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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5849/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Vigevano (PV) il 02.09.1977
Cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura D.Moltani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 12.6.1972
Cittadino : CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura D.Moltani presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MB (PV) in data 03 Maggio 2008
(anno 2008 atto n. 3 reg. parte II serie C Uff. 1)
x□ separati con sentenza Tribunale di Milano n. 4155/2024 del 10-16 aprile 2024
(passata in giudicato in data 16.4.2024)
del con i seguenti figli: 1) nata a [...] il [...]; Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi e per gli effetti dell'art 3 L. 1.12.1970
n.898, contratto dai IG.ri ed in MB (PV) Parte_1 Parte_2 in data 03 Maggio 2008 ( anno 2008, atto n.3, parte II serie C Ufficio 1 );
b) Ordinare al Comune di MB (PV) ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1) La figlia minore , nata a [...] il [...] rimarrà affidata congiuntamente ad Pt_3 entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre sita in PI (MI) Via
Romagna n.11 ;
2) I Ricorrenti danno atto di avere già venduto l'appartamento sito in PI (MI); Via
D.Alighieri n.39 ,a suo tempo adibito a casa coniugale , con rogito di data 10 Luglio 2024 e di aver già tra loro diviso il ricavato residuato dopo l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile nonché danno altresì atto di aver di altresì venduto – sempre con divisione del ricavato inter partes , il locale box in comproprietà sito in PI, Via Dante Alighieri;
3) Il padre corrisponderà alla SI.ra . ai sensi dell'art 155 c.c. a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia minore , un importo mensile di € 400,00 (quattrocento00) , oltre Pt_3 aumento ISTAT annuale, con prima rivalutazione ISTAT al febbraio 2026. Il contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c intestato alla moglie SI.ra ; Pt_1
3) Il padre IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Pt_2 Pt_3 secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data
14 Novembre 2017 e quindi :
- spese mediche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
pagina 2 di 5 - spese mediche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
- spese scolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b)gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio,grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all 'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Pt_3
-a) un giorno infrasettimanale, indicativamente individuato nella giornata di mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva;
b) un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle h. 17,30 sino alla domenica sera alle ore 21;
c) 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno);
d) il giorno della Vigilia di Natale dalle ore 16 con pernottamento sino alla mattina successiva o il giorno di Natale dalle ore 10 sino alle 10 del giorno successivo , ad anni alterni con la madre;
e) una settimana durante le vacanze scolastiche di fine anno ( dal 26.12 al 01 gennaio e dal 01 gennaio al 06 gennaio) ad anni alterni con la madre;
f) festività pasquali ad anni alterni con la madre;
g) Carnevale e Ponti secondo la regola dell'alternanza con la madre;
5) La vettura Tg.GD73SHV intestata alla SI.ra rimarrà di proprietà Parte_4 Pt_1 esclusiva della stessa;
La vettura Ford AP Tg.FZ730KB intestata al IG. rimarrà in Pt_2 proprietà esclusiva dello stesso così come il motociclo RL AV Tg.CJ78588;
6) I Ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei loro passaporti;
7) I coniugi dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, avendo beni e mezzi per provvedervi autonomamente ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì di aver già risolto prima d'ora ed interamente ogni ulteriore pagina 3 di 5 residua questione di carattere patrimoniale;
8 ) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico della IG.ra ; Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate , confermando la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MB (PV) in data
3.5.2008 tra i IG.ri ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Dà atto che le parti hanno convenuto che le spese legali siano carico della IG.ra
[...]
; Pt_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MB (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di PI (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, lì 11.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 5 pagina 5 di 5