Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9541 del 2024, proposto da
Byopro Dev3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria,
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (e, ove occorrer possa, anche dal Ministero della Cultura e/o dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, del Dlgs. n. 152/2006) sull’istanza presentata da ByoPro Dev3 S.r.l. in data 2 novembre 2021 (protocollata il successivo 15 novembre 2021) volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 23,83 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellere (VT), in località Monte Marano, e di Valentano (VT), in località Roggi e del conseguente obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento conseguente all’istanza anzidetta, mediante l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17- bis della l. n. 241/1990 quanto al parere di competenza del Ministero della Cultura;
della fondatezza ex art. 31, comma 3, c.p.a., della istanza presentata da ByoPro Dev3 S.r.l. al fine di ottenere un favorevole provvedimento di valutazione di impatto ambientale rispetto al suddetto impianto fotovoltaico;
del diritto di ByoPro Dev3 S.r.l. al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del Dlgs. n. 152/2006;
e per la conseguente condanna :
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (e/o, occorrendo, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, del Dlgs. n. 152/2006):
anche ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., a concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale mediante l’adozione di un provvedimento che esprima giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del suddetto impianto fotovoltaico sulla base del parere favorevole già rilasciato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (n. 263 dell’8.2.2024), con contestuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. che provveda in sostituzione del Ministero in caso di perdurante inerzia;
a rimborsare a ByoPro Dev3 S.r.l. il 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del Dlgs. n. 152/2006 (pari a complessivi euro 5.175,33) e così per euro 2.587,67.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Preso atto della dichiarazione resa all’udienza camerale del 18 dicembre 2024 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla richiesta cessazione della materia del contendere formulata da parte resistente con nota depositata in data 3 dicembre 2024 con compensazione delle spese di lite;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, la società Byopro Dev3 S.r.l. ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla propria istanza presentata in data 2 novembre 2021 volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto fotovoltaico (potenza complessiva 23,83 MW) e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellere (VT), in località Monte Marano, e di Valentano (VT), in località Roggi, con condanna del Ministero al rimborso in proprio favore del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del Dlgs. n. 152/2006.
2 – In data 24 settembre 2024 si sono costituiti in giudizio con memoria formale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura.
3 – Con nota del 3 dicembre 2024, le Amministrazioni resistenti hanno depositato il DM 419 del 29 novembre 2024, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della ricorrente. Di conseguenza hanno chiesto al Tribunale di esprimere pronuncia di cessata materia del contendere.
4 - All’udienza camerale del 18 dicembre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla richiesta cessazione della materia del contendere formulata da parte resistente, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio; alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’articolo 34, comma 5, c.p.a. dispone infatti che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando “ nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta ”.
Nella fattispecie risulta che nelle more del processo l’Amministrazione ha emesso il provvedimento positivo di valutazione dell’impatto ambientale sul progetto di impianto fotovoltaico presentato dalla società ricorrente, così risultando integralmente soddisfatto l’interesse dell’istante sotteso al presente giudizio.
E’ evidente, quindi, che tale situazione rende superflua la decisione giurisdizionale sul ricorso proposto dalla società Byopro Dev3 S.r.l.
6 – Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti stante l’accordo raggiunto sul punto dalle stesse, come risulta dal verbale di udienza del 18 dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta Bazuro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO