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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4531/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 18.2.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4531/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Fabio LOSCERBO;
RICORRENTE contro
; COroparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 22.2.2023, cittadino turco nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 8.3.2024 (notificato all'istante in data 25.3.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente avrebbe vissuto in Italia per un periodo relativamente breve (dal 5.12.2022), non vanterebbe legami familiari o affettivi stabili sul territorio nazionale (mentre avrebbe conservato rapporti con la sua famiglia di origine in HI) e non svolgerebbe attività lavorativa.
Pag. 1 di 8 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 12.4.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha allegato la situazione critica in materia di diritti umani presente in HI (soprattutto ai danni della minoranza curda) e ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: accordo di integrazione;
lettere di impegno all'assunzione sottoscritte da comunicazione di ospitalità del 14.12.2022). Persona_1
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello COroparte_1
Stato di , in data 25.7.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
4. Con note del 16.7.2024, del 9.9.2024 e del 15.10.2024, parte ricorrente ha depositato documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa (comunicazione UNILAV relativa al contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato stipulato a decorrere dal 13.7.2024 con e relative buste paga). Persona_1
5. L'udienza di comparizione delle parti, fissata (dopo un rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c.) in data 5.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 17.10.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 19.12.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 9.11.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali
Pag. 2 di 8 con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che ha presentato la domanda in sede amministrativa in data 22.2.2023, essa va Parte_1 esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Pag. 3 di 8 Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»).
Il procuratore del ricorrente, pur avendo evocato le persecuzioni cui è sottoposta la minoranza curda in HI (citando alcune fonti), non ha mai né allegato né provato che il suo assistito sia di nazionalità curda né ha allegato che egli corra il pericolo di essere perseguitato per uno degli altri motivi di cui alla disposizione citata.
2.2. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Occorre, infatti, prendere atto che – stando alle fonti disponibili – la situazione in HI è caratterizzata da gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, che coinvolgono l'intera popolazione.
Sul punto, si consideri che Freedom House, nel suo rapporto Freedom in the World 2025 (relativo al 2024), classifica la HI come Stato non libero, con un punteggio di 33/100 (17/40 per i diritti politici e 16/60 per le libertà civili), sostanzialmente in linea con quanto riportato anche negli anni precedenti.
Nel rapporto di tale organizzazione relativo al 2023 si legge che il presidente e il Persona_2 suo Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), che governano la HI dal 2002, sono diventati sempre più autoritari negli ultimi anni, consolidando un potere significativo attraverso cambiamenti costituzionali e imprigionando oppositori e critici. Una crisi economica sempre più profonda, un terremoto devastante e le elezioni tenutesi a maggio hanno dato al Governo nuovi incentivi per reprimere il dissenso e limitare il dibattito pubblico.
Il presidente è stato rieletto in una competizione a due turni a maggio, sconfiggendo _2 [...]
del Partito Popolare Repubblicano (CHP). Gli osservatori dell'OSCE hanno criticato le Persona_3 elezioni, riferendo che i media statali hanno fortemente favorito l'AKP e che ha ripetutamente _2 accusato i legittimi oppositori politici di sostenere il terrorismo durante la campagna. Sempre a maggio, un'alleanza guidata dall'AKP ha vinto la maggioranza dei seggi parlamentari con il 49,5 per cento dei voti, mentre un'alleanza guidata dal CHP ha guadagnato il 35 per cento. Il partito filo-curdo RE FT PA (YSP) ha preso il 10,6 per cento. Gli osservatori hanno affermato che le elezioni sono state turbate da restrizioni del diritto di riunione, interferenze politiche nel processo elettorale e altri fattori. I giudici del Consiglio elettorale supremo (YSK), che supervisionano tutte le procedure di voto, sono peraltro nominati da organi giudiziari dominati dall'AKP e spesso rimettono le loro decisioni all'AKP.
Il Governo ha limitato la libertà di parola e ha limitato l'accesso ai media sia a séguito del devastante terremoto di febbraio 2023 sia durante il periodo della campagna elettorale. Le autorità hanno limitato X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter, dopo il terremoto e hanno COroparte_2 minacciato di farlo di nuovo durante le elezioni;
sono state arrestate decine di persone per i loro post sui social media e sono state irrogate multe alle emittenti per aver trasmesso commenti che criticavano la risposta del Governo al disastro o le prospettive elettorali.
