Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N° 908/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Romagna (FC), via Togliatti n° 40, c.f. , e da C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. , entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. C.F._2
Massimo Mambelli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Forlì, piazza A. Saffi
n° 32, presso lo studio del suddetto difensore,
- attori nei confronti della
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Cusani n°4,
[...]
c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Paolo Barozzi e P.IVA_1
Lucia Ostoni del foro di Milano nonché dall'avv. Stefano Rolli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, via Baratti n° 3, presso lo studio dell'avv. Rolli,
- convenuta
e di
nato a [...] il [...], residente in [...]
Manucci n° 10, c.f. ; C.F._3
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Con “Note autorizzate di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.” depositate in data 29 novembre 2024 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa: Accertata la responsabilità del sig. per i Controparte_2 fatti descritti in narrativa, avendo il predetto, sfruttando la propria qualità di consulente
1
somme per il complessivo ammontare di rispettivi € 18.300,00 e 21.600,00 al
[...] Pt_2 fine di investirle in operazioni finanziarie presso il non avendole tuttavia mai CP_3 realmente destinate a tale scopo, trattenendole illecitamente presso di sé e di seguito restituendole solo in parte, accertare e dichiarare la responsabilità solidale illimitata di
e di Azimut Capital Management SGR spa, ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_2 agli artt. 2043, 2049 c.c. e 31 co. 3 T.U.F., per i danni tutti derivanti ai sigg.ri Parte_1
e in conseguenza dei fatti anzidetti, e per l'effetto condannare in via solidale
[...] Pt_2
Azimut Capital Management SGR spa e a corrispondere ai sigg.ri Controparte_2
e rispettivamente le complessive somma di euro 30.000,00 e Parte_1 Pt_2
35.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali da reato, come dettagliati in narrativa, ovvero quelle minori o maggiori somme che risulteranno eque e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”; hanno inoltre insistito per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente dedotti nel corso del giudizio nei propri atti difensivi. Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter co. 2° c.p.c. depositate anch'esse in data 29 novembre 2024 la convenuta Azimut Capital Management SGR s.p.a. ha così concluso:
“Voglia il Tribunale: - nel merito, in via principale, rigettare interamente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che Azimut nulla deve agli attori ad alcun titolo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nel verificarsi del danno dedotto da controparte e Controparte_2 condannarlo di conseguenza;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti di
Azimut, accertare e dichiarare che nella fattispecie gli attori hanno tenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei danni lamentati e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 cod. civ. l'eventuale condanna al risarcimento dei danni richiesti dagli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in considerazione del loro concorso colposo;
- in via istruttoria¸ rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
- in ogni caso, condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12 marzo 2020 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la Azimut Capital Management SGR s.p.a. e
[...] Controparte_2 al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – subìti in seguito alle condotte di reato commesse dal 2017.
A sostegno della propria domanda gli attori esponevano di aver affidato, già da diversi anni, la gestione dei loro investimenti al consulente finanziario , incaricato dalla Controparte_2
Azimut Consulenza Sim s.p.a. (poi confluita in Azimut Capital Management SGR s.p.a.). In data 12 gennaio 2020, su esplicita richiesta della predetta società, gli odierni attori si recavano ad un incontro con i responsabili e i quali informavano i Controparte_4 Controparte_5 clienti delle notevoli discrepanze tra i prospetti ufficiali degli investimenti e le somme effettivamente versate, aggiungendo inoltre che il si era già da tempo reso CP_2
2 irreperibile. Orbene, dall'analisi dei documenti finanziari emergeva l'ammanco di diverse operazioni;
in particolare, relativamente alla posizione di risultavano Parte_1 mancanti acquisti di azioni “Azimut Holding” per un totale di € 18.300,00, corrisposti in contanti al consulente, mentre per si evidenziavano transazioni non Parte_2 contabilizzate per un valore di € 16.600,00, oltre ad un'ulteriore operazione finanziaria di €
5.000,00 regolata mediante assegni bancari in bianco (ove veniva poi apposto il timbro della
Azimut Capital Management SGR s.p.a.). Aggiungevano altresì gli attori che il consulente garantiva loro la piena legittimità di quanto sopra, affermando che il gruppo Azimut, essendo Contr affiliato ad istituzioni bancarie solide quali ed UBI, era autorizzato a ricevere somme anche superiori ai limiti imposti dalla normativa vigente. In data 17 gennaio 2018 gli attori, riscontrando tali discrepanze, presentavano un formale reclamo alla Azimut Capital
Management SGR s.p.a. la quale, in data 25 gennaio 2018, informava i clienti della cessazione di qualsivoglia rapporto con il consulente, allegando un prospetto riepilogativo degli investimenti coinvolti, tra i quali non vi era traccia delle posizioni attoree. Nel mentre apprendevano che, in data 18 gennaio 2020, si presentava spontaneamente Controparte_2 presso la Procura della Repubblica di Forlì, dichiarando di essersi appropriato delle somme affidategli dai clienti e di aver iniziato a sottrarre tali somme circa otto anni prima, al fine di sanare i propri debiti, aggravati dalle difficoltà economiche della moglie e dal gioco d'azzardo; aggiungeva inoltre di rilasciare ai propri clienti “ricevute provvisorie, in alcuni casi moduli
Azimut, in altri dichiarazioni da lui sottoscritte, in altri casi rilasciava quali garanzie assegni in bianco a loro intestati”. La ricostruzione delle somme sottratte operata dal commercialista di fiducia del convenuto dott. evidenziava un ammontare complessivo di € CP_7
2.540.427,50, includendo anche le posizioni degli odierni attori. In virtù di quanto sopra e rispettivamente nelle date 4 ed 8 agosto 2018, Parte_1 Parte_2 provvedevano a formalizzare denuncia-querela nei confronti del consulente;
seguiva dunque l'instaurazione del procedimento penale a carico del convenuto innanzi al Tribunale di Forlì
(R.G.N.R. n° 305/2018 e R.G. GIP n° 398/2020); nel corso del quale gli attori si costituivano parte civile, avanzando istanza di risarcimento per tutti i danni patiti quale diretta conseguenza delle condotte delittuose commesse dall'imputato. La quantificazione del danno subìto veniva determinata in € 30.000,00 per ed € 35.000,00 per Parte_1 Parte_2 comprendendo tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale, ferma restando la possibilità di adeguamento della somma richiesta in base ai parametri di equità e giustizia.
In data 24 gennaio 2020 il procedimento si concludeva con la pronuncia della sentenza n°
55/2020, recante applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 448
c.p.p.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 23 settembre 2020 la Azimut Capital
Management SGR s.p.a. contestando integralmente la domanda attorea, in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, chiedendone, in primo luogo, l'improcedibilità per difetto del procedimento di mediazione obbligatoria e, in secondo luogo, l'integrale reiezione per manifesta infondatezza.
In particolare, rilevava la società convenuta che gli attori consegnavano al consulente gli importi anzidetti secondo delle modalità del tutto anomale ed all'evidenza non riconducibili all'usuale e ordinaria operatività che da sempre caratterizzava i rapporti intrattenuti con la
3 società; aggiungeva altresì che gli stessi, in qualità di clienti seguiti “da anni” dal convenuto, avrebbero dovuto conoscere le modalità con cui venivano disposte le operazioni e, dunque, la necessità di sottoscrivere appositi moduli, cui seguiva la certificazione di conferma delle operazioni disposte. Al contrario, la documentazione fornita dal consulente CP_2 consisteva in un foglio con in calce il logo della società Azimut, utilizzato abusivamente e che non parrebbe in qualsivoglia modo essere idoneo a vincolare l'esponente. Diversamente, tali documenti confermavano le anomalie con cui il convenuto operava e che gli attori, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero dovuto rilevare. In particolare, dall'analisi dell'estratto conto fornito non risultavano registrati per l'acquisto di 750 azioni “Azimut Parte_1
Holding” (per un importo di € 13.800,00) e l'acquisto di ulteriori 250 azioni sempre di “Azimut Holding” (per un importo di € 4.500,00), entrambi effettuati con consegna in contanti al consulente. Analogamente, per mancavano registrazioni riguardanti Parte_2
l'acquisto di 750 azioni per un importo pari ad € 12.000,00, altre 250 azioni per un totale di €
4.600,00 nonché un'operazione finanziaria di € 5.000,00 regolata mediante assegni bancari.
