CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1320/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SC AR EN, Presidente
VETRANO ERNESTO, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4844/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259019076456000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017800587000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto e notificato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259019076456000, notificato il 02.07.2025 e la cartella di pagamento n.
29320170017800587000, riferita a IRPEF – redditi da lavoro dipendente, anno d'imposta 2012, per un importo complessivo di euro 16.034,81.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento presupposta e contestava la legittimità dell'intimazione per una pluralità di motivi, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
1. intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
2. omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
3. violazione dell'art. 6, comma 1, L. 212/2000, per mancata conoscenza effettiva degli atti;
4. difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
5. difetto di indicazione dell'autorità giurisdizionale competente.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi, chiedendo espressamente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza interlocutoria del 14 novembre 2025, questa Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, rilevando che allo stato non risultava prodotta prova della notifica della cartella e che sussisteva il periculum in mora, rinviando la causa alla trattazione di merito.
Nel corso del giudizio si costituivano l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni e successivamente producendo il referto di notifica della cartella di pagamento, corredato da attestazione di conformità ex art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
L'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo:
· la regolare notifica della cartella di pagamento in data 03.03.2023;
· la decadenza del contribuente dall'impugnazione della cartella;
· l'applicabilità del termine prescrizionale decennale per i crediti erariali, anche alla luce delle sospensioni normative emergenziali;
· la sufficienza motivazionale dell'intimazione, quale atto vincolato.
Chiedevano altresì la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur regolarmente citata in giudizio, non si costitutiva.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla notifica della cartella di pagamento - Dagli atti risulta che la prova della notifica della cartella di pagamento non era stata prodotta al momento della fase cautelare, circostanza che ha legittimato la sospensione dell'atto.
Successivamente, tuttavia, l'Ufficio ha depositato referto di notifica, attestato conforme, dal quale risulta che la cartella n. 29320170017800587000 è stata notificata in data 03.03.2023 mediante consegna a persona diversa dal destinatario presso l'indirizzo di residenza.
Tale produzione, sebbene tardiva rispetto alla fase cautelare, è ammissibile nel giudizio di merito e consente di ritenere superata l'eccezione di omessa notifica.
2. Sulla possibilità di contestare i vizi della cartella - Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione della cartella nel termine di sessanta giorni ne determina la definitività, consentendo al contribuente di sollevare, in sede di impugnazione dell'intimazione, solo vizi propri dell'atto successivo, salvo il caso di omessa notifica dell'atto presupposto.
Accertata la notifica della cartella, le censure relative a vizi sostanziali della pretesa tributaria risultano inammissibili.
3. Sulla prescrizione del credito - Il credito oggetto di causa riguarda IRPEF anno 2012, derivante da controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il credito erariale è soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c., applicabile anche a sanzioni e interessi, in virtù del carattere unitario dell'obbligazione tributaria.
Nel caso di specie, tenuto conto della notifica della cartella nel 2023 e delle sospensioni dei termini intervenute per effetto della normativa emergenziale Covid-19, non risulta decorso il termine prescrizionale. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
4. Sul difetto di motivazione dell'intimazione - L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R.
602/1973 ha natura di atto meramente sollecitatorio, volto a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella.
Nel caso di specie, l'intimazione indica gli estremi della cartella, riporta l'importo dovuto e consente al contribuente di individuare la pretesa.
Non sussiste, pertanto, il dedotto difetto di motivazione.
5. Sull'indicazione dell'autorità competente - L'indicazione, nell'intimazione, della possibilità di ricorso alle medesime autorità competenti per l'atto presupposto, sebbene formulata in modo generico, non ha in concreto inciso sul diritto di difesa, come dimostrato dall'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi a questa
Corte. Il motivo è pertanto infondato.
CONCLUSIONI
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da corrispondere ad Agenzia Entrate.
Si precisa che nel dispositivo depositato, per mero refuso, è stata indicato il pagamento delle spese di giustizia anche in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, pur chiamata in causa, non si è costituita. Per cui si deve ritenersi non efficace quanto indicato sul punto in merito alle spese in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da corrispondere sia ad Agenzia Entrate che ad Agenzia Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Relatore: Ernesto Vetrano Il Presidente: Giancarlo V.Cascino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SC AR EN, Presidente
VETRANO ERNESTO, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4844/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259019076456000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017800587000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto e notificato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259019076456000, notificato il 02.07.2025 e la cartella di pagamento n.