Pur vigendo un sistema politico multipartitico, i leader dell'opposizione affrontano sovente procedimenti
Pag. 4 di 8 giudiziari motivati politicamente, attacchi violenti e altre molestie che incidono sulla capacità dei loro partiti di funzionare. Durante il periodo elettorale del 2023, i leader dell'opposizione del CHP e dell'IP hanno affrontato minacce di morte, mentre i loro uffici, gli autobus e i comizi della campagna elettorale hanno subìto attacchi violenti. I partiti hanno lamentato che le forze di sicurezza dello Stato, inclusa la polizia, non sono riuscite a fornire loro una protezione adeguata.
I leader dei partiti di opposizione hanno anche combattuto le decisioni giudiziarie volte a minare la loro attività politica. Il leader più popolare del CHP, il sindaco di Istanbul Ekrem OĞ, è stato condannato per insulti alle istituzioni statali nel dicembre 2022, sei mesi prima delle elezioni. Questo verdetto ha effettivamente impedito al CHP di nominare OĞ suo candidato presidenziale. Nel maggio 2022, un altro tribunale ha confermato la condanna al carcere del presidente del CHP di Istanbul Canan KA per insulti al presidente.
I partiti di opposizione turchi affrontano anche minacce di chiusura forzata. Per anni, i procuratori hanno avviato indagini penali su membri dell'opposizione filo-curda Peoples' per presunti COroparte_3 legami con il fuorilegge, designato come organizzazione terroristica COroparte_4 dalla HI, dagli Stati Uniti e dall'Unione europea, e hanno messo in prigione diversi leader dell'HDP, tra cui l'ex copresidente Nel 2021, la Corte costituzionale turca ha avviato un caso Persona_4 COr per bandire del tutto l'HDP. Il potenziale divieto ha notevolmente compromesso la capacità dell di fare campagna elettorale e di partecipare alle elezioni, costringendo il partito a riorganizzarsi sotto lo YSP per competere alle elezioni di maggio 2023.
l presidente e l'AKP esercitano forme di controllo sullo YSK, sulla magistratura, sulla polizia e _2 sui media. Negli ultimi anni, hanno utilizzato aggressivamente questi strumenti istituzionali per indebolire o cooptare i rivali politici, limitando la capacità dell'opposizione di costruirsi un consenso elettorale. Il predominio istituzionale dell'AKP minaccia di rendere lo Stato stesso un'estensione del partito che può essere utilizzata per cambiare i risultati politici. L'uso da parte dell'AKP di risorse statali e di programmi di benefici pubblici per aumentare i suoi voti in prossimità delle elezioni, così come il suo uso di appalti pubblici per influenzare e controllare il settore privato, sono particolarmente problematici. Inoltre, gli attacchi violenti e le minacce di violenza contro i partiti di opposizione in prossimità delle elezioni contribuiscono all'intimidazione dei leader dell'opposizione durante il periodo della campagna e degli elettori il giorno delle elezioni.
La maggior parte delle reti mediatiche turche sono di proprietà di aziende che dipendono da appalti pubblici o hanno stretti legami con il presidente Erdoğan. I media tradizionali riflettono le posizioni del Governo e spesso riportano titoli identici. Sebbene esistano fonti indipendenti, affrontano una tremenda pressione politica e sono regolarmente prese di mira. Diversi organi di informazione sono spesso censurati, multati o chiusi e i giornalisti vengono regolarmente arrestati. Le élite imprenditoriali con stretti legami con sono state accusate di aver corrotto giornalisti e di aver orchestrato una stampa _2 negativa contro l'opposizione. Anche i reporter hanno subìto aggressioni fisiche, in particolare coloro che si occupano di politica, corruzione o criminalità.
Secondo il Committee to Protect Journalists (CPJ), la HI è stata il quarto Paese al mondo per numero di giornalisti incarcerati nel 2022, con 40 giornalisti in prigione. Le autorità turche hanno arrestato e trattenuto decine di giornalisti nel 2023. I giornalisti che hanno scritto in modo critico su individui vicini a sono stati presi di mira dalle autorità o hanno visto l'accesso al loro lavoro limitato. I membri _2 dell'ente regolatore statale turco per le trasmissioni, l'Alto Consiglio per la radiodiffusione (RTÜK), sono nominati dal parlamento controllato dall'AKP. L'RTÜK ha continuato a multare le reti indipendenti che hanno criticato il Governo, emettendo nel 2023 76 multe a 10 reti televisive, la maggior parte delle quali sono indipendenti o allineate all'opposizione. Dal 2019, l'RTÜK ha richiesto ai produttori di video online internazionali di ottenere licenze per poter operare in HI e nel 2022 ha bloccato l'accesso a Voice of America e per essersi rifiutati di conformarsi alla normativa. CP_5
Le autorità bloccano e censurano i contenuti sui social media turchi. Una legge approvata nel 2022 ha
Pag. 5 di 8 introdotto una pena detentiva fino a tre anni per gli individui ritenuti promotori di false informazioni sui social media. I sostenitori della libertà di stampa e l'opposizione hanno fortemente criticato il linguaggio vago della legge e hanno avvertito che potrebbe essere utilizzata come strumento per mettere ulteriormente a tacere i giornalisti indipendenti.
Dal 2020, il governo ha costretto le principali aziende di social media, tra cui Facebook e YouTube, a mantenere uffici nel Paese e ad ottemperare alle richieste governative di rimuovere i contenuti. Le aziende che si sono rifiutate di ottemperare hanno ricevuto pesanti multe e divieti pubblicitari. Prima delle elezioni del 2023, i tribunali turchi hanno ordinato a X di rimuovere decine di account e centinaia di post di tali account. Sebbene X abbia affermato di aver presentato obiezioni a tali richieste, l'azienda ha vietato X COroparte_2 durante le elezioni.
Anche i media pro-opposizione turchi soffrono di tentativi di censura indiretta come gli attacchi informatici.
Mentre i cittadini continuano a esprimere apertamente le proprie opinioni in privato, molti sono cauti su ciò che dicono in pubblico. La gente comune ha dovuto affrontare procedimenti penali per incitamento o insulto al presidente, così come personaggi pubblici. Il Governo monitora e censura pesantemente Internet in HI, contribuendo all'autocensura. La legge sulla disinformazione, scritta in modo vago ed entrata in vigore nell'ottobre 2022, ha ampliato significativamente la portata delle attività sui social media considerate criminali e ha introdotto una pena detentiva massima di tre anni.
La libertà accademica, mai molto rispettata in HI, è stata ulteriormente indebolita dalla purga dell'AKP tra i dipendenti del Governo e della società civile dopo il tentativo di colpo di stato del 2016. Da allora, il governo ha licenziato migliaia di accademici ed educatori per le loro percepite simpatie di sinistra, güleniste o del PKK. Più di mille studiosi sono stati indagati e centinaia sono stati processati per aver dichiarato il loro sostegno alla pace tra il governo e il PKK. Gli studenti universitari vengono regolarmente arrestati per aver tenuto manifestazioni pacifiche contro le politiche governative. Il Governo e le amministrazioni universitarie intervengono regolarmente per impedire agli accademici di ricercare argomenti sensibili, incoraggiando così anche l'autocensura tra gli studiosi. Il presidente ha _2 ottenuto il potere di nominare rettori presso università pubbliche e private nel 2018 e lo ha utilizzato per intervenire negli affari delle istituzioni accademiche.
Le autorità vietano sistematicamente gli assembramenti organizzati da critici del governo, mentre i raduni filogovernativi sono consentiti e godono della protezione della polizia. La polizia usa spesso la forza per disperdere proteste pacifiche. Negli ultimi anni, le forze di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni, spray al peperoncino e altre tattiche violente per disperdere i dimostranti alle proteste del Primo Maggio, alle parate LGBTQIA+ (tra cui i Pride di Istanbul, Ankara e Smirne), alle celebrazioni della Festa della Donna, alle marce contro la violenza di genere, alle proteste contro gli aumenti dei prezzi e l'inflazione alle stelle e ad altri grandi raduni.