Secondo la ricostruzione delle controparti, tali somme venivano versate in contanti su richiesta esplicita del il quale garantiva la legittimità delle operazioni, facendo leva sulla CP_2 reputazione del e sulla sua presunta affiliazione con istituti bancari di rilievo. CP_3
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione delle parti del 15 ottobre
2020 il G.I. rilevava l'effettivo mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, invitando gli attori ad attivarsi per l'instaurazione dello stesso entro 15 giorni, rinviando la causa al 23 giugno 2021. Successivamente il G.I. rilevava la nullità dell'atto di citazione nei confronti del convenuto, disponendo la rinnovazione della notifica e rinviando all'udienza di comparizione del 10 febbraio 2022, nel corso della quale prendeva atto della mancata costituzione del e ne dichiarava la contumacia;
assegnava dunque alle parti i termini CP_2 di cui all'art. 183 co 6° c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 20 ottobre 2022 e rigettando l'istanza di prova testimoniale formulata dagli attori. Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 dicembre 2024, all'esito della quale – celebrata in forma “cartolare” – il Giudice assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande di parte attrice, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da e di risarcimento dei danni – Parte_1 Parte_2 patrimoniali e non – subìti in seguito alle condotte di reato realizzate da , la Controparte_2 cui responsabilità appare altresì accertata all'esito del giudizio penale (cfr. doc. n° 7 di parte attrice: Tribunale di Forlì, sentenza n° 55/2020 depositata in data 24 gennaio 2020).
Tanto premesso, nella presente sede è necessario stabilire, in base alle regole processuali e probatorie proprie del processo civile, se sia stata fornita adeguata prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, vale a dire della condotta lesiva attribuita al convenuto.
Orbene, deve evidenziarsi che la fattispecie di cui all'art. 646 co. 1° c.p., nel prevedere il delitto di “appropriazione indebita”, sanziona la condotta di colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a
4 qualsivoglia titolo, il possesso. Pertanto, il bene giuridico protetto è il diritto di proprietà in tutte quelle ipotesi in cui esso sia disgiunto dal possesso sulla cosa, sanzionandosi la condotta del soggetto che venga di fatto ad esercitare un potere di signoria sulla cosa altrui appropriandosi dei poteri spettanti al proprietario. Trattasi di proprietà in senso penalistico, intendendosi compreso in essa qualsivoglia diritto, reale o personale, sulla cosa;
inoltre, in un'ottica di superamento dei limiti imposti dalla nozione civilistica di proprietà, si è voluto individuare il bene giuridico protetto dalla norma “nell'interesse di un soggetto diverso dall'autore del fatto al rispetto dell'originario vincolo di destinazione della cosa”.
In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità ha individuato la ratio della norma nella volontà del Legislatore di sanzionare penalmente colui che, avendo l'autonoma disponibilità della res, le attribuisca una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso di una somma di denaro (cfr. Cass. Pen. sez. V, n°
46474/2014).
Tanto premesso, occorre tenere in considerazione ai presenti fini anche l'art. 648-ter.1 c.p.; trattasi del delitto di autoriciclaggio, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n°
186/2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Con tale introduzione, il Legislatore ha previsto la punibilità del riciclaggio compiuto dallo stesso autore del delitto presupposto o dal concorrente nello stesso, introducendo la definitiva separazione tra il riciclaggio ed il delitto presupposto. Trattasi di una fattispecie di reato plurioffensiva che, da un lato, in un'ottica di tutela del patrimonio, mira ad impedire il consolidamento di beni di provenienza delittuosa in capo all'autore del delitto stesso e, dall'altro, è rivolta a tutelare l'amministrazione della giustizia, sanzionando quelle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto dei beni stessi.
Tanto chiarito in termini generali, ai fini della corretta soluzione della controversia occorre evidenziare come secondo la giurisprudenza di legittimità per “fatto accertato dal giudice penale” debba intendersi «il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all'art. 651 cod. proc. pen.» (cfr. Cass.
n° 15392/2018).
Alla stregua del sopra richiamato principio, deve pertanto dedursi come solo gli elementi di fatto, nella loro oggettività, se ed in quanto accertati nel giudizio penale in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non possano essere stravolti o diversamente ricostruiti da parte del Giudice civile adito con l'azione risarcitoria, il cui accertamento invece non appare precluso rispetto ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente considerati
5 in sede penale, con particolare riferimento alle mere valutazioni dei fatti accertati, rispetto alle quali rimane integra la piena autonomia e separatezza dei due ambiti di giurisdizione.
Ne consegue che ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla liquidazione del pregiudizio deve ritenersi di esclusiva spettanza del Giudice civile (cfr. Cass. nn. 8360/2010, 14648/2011, 20786/2018, 8468/2019 e 30311/2019, secondo cui “ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”).
Orbene, nel merito delle domande risarcitorie avanzate da e Parte_1 Parte_2
, sussiste senza dubbio la responsabilità di , il quale in data 18 gennaio
[...] Controparte_2
2018, recatosi presso la Procura del Tribunale di Forlì, dichiarava che, a seguito di una crisi finanziaria subìta dalla società “Eurostile” di cui la moglie era titolare al 2%, aveva iniziato a giocare d'azzardo “arrivando negli ultimi tempi a giocare circa 10.000 euro a settimana, fino ad appropriarmi dei soldi di ignari risparmiatori, a me affidati in forza del mio incarico di consulente finanziario, per sanare i debiti. In forza della mia ottima reputazione, i miei clienti, mi consegnavano soldi o effetti, a me intestati, per effettuare gli investimenti e io gli rilasciavo delle ricevute provvisorie, in alcuni casi moduli Azimut, in altri, dichiarazioni da me sottoscritte, in altri casi rilasciavo quali garanzie degli assegni in bianco a loro intestati.
Questa attività, da me posta in essere, contraria alla normativa CONSOB e della Banca
d'Italia, è iniziata circa 8 anni fa, quando mi sono pesantemente indebitato per sanare i debiti accumulati a seguito del dissesto della società di mia moglie, con l'accensione di un mutuo ipotecario di centonovantamila euro, all'inizio pensavo che avrei potuto gestire tutto e che sarei riuscito nel tempo a rientrare, purtroppo così non è stato, le cose si sono andate aggravando di anno in anno, arrivando al punto che inventavo delle scuse per non restituire i capitali investiti ai miei clienti”. A sostegno della sopracitata dichiarazione il convenuto depositava una ricostruzione delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti tra i quali risultavano anche gli odierni attori.
Successivamente, con la sentenza n° 55/2020 resa in data 13 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì condannava alla pena di anni 1, Controparte_2 mesi 11 e giorni 20 di reclusione ed € 2.500,00 di multa;
pertanto, ben può inquadrarsi l'illecita condotta appropriativa posta in essere dall'imputato nelle fattispecie di reato di cui agli artt.
646 e 648-ter.1 c.p., con conseguente sua responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti degli attori.
In seno a detto ultimo provvedimento il giudicante ha dato in particolare atto delle citate circostanze di fatto, traendone le condivisibili conclusioni di cui sopra.
