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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 867/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 867/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...](Pz), alla contrada Timparossa n.256, rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Cozzi, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in LA (Pz), alla contrada Milordo n. 20
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 18.03.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 27.08.2024, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in LA (Pz) l'1.05.2004, in
[...]
regime di comunione di beni, di avere fissato la residenza di famiglia in LA (Pz), alla contrada
Timparossa n. 256 e che dall'unione sono nati due figli il 1.07.2005, e il Per_1 Per_2
3.04.2009, entrambi a Lagonegro (Pz), hanno dedotto che è attualmente disoccupata Parte_1
mentre è autista alle dipendenze della società Geovertical s.r.l. con un reddito Parte_2 imponibile annuo pari a euro 31.779,00; che è proprietaria per intero dell'immobile Parte_1
sito in LA (Pz), alla contrada da Timparossa n. 256, identificato al catasto del Comune di
LA, al foglio 26, particella 544 sub 4, per averlo ricevuto in donazione dai genitori;
che
è proprietario dell'autovettura tipo Maserati targata FB157CZ, della macchina Parte_2 agricola targata BX858H e dell'APE Piaggio targato X9BPMZ; che i coniugi non sono titolari di rapporti di c/c bancari cointestati;
che, per effetto di eventi i quali hanno minato la fiducia e la stabilità del rapporto, nonché provocato incomprensioni, maturate e acuitesi nel tempo, è venuta meno l'affectio coniugalis nonché la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinarli a separarsi consensualmente in quanto non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate come di seguito:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso sia del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_2
genitoriale allegato che della figlia oggi maggiorenne;
Per_1
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 600,00 da effettuarsi Parte_2
ogni 20 del mese a favore del figlio minore e della figlia maggiorenne a titolo Per_2 Per_1
di mantenimento degli stessi, per il tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale
n. IBAN [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
4. Determinare che le spese straordinarie sia per il figlio minore che per la figlia Per_2
maggiorenne siano suddivise fra i due genitori nella misura del 75% a carico del padre Per_1
e del 25% a carico della madre , previo accordo sulla necessità ed Parte_2 Parte_1
opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
pagina 2 di 5
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di LA in C. da Timparossa n. 256 di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo utilizzo della Parte_1
stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimango all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali del SI. che avrà cura di Parte_2
prelevare, previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento alla SI.ra ; Parte_1
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
All'udienza del 9.12.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, di rinunciare al tentativo di conciliazione per mancanza dei presupposti di una riconciliazione e di rinunciare alla comparizione personale.
Alla successiva udienza del 18.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno precisato che il padre verserà a titolo di mantenimento per i figli la somma di euro 600,00 e cioè di euro 300,00 per maggiorenne, ed euro 300,00 per Per_1
ancora minorenne. Per_2
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso sia del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_2
genitoriale allegato che della figlia oggi maggiorenne;
Per_1
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 600,00 da effettuarsi Parte_2
ogni 20 del mese a favore del figlio minore e della figlia maggiorenne a titolo Per_2 Per_1
di mantenimento degli stessi, per il tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale
n. IBAN [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
pagina 3 di 5
4. Determinare che le spese straordinarie sia per il figlio minore che per la figlia Per_2
maggiorenne siano suddivise fra i due genitori nella misura del 75% a carico del padre Per_1
e del 25% a carico della madre , previo accordo sulla necessità ed Parte_2 Parte_1
opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di LA in C. da Timparossa n. 256 di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo utilizzo della Parte_1
stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimango all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali del SI. che avrà cura di Parte_2
prelevare, previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento alla SI.ra ; Parte_1
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
All'udienza del 9.12.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, di rinunciare al tentativo di conciliazione per mancanza dei presupposti di una riconciliazione e di rinunciare alla comparizione personale.
Alla successiva udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno precisato che la somma di euro 600,00 che il padre verserà alla madre a a titolo di mantenimento dei figli è da intendersi di euro 300,00 per la figlia maggiorenne Per_1
ed euro 300,00 per ancora minorenne. Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Va evidenziato che la figlia è maggiorenne (n. 1.07.2005) e, quindi, il Tribunale non Per_1
dispone in ordine al suo affido.
pagina 4 di 5 Tanto precisato, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto Per_2 necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al suo interesse.
3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_2
(Pz) l'11.07.1980 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario l'1.05.2004 in LA (Pz);
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e meglio precisate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (Pz) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, p. II, Serie A,
Ufficio 1, anno 2004 del Comune di LA (Pz);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio dell'8.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 867/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...](Pz), alla contrada Timparossa n.256, rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Cozzi, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in LA (Pz), alla contrada Milordo n. 20
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 18.03.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 27.08.2024, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in LA (Pz) l'1.05.2004, in
[...]
regime di comunione di beni, di avere fissato la residenza di famiglia in LA (Pz), alla contrada
Timparossa n. 256 e che dall'unione sono nati due figli il 1.07.2005, e il Per_1 Per_2
3.04.2009, entrambi a Lagonegro (Pz), hanno dedotto che è attualmente disoccupata Parte_1
mentre è autista alle dipendenze della società Geovertical s.r.l. con un reddito Parte_2 imponibile annuo pari a euro 31.779,00; che è proprietaria per intero dell'immobile Parte_1
sito in LA (Pz), alla contrada da Timparossa n. 256, identificato al catasto del Comune di
LA, al foglio 26, particella 544 sub 4, per averlo ricevuto in donazione dai genitori;
che
è proprietario dell'autovettura tipo Maserati targata FB157CZ, della macchina Parte_2 agricola targata BX858H e dell'APE Piaggio targato X9BPMZ; che i coniugi non sono titolari di rapporti di c/c bancari cointestati;
che, per effetto di eventi i quali hanno minato la fiducia e la stabilità del rapporto, nonché provocato incomprensioni, maturate e acuitesi nel tempo, è venuta meno l'affectio coniugalis nonché la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinarli a separarsi consensualmente in quanto non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate come di seguito:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso sia del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_2
genitoriale allegato che della figlia oggi maggiorenne;
Per_1
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 600,00 da effettuarsi Parte_2
ogni 20 del mese a favore del figlio minore e della figlia maggiorenne a titolo Per_2 Per_1
di mantenimento degli stessi, per il tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale
n. IBAN [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
4. Determinare che le spese straordinarie sia per il figlio minore che per la figlia Per_2
maggiorenne siano suddivise fra i due genitori nella misura del 75% a carico del padre Per_1
e del 25% a carico della madre , previo accordo sulla necessità ed Parte_2 Parte_1
opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
pagina 2 di 5
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di LA in C. da Timparossa n. 256 di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo utilizzo della Parte_1
stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimango all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali del SI. che avrà cura di Parte_2
prelevare, previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento alla SI.ra ; Parte_1
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
Il P.M. in data 11.11.2024 nulla ha opposto.
All'udienza del 9.12.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, di rinunciare al tentativo di conciliazione per mancanza dei presupposti di una riconciliazione e di rinunciare alla comparizione personale.
Alla successiva udienza del 18.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno precisato che il padre verserà a titolo di mantenimento per i figli la somma di euro 600,00 e cioè di euro 300,00 per maggiorenne, ed euro 300,00 per Per_1
ancora minorenne. Per_2
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Determinare l'affido condiviso sia del figlio minore alle condizioni di cui al progetto Per_2
genitoriale allegato che della figlia oggi maggiorenne;
Per_1
3. Porre a carico del SI. il versamento dell'importo di € 600,00 da effettuarsi Parte_2
ogni 20 del mese a favore del figlio minore e della figlia maggiorenne a titolo Per_2 Per_1
di mantenimento degli stessi, per il tramite di bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale
n. IBAN [...], intestato alla SI.ra ; Parte_1
pagina 3 di 5
4. Determinare che le spese straordinarie sia per il figlio minore che per la figlia Per_2
maggiorenne siano suddivise fra i due genitori nella misura del 75% a carico del padre Per_1
e del 25% a carico della madre , previo accordo sulla necessità ed Parte_2 Parte_1
opportunità delle stesse, accordo che i coniugi raggiungeranno nello spirito genitoriale affidatario condiviso;
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di LA in C. da Timparossa n. 256 di proprietà esclusiva della SI.ra unitamente alle pertinenze, rimane nell'esclusivo utilizzo della Parte_1
stessa nel titolo a lei in capo come nel presente ricorso meglio specificato e viene fissata quale dimora e residenza della prole;
6. I beni mobili e gli arredi insistenti nella suindicata proprietà immobiliare, rimango all'interno della stessa, fatti salvi i beni strettamente personali del SI. che avrà cura di Parte_2
prelevare, previo accordo con la SI.ra ; Parte_1
7. Dato atto delle attuali condizioni economico e reddituali dei coniugi, non è richiesto e non verrà versato alcun contributo di mantenimento alla SI.ra ; Parte_1
8. I coniugi si impegnano a rilasciare autorizzazione per la richiesta di documento di identità e/o passaporto validi per l'estero”.
All'udienza del 9.12.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, di rinunciare al tentativo di conciliazione per mancanza dei presupposti di una riconciliazione e di rinunciare alla comparizione personale.
Alla successiva udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno precisato che la somma di euro 600,00 che il padre verserà alla madre a a titolo di mantenimento dei figli è da intendersi di euro 300,00 per la figlia maggiorenne Per_1
ed euro 300,00 per ancora minorenne. Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Va evidenziato che la figlia è maggiorenne (n. 1.07.2005) e, quindi, il Tribunale non Per_1
dispone in ordine al suo affido.
pagina 4 di 5 Tanto precisato, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto Per_2 necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al suo interesse.
3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_2
(Pz) l'11.07.1980 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_1 hanno contratto matrimonio concordatario l'1.05.2004 in LA (Pz);
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e meglio precisate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (Pz) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, p. II, Serie A,
Ufficio 1, anno 2004 del Comune di LA (Pz);
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio dell'8.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 5 di 5