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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2024, n. 34512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34512 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori: L'avvocato TULINO LOREDANA chiede il rigetto del ricorso e, per le parti civili rappresentate, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avvocato BERTOROTTA FRANCESCO espone i motivi di gravame, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, e insiste nell'accoglimento del ricorso I,/ Penale Sent. Sez. 5 Num. 34512 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 48560 del 4 luglio 2023, la I sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto nell'interesse di TO AU avverso la pronuncia della Corte di appello di Palermo, che, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della I sezione, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. TO LU, per il tramite dei propri difensori, Avv. Luigi Ciotta e Francesco Bertorotta, affidando le proprie censure ad unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale si duole del fatto che la I sezione aveva del tutto omesso di valutare i motivi devoluti ai punti 1.6 e 1.7 del ricorso principale, nei quali si censurava: 1) il travisamento di prova con riferimento all'intercettazione ambientale del 2 gennaio 2016 (motivo 1.6 dell'originario ricorso); 2) l'incerta riferibilità alla persona di TO AU di due frasi oggetto del compendio intercettativo, posto che i militari dei R.O.S. di Catania avevano attribuito quelle frasi ad altro coimputato (Mugnos), mentre i militari dei R.O.S. di Palermo avevano riconosciuto la voce del LU (motivo 1.7). Viene, inoltre, denunciata 3) l'omessa valutazione di una memoria difensiva del 16 giugno 2023, incentrata sulla questione -già evocata- della attribuibilità all'odierno ricorrente di alcune frasi riportate nella citata intercettazione. In particolare, il dedotto travisamento di prova riguardava l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale di una frase attribuita a TO AU ("noi al Comune dobbiamo parlare"), peraltro riportata dalla Corte territoriale senza l'originario punto interrogativo, ciò che, a parere della difesa, stravolgerebbe definitivamente il significato di quelle parole); da tale frase erroneamente la Corte aveva desunto l'interesse diretto dello stesso in un progetto estorsivo (trasformando una mera domanda posta dal AU ai suoi interlocutori in un'affermazione). Per quel che concerne l'omessa valutazione della memoria difensiva - nella quale si insisteva sul dubbio circa la riconducibilità di quella frase a TO AU, e sulla conseguente necessità - trascurata dai giudici di merito - di 1) un riascolto della traccia intercettativa o 2) di una perizia fonica da disporsi ai sensi dell'art. 603 del codice di rito, 3) ovvero dell'audizione dei verbalizzanti - la difesa ricorda la crucialità delle doglianze ivi esposte ai fini della verifica dell'indizio su cui la Corte territoriale aveva basato il proprio teorema accusatorio. Peraltro, la difesa aveva indicato in modo specifico gli atti 1 processuali dai quali risultava come la frase attribuita al AU fosse stata in realtà pronunciata da altro coimputato (il Mugnos). Ebbene, rispetto a tali censure, la I sezione di questa Corte avrebbe del tutto omesso di replicare, e ciò sia nella parte argomentativa dell'impugnata sentenza sia nella sintesi dei nnotivì di ricorso. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori delle parti civili hanno chiesto di non accogliere il ricorso nei termini indicati in epigrafe. L'Avv. Bertorotta ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 — 01). Ciò posto, nel caso di specie, l'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 - 01). E, infatti, la sentenza impugnata, nel rigettare il ricorso proposto nell'interesse del AU, ha osservato testualmente «Il giudice di secondo grado, inoltre, ha valutato in modo ampio e con la necessaria completezza le fonti dimostrative, esprimendo un ragionamento che obiettivamente risulta dotato di una superiore forza dimostrativa. Ad essere decisivo, in particolare - e su tale 2 punto le doglianze di cui al primo motivo risultano meramente rivalutative ed in fatto - è il dato storico della presenza di AU TO ai due incontri avvenuti nel gennaio del 2016 tra gli esponenti di vertice del gruppo di Licata e di Caltagirone. Ciò in rapporto ai contenuti delle conversazioni, debitamente esaminati in sede di merito (pianificazione di estorsioni), che non lasciano spazio a dubbi circa la necessaria «appartenenza al sodalizio» dei soggetti che presero parte al colloquio». In altri termini e salvo quanto si dirà di seguito, il dato centrale è la presenza del AU a quel colloquio e la sua partecipazione (indipendentemente dalle sfumature delle singole frasi) a rappresentare, nella valutazione della I sezione, l'indicatore fattuale razionalmente valorizzato dai giudici di merito per ritenere dimostrata l'appartenenza del AU al sodalizio. L'assenza di una puntuale confutazione delle doglianze indicate è irrilevante, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01). L'unico motivo oggetto del presente ricorso condensa, peraltro, eccezioni già sollevate nel precedente ricorso per cassazione, incentrate su pretesi vizi motivazionali (a iniziare dal difetto di motivazione rafforzata) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Rispetto a tali eccezioni, tutte rigettate con l'impugnata sentenza, la I sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata. Nel contestare l'omessa valutazione, da parte della I sezione di questa Corte dei motivi devoluti e, di conseguenza, di profili decisivi ai fini del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, la difesa elude il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnata sentenza. Altresì eluso risulta il confronto con la sintesi dei motivi di ricorso. Invero, la Corte ha fornito replica non equivoca ai temi dedotti e, in questa sede, puntualmente riproposti. Nella sintesi, la Corte di cassazione ha infatti riferito di una "diversa interpretazione" fornita dal giudice d'appello dell'episodio del 2 gennaio 2016, sul quale si appuntano le censure oggetto del presente ricorso. 3 Il consigliere estensore La presenza di un punto di domanda al termine di una frase non incide, né l'individuazione della persona che ha pronunciato una singola frase altera - secondo la valutazione della I sezione, insindacabile in questa sede- il significato della partecipazione complessiva all'incontro tra gli esponenti mafiosi di vertice dei gruppi di Licata e di Caltagirone. Quanto detto vale anche in relazione al contenuto della memoria difensiva sopra ricordata: la I sezione ne dà atto alla fine della sintesi dei motivi di ricorso, sottolineandone il carattere riepilogativo dei motivi del ricorso principale. Deve pertanto senz'altro escludersi, con riferimento a tale articolazione della censura, la ricorrenza di svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia portato la Corte di cassazione a non tener conto della memoria difensiva (cfr., ad es., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01: «in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto»). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - Sicindustria, Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Camera confederale e del lavoro della Provincia di RI - che liquida in complessivi euro quattromila per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/06/2024
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori: L'avvocato TULINO LOREDANA chiede il rigetto del ricorso e, per le parti civili rappresentate, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avvocato BERTOROTTA FRANCESCO espone i motivi di gravame, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, e insiste nell'accoglimento del ricorso I,/ Penale Sent. Sez. 5 Num. 34512 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 14/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 48560 del 4 luglio 2023, la I sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto nell'interesse di TO AU avverso la pronuncia della Corte di appello di Palermo, che, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della I sezione, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. TO LU, per il tramite dei propri difensori, Avv. Luigi Ciotta e Francesco Bertorotta, affidando le proprie censure ad unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale si duole del fatto che la I sezione aveva del tutto omesso di valutare i motivi devoluti ai punti 1.6 e 1.7 del ricorso principale, nei quali si censurava: 1) il travisamento di prova con riferimento all'intercettazione ambientale del 2 gennaio 2016 (motivo 1.6 dell'originario ricorso); 2) l'incerta riferibilità alla persona di TO AU di due frasi oggetto del compendio intercettativo, posto che i militari dei R.O.S. di Catania avevano attribuito quelle frasi ad altro coimputato (Mugnos), mentre i militari dei R.O.S. di Palermo avevano riconosciuto la voce del LU (motivo 1.7). Viene, inoltre, denunciata 3) l'omessa valutazione di una memoria difensiva del 16 giugno 2023, incentrata sulla questione -già evocata- della attribuibilità all'odierno ricorrente di alcune frasi riportate nella citata intercettazione. In particolare, il dedotto travisamento di prova riguardava l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale di una frase attribuita a TO AU ("noi al Comune dobbiamo parlare"), peraltro riportata dalla Corte territoriale senza l'originario punto interrogativo, ciò che, a parere della difesa, stravolgerebbe definitivamente il significato di quelle parole); da tale frase erroneamente la Corte aveva desunto l'interesse diretto dello stesso in un progetto estorsivo (trasformando una mera domanda posta dal AU ai suoi interlocutori in un'affermazione). Per quel che concerne l'omessa valutazione della memoria difensiva - nella quale