Orbene, nel caso di specie, essendo stata dimostrata la responsabilità di , Controparte_2 ben possono essere applicate le norme in materia di illecito aquiliano e, in particolare, l'art. 6 2059 c.c., che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge e, dunque, anche nell'ipotesi di cui all'art. 185 c.p.
Dunque, in applicazione di tale principio, attesa la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale e l'applicazione del principio civilistico del “più probabile che non” nella valutazione complessiva del materiale probatorio, la domanda di e Parte_1
deve essere accolta, ritenendosi accertata la commissione e la rilevanza Parte_2 penale della condotta lesiva ascritta a , essendo evidente che gli attori sono Controparte_2 stati vittima di raggiri posti in essere da quest'ultimo al fine di trarne un indebito vantaggio personale. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore dei suddetti attori delle somme rispettivamente di € 18.300,00 ed € 21.600,00 oltre rivalutazione dalle date delle singole corresponsioni di denaro ed interessi sulle somme via via rivalutate sino alla data della presente pronuncia, con la precisazione che il tasso degli interessi da applicare sarà inizialmente quello “legale” di cui all'art. 1284 co. 1° c.c. e, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, quello “moratorio” previsto dal comma 4° della predetta norma;
successivamente alla pubblicazione della presente sentenza spetteranno in favore dei
– sulle somme loro rispettivamente dovute a titolo risarcitorio come sopra Parte_1 annualmente rivalutate – gli interessi “moratori” fino all'effettivo soddisfo.
Ritiene altresì il Tribunale che, a causa del fatto-reato perpetrato da nei Controparte_2 confronti degli odierni attori, vada liquidato in favore di questi ultimi anche il reclamato danno morale, inteso quale pregiudizio autonomo rispetto al danno biologico che incide sullo stato d'animo di sofferenza interiore delle vittime, non suscettibile di accertamento medico-legale; l'entità dell'invocato risarcimento viene liquidata in questa sede in via necessariamente equitativa (ai sensi del c.d. degli artt. 1226 e 2056 c.c.), tenendo conto della gravità e della reiterazione pluriennale del reato oltre che delle conseguenze sulla condizione personale ed economica delle vittime, e si quantifica in favore di ciascuno degli attori nell'importo di €
5.000,00 (da intendersi liquidato alla data attuale e quindi non suscettibile di rivalutazione monetaria) oltre interessi ex art. 1284 co. 4° c.p.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene invece il Tribunale che la domanda avanzata nei confronti della Azimut Capital
Management SGR s.p.a. non meriti accoglimento. Ed infatti, l'estraneità di quest'ultima ai fatti esposti emerge prima facie ove si consideri, per un verso, che i raggiri sono stati senza dubbio agevolati – se non addirittura resi possibili – dalla condotta imprudente dei medesimi attori, i quali hanno consapevolmente deciso di consegnare ingenti somme di denaro al CP_2 secondo modalità non idonee al tracciamento (cfr. doc. n° 2 di parte attrice), e, per altro verso, non si comprende quale profilo di colpa possa in concreto ascriversi in capo alla stessa, né peraltro le deduzioni difensive di e forniscono elementi a Parte_1 Parte_2 tal fine in qualche modo idonei.
Occorre per vero chiarire che, in tema di intermediazione finanziaria, il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati a terzi dal proprio promotore finanziario;
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «tale forma di responsabilità, trova i suoi referenti normativi nell'art. 31 D.lgs.
n° 58 del 1998 e nell'art. 2049 c.c., ed è configurabile indipendentemente dalla tipologia di rapporto di preposizione intercorrente tra intermediario e promotore. Il promotore è uno degli
7 strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa traendone dei benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i corrispondenti rischi.
Presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la connessione tra
l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario ed il danno da quest'ultimo cagionato. Tuttavia è bene evidenziare come, il comportamento “anomalo” del cliente possa,
a seconda dei casi, portare all'esclusione della responsabilità della banca oppure determinare una diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.».
