Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1100
Versione
13 novembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 13 novembre 1951