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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11076/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VICOLO SAN MARTINO, 18 RIVALTA DI TORINO presso lo studio dell'avv. MARCHISIO MAURO EUGENIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CHIAVENNA il 08/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIAVENNA (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16/08/2004, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/10/2023. Con ricorso depositato il 02/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIAVENNA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'autovettura DACIA SA targata FW436PR di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della medesima e, analogamente avverrà per Parte_3 ciò che concerne l'autovettura DACIA US targata GL335WW di proprietà del sig. Pt_2
, nulla avendo più le parti reciprocamente a pretendere relativamente ai suddetti mezzi;
[...]
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio maggiorenne continuerà, fino Persona_2
a che lo vorrà, a vivere con la madre;
DISPONE che entro il primo giorno del mese e sino a che non avrà trovato una stabile occupazione, il padre corrisponda al figlio la somma di euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, da versarsi direttamente sul conto corrente bancario a lui intestato di cui all'IBAN IT5Q0200830685000106742872;
DA' ATTO che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere ulteriori beni mobili od immobili da dividere, avendo già tra loro perfezionato quanto necessario al riguardo;
DA' ATTO che i coniugi rilasciano altresì reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16/04/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11076/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VICOLO SAN MARTINO, 18 RIVALTA DI TORINO presso lo studio dell'avv. MARCHISIO MAURO EUGENIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CHIAVENNA il 08/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIAVENNA (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16/08/2004, maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/10/2023. Con ricorso depositato il 02/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIAVENNA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'autovettura DACIA SA targata FW436PR di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della medesima e, analogamente avverrà per Parte_3 ciò che concerne l'autovettura DACIA US targata GL335WW di proprietà del sig. Pt_2
, nulla avendo più le parti reciprocamente a pretendere relativamente ai suddetti mezzi;
[...]
DA' ATTO che le parti concordano che il figlio maggiorenne continuerà, fino Persona_2
a che lo vorrà, a vivere con la madre;
DISPONE che entro il primo giorno del mese e sino a che non avrà trovato una stabile occupazione, il padre corrisponda al figlio la somma di euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, da versarsi direttamente sul conto corrente bancario a lui intestato di cui all'IBAN IT5Q0200830685000106742872;
DA' ATTO che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
DA' ATTO che le parti dichiarano di non avere ulteriori beni mobili od immobili da dividere, avendo già tra loro perfezionato quanto necessario al riguardo;
DA' ATTO che i coniugi rilasciano altresì reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
NULLA sulle spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16/04/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.