si insisteva sul dubbio circa la riconducibilità di quella frase a TO AU, e sulla conseguente necessità - trascurata dai giudici di merito - di 1) un riascolto della traccia intercettativa o 2) di una perizia fonica da disporsi ai sensi dell'art. 603 del codice di rito, 3) ovvero dell'audizione dei verbalizzanti - la difesa ricorda la crucialità delle doglianze ivi esposte ai fini della verifica dell'indizio su cui la Corte territoriale aveva basato il proprio teorema accusatorio. Peraltro, la difesa aveva indicato in modo specifico gli atti 1 processuali dai quali risultava come la frase attribuita al AU fosse stata in realtà pronunciata da altro coimputato (il Mugnos). Ebbene, rispetto a tali censure, la I sezione di questa Corte avrebbe del tutto omesso di replicare, e ciò sia nella parte argomentativa dell'impugnata sentenza sia nella sintesi dei nnotivì di ricorso. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. I difensori delle parti civili hanno chiesto di non accogliere il ricorso nei termini indicati in epigrafe. L'Avv. Bertorotta ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 — 01). Ciò posto, nel caso di specie, l'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 - 01). E, infatti, la sentenza impugnata, nel rigettare il ricorso proposto nell'interesse del AU, ha osservato testualmente «Il giudice di secondo grado, inoltre, ha valutato in modo ampio e con la necessaria completezza le fonti dimostrative, esprimendo un ragionamento che obiettivamente risulta dotato di una superiore forza dimostrativa. Ad essere decisivo, in particolare - e su tale 2 punto le doglianze di cui al primo motivo risultano meramente rivalutative ed in fatto - è il dato storico della presenza di AU TO ai due incontri avvenuti nel gennaio del 2016 tra gli esponenti di vertice del gruppo di Licata e di Caltagirone. Ciò in rapporto ai contenuti delle conversazioni, debitamente esaminati in sede di merito (pianificazione di estorsioni), che non lasciano spazio a dubbi circa la necessaria «appartenenza al sodalizio» dei soggetti che presero parte al colloquio». In altri termini e salvo quanto si dirà di seguito, il dato centrale è la presenza del AU a quel colloquio e la sua partecipazione (indipendentemente dalle sfumature delle singole frasi) a rappresentare, nella valutazione della I sezione, l'indicatore fattuale razionalmente valorizzato dai giudici di merito per ritenere dimostrata l'appartenenza del AU al sodalizio. L'assenza di una puntuale confutazione delle doglianze indicate è irrilevante, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01). L'unico motivo oggetto del presente ricorso condensa, peraltro, eccezioni già sollevate nel precedente ricorso per cassazione, incentrate su pretesi vizi motivazionali (a iniziare dal difetto di motivazione rafforzata) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Rispetto a tali eccezioni, tutte rigettate con l'impugnata sentenza, la I sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata. Nel contestare l'omessa valutazione, da parte della I sezione di questa Corte dei motivi devoluti e, di conseguenza, di profili decisivi ai fini del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, la difesa elude il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnata sentenza. Altresì eluso risulta il confronto con la sintesi dei motivi di ricorso. Invero, la Corte ha fornito replica non equivoca ai temi dedotti e, in questa sede, puntualmente riproposti. Nella sintesi, la Corte di cassazione ha infatti riferito di una "diversa interpretazione" fornita dal giudice d'appello dell'episodio del 2 gennaio 2016, sul quale si appuntano le censure oggetto del presente ricorso. 3 Il consigliere estensore La presenza di un punto di domanda al termine di una frase non incide, né l'individuazione della persona che ha pronunciato una singola frase altera - secondo la valutazione della I sezione, insindacabile in questa sede- il significato della partecipazione complessiva all'incontro tra gli esponenti mafiosi di vertice dei gruppi di Licata e di Caltagirone. Quanto detto vale anche in relazione al contenuto della memoria difensiva sopra ricordata: la I sezione ne dà atto alla fine della sintesi dei motivi di ricorso, sottolineandone il carattere riepilogativo dei motivi del ricorso principale. Deve pertanto senz'altro escludersi, con riferimento a tale articolazione della censura, la ricorrenza di svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia portato la Corte di cassazione a non tener conto della memoria difensiva (cfr., ad es., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01: «in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto»). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili - Sicindustria, Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Camera confederale e del lavoro della Provincia di RI - che liquida in complessivi euro quattromila per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/06/2024