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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/07/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 155 2024 e promossa da
in persona del curatore avv. Silvana Parte_1
Nardelli c.f. P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Brugnoli per mandato difensivo in atti attrice
contro
: c.f. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f.
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Rinaldi per mandato difensivo in atti convenuta
conclusioni per l'attore: In via principale:
- accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione pura e semplice dell'eredità del de cuius
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 C.F._3 in Verona (VR) il 09.01.2018 da parte dei signori e Parte_2 Parte_3
1 - Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II di Verona di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui seguenti beni siti nel Comune di Verona
(VR), e censiti al predetto catasto fabbricati al
- foglio 213, map. 175 e sub 1, cat. D/7, rendita euro 11.103,82, Via Edoardo De Betta n.
3/a, piano S1-T;
- foglio 213, map. 175, sub 2, cat. A/2, 9 vani, rendita euro 1.371,19, Via Cesare Betteloni
n. 50, piano T-1; salvo ogni eventuale integrazione, anche in sede diversa, e con esonero di ogni responsabilità.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: Per quanto attiene le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta se ne richiede il rigetto per le motivazioni già esposte nella memoria ex art. 171 ter n. 1, che qui si ritengono integralmente richiamate conclusioni per il convenuto:in via preliminare:
- dichiararsi il difetto di interesse ad agire del ai Parte_4 sensi dell'art. 100 c.p.c.;
- dichiararsi inammissibile la domanda, in quanto già consumata a seguito di proposizio-ne da parte del di actio interrogatoria ai sensi dell'art. Parte_4
481 c.c.; nel merito:
- rigettarsi le domande di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, in via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso l'Agenzia del CP_1 contratto di locazione del 10.7.2017 con codice identificativo tra CodiceFiscale_4 [...]
, C.F. e C.F. , da Parte_5 C.F._5 CP_2 C.F._6 una parte e , C.F. , dall'altra; Controparte_3 C.F._7
- ammettersi per testi i seguenti capitoli di prova:
1) vero che in data 9.1.2018, dimorava, già dal 10.7.2017, in Verona, via Parte_2
Amanti n. 15 (teste ); Controparte_3
2 2) vero che il contratto di locazione del 10.7.2017 era custodito nella cantina in locazione a
in Verona, via Prato Santo n. 30 e che lo stesso è andato distrutto nel corso Controparte_3 della inondazione del 23.8.2020 (teste ). Controparte_3
Competenze e spese di lite rifusi, con aumento del 30% per l'uso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a., 22%
I.V.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore avv. Alberto Rinaldi, che dichiara di averle anticipate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il , premesso che Parte_4 con sentenza della Corte d'Appello di Venezia attualmente impugnata in Cassazione e Pt_2
nella qualità di ex amministratori della società fallita, sono stati Parte_3 condannati al pagamento, a favore della procedura, di € 320.807,77 oltre rivalutazione, interessi a titolo e spese legali e che le procedure esecutive promosse sulla base dei sentenze esecutive di primo e secondo grado, non hanno sortito esiti se non per un ricavato di € 285,15, ha chiesto che venga accertato e dichiarato che i sigg.ri e sono Controparte_4 Parte_3 eredi puri e semplici in virtù di accettazione tacita dell'eredità del padre Persona_1 deceduto in Verona il 9.1.2018 comprensiva di beni immobili tuttora intestati al de cuius .
I sigg.ri e si sono costituiti in giudizio eccependo la Pt_2 Parte_3
l'inammissibilità dell'azione per mancata produzione del decreto di autorizzazione del giudice delegato, il difetto dei presupposti per l'introduzione con il rito semplificato,
l'inammissibilità dell'azione per avere il già promosso actio interrogatorio con Parte_4 ciò consumando la propria azione. Nel merito ha contestato che la sottoscrizione di un contratto di comodato costituisca accettazione tacita di eredità e che il sig. Parte_2 risieda effettivamente in via Betteloni n. 50 ove ha solo la residenza anagrafica.
All'udienza di comparizione il procuratore del fallimento ha esibito l'autorizzazione all'azione, poi prodotta in via telematica, non si è opposto al mutamento di rito precisando comunque in quella sede che il procedimento ex art. 481 c.c. non era stato menzionato in quanto in tale procedimento non si era potuto produrre l'accettazione con beneficio di inventario che, ancorché precedente, non era stato trascritta, che i resistenti non hanno proceduto a redigere l'inventario sicché devono considerarsi eredi puri e semplici. Ha quindi
3 contestato l'irrilevanza della natura gratuita del contratto di comodato ai fini dell'accettazione tacita così come delle prove formulate per contrastare l'individuazione della residenza di
. Parte_2
Mutato il rito, la causa è proseguita nelle forme del rito ordinario.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il ha chiesto in via principale che Parte_4 venga accertato l'avvenuta accettazione pura e semplice dell'eredità del de cuius
[...]
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e deceduto per Per_1 C.F._3 avere gli eredi accettato con beneficio di inventario e non provveduto a redigere l'inventario; in via subordinata ha reiterato la domanda di accertamento dell'accettazione tacita da parte dei convenuti.
I convenuti, nella prima memoria, hanno eccepito in via principale la carenza di interesse ad agire poiché risulta già intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dei convenuti e nella successiva memoria l'inammissibile mutamento della domanda.
Con provvedimento del 26.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 per il deposito di note contenente la precisazione delel conclusioni, elle comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Oggetto del giudizio è l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei sigg.ri Pt_2
e rispetto all'eredità del padre deceduto nel 2918. Parte_3
La domanda è stata promossa dal fallimento che ha esplicitato l'interesse all'accertamento in vista di un'azione esecutiva sugli immobili caduti in successione per soddisfare il credito vantato nei confronti di e e fondato su sentenza esecutiva. Pt_2 Parte_3
Alla luce di ciò non è fondata la contestazione sollevata dai convenuti circa la carenza di interesse alla pronuncia giudiziale. Il Fallimento ha allegato che il suo interesse, ai fini esecutivi, è l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei fratelli in Parte_3 quanto i beni caduti in eredità sono tuttora intestati a de cuius e tale interesse è il medesimo esplicitato nell'atto introduttivo.
Non ha ugualmente pregio l'eccezione di inammissibilità della domanda principale fondata, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., sull'atto di accettazione dell'eredità del 23.7.2018 mentre nell'atto introduttivo veniva richiesto l'accertamento dell'accettazione tacita
4 dell'eredità sul presupposto della stipula del contratto di comodato e la residenza anagrafica ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
Com'è noto "la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 … può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali" (Cass.
SU 12310 del 2015, Cass. 4322 del 2019; Cass. SU 26727 del 2024).
Ebbene nel caso in esame è evidente che le parti e il petitum sono gli stessi (l'accertamento della qualità di eredi dei fratelli e la vicenda sottostante è la medesima. Per Parte_3 quanto concerne i fatti, la mancanza dell'inventario era stata allegato sin dall'atto introduttivo mentre l'esistenza dell'atto notarile di accettazione di e , allegato Parte_2 Parte_3 alla prima udienza, è una circostanza fatta propria dagli stessi convenuti che la pongono a fondamento dell'eccezione di carenza di interesse.
Si tratta dunque di una emendatio tempestivamente formulata che in alcun modo ha compromesso i tempi o la possibilità di difesa dei convenuti e che dunque non può ritenersi vietata.
Ciò posto in atti sono stati dimessi l'atto notarile di accettazione di e Parte_2
dell'eredità del padre nato a [...] il [...] e Parte_3 Persona_1 deceduto in Verona (VR) il 09.01.2018 nonché l'attestazione della Cancelleria del mancato deposito dell'inventario alla data del 26.9.2024 e dunque ben oltre il termine di legge.
La domanda di accertamento della qualità di eredi puri e semplici di e Parte_2
del padre nato a [...] il [...] e deceduto in Verona Parte_3 Persona_1
(VR) il 09.01.2018 è fondata e deve essere accolta
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il
DM 55/2014.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 155/2024, promosso da Parte_1
,
[...] accerta che e sono eredi puri e semplici di nato a Parte_2 Parte_3 Parte_3
Verona (VR) il 12.04.1927 e deceduto in Verona (VR) il 09.01.2018; ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento;
condanna e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € Parte_2 Parte_3
3.809 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 155 2024 e promossa da
in persona del curatore avv. Silvana Parte_1
Nardelli c.f. P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Brugnoli per mandato difensivo in atti attrice
contro
: c.f. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f.
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Rinaldi per mandato difensivo in atti convenuta
conclusioni per l'attore: In via principale:
- accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione pura e semplice dell'eredità del de cuius
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 C.F._3 in Verona (VR) il 09.01.2018 da parte dei signori e Parte_2 Parte_3
1 - Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II di Verona di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui seguenti beni siti nel Comune di Verona
(VR), e censiti al predetto catasto fabbricati al
- foglio 213, map. 175 e sub 1, cat. D/7, rendita euro 11.103,82, Via Edoardo De Betta n.
3/a, piano S1-T;
- foglio 213, map. 175, sub 2, cat. A/2, 9 vani, rendita euro 1.371,19, Via Cesare Betteloni
n. 50, piano T-1; salvo ogni eventuale integrazione, anche in sede diversa, e con esonero di ogni responsabilità.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: Per quanto attiene le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta se ne richiede il rigetto per le motivazioni già esposte nella memoria ex art. 171 ter n. 1, che qui si ritengono integralmente richiamate conclusioni per il convenuto:in via preliminare:
- dichiararsi il difetto di interesse ad agire del ai Parte_4 sensi dell'art. 100 c.p.c.;
- dichiararsi inammissibile la domanda, in quanto già consumata a seguito di proposizio-ne da parte del di actio interrogatoria ai sensi dell'art. Parte_4
481 c.c.; nel merito:
- rigettarsi le domande di parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, in via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso l'Agenzia del CP_1 contratto di locazione del 10.7.2017 con codice identificativo tra CodiceFiscale_4 [...]
, C.F. e C.F. , da Parte_5 C.F._5 CP_2 C.F._6 una parte e , C.F. , dall'altra; Controparte_3 C.F._7
- ammettersi per testi i seguenti capitoli di prova:
1) vero che in data 9.1.2018, dimorava, già dal 10.7.2017, in Verona, via Parte_2
Amanti n. 15 (teste ); Controparte_3
2 2) vero che il contratto di locazione del 10.7.2017 era custodito nella cantina in locazione a
in Verona, via Prato Santo n. 30 e che lo stesso è andato distrutto nel corso Controparte_3 della inondazione del 23.8.2020 (teste ). Controparte_3
Competenze e spese di lite rifusi, con aumento del 30% per l'uso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a., 22%
I.V.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore avv. Alberto Rinaldi, che dichiara di averle anticipate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il , premesso che Parte_4 con sentenza della Corte d'Appello di Venezia attualmente impugnata in Cassazione e Pt_2
nella qualità di ex amministratori della società fallita, sono stati Parte_3 condannati al pagamento, a favore della procedura, di € 320.807,77 oltre rivalutazione, interessi a titolo e spese legali e che le procedure esecutive promosse sulla base dei sentenze esecutive di primo e secondo grado, non hanno sortito esiti se non per un ricavato di € 285,15, ha chiesto che venga accertato e dichiarato che i sigg.ri e sono Controparte_4 Parte_3 eredi puri e semplici in virtù di accettazione tacita dell'eredità del padre Persona_1 deceduto in Verona il 9.1.2018 comprensiva di beni immobili tuttora intestati al de cuius .
I sigg.ri e si sono costituiti in giudizio eccependo la Pt_2 Parte_3
l'inammissibilità dell'azione per mancata produzione del decreto di autorizzazione del giudice delegato, il difetto dei presupposti per l'introduzione con il rito semplificato,
l'inammissibilità dell'azione per avere il già promosso actio interrogatorio con Parte_4 ciò consumando la propria azione. Nel merito ha contestato che la sottoscrizione di un contratto di comodato costituisca accettazione tacita di eredità e che il sig. Parte_2 risieda effettivamente in via Betteloni n. 50 ove ha solo la residenza anagrafica.
