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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Gervasi, giusta delega in atti e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Parte_2 C.F._2
Celeste, giusta delega in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis. 49 e 51 c.p.c. depositato in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi e di divorziare alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con potestà disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione per le quali ciascun genitore deciderà nel rispettivo periodo di permanenza dei figli. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. 2 I
minori saranno collocati con la madre presso l'abitazione familiare;
3. la casa coniugale sita in
Roma Via Vincenzo Tangorra 9, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà assegnata alla Pt_1
stessa mentre il sig. se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti personali;
Parte_2
4. Il padre potrà tenere con sé e per due pomeriggi a settimana dall'uscita di Per_1 Per_2
scuola sino alle ore 20:00, giorni da concordare in base agli impegni lavorativi dei coniugi. Il padre,
previo accordo con la moglie, potrà portare a scuola i figli e riprenderli all'uscita ed accompagnarli allo sport riaccompagnandoli presso la casa familiare per l'ora di cena. Il padre inoltre, vedrà e terrà
con sé i figli, a fine settimana alternati, senza pernotto. Pertanto, prenderà con sé i figli il sabato mattina ore 9:30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna la sera alle ore 20:00, medesima modalità per la giornata della domenica. Nel periodo estivo, i genitori concorderanno di anno in anno le settimane di vacanza che i bambini trascorreranno con ciascun genitore. Al padre, in ogni caso, durante le vacanze estive sarà garantito di trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, in compagnia dei figli.
5. Tutte le festività civili e religiose secondo accordi che verranno presi tempestivamente, saranno trascorsi dai figli alternativamente con i due genitori. In
particolare i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24, il 25, il 31 dicembre e il 1 gennaio. Le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni. La Pasqua 2025 è stata trascorsa dai minori con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, salvo diverso accordo. I
genitori trascorreranno alternativamente con i figli le festività civili e religiose quali il 25 aprile, il 1
maggio, il 2 giugno, il 29 giugno, il 1 novembre, l'8 dicembre nonché i compleanni dei figli.
6. Il
marito corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il mantenimento dei figli la somma Pt_1
di euro 1.000,00 mensile (euro 500,00 a ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della moglie con decorrenza dal mese di marzo 2025. L'adeguamento Istat
decorrerà come per legge.
7. Il marito provvederà, altresì, a corrispondere alla sig.ra il 50% Pt_1
delle spese straordinarie sostenute per i figli minori come stabilite dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17.12.2014. 8. Il sig. si impegna a restituire alla moglie la somma di Pt_2
euro 2.500,00 entro e non oltre il 30.5.2025 9. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10. Le parti manifestano sin d'ora il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti” Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Acquasparta (TR) il 7.9.2013,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.00371, P II, Serie B01, dell'anno 2013);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI MO MA EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Gervasi, giusta delega in atti e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Parte_2 C.F._2
Celeste, giusta delega in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis. 49 e 51 c.p.c. depositato in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi e di divorziare alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con potestà disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione per le quali ciascun genitore deciderà nel rispettivo periodo di permanenza dei figli. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. 2 I
minori saranno collocati con la madre presso l'abitazione familiare;
3. la casa coniugale sita in
Roma Via Vincenzo Tangorra 9, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà assegnata alla Pt_1
stessa mentre il sig. se ne è già allontanato asportando tutti i propri effetti personali;
Parte_2
4. Il padre potrà tenere con sé e per due pomeriggi a settimana dall'uscita di Per_1 Per_2
scuola sino alle ore 20:00, giorni da concordare in base agli impegni lavorativi dei coniugi. Il padre,
previo accordo con la moglie, potrà portare a scuola i figli e riprenderli all'uscita ed accompagnarli allo sport riaccompagnandoli presso la casa familiare per l'ora di cena. Il padre inoltre, vedrà e terrà
con sé i figli, a fine settimana alternati, senza pernotto. Pertanto, prenderà con sé i figli il sabato mattina ore 9:30 e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna la sera alle ore 20:00, medesima modalità per la giornata della domenica. Nel periodo estivo, i genitori concorderanno di anno in anno le settimane di vacanza che i bambini trascorreranno con ciascun genitore. Al padre, in ogni caso, durante le vacanze estive sarà garantito di trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive, in compagnia dei figli.
5. Tutte le festività civili e religiose secondo accordi che verranno presi tempestivamente, saranno trascorsi dai figli alternativamente con i due genitori. In
particolare i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24, il 25, il 31 dicembre e il 1 gennaio. Le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni. La Pasqua 2025 è stata trascorsa dai minori con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, salvo diverso accordo. I
genitori trascorreranno alternativamente con i figli le festività civili e religiose quali il 25 aprile, il 1
maggio, il 2 giugno, il 29 giugno, il 1 novembre, l'8 dicembre nonché i compleanni dei figli.
6. Il
marito corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso per il mantenimento dei figli la somma Pt_1
di euro 1.000,00 mensile (euro 500,00 a ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della moglie con decorrenza dal mese di marzo 2025. L'adeguamento Istat
decorrerà come per legge.
7. Il marito provvederà, altresì, a corrispondere alla sig.ra il 50% Pt_1
delle spese straordinarie sostenute per i figli minori come stabilite dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma il 17.12.2014. 8. Il sig. si impegna a restituire alla moglie la somma di Pt_2
euro 2.500,00 entro e non oltre il 30.5.2025 9. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10. Le parti manifestano sin d'ora il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti” Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Acquasparta (TR) il 7.9.2013,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.00371, P II, Serie B01, dell'anno 2013);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria sulla domanda di divorzio, come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI MO MA EN