Il Governo prende spesso di mira gruppi indipendenti della società civile. Dal 2016, ha chiuso più di 1.500 fondazioni e associazioni. I leader delle ONG rimanenti subiscono molestie, arresti e procedimenti giudiziari. Una legge del 2020 sottopone le ONG a verifiche annuali e conferisce al COroparte_1 il potere di nominare fiduciari nei consigli di amministrazione delle ONG sottoposte a indagini penali. Nel 2021, il Governo ha congelato i beni di 770 ONG con la falsa motivazione del finanziamento del terrorismo. La magistratura politicizzata della HI ha condannato diversi importanti attivisti per i diritti umani, tra cui l'ex direttore di Amnesty International HI, con false accuse di terrorismo, in un apparente tentativo di intimidire gli attori della società civile e soffocare la difesa dei diritti umani.
L'attività sindacale, incluso il diritto di sciopero, è limitata dalla legge e dalla pratica.
L'indipendenza della magistratura è stata gravemente compromessa, poiché migliaia di giudici e procuratori sono stati sostituiti da fedelissimi del governo dal 2016. Con il sistema presidenziale entrato in
Pag. 6 di 8 vigore nel 2018, i membri del Consiglio dei giudici e dei procuratori (HSK) della HI, che supervisiona le nomine giudiziarie e le misure disciplinari, sono nominati dal parlamento e dal presidente, anziché dai membri della magistratura. Di conseguenza, procuratori e giudici spesso seguono la linea del Governo. I giudici che si sono pronunciati contro i desiderata del Governo sono stati rimossi e sostituiti, mentre coloro che hanno condannato i critici di sono stati promossi. _2
Le azioni penali motivate politicamente prendono di mira politici, giornalisti, accademici e studenti. Sebbene la Corte costituzionale abbia dimostrato una certa indipendenza dal 2019, inclusa la decisione di assolvere gli attivisti coinvolti nella veglia delle Madri del sabato, non è esente da influenze politiche e spesso emette sentenze in linea con gli interessi dell'AKP.
Le autorità turche sono regolarmente accusate di torturare i prigionieri. I procuratori non indagano sistematicamente sulle accuse di tortura o abusi in custodia, e il Governo ha resistito alla pubblicazione di un rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sulle sue pratiche di detenzione.
Sebbene la minaccia del terrorismo sia diminuita in modo significativo dal 2018, gli attacchi hanno avuto luogo ogni anno. Un attentato nell'ottobre 2023 ha preso di mira un edificio governativo ad Ankara. Il CO
ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, che ha ucciso due persone. La HI mantiene una campagna armata contro il PKK e i civili nel Sud-Est del Paese a maggioranza curda continuano a fare i conti con gli effetti del conflitto (per dati analoghi, cfr. EUAA, HI. Scheda Paese, settembre 2023).
Come si vede, la situazione in materia di rispetto dei diritti umani è estremamente compromessa, con gravi, sistematiche ed incisive violazioni delle più elementari libertà civili.
Stante la situazione come descritta, si ritiene, dunque, applicabile al caso in esame il principio del non- refoulement: il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali (ivi comprese la vita e l'incolumità personale) per la sola pretesa di esercitare diritti umani elementari.
2.3. Sussistono, inoltre, gli estremi per riconoscere la protezione speciale anche ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce del significativo percorso di integrazione socio- lavorativa intrapreso da , che dal 13.7.2024 lavora come cuoco, in forza di contratto a tempo Pt_1 parziale e indeterminato, presso una pizzeria-kebabberia gestita da percependo retribuzioni Persona_1 modeste ma sufficienti ad assicurare il suo sostentamento in Italia.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Nulla sulle spese di lite, attesa la presentazione da parte del ricorrente di tempestiva domanda di ammissione al patrocinio dello Stato, beneficio di cui sussistono i requisiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
CUI 06L9DGA), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
nulla sulle spese processuali;
Pag. 7 di 8 manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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