tenuto conto della dichiarazione di valore della controversia, che costituisce il limite massimo, nonché della durata della prestazione, come riconosciuta.
pag. 9/11 Il valore della controversia, quindi, deve essere individuato ai sensi dell'art. 13 comma I
c.p.c. in € 10.482,48 (€ 436,77, importo della mensilità della indennità di accompagnamento al momento della decisione, per 24 mensilità), trattandosi chiaramente di prestazione assistenziale.
Tenuto conto della bassa complessità della controversia e della semplicità del giudizio in appello, e preso atto della documentazione prodotta dalla parte opposta che dimostra l'esecuzione delle prestazioni contestate, si deve rilevare la correttezza della richiesta in merito agli onorari per il primo e secondo grado, in quanto contenuti in misura leggermente superiore al minimo previsto dalle tariffe per le prestazioni giudiziali del
2004, applicabile ratione temporis.
Per i diritti, le somme richieste dall'appellante anche inferiori a quelle previste dalle tariffe del 2004 per le cause di valore pari ad €10.482,48.
La somma richiesta con il decreto ingiuntivo è congrua rispetto alla attività difensiva prestata in favore di . Controparte_2
2.5. Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione dei compensi, essendo pacifico che l'attività difensiva si è conclusa successivamente al 18.10.2011, data di deposito della sentenza d'appello, poiché il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli art. 2957, secondo comma, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato.
Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello (cfr., ex multis, Cass. sez. 2, sentenza n.
4951/2016, n. 13774/2004).
Il credito della professionista non era pertanto prescritto al momento della introduzione del giudizio.
2.6. Si deve, inoltre, escludere la compensazione delle spese già liquidate nella sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in favore dell'avv. ex art. 93 c.p.c., in Pt_1
quanto non vi è prova della effettiva riscossione di dette somme.
pag. 10/11 In conclusione, in accoglimento dell'appello, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, con conferma del DI opposto.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause di valore sino ad € 26.000,00, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 848/2019 così Parte_1
provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 9/2013 emesso dal
Tribunale di Locri;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 382,50 per spese ed € 5.446,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 31/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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