Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18 giugno 2025
Causa n. 2618 2024
Oggi 18 giugno 2025, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv.
Natascia Massarotti, per la parte convenuta l'avv. Daniela Guarino, CP_1
e per il procuratore speciale Andrea Carraro come da atto di CP_2
conferimento della procura e procura notarile che vengono esibite e delle quali è autorizzato il deposito telematico. E' altresì presente l'avv. Maria
Lughezzani per parte convenuta in sostituzione dell'Avv. Marco Marazza.
Ai fini della pratica è presente la dott. ssa . Persona_1
L'avv. Massarotti da' atto del riconoscimento del diritto del suo assistito così come illustrato nella memoria e chiede che spese siano CP_1
liquidate a suo favore.
L' si riporta alla memoria di costituzione ed evidenzia che non possa CP_1
porsi a carico dell'ente previdenziale l'onere delle spese di lite non avendo poste italiane documentato il tempestivo versamento della documentazione dovuta in favore del ricorrente.
L'avv. Lughezzani si riporta nella memoria evidenziando che la posizione del ricorrente rientra tra quelle per le quali nel 2015 è stata eseguita una ricognizione e la trasmissione dei dati documentali all' (trasmissione CP_1
reiterata nel 2021).
Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale in assenza delle parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi.
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 18 giugno 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2618 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BIAGINI DANIELE e dell'avv. MASSAROTTI NATASCIA
( ) C.F._2
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
LUGHEZZANI MARIA e dell'avv. MARAZZA MARCO
( ) VIA DELLE TRE MADONNE, 8 00197 ROMA;
, C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 26.11.2024, il sig. Parte_1
dipendente di dal 1997 conveniva in giudizio la datrice Controparte_3
di lavoro e l'istituto previdenziale al fine di ottenere Controparte_3
l'accredito dei contributi spettanti riferiti al periodo 24.10.1995-23.4.1997.
Esponeva il ricorrente che in esito ad un controllo eseguito sul riepilogo dei contributi versati, il periodo di lavoro suindicato (nel quale prestò
servizio in forza di contratto di formazione e lavoro) non risulta esser stato inserito nell'estratto contributivo e non risulta provata la regolarizzazione contributiva.
1 La società datrice di lavoro, ritualmente costituita, asseriva di aver debitamente e tempestivamente eseguito il versamento degli oneri previdenziali e di averne dato comunicazione all' ; argomentava CP_1
pertanto la responsabilità dell' con riguardo all'omessa CP_1
contabilizzazione dei contributi che sarebbero stati ritualmente versati ma non risulterebbero “visibili”, non avendo l completato la registrazione CP_1
di tutti i contributi transitati dal sistema gestito dall'ex IPOST.
L' , ritualmente costituita, evidenziava che l'aggiornamento CP_1
dell'estratto conto contributivo poteva avvenire solo all'esito della trasmissione della documentazione riferita al singolo dipendente e che in mancanza della stessa l'istituto non era nelle condizioni di aggiornare la singola posizione avendo.
In udienza parte ricorrente ha dichiarato che il diritto azionato ha trovato positivo riconoscimento attraverso l'accredito dei contributi riferiti al periodo 24.10.1995-23.4.1997.
E' dunque cessata la materia del contendere essendo venuto meno -per una causa sopravvenuta- l'interesse ad agire del ricorrente consistente nella completa regolarizzazione della sua posizione contributiva, ciò che risulta attuato e documentato dall'istituto previdenziale (doc. 2 fasc. ). CP_1
Residua, dunque, quale unica questione controversa, l'individuazione del soccombente virtuale, atteso che le parti convenute hanno ciascuna riversato sull'altra la responsabilità per l'omessa registrazione dei contributi.
La società sostiene che i dati necessari per l'accredito Controparte_3
contributivo furono trasmessi già nel 2015 e che tale trasmissione fu reiterata nel 2021 (cfr., verbale di ud. e atto introduttivo). L'invio della documentazione necessaria per l'accredito dei contributi riferiti al sig.
2 non è tuttavia stato dimostrato né è in alcun modo desumibile CP_4
dai documenti prodotti. Dal doc. 6 di parte convenuta risulta CP_2
infatti che l fece presente già nel 2017 la necessità -per CP_1
implementare la posizione di ciascun dipendente- della trasmissione da parte della datrice di lavoro della documentazione riferita alla singola posizione contributiva e dal doc. 1 di parte convenuta sembra CP_1
desumersi che solo a seguito della trasmissione delle specifiche informazioni riferite alla posizione del ricorrente è stato possibile aggiornare l'estratto conto contributivo nei termini richiesti da parte ricorrente.
Pertanto, questo giudice ritiene che parte convenuta Controparte_3
non abbia adempiuto all'onere su di lei gravante di provare il tempestivo e puntuale invio dei documenti necessari per l'aggiornamento contributivo della posizione del ricorrente. Ne consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate sulla base della natura della causa, dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014
nonché delle fasi espletate.
Non emergono profili di inadempimento da parte dell' nei cui CP_1
confronti le spese sono integralmente compensate, tenuto conto del ruolo processuale (marginale) assunto nel processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna alla rifusione delle spese legali in Controparte_3
favore di parte ricorrente e le liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA,
rimb. sp. forf..
3 3) Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Verona, 18 giugno 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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