TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 910/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 910/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ); ( ); C.F._2 Controparte_2 C.F._3
); CP_3 C.F._4 Controparte_4
( ); ( ); C.F._5 CP_5 C.F._6
( ); Parte_2 C.F._7 Parte_3
( ); ( ) - C.F._8 Parte_4 C.F._9 avv. COSTABILE ANTONIO ( ); avv. GALOTTO C.F._10
GA ( ); C.F._11
RICORRENTI
E
( - contumace CP_6 P.IVA_1
RESISTENTE
Pagina 1 di 4 r.g. 910/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe deducevano di essere dipendenti dell'azienda sanitaria convenuta come e profili riconducibili nelle cat. Parte_5
B e D del ccnl del . Rilevavano che, in ragione delle Parte_6 mansioni e dei turni espletati, avevano sempre percepito sia l'indennità giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore e sia l'indennità di terapia intensiva di cui all'art. 86 comma 6 del predetto contratto collettivo, senza che le stesse fossero state contemplate per la determinazione del compenso per il periodo feriale, in spregio alla interpretazione europea della retribuzione, sancita dalla giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria. Chiedevano, pertanto, la condanna della datrice resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive calcolate in ricorso per i periodi ivi dedotti.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con le note di trattazione scritta depositati per l'udienza cartolare, i ricorrenti evidenziavano l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, degli emolumenti chiesti nell'atto introduttivo e, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistevano per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
La domanda è effettivamente divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto
Pagina 2 di 4 r.g. 910/25
dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie
Pagina 3 di 4 r.g. 910/25
acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente nonché dai precedenti univoci pronunciati dal presente Ufficio in favore dei lavoratori. Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte.
Le spese processuali, pertanto, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo e della serialità della lite.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 878,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 910/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ); ( ); C.F._2 Controparte_2 C.F._3
); CP_3 C.F._4 Controparte_4
( ); ( ); C.F._5 CP_5 C.F._6
( ); Parte_2 C.F._7 Parte_3
( ); ( ) - C.F._8 Parte_4 C.F._9 avv. COSTABILE ANTONIO ( ); avv. GALOTTO C.F._10
GA ( ); C.F._11
RICORRENTI
E
( - contumace CP_6 P.IVA_1
RESISTENTE
Pagina 1 di 4 r.g. 910/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe deducevano di essere dipendenti dell'azienda sanitaria convenuta come e profili riconducibili nelle cat. Parte_5
B e D del ccnl del . Rilevavano che, in ragione delle Parte_6 mansioni e dei turni espletati, avevano sempre percepito sia l'indennità giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore e sia l'indennità di terapia intensiva di cui all'art. 86 comma 6 del predetto contratto collettivo, senza che le stesse fossero state contemplate per la determinazione del compenso per il periodo feriale, in spregio alla interpretazione europea della retribuzione, sancita dalla giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria. Chiedevano, pertanto, la condanna della datrice resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive calcolate in ricorso per i periodi ivi dedotti.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con le note di trattazione scritta depositati per l'udienza cartolare, i ricorrenti evidenziavano l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, degli emolumenti chiesti nell'atto introduttivo e, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistevano per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
La domanda è effettivamente divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto
Pagina 2 di 4 r.g. 910/25
dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie
Pagina 3 di 4 r.g. 910/25
acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente nonché dai precedenti univoci pronunciati dal presente Ufficio in favore dei lavoratori. Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte.
Le spese processuali, pertanto, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo e della serialità della lite.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 878,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4