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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5169 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024 da
1) nato in [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 in Via Sorafin n. 38 Claut, con l'Avv. FANTIN MASSIMO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...] Claut, con l'Avv. FANTIN MASSIMO C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 12/08/2000 con rito civile, trascritto al n. 4, Parte II, Serie A,
Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cimolais in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a Pordenone il 19/03/2004, maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente;
- n. a Pordenone il 3/04/2007 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro. 2. La casa coniugale ubicata a Claut (Pn) in Via Sorafin n. 38, fermo il trasferimento immobiliare di cui infra nel testo, verrà assegnata al sig. in quanto collocatario in via prevalente Parte_1 del figlio minore , con obbligo del predetto di volturare tutte le utenze a suo nome Persona_2 entro 30 giorni dall'udienza presidenziale. Graveranno in capo a tutte le spese di Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'immobile lui assegnato e ciò fintantoché il predetto rimarrà assegnatario della casa familiare.
3. La sig.ra lascerà l'abitazione coniugale e trasferirà la propria residenza CP_1 altrove entro 3 mesi dall'udienza Presidenziale.
4. Il figlio minore, , fermo l'affido condiviso ad entrambi i genitori, sarà collocato Persona_2 prevalentemente con il padre presso la casa familiare, ove il predetto manterrà la propria residenza unitamente alla sorella , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
5. In merito ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, si fa rinvio al piano genitoriale che si dimette sub DOC. 16.
6. La sig.ra corrisponderà al marito l'importo mensile di Euro 1.000,00 quale CP_1 contributo per il mantenimento di e (id est: Euro 500,00 per ciascun figlio), somma Per_2 Per_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate al sig. e già note Parte_1 alla moglie.
7. Le spese straordinarie per i figli come stabilite nel Protocollo vigente presso il Tribunale di
Pordenone, saranno ripartite tra i coniugi giusta metà.
8. Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, mentre
l'assegno unico e universale verrà percepito per l'intero dal sig. . Parte_1
9. Nulla a titolo di mantenimento dell'un coniuge nei confronti dell'altro.
10. In ragione della permuta che verrà realizzata in questa sede avente ad oggetto, da un lato il trasferimento dal sig. alla sig.ra della quota di proprietà Parte_1 CP_1 dell'immobile censito al CF del Comune di Claut al F. 27 mapp. 423 sub 2 e 4 adibito a casa familiare per un controvalore di Euro 162.500,00 e, dall'altro lato, la cessione dalla sig.ra
[...] al sig. della partecipazione societaria pari al 49% in CP_1 Parte_1 [...] per un controvalore di Euro 160.627,39 (si veda infra nel testo), i coniugi Controparte_2 concordano che il differenziale di Euro 1.827,61, vista la sua esiguità in rapporto all'intera operazione, verrà trattenuto da , pertanto, non vi saranno conguagli in denaro. Parte_1
11. Ciò posto e fermo quanto sopra, i coniugi intendono definire nell'ambito del presente procedimento i reciproci rapporti di carattere economico-patrimoniale tra loro esistenti mediante un accordo di permuta avente ad oggetto (i) il trasferimento dal sig. alla sig.ra Parte_1 della quota di proprietà dell'immobile censito al CF del Comune di Claut al F. CP_1
27 mapp. 423 sub 2 e 4 adibito a casa familiare;
(ii) la cessione dalla sig.ra al CP_1 sig. della partecipazione societaria pari al 49% in Parte_1 Controparte_2 trasferimenti che vengono perfezionati alle condizioni e nei termini di seguito meglio descritti
(termini e condizioni indicati nell'allegato a verbale dell'udienza del 14/1/2025 sottoscritto dalle parti)
All'udienza del 14/1/25 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio il 12/08/2000 presso il comune di Cimolais (PN).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cimolais (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2000, n. 4, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 21/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa