Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 14380/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 17.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14380 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Rober i studio elett.nte domicilia, sito Caserta, al Viale Lincoln n. 77, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n.197 del 3.5.2024, notificato l'11.6.2024, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente l'11.5.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 12.4.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 3.7.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia da svariati anni;
di essersi integrato in Italia, di non avere mai avuto problemi con la giustizia italiana e di non potere essere rimpatriato, essendovi sul territorio nazionale sua moglie, titolare di permesso di soggiorno. Chiedeva, dunque, di revocare il provvedimento impugnato di rigetto della protezione speciale Cat. A. 12/Imm/24 Prot. n. 197 emesso il 03.05.2024 dal Questore della Provincia di Caserta e notificato in data 11/06/2024 ovvero di annullarlo ovvero di disporre che fosse disapplicato per quanto di ragione e segnatamente perché ingiustificato ed infondato;
di concedergli la protezione speciale, ex art 19 comma 1 punto 2 D. Lgs.
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Con nota del 15.7.2024 il ricorrente precisava di avere fatto ingresso in Italia a seguito della richiesta di nulla osta al permesso di lavoro stagionale, avanzata nel 2019 dal datore di lavoro e della conclusione del contratto di soggiorno, cui fece Persona_1 seguito la prop za di regolarizzazione della sua situazione lavorativa, avanzata ai sensi dell'art. 103, comma 1 d-l 34\2020, senza che, tuttavia, il relativo procedimento si fosse mai concluso, nonostante la proroga dei diversi rapporti di lavoro da parte del medesimo datore di lavoro. Con ordinanza collegiale del 17.7.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il 30.4.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 30.4.2025. Il convenuto si richiamava alle conclusioni già articolate, mentre il ricorrente, oltre a ciò, chiedeva rinvio per essere sentito e per depositare documenti. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per l'11.6.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza dell'11.6.2025 nessuno compariva ed il giudice rinviava la causa all'udienza del 17.6.2025. A tale udienza, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica l'art. 19, comma 1 e 1.1. nel testo modificato dal d-l 20\2023, visto che l'istanza di protezione speciale, da t sposizioni disciplinata, è stata formalizzata dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte e considerato che le parti non hanno posto il Tribunale, con prove o con allegazioni in fatto specifiche e pacifiche, nella condizione di individuare una data anteriore all'11.5.2023, allorquando la domanda di permesso è stata presentata, di manifestazione della volontà di conseguire la protezione speciale, chiedendo ed ottenendo dal Questore il relativo appuntamento, come previsto dall'art. 7, comma 2, d-l 20\23, conv. con modificazioni nella legge 50\2023. Come la giurisprudenza del Supremo Collegio ha statuito (cass. 28162\2023), “il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". pagina 2 di 6 In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.”. L'obbligo di rispettare il diritto alla vita privata e familiare, in quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU e 2, 3 e 117 C, ha fonte costituzionale e derivazione sovranazionale e, conseguentemente, come recita l'art. 5, comma 6, t.u.i., vincola l'Italia. Venendo alla disamina del caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziato nella suddetta ordinanza, alla quale non ha fatto seguito alcuna sua iniziativa probatoria. È corretta la valutazione operata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il cui parere è stato depositato dal convenuto. Essa ha sottolineato l'assenza di prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine. Per quanto concerne il piano culturale, sociale e familiare, la p.a. ha evidenziato che l'istante non aveva dato prova di avere frequentato corsi di studio della lingua italiana o di essersi dedicato allo svolgimento di attività culturali o sociali sul territorio nazionale. Inoltre, la Commissione ha posto in luce la dichiarazione resagli dal medesimo, secondo la quale non vi è nessun legame familiare in Italia. Ciò contrasta con l'affermazione, peraltro mai provata dall'attore, contenuta nel ricorso, secondo la quale egli avrebbe in Italia una moglie, titolare di un regolare permesso di soggiorno. Proseguendo nella disamina del percorso d'integrazione allegato dal richiedente, se è vero che questi ha dimostrato di avere svolto attività lavorativa regolare come magazziniere alle dipendenze di dal settembre 2020, grazie alla facoltà di prestare Persona_1 attività lavorativa, rt. 103, comma 6, d-l 34\2020 e conseguente alla formulazione dell'istanza di regolarizzazione avanzata ai sensi del comma 1 della medesima, citata disposizione (cfr. buste paga 2024, CU 2024, buste paga 2021); è anche vero che lo stesso non ha minimamente replicato ai gravi fatti di reato attribuitigli dalla p.a. nel predetto parere, nemmeno una volta che tale atto è stato depositato in giudizio e neppure nel prosieguo del suo svolgimento, pur essendo state evidenziate nell'ordinanza collegiale di rigetto dell'istanza cautelare. In particolare, la Commissione ha reso noto che l'istante è stato arrestato il 7 settembre 2021 dalla squadra mobile della polizia di Caserta per il reato di sottrazione consensuale di minorenni, p. e p. dall'art. 573 c.p., e per il reato in materia di stupefacenti p. e p. dall'art. 73, comma 1, d.p.r. 309\1990. Tali condotte, per le quali il ricorrente è stato arrestato proprio nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, rivelano che questi è una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico, ex art. 4, comma 3, t.u.i., e si pongono in contrasto con la condivisione dei valori fondanti sui quali si basa la civile convivenza dello Stato ospitante. pagina 3 di 6 Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo. Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute. Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Albania, dove non risulta abbia patito, in base a quanto allegato, episodi del genere. È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). pagina 4 di 6 Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Albania non vi sono peculiari rischi d'insicurezza o di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre che possano toccare il ricorrente (cfr. Amnesty International, The State of The World's Human Rights 2024, 29.4.2025; Nations in Transit 2024 – Albania, Freedom House cit.; CESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Assessment of Economic and Social Rights Fulfilment in Albania, agosto 2024; Rule of Law in Armed Conflicts, Countries, https://www.rulac.org/browse/countries; Controparte_3
, Albania, alle amministrative, 16 maggio 2023,
[...] Controparte_4 www.balcanic /Albania-trionfo-dei-socialisti-alle- amministrative-225192; CP_5 Controparte_6
[...] https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F- 4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_ALB.pdf).
In particolare, la HRMI, nel Controparte_7 documento su cit. dell'ago nite sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) per il 76° gruppo di lavoro pre-sessione, dichiara di definire: “il diritto al cibo in conformità con l'Articolo 11 dell'ICESCR e l'Osservazione Generale 12 del CESCR. Per i Paesi a basso e medio reddito, come l'Albania, l'HRMI utilizza innanzitutto un indicatore indicativo di quanti bambini crescono bene (non presentano ritardo della crescita). Il punteggio dell'Albania per il diritto al cibo è dell'87,5% e rientra nella fascia "discreto"” Dichiara di definire “il diritto all'alloggio in conformità con l'Articolo 11.1 dell e l'Osservazione Generale 4 del CP_8
CESCR. Nel caso di Paesi a basso e medio reddito, come l' tilizza uno standard di CP_9 valutazione che misura il diritto all'acqua in casa e ai servizi igienici "di gni nucleo familiare deve disporre di servizi igienici adeguati). Per i servizi igienici di base, l'Albania ottiene un punteggio nella fascia "buono", mentre per l'acqua il punteggio rientra nella fascia "scadente". Il punteggio complessivo dell'HRMI per il diritto all'alloggio è dell'88,1%, rientrando nella fascia "discreto" Prosegue riferendo che In Albania, l'80,8% delle famiglie dispone di acqua in casa…Negli ultimi due decenni si sono registrati miglioramenti significativi per quanto riguarda i servizi igienico-sanitari di base: nel 2000 l'Albania raggiungeva l'88,4% del possibile, ma nel 2021 tale risultato è salito al 98,8%. Sebbene l'Albania non stia ancora raggiungendo il 100% del possibile, i progressi compiuti dal Paese in materia di diritto ai servizi igienico-sanitari di base rappresentano un passo nella giusta direzione….. L' CP_9 misura il diritto al lavoro in conformità con gli articoli 6 e 7 dell . Per i paesi a basso CP_8 reddito, come l'Albania, l' misura il diritto al lavoro e alla sicurezza sociale utilizzando un CP_9 indicatore di reddito di sussi econdo il PovcalNet della Banca Mondiale, in Albania la percentuale di persone che non sono assolutamente povere è del 98,5%, con un punteggio HRMI del 98,1%. Il punteggio HRMI si colloca nella fascia "buono". Nel corso degli ultimi due decenni, l'Albania ha registrato diversi rialzi e cali per quanto riguarda questo diritto…. L'Albania si sta gradualmente riprendendo, grazie ai progressi compiuti nel periodo 2014-2021. Se l'Albania continuerà a progredire, potrà raggiungere nuovamente il 100%.”.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, applicando il parametro per le cause di valore indeterminabile basso ed il minimo del compenso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 3809,00 per , oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20.6.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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