Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 601/2022 R.G. lavoro vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cacciapuoti giusta procura Parte_1 in calce all'atto di appello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Qualiano (NA) alla via Fratelli Rosselli n.17 -appellante-
E
, in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro, giusta procura in calce all'atto introduttivo, con la quale domicilia in Frattamaggiore (NA), presso la sede dell'Ente, alla via
Michelangelo Lupoli n. 27 -appellata-
Controparte_2
-contumace-
[...]
FATTO E DIRITTO
appello avverso la sentenza n. 5171/2021 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Napoli resa in data 28.9.2021, con cui era stata rigettata la domanda proposta con ricorso del 19.10.2019 volta al riconoscimento della natura professionale delle patologie indicate in ricorso (sindrome coronarica acuta trattata con TPCA e duplice stent), contratta nello svolgimento delle mansioni di Medico della presso il P.O. “S. Maria Parte_2
Parte delle Grazie”, alle dipendenze della resistente e alla condanna dell' al pagamento CP_2
Parte in suo favore della rendita in misura superiore al 16% e della per il danno differenziale. Il giudice, espletata la C.T.U. medico legale, dichiarava la patologia riportata dal ricorrente non in nesso di derivazione causale con il rapporto lavorativo alle dipendenze dell'ospedale, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza, criticando la C.T.U., che non aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale - anche sulla scorta delle osservazioni fornite dal proprio consulente di parte - poiché erronea nella valutazione dei fatti che hanno condotto alla malattia professionale.
Deduceva il nel ricorso introduttivo: di essere stato costretto a sostenere ore di Pt_1 lavoro straordinario programmato in turni “di gran lunga superiori all'orario di lavoro prescritto come limite massimo e insuperabile dall'art. 30 CCNL di riferimento”; di avere svolto il lavoro straordinario nei mesi di marzo e settembre 2012, gennaio e aprile 2013, oltre le prestazioni svolte in due turni di 24 ore mensili presso il P.O. di Procida;
di aver manifestato un malore il 7.8.2006 a seguito del quale gli veniva diagnosticata la suddetta malattia coronarica, di cui invocava la natura professionale.
Parte Si è costituita la che con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto del gravame.
Non si è costituito l di cui si dichiara la contumacia. CP_2
All'esito della trattazione scritta, all'odierna udienza la Corte ha riservato la causa per la decisione.
L'appello è infondato.
Nella fattispecie, non è stata provata da parte appellante la sussistenza del nesso eziologico, come si evince chiaramente dalle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado.
Il C.T.U., all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione medica esibita dall'odierno appellante, definisce la patologia da cui è affetto – Parte_1
Dirigente Medico Chirurgo di I livello in servizio presso l'Ospedale Santa Maria delle
Grazie di Pozzuoli - dal punto di vista medico-legale, quale “Esiti di “minimo danno cardiaco” da pregressa sindrome coronarica acuta trattata con PTCA + duplice stent medicato su tratto prossimale medio del ramo circonflesso e sul tratto prossimale dell' IVP della coronaria di sn.
-Stato ansiosodepressivo endoreattivo”.
Riporta il C.T.U., con riferimento al quadro anamnestico emergente dalla documentazione sanitaria presente nel fascicolo d'ufficio, l'episodio sopra citato, occorso in data 7.8.2016, allorchè si trovava in servizio presso la suddetta struttura sanitaria e manifestava un improvviso dolore precordiale irradiato al dorso con associata sudorazione algica. Veniva subito soccorso e portato in PS nello stesso nosocomio ove veniva ricoverato, presso
UOC di Cardiologia per un ST sopraslivellato da sindrome coronarica acuta.
Ritiene il C.T.U. che la patologia ischemica acuta sofferta dall'istante in data 7/8/16 non derivi da uno stress lavorativo intenso, che l'istante attribuisce al periodo di superlavoro svolto per il lavoro straordinario effettuato, ma ad un insieme di fattori di rischio cardiovascolare non modificabili e modificabili, presenti nel ricorrente ed estranei al lavoro.