Orbene, il principio secondo il quale l'intermediario finanziario risponde ex art. 31 co 3°
T.U.F. ed ex art. 2049 c.c. dei danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nell'ambito delle incombenze loro affidate si applica allorquando il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui siano adibiti. Il Giudice di merito deve valutare caso per caso se la condotta anomala dell'investitore esclude la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario, anche considerando se la stessa violi specifici obblighi normativi;
l'apprezzamento di tali elementi è insindacabile in sede di legittimità e deve dimostrare perché l'anomalia non elimini il nesso tra il danno subìto dall'investitore e gli obblighi dell'intermediario. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore”.
Orbene, traslando quanto sopra al caso in oggetto, nella fattispecie per cui è causa sono state poste in essere dagli attori una serie di condotte di certo gravemente anomale, quali la consegna di assegni in bianco e di contanti o l'utilizzo di fogli di carta quadrettata contenenti
“dichiarazioni” da parte del (cfr. doc. n° 2 di parte attrice); pertanto, è evidente che CP_2 la condotta dei terzi investitori, interrompendo il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito posto in essere dall'intermediario e l'esercizio delle mansioni affidategli dalla Azimut Capital
Management SGR s.p.a., fa venir meno la responsabilità di quest'ultima essendo chiaramente percepibile che il consulente, abusando dei suoi poteri, ha agito per finalità estranee a quelle del preponente;
inoltre, i medesimi danneggiati hanno prestato acquiescenza all'irregolare agire del convenuto, palesata da elementi presuntivi quali, ad esempio, il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo degli investimenti, l'esperienza acquisita dagli attori nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento, oltre alle complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. Civ. sez. III, ordinanza del 17 gennaio 2020 n° 857).
Dunque, accertato che la condotta dei danneggiati nel caso in disamina costituisce fattore idoneo e sufficiente a determinare il fatto dannoso, con interruzione del nesso causale, la
8 domanda degli attori deve ritenersi infondata nei confronti della società convenuta e va quindi rigettata. Si ribadisce inoltre che, una volta rilevata la non applicabilità dell'art. 2049 c.c. al caso di specie, va esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.; ciò alla luce del principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità dei padroni e dei committenti, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1° c.c.) ovvero addirittura escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità dell'intermediario (così come rilevato nel caso di specie).
Tenuto conto delle ragioni sottese alla presente decisione risultano all'evidenza superflui gli approfondimenti istruttori sollecitati dagli attori anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e, in difetto di Controparte_2 notula, si liquidano come in dispositivo in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55
[...]
(come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 26.001,00 ad € 52.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento.
Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Azimut Capital Management SGR s.p.a. impone inoltre in questa sede la condanna dei – in solido Parte_1 tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore della predetta società, in applicazione dei medesimi criteri di quantificazione più sopra esplicitati.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: in parziale accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio da Parte_1
e , accerta e dichiara la responsabilità di nei confronti di Parte_2 Controparte_2
e per i fatti-reato di cui in parte motiva e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condanna il predetto convenuto al risarcimento in favore degli attori dei correlativi danni patrimoniali e non patrimoniali e, pertanto, alla corresponsione degli importi rispettivamente di € 18.300,00 ed € 21.600,00 a titolo di danni patrimoniali e di € 5.000,00 in favore di ciascuno di essi a titolo di danno morale, oltre rivalutazione ed interessi nei termini e con le decorrenze di cui in motivazione;
rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della Azimut Capital
Management SGR s.p.a.; condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_2 Parte_1
e , quali creditori in solido, spese che liquida nel complessivo
[...] Parte_2 importo di € 7.829,23 (di cui € 799,23 per spese vive, € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.050,00
9 per la fase introduttiva, € 1.660,00 per la fase di trattazione ed € 2.720,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Azimut Capital Management SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida nel complessivo importo di € 7.030,00 per compensi (di cui €
1.600,00 per la fase di studio, € 1.050,00 per la fase introduttiva, € 1.660,00 per la fase di trattazione ed € 2.720,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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