All'udienza di comparizione il procuratore del fallimento ha esibito l'autorizzazione all'azione, poi prodotta in via telematica, non si è opposto al mutamento di rito precisando comunque in quella sede che il procedimento ex art. 481 c.c. non era stato menzionato in quanto in tale procedimento non si era potuto produrre l'accettazione con beneficio di inventario che, ancorché precedente, non era stato trascritta, che i resistenti non hanno proceduto a redigere l'inventario sicché devono considerarsi eredi puri e semplici. Ha quindi
3 contestato l'irrilevanza della natura gratuita del contratto di comodato ai fini dell'accettazione tacita così come delle prove formulate per contrastare l'individuazione della residenza di
. Parte_2
Mutato il rito, la causa è proseguita nelle forme del rito ordinario.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il ha chiesto in via principale che Parte_4 venga accertato l'avvenuta accettazione pura e semplice dell'eredità del de cuius
[...]
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e deceduto per Per_1 C.F._3 avere gli eredi accettato con beneficio di inventario e non provveduto a redigere l'inventario; in via subordinata ha reiterato la domanda di accertamento dell'accettazione tacita da parte dei convenuti.
I convenuti, nella prima memoria, hanno eccepito in via principale la carenza di interesse ad agire poiché risulta già intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dei convenuti e nella successiva memoria l'inammissibile mutamento della domanda.
Con provvedimento del 26.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 per il deposito di note contenente la precisazione delel conclusioni, elle comparse conclusionali e repliche.
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Oggetto del giudizio è l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei sigg.ri Pt_2
e rispetto all'eredità del padre deceduto nel 2918. Parte_3
La domanda è stata promossa dal fallimento che ha esplicitato l'interesse all'accertamento in vista di un'azione esecutiva sugli immobili caduti in successione per soddisfare il credito vantato nei confronti di e e fondato su sentenza esecutiva. Pt_2 Parte_3
Alla luce di ciò non è fondata la contestazione sollevata dai convenuti circa la carenza di interesse alla pronuncia giudiziale. Il Fallimento ha allegato che il suo interesse, ai fini esecutivi, è l'accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei fratelli in Parte_3 quanto i beni caduti in eredità sono tuttora intestati a de cuius e tale interesse è il medesimo esplicitato nell'atto introduttivo.
Non ha ugualmente pregio l'eccezione di inammissibilità della domanda principale fondata, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., sull'atto di accettazione dell'eredità del 23.7.2018 mentre nell'atto introduttivo veniva richiesto l'accertamento dell'accettazione tacita
4 dell'eredità sul presupposto della stipula del contratto di comodato e la residenza anagrafica ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.
Com'è noto "la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 … può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali" (Cass.
SU 12310 del 2015, Cass. 4322 del 2019; Cass. SU 26727 del 2024).
Ebbene nel caso in esame è evidente che le parti e il petitum sono gli stessi (l'accertamento della qualità di eredi dei fratelli e la vicenda sottostante è la medesima. Per Parte_3 quanto concerne i fatti, la mancanza dell'inventario era stata allegato sin dall'atto introduttivo mentre l'esistenza dell'atto notarile di accettazione di e , allegato Parte_2 Parte_3 alla prima udienza, è una circostanza fatta propria dagli stessi convenuti che la pongono a fondamento dell'eccezione di carenza di interesse.
Si tratta dunque di una emendatio tempestivamente formulata che in alcun modo ha compromesso i tempi o la possibilità di difesa dei convenuti e che dunque non può ritenersi vietata.
Ciò posto in atti sono stati dimessi l'atto notarile di accettazione di e Parte_2
dell'eredità del padre nato a [...] il [...] e Parte_3 Persona_1 deceduto in Verona (VR) il 09.01.2018 nonché l'attestazione della Cancelleria del mancato deposito dell'inventario alla data del 26.9.2024 e dunque ben oltre il termine di legge.
La domanda di accertamento della qualità di eredi puri e semplici di e Parte_2
del padre nato a [...] il [...] e deceduto in Verona Parte_3 Persona_1
(VR) il 09.01.2018 è fondata e deve essere accolta
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il
DM 55/2014.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 155/2024, promosso da Parte_1
,
[...] accerta che e sono eredi puri e semplici di nato a Parte_2 Parte_3 Parte_3
Verona (VR) il 12.04.1927 e deceduto in Verona (VR) il 09.01.2018; ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del presente provvedimento;
condanna e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € Parte_2 Parte_3
3.809 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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