29320170017800587000, riferita a IRPEF – redditi da lavoro dipendente, anno d'imposta 2012, per un importo complessivo di euro 16.034,81.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento presupposta e contestava la legittimità dell'intimazione per una pluralità di motivi, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
1. intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
2. omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
3. violazione dell'art. 6, comma 1, L. 212/2000, per mancata conoscenza effettiva degli atti;
4. difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
5. difetto di indicazione dell'autorità giurisdizionale competente.
Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi, chiedendo espressamente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza interlocutoria del 14 novembre 2025, questa Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, rilevando che allo stato non risultava prodotta prova della notifica della cartella e che sussisteva il periculum in mora, rinviando la causa alla trattazione di merito.
Nel corso del giudizio si costituivano l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni e successivamente producendo il referto di notifica della cartella di pagamento, corredato da attestazione di conformità ex art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
L'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo:
· la regolare notifica della cartella di pagamento in data 03.03.2023;
· la decadenza del contribuente dall'impugnazione della cartella;
· l'applicabilità del termine prescrizionale decennale per i crediti erariali, anche alla luce delle sospensioni normative emergenziali;
· la sufficienza motivazionale dell'intimazione, quale atto vincolato.
Chiedevano altresì la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur regolarmente citata in giudizio, non si costitutiva.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla notifica della cartella di pagamento - Dagli atti risulta che la prova della notifica della cartella di pagamento non era stata prodotta al momento della fase cautelare, circostanza che ha legittimato la sospensione dell'atto.
Successivamente, tuttavia, l'Ufficio ha depositato referto di notifica, attestato conforme, dal quale risulta che la cartella n. 29320170017800587000 è stata notificata in data 03.03.2023 mediante consegna a persona diversa dal destinatario presso l'indirizzo di residenza.
Tale produzione, sebbene tardiva rispetto alla fase cautelare, è ammissibile nel giudizio di merito e consente di ritenere superata l'eccezione di omessa notifica.
2. Sulla possibilità di contestare i vizi della cartella - Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione della cartella nel termine di sessanta giorni ne determina la definitività, consentendo al contribuente di sollevare, in sede di impugnazione dell'intimazione, solo vizi propri dell'atto successivo, salvo il caso di omessa notifica dell'atto presupposto.
Accertata la notifica della cartella, le censure relative a vizi sostanziali della pretesa tributaria risultano inammissibili.
3. Sulla prescrizione del credito - Il credito oggetto di causa riguarda IRPEF anno 2012, derivante da controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il credito erariale è soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c., applicabile anche a sanzioni e interessi, in virtù del carattere unitario dell'obbligazione tributaria.
Nel caso di specie, tenuto conto della notifica della cartella nel 2023 e delle sospensioni dei termini intervenute per effetto della normativa emergenziale Covid-19, non risulta decorso il termine prescrizionale. L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
4. Sul difetto di motivazione dell'intimazione - L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R.
602/1973 ha natura di atto meramente sollecitatorio, volto a rinnovare l'efficacia esecutiva della cartella.
Nel caso di specie, l'intimazione indica gli estremi della cartella, riporta l'importo dovuto e consente al contribuente di individuare la pretesa.
Non sussiste, pertanto, il dedotto difetto di motivazione.
5. Sull'indicazione dell'autorità competente - L'indicazione, nell'intimazione, della possibilità di ricorso alle medesime autorità competenti per l'atto presupposto, sebbene formulata in modo generico, non ha in concreto inciso sul diritto di difesa, come dimostrato dall'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi a questa
Corte. Il motivo è pertanto infondato.
CONCLUSIONI
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da corrispondere ad Agenzia Entrate.
Si precisa che nel dispositivo depositato, per mero refuso, è stata indicato il pagamento delle spese di giustizia anche in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, pur chiamata in causa, non si è costituita. Per cui si deve ritenersi non efficace quanto indicato sul punto in merito alle spese in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da corrispondere sia ad Agenzia Entrate che ad Agenzia Entrate Riscossione. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Relatore: Ernesto Vetrano Il Presidente: Giancarlo V.Cascino