Tale osservazione, spiega il consulente tecnico d'ufficio, si fonda sulla seguente motivazione: il ricorrente era affetto da fattori di rischio cardiovascolare non modificabili quali sesso ed età, associati a fattori di rischio modificabili, quale il sovrappeso corporeo, la cardiopatia sclerotica ed ipertensiva con episodi di fibrillazione atriale ed una ipercolesterolemia rilevata negli esami effettuati nella cartella clinica del 7.8.2016. Detti fattori di rischio cardiovascolare, hanno certamente contribuito, nel tempo, a determinare nell'istante la comparsa di una malattia aterosclerotica coronarica diffusa multivasale.
Non si può, pertanto, attribuire ad una causa lavorativa stressante il determinarsi dell'infarto miocardico acuto nel , bensì “ad un'alterazione strutturale patologica Pt_1 dei vasi coronarici aterosclerotici, trombizzati e stenotici al 99%”, emersa all'esame coronarografico dell'8.8.2016.
Quindi l'infarto comparso nel ricorrente sarebbe potuto insorgere in un qualunque momento della sua vita, in quanto il tessuto miocardico (cuore) non riceveva un adeguato apporto di sangue ed ossigeno dalla circolazione arteriosa coronarica. La causa di detta patologia è quindi da attribuirsi a cause extralavorative generiche, trattandosi di un soggetto con alto rischio cardiovascolare.
Conclude pertanto il C.T.U., assumendo che la suindicata patologia cardiaca patita dal
, non è eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa da lui svolta e, Pt_1
conseguentemente, non può essere attribuita a causa unica e diretta di servizio ovvero a causa preponderante e necessaria, in quanto non risulta dipendente da un rischio specifico della lavorazione cui il lavoratore è addetto.
Il C.T.U., inoltre, rispondendo alle osservazioni critiche della parte ricorrente, ha evidenziato la presenza di fattori di rischio cardiovascolare del quali l'età, il sesso Pt_1
e la familiarità per malattia cardiovascolare (il padre è deceduto a 84 anni di età per la rottura di un aneurisma dell'aorta addominale), oltre all'ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e sovrappeso corporeo.
Precisa, infine, che l'infarto si è manifestato nell'odierno appellante “dopo tre anni dalla sospensione del lavoro straordinario” quando lo stesso svolgeva solo lavoro ordinario di
34 ore + 4 ore di aggiornamento non lavorativo settimanale, come da contratto;
lo stress lavorativo denunciato non è documentato da alcuna certificazione medica specialistica precedente a quella dell'evento del 7.8.2016, ma da “un'unica e sola certificazione del
DSM” effettuata successivamente all'evento infarto (ossia in data 27.8.2016), in cui si diagnostica “una sindrome depressiva endoreattiva all'infarto”. Deve ritenersi, quindi, che le critiche dell'appellante sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del C.T.U., di modo che non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine, non sussistendo in proposito, da parte del giudice d'appello, alcun obbligo (cfr. Cass. S.L., 13.4.2004, n. 7013), in particolare laddove, come nella specie, le doglianze dell'appellante (in sostanza concretanti una generica ed indimostrata soggettiva insoddisfazione per le risultanze della C.T.U.) siano prive di specificità e, d'altra parte, le risultanze peritali già acquisite risultino del tutto corrette e condivisibili.
Non appare significativa la doglianza sulla mancata ammissione della prova orale per consentire al lavoratore di dimostrare il nesso di causalità tra le attività lavorative svolte in orario straordinario e la patologia da cui lo stesso è affetto. Invero, l'articolazione dei capitoli nel ricorso introduttivo non era sufficiente ad ammettere la prova, essendo gli stessi caratterizzati da genericità, non precisando i periodi in cui il lavoratore avrebbe svolto le ore di lavoro straordinario ed essendo gli stessi in parte irrilevanti, con riferimento Parte alle contestazioni verbali asseritamente formulate dal ricorrente nei confronti della riguardo al forte stress che le prestazioni di lavoro in orario straordinario gli avrebbero causato.
Stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al nesso causale, resta assorbita ogni altra domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno differenziale.
L'appello deve essere, quindi, respinto. Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al Parte pagamento delle spese del grado in favore della liquidate come da dispositivo, applicando la tariffa minima dello scaglione con la riduzione del 30%, ai sensi del D.M.
10.3.2014 n. 55, data la natura della controversia e la gravità della patologia da cui è rimasto affetto il ricorrente. Nulla nei confronti dell' vista la contumacia dell'Ente. CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della , delle Controparte_3
spese del grado, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie di legge;
nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13.1.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente