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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19135/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 19135/2021 R.G. il 26.04.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 20.04.2021, promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...], di seguito, per brevità: C.F._1
“ , CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele IORIO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_1 domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente-
contro
: P.G. corrente in Mugnano (LU), via Enrico Controparte_2
Mattei 721, P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IVA_1 Co seguito, per brevità: ”, rappresentata e difesa dall'avv. Luca VANNELLI del foro di Lucca e con lo stesso elettivamente domiciliato in Capannori (LU), via Ghello 1, nonché all'indirizzo di posta elettronica giusta procura speciale alle liti ed elezione Email_2 di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Convenuto opposto-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 18.11.2024.
* * * OGGETTO: vendita di cose mobili a consumatore - vizi e difetti della cosa venduta - risarcimento del danno.
* * * pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per l'Attrice opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 3255/2021 e, conseguentemente, revocare il citato decreto ingiuntivo;
- respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di nei Controparte_4 confronti del signor Controparte_1
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare l'inadempimento di (2); Controparte_4
- condannare a corrispondere al signor Controparte_4 CP_1 la somma non inferiore all'importo di Euro 2.500,00, ovvero alla maggiore o
[...] minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche facendosi, se del caso, ricorso al criterio di valutazione equitativa del danno;
il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria. In via istruttoria
- accogliere la richiesta di ammissione alla prova testimoniale sui capitoli di prova da sub 1 a sub 15 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. con il teste indicato al paragrafo 2 della medesima memoria;
- rigettare le istanze di ammissione di prova orale formulate da controparte per i motivi di cui al paragrafo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ., e, - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudice ammetta la prova orale formulata da PG su tutti ovvero su parte dei capitoli di prova formulati con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., ammettere a prova Controparte_1 contraria sui medesimi capitoli con il teste indicato con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, nonché con i medesimi testi di parte convenuta;
- nominare un consulente tecnico d'ufficio che accerti che: (i) il Top della Cucina non è un elemento di legno 'pieno' dello spessore di 3,5 cm ma solo un pannello sottile e non è conforme alle specifiche indicate nel Contratto;
(ii) il Top della Cucina non risulta in alcun modo congiunto con la parete retrostante della Cucina;
(iii) il bancone della Cucina presenta concavità anziché una superficie piana;
(iv) le pareti dell'isola non raggiungono il pavimento, anche con l'utilizzo dei regolatori;
(v) i pensili sono stati erroneamente installati e presentano viti sporgenti;
(vi) il vano cestino non è stato installato;
(vii) il vano frigorifero è notevolmente sovradimensionato rispetto al frigorifero del signor CP_1
(viii) la qualità della Cucina, così come la qualità dei lavori di installazione della stessa, non corrispondono a quanto pattuito dalle parti con il Contratto;
- si insiste nel disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. dei documenti individuati come 'doc.
6 - top HPL.pdf', 'doc.
7 - top HPL.pdf' e 'doc.
8 - campione HPL Caracatta.pdf' pagina 2 di 15 da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ.; In ogni caso: con vittoria di spese.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione delle richieste di prova per testi dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., da assumersi in forma delegata presso il Tribunale di Lucca A. Nel merito, in via principale: respingere le domande tutte formulate dal signor siccome infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal dovuto al saldo. B. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'esistenza del credito della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_4 Controparte_4 confronti di e condannare lo stesso al pagamento in favore dell'odierna Controparte_1 convenuta della somma di € 10.550,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da calcolarsi dalla data del dovuto al saldo effettivo. C. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito accogliesse, anche parzialmente, le domande formulate da parte attrice opponente in relazione ai fatti per cui è causa, determinare l'ammontare delle rispettive ragioni di debito/credito delle parti in causa. D. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa, nonché di quanto liquidato in decreto ingiuntivo, oltre spese generali e accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- a seguito di conforme ricorso di PG, il Tribunale di Milano ha emesso il 29.01.2021 a carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 3255, pubblicato il CP_1
25.02.2021, notificato da PG a il 4.03.2021; CP_1
- ha, a sua volta, notificato via PEC a PG l'atto di citazione in CP_1 opposizione avverso detto decreto il 13.04.2021 e si è costituita in giudizio il 20.04.2021. L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attrice opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituita in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
pagina 3 di 15
2. Allegazioni delle parti PG, con ricorso monitorio, ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento a carico di per € 10.550,00 a titolo di saldo del prezzo per la vendita e installazione di CP_1 una cucina, giusta contratto stipulato inter partes il 29.02.2020.
ha opposto il decreto, chiedendone la revoca, svolgendo domanda di CP_1 accertamento negativo del credito avversario e, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi l'inadempimento di PG e la risoluzione del contratto e condannarsi a pagare € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, o la diversa somma di giustizia, deducendo:
- il saldo non è dovuto, in quanto la cucina fornita e installata non ha le qualità promesse e, per di più, presenta molteplici vizi e difetti;
- inoltre, PG ha omesso di porre rimedio alle problematiche lamentate;
- il contratto è stato stipulato il 29.02.2020 ed è stato integrato il 18.03.2020 e prevedeva espressamente all'art. 7 le garanzie di cui agli artt. 128-135 Codice del consumo;
- l'acconto versato è stato di € 2.500,00 e non già di € 1.800,00;
- la qualità del bene fornito e dell'installazione non erano conformi a quanto visto nello showroom e a quanto contrattualizzato;
- in particolare, il top dell'isola, definito nel contratto “hpl calacatta/gr2” era di qualità inferiore al campione selezionato ed era stato installato in maniera grossolana;
difatti, lungi dall'avere lo spessore di 3,5 cm, era composto da un pannello sottile con spessore simulato, agevolmente visibile dal lato inferiore, come subito contestato l'8.07.2020, ricevendo dalla venditrice il 9.07.2020 assicurazione che sarebbe stata installata la “copertura necessaria”;
- PG ha eseguito l'intervento promesso, tuttavia con esiti, se possibile, peggiorativi dal punto di vista estetico, atteso che la copertura in acciaio inox antibatterico era ancora più visibile e qualitativamente inferiore, ben diversa da quanto visto nel negozio;
- inoltre, il top dell'isola era concavo;
le pareti del mobile isola non raggiungevano il pavimento;
il vano frigorifero era troppo grande;
c'erano problemi di fissaggio delle viti dei pensili;
tubo della cappa non inserito;
il top del bancone non era congiunto alla parete retrostante;
i cestini dei rifiuti non erano inseriti;
- ha offerto di pagare il saldo al netto del prezzo del top, previa CP_1 Co restituzione del medesimo ma non ha accettato;
- allora ha intimato l'adempimento pena la risoluzione, senza esito;
CP_1
- è un consumatore e dunque si applicano gli artt. 128 e ss Codice CP_1 consumo;
- l'acquirente ha dritto all'accertamento della intervenuta risoluzione e al risarcimento del danno, che si quantifica in somma pari alla caparra versata di € 2,500,00m o nella diversa somma reputata di giustizia. PG si è tempestivamente costituita il 27.09.2021 rispetto a prima udienza differita dal Giudice al 21.10.2021, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, unitamente alle domande riconvenzionale, spese vinte, deducendo:
pagina 4 di 15 - in forza del contratto del 29.02.2020, come modificato il 18.03.2020, il prezzo concordato della cucina era pari a € 12.350,00, IVA inclusa, di cui l'acquirente ha versato solo € 1.800,00, rimanendo moroso del saldo di € 10.550,00;
- PG ha realizzato e installato la cucina a regola d'arte;
- PG non ha riconosciuto come fondate le doglianze dell'acquirente, evidenziando che quanto consegnato corrispondeva esattamente a quanto ordinato;
- quanto al top, PG ha comunicato che sarebbe intervenuta per il completamento dell'opera;
- dopo il completamento dell'opera, avvenuto l'8.07.2020, avrebbe CP_1 dovuto saldare il dovuto, ma non solo non ha provveduto, ha sollevato ulteriori contestazioni il 10.08.2020, mai avanzate in precedenza;
- il top fornito era esattamente del tipo ordinato e l'acquirente era stato reso edotto delle caratteristiche del prodotto;
il top non era concavo e le pareti laterali raggiungevano il pavimento;
mai ha comunicato le caratteristiche del frigorifero da lui CP_1 acquistato in autonomia, né ha richiesto l'inserimento del cestino dei rifiuti, le viti sono agevolmente regolabili;
le condutture della cappa non sono di pertinenza del mobiliere, non c'è alcuna intercapedine tra la parete e il top del bancone;
non ha diritto né alla risoluzione, né al risarcimento del danno. CP_1
3. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza ex art. 183 cpc tenuta il 20.10.2021 in trattazione scritta, ha rigettato l'istanza della convenuta opposta diretta alla concessione della provvisoria esecuzione e assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse fruiti. Dopo un rinvio su istanza congiunta autorizzato all'udienza del 6.04.2022, sentite le parti alla terza udienza del 9.06.2022, il Giudice ha con ordinanza riservata del 21.06.2022 disposto CTU, conferendo l'incarico al nominato CTU, arch. Persona_1 alla successiva udienza del 25.10.2022. Il CTU ha tempestivamente depositato la relazione scritta nel termine assegnato del 20.02.2023 e alla successiva udienza, tenuta il 16.03.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha richiesto al CTU chiarimenti scritti, depositati il 9.06.2023. Alla successiva udienza del 9.11.2023 il Giudice, rigettate le istanze di prova orale articolate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata del
27.07.2024, comunicata in pari data, dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra ricopiate, preso atto della rinuncia della parte Attrice opponente alla domanda di risoluzione, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi spirati il lunedì
28.10.2024 e il lunedì 18.11.2024 rispettivamente e ha trattenuto la causa in decisione, all'esito del decorso del secondo termine, quindi dal 19.11.2024.
pagina 5 di 15 4. Thema decidendum PG ha svolto contro l'acquirente in via monitoria una domanda di
CP_1 adempimento, diretta alla condanna di a pagare € 10.550,00 oltre interessi, a
CP_1 titolo di saldo della cucina venduta al medesimo con contratto del 29.02.2020, modificato il 18.03.2020, installata l'8.07.2020. ha proposto opposizione tempestiva, svolgendo domanda di accertamento
CP_1 negativo del credito, deducendo che la cosa venduta e installata presenta vizi e difetti, tempestivamente denunciati, nonché riconosciuti dalla venditrice, che non ha posto rimedio, nonostante un intervento riparatore non risolutivo e nonostante diffida ad adempiere, chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuta risoluzione e il risarcimento del danno, in tesi pari alla somma di € 2.500,00 asseritamente versata a titolo di acconto. In sede di CTU è emerso che in corso di causa ha venduto l'immobile con la
CP_1 cucina a terzi, onde all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte Attrice opponente ha rinunciato alla domanda di risoluzione, non più riproposta tra le conclusioni, come anche esplicitato alle pagine 11 e 25 della comparsa conclusionale. Sempre nella stessa comparsa conclusionale, ha invocato l'art. 135bis del
CP_1
Codice consumo e ha chiesto la riduzione del saldo del prezzo dovuto di € 2.100,00 oltre IVA, a titolo di asserito minor valore della cucina (comp. concl. att. pag. 25).
5. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui:
- scrittura privata del 29.02.2020 e scambi di messaggi di posta elettronica del 18- 20.03.2020 (docc.
1-2 fasc. Att.);
- messaggio di posta elettronica da cliente a venditore dell'8.07.2020 e risposta del 9.07.2020 (docc.
3-4 fasc. Att.); Co
- diffida ad adempiere del 10.08.2020 da a (doc. 9 fasc. Att.); CP_1
- fotografie del top (docc. 5 e 10 fasc. Att. e 4 fasc. Conv.);
- brochure illustrativa del prodotto “hpl” acquistato da e foto del CP_1 campione (docc.
6-8 fasc. Conv.); sul punto si evidenzia che la contestazione di conformità all'originale svolta dall'attore ex art. 2712 cc è generica e dunque irrilevante, atteso che la parte Attrice opponente, che ha disconosciuto i detti documenti ex art. 2712 cc, non ha indicato in cosa sarebbero diversi dall'originale o dalle cose ritratte. E' stata altresì disposta CTU sulla cucina oggetto della vendita. Il CTU ha depositato relazione scritta, recante le seguenti conclusioni: “1. … descriva la cucina oggetto del contratto di compravendita e come installata presso l'attore La cucina, a prima vista appare rappresentativa di una idea progettuale e corrispondente al suo concept che è riscontrabile a catalogo della ditta Controparte_5 appositamente declinata al caso specifico in cui è inserita e corrispondente allo spazio ad essa destinato (cioè sostanzialmente personalizzata, quasi su misura), in ottimo stato di conservazione (è come nuova o quasi) e non alterata in nessuna delle sue parti, completa in ogni sua parte e cioè con uno sviluppo a parete a L, con pensili solo su uno dei due lati
pagina 6 di 15 (quello senza finestra), completa di una parte centrale ad isola. La cucina per come è realizzata corrisponde allo schema di posa redatto dalla ditta Controparte_5 consegnato al c.t.u. durante le operazioni peritali. La cucina è utilizzata e
[...] utilizzabile indipendentemente dai vizi e difetti riscontrati. 2. …accerti se sussistono i vizi e le difformità della cucina come indicati in ricorso da parte Il c.t.u. ha CP_1 riscontrato alcuni vizi i difetti, tutti “di dettaglio”, che ha ricapitolato e messo a sistema secondo tre ambiti di osservazione, l'ambito funzionale e di sicurezza, l'ambito estetico progettuale e l'ambito manutentivo. − determinando, se possibile, le cause degli stessi e Per quanto attiene alle cause dei predetti vizi e difetti riscontrati il c.t.u ritiene che, in generale e all'origine, vi sia l'equivoco che una cucina da personalizzare sia come una cucina su misura: invece, se da un lato la cucina su misura non può prescindere da un progetto che passa anche attraverso la scelta libera di materiali e finiture secondo una composizione originale, la cucina da personalizzare presuppone l'esistenza di un format
o concept precostituito nelle sue numerose ma limitate variabili. L'esistenza del predetto concept rende la fase di progettazione una schematizzazione di composizione e la realizzazione, un montaggio di precisione in cui eventuali correzioni non possono essere attuate poiché di fatto non esiste flessibilità. L'esistenza di un concept cui fare riferimento permette al committente di avere un'idea del prodotto finale e libera l'azienda dalla necessità della progettazione. Talvolta, tuttavia, la mancanza di studio del dettaglio porta ad “aggiustamenti” realizzati in fase di montaggio più che a soluzioni. Le cause dei vizi e dei difetti riepilogati e riscontrati in relazione sono diverse;
essi, peraltro, non sono sistematicamente appartenenti al medesimo ambito. Se ne ripete la descrizione in relazione ai vizi e difetti riscontrati. A parere del c.t.u., riguardo al piano, la sorpresa della soluzione (che di per sé a parere del c.t.u. non rappresenta un difetto) per ottenere una costa a vista spessa può essere correlato ad una superficiale spiegazione o all'incomprensione da parte del committente dei vincoli che i materiali scelti avrebbero comportato e ad una mancanza di approfondimento a livello progettuale;
analogamente l'utilizzo della lamiera per chiudere il vuoto all'“intradosso” dello sbalzo dell'isola, la sua mancanza di integrazione con il piano e il suo fissaggio non sono difetti realizzativi ma sono l'esito di dettagli non approfonditi al livello preliminare del progetto;
invece, i giunti marcati o imprecisi, la non complanarità delle parti, sono ascrivibili ad approssimazione nella posa (ma forse anche ad un verosimile “assestamento” durante l'utilizzo o dipendere dal sistema architettonico;
nel caso delle anomalie relative al cassetto (staffe a vista che possono interferire con la movimentazione e residui di colla sul frontalino, il c.t.u. ritiene che vi sia stata una certa approssimazione in fase di montaggio, così come la vista dei piedini dell'isola dai fianchi della stessa. La movimentazione delle ante alte in forza del meccanismo Aventos HL della ditta è Pt_1 conforme a quanto indicato sulla scheda tecnica, sebbene la stessa movimentazione appaia un po' forzata e dia l'impressione di essere delicata e non ben regolata nel suo funzionamento. Il c.t.u. ritiene che occorra una migliore regolazione e che l'utilizzo nel tempo possa richiedere frequenti regolazioni per mantenere parallelo e sincronico il funzionamento dei diversi meccanismi.− riferendo se gli stessi incidano sul funzionamento della cucina;
I vizi e difetti ascrivibili all'ambito estetico non incidono
pagina 7 di 15 sul “funzionamento” della cucina inteso nei due aspetti della preparazione e della consumazione dei pasti (si tratta delle due diverse funzioni cui la cucina in oggetto deve rispondere); quelli che rientrano nel tema della sicurezza e funzionalità incidono, se pure marginalmente;
quelli che fanno capo alla manutenibilità, attualmente non incidono sulla funzionalità, ma nel tempo potrebbero essere incidenti.
3. indichi gli interventi necessari e idonei ad eliminare gli accertati vizi e difformità, Per quanto riguarda il piano di lavoro ed ai difetti e vizi connessi il c.t.u. ritiene che vi siano alcuni accorgimenti attuabili: è, infatti, possibile sostituire le viti di fissaggio delle lastre metalliche sotto piano così come è possibile mediante una più precisa regolazione (millimetrica) portare in piano i due lati che compongono la L della parte operativa. Non è attuabile facilmente e, peraltro, non si ritiene, necessaria la sostituzione del piano nelle sue diverse parti. Per quanto riguarda il cassetto è necessario e possibile modificare il fissaggio del piano cottura le cui staffe ora possono dare fastidio o fare male durante la movimentazione. Per quanto riguarda il frontalino del cassetto è possibile effettuare un intervento di pulizia ed è necessaria una buona regolazione della ferramenta, sia per migliorare il meccanismo di apertura ve chiusura dell'anta alta sia per abbassare l'isola (per quanto possibile data la presenza della cantinetta) fino a nascondere i piedini ora parzialmente visibili. − quantificando i costi occorrenti per gli opportuni interventi di ripristino… Il c.t.u. ritiene che sarebbe possibile intervenire solo su alcuni aspetti (ammesso che il nuovo proprietario della casa e della cucina al suo interno lo rendesse possibile e lo richiedesse
– cose che non sono), mentre altri, che richiederebbero interventi distruttivi e sostituzioni significative siano non necessari e incoerenti con il valore iniziale della cucina e possano essere al più compensati, facendo riferimento ad una diminuzione di valore. Gli aspetti su cui è possibile intervenire (e sarebbe utile farlo anche per motivi di miglioramento della funzionalità) sono quelli che ricadono nell'ambito funzionale e di sicurezza. Il c.t. di parte convenuta nelle sue Osservazioni precisa che …Per quanto ritiene il c.t.u. in relazione al minor valore ai temi estetici e progettuali ed a quelli riferibili alla manutenibilità, stimati (n.d.r. originariamente) nel 5% (ossia Euro 640,00), si osserva quanto segue: con gli interventi di sistemazione previsti …la cucina non subirà alcun apprezzabile deprezzamento. Il c.t.u. precisa a sua volta che tali interventi non potranno essere fatti onde per cui torna d' “attualità il tema del minor valore”. Continua il c.t. di parte convenuta …Al contempo, si rileva che sono passati oltre due anni e mezzo ed è l'uso fattone la causa di un eventuale minor valore, adeso che l'originario proprietario l'ha venduta (senza provare di aver subito danni nella vendita dell'immobile con la cucina già allestita) e che il nuovo proprietario non ha lamentato alcunché (anzi, la vuole tenere così com'è). Si chiede, pertanto, di voler rivedere in ribasso la percentuale di svalutazione, fino ad azzerarla. Lette e considerate le Osservazioni di parte, il c.t.u. ritiene che possa essere sufficiente 1 giorno di lavoro da 7 ore per 2 persone con la qualifica di operaio specializzato, nel segmento di mercato di Pietrasanta: 1*7*2*30,00 Euro = 420 Euro, al netto dell'I.v.a. Si considera, comunque, una giornata intera di lavoro (e non meno) per il fatto che in ogni caso debbano essere compresi i tempi di trasferta (non necessariamente dalla ditta P.G: , nonché i Controparte_5 costi del carburante. − ed eventualmente, il minor valore della cucina. Il c.t.u. ritiene pagina 8 di 15 che la riduzione del valore della cucina realizzata rispetto al prezzo previsto a livello contrattuale, sia funzione dei soli aspetti non correggibili nemmeno se l'attuale proprietario della casa e della cucina lo richiedesse o, quantomeno, lo permettesse). Si tratta, pertanto, di relazionare il minor valore ai temi estetici e progettuali e a quelli riferibili alla manutenibilità. Poiché, tuttavia, questi temi non influiscono sulla coerenza compositiva e non influiscono sulla funzionalità, si stima, dopo aver verificato e ritenuto coerenti i costi della mano d'opera della zona suggeriti dal c.t. di parte convenuta e sulla base della verifica del tempo stimato attraverso la consulenza di altri mobilieri, un minor valore pari al 3% del prezzo pattuito e, pertanto, 384 Euro che si sommano al valore degli interventi indicati, rivisti dopo aver recepito le Osservazioni di parte convenuta. Pertanto, il minor valore si stima pari a 348 + 420 Euro = 800 (valore arrotondato).” (rel. CTU pagg. 18-19). In esito a richiesta di chiarimenti del Giudice, il CTU ha depositato il 9.06.2023 nota di chiarimenti scritti, in cui ha così ricalcolato il minor valore e gli esborsi per le emende:
“Successivamente, a seguito delle Osservazioni del c.t. di parte del 29.05.2023, il CP_1
c.t.u. ha ulteriormente dettagliato i costi di ripristino, considerando in aggiunta un tempo per la preparazione dei pezzi utili agli stessi lavori (+ 1/2 giorno due persone) e prendendo in considerazione anche il costo dei materiali necessari non precedentemente esplicitato. Avendo verificato che la data delle prime lamentazioni da parte del ricorrente fosse di poco successiva all'istallazione e la coerenza delle stesse rispetto allo stato attuale, ha infine, ritenuto di rivedere il minor valore che conferma nel 5% del prezzo contrattuale. In sintesi: - tempo occorrente per l'ipotetico adeguamento (attività preliminari e in loco) Euro 630,00; - materiali Euro 230,00; - minor valore Euro 640,00; Totale Euro 1.500,00. Nota bene. I costi considerati anche oggi per le riparazioni sono gli stessi della Relazione definitiva con l'aggiunta di argomenti che non erano stati considerati;
il minor valore è lo stesso considerato nella Relazione in bozza, avendo valutato la tempestività delle lamentazioni (e di fatto scartando il fattore della vetustà o del consumo dovuto all'uso).”. Il Tribunale reputa che l'istruzione svolta sia idonea e sufficiente a decidere la causa e sin d'ora evidenzia che le conclusioni e le valutazioni svolte dal CTU sono condivisibili, in quanto raggiunte nel rispetto del principio del contraddittorio, previo accurato esame della cucina installata e sostenute da considerazioni supportate da rilievi oggettivi e da argomentazioni logiche ineccepibili.
6. Diritto Si riporta di seguito la disciplina consumeristica invocata dall'Attore, prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio (29.02/18.03.2020). L'art. 129 Codice consumo, nella parte che interessa, prevede: “Art. 129 - Conformità al contratto. 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore
pagina 9 di 15 e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. …”. L'art. 130 Codice consumo a sua volta prevede: “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve
pagina 10 di 15 accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. Giova, infine, ricordare che a mente dell'art. 135 Codice consumo, rubricato: “Tutela in base ad altre disposizioni”, “
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.” In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. L'art. 135bis Codice consumo invocato dall'Attrice opponente nella comparsa conclusionale non era esistente alla data di stipulazione del contratto dedotto in giudizio, trattandosi di norma sopravvenuta, ferma l'applicazione del diritto nazionale per tutto quanto non previsto dalla disciplina consumeristica. Quanto all'ecxeptio inadempleti non est adimplendum, pure svolta dall'Attrice opponente, la stessa è regolata dall'art. 1460 cc, e si evidenzia che in applicazione dell'art. 1460 co. 2 cc, la Corte di legittimità ha sancito con massime costanti che non tutti gli inesatti adempimenti dell'altro contraente sono idonei a giustificare l'esercizio del diritto di sospendere l'esecuzione della propria prestazione, dovendosi verificare che il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede oggettiva: “Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cc, in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. civ. sez. 1 del 4.01.2009 n. 2720; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 3.11.2010 n. 22353; Cass. civ. sez.
6-3 del 23.06.2011 n. 13887; Cass. civ. sez.
6-3 del 13.12.2011 n. 26783; Cass. civ. sez.
6-2 del 26.11.2013 n. 26365), spettando al giudice del merito accertare la contrarietà a buona fede del rifiuto di adempiere, incensurabile in Cassazione se correttamente motivata (ex multis: Cass. civ. 26783/2013 cit.).
7. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e delle emergenze fattuali della causa, la domanda svolta dalla Convenuta opposta è risultata fondata mentre l'opponente non ha svolto difese ed eccezioni atte a paralizzare totalmente o parzialmente la pretesa di PG, onde l'opposizione e la domanda attorea di risarcimento del danno sono risultate infondate e debbono essere rigettate, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, il tutto per i seguenti motivi.
pagina 11 di 15 In primo luogo, il Tribunale osserva che l'avventa stipulazione tra le parti del contratto di compravendita concluso tra le parti il 29.02.2020, modificato il 18.03.2020, è pacifica e documentale, risultando per tabulas dalla scrittura privata dimessa, sottoscritta dalle parti e dallo scambio di messaggi di posta elettronica di poco successivo (docc.
1-2 fasc. Att.). E' incontestato e, comunque, documentale che si tratta di un rapporto consumeristico. Difatti, si evidenzia che l'acquirente è una persona fisica, il venditore è un soggetto che svolge l'attività di vendita di cucine in maniera professionale e, vuoi per la natura del bene acquistato (cucina destinata ad appartamento di civile abitazione di proprietà dell'acquirente), vuoi dal contratto, che non reca alcuna partita iva dell'acquirente, si deve concludere che si tratta di un contratto concluso tra persona fisica e professionista per scopi estranei all'attività commerciale/professionale eventualmente svolta dall'acquirente. Orbene, si evidenzia detto contratto ha ad oggetto la fornitura e posa di una cucina come da disegni allegati al prezzo di € 10.550,00, come da disegni allegati. Nella parte descrittiva del top si legge “hpl 3,5 cm col calacatta”. Ora, è pacifico che la cucina sia stata consegnata e montata, con il che la Convenuta opposta ha provato il sorgere dell'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo. L'acquirente non ha fornito prova del venire meno di tale obbligazione di pagare il prezzo né di avere diritto a rifiutare il pagamento del saldo. Difatti, l'Attore opponente ha rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto, atteso che ha venduto a terzi la cucina in corso di causa, di tal che il contratto di compravendita della cucina deve reputarsi essere tuttora valido ed efficace tra le parti. La domanda “risarcitoria”, pure svolta dall'attore opponente in citazione, diretta alla condanna di PG a restituire la somma di € 2.500,00 asseritamente ricevuta a titolo di acconto sul prezzo, tenuta ferma all'udienza di precisazione delle conclusioni, è infondata: si osserva che si tratta di una domanda a ben vedere da riqualificarsi come restitutoria, piuttosto che risarcitoria, in quanto diretta alla condanna di PG a restituire l'acconto ricevuto in esito all'accoglimento della domanda di risoluzione che originariamente era stata proposta. Ne discende che, stante la rinuncia dell'Attore opponente a coltivare la domanda risolutoria, la domanda restitutoria è infondata e da rigettarsi, atteso che non è venuto meno il contratto che ha giustificato il pagamento dell'acconto. Quanto all'eccezione svolta da che ha sostenuto di avere diritto a non pagare CP_1 il saldo del prezzo della cucina a causa dell'inadempimento della venditrice, eccezione regolata dall'art. 1460 cc, posto che alla data di stipulazione del contratto di causa l'art. 135bis Codice consumo era stato ancora introdotto, il Tribunale rileva che l'exceptio inadimpleti non est adimplendum è infondata, per le seguenti ragioni. Dall'istruttoria svolta non è emerso che PG abbia fornito un top diverso da quello contrattualizzato, e anzi, la stessa CTU ha accertato che: “A parere del c.t.u., riguardo al piano, la sorpresa della soluzione (che di per sé a parere del c.t.u. non rappresenta un difetto) per ottenere una costa a vista spessa può essere correlato ad una superficiale spiegazione o all'incomprensione da parte del committente dei vincoli che i materiali scelti avrebbero comportato e ad una mancanza di approfondimento a livello progettuale”. pagina 12 di 15 Il Tribunale osserva che l'acquirente non ha versato in causa il progetto o altri elementi da cui desumere che il top fornito fosse diverso da quello contrattualizzato e, al contrario, alla luce del campione ritratto dal CTU alle pagine 6 e 7 della relazione, risulta che PG ha fornito esattamente il top contrattualizzato con i materiali scelti dall'Attore opponente e indicati nel contratto, vale a dire “HPL 3,5 cm col. Calacatta”. Non solo, l'Attrice opponente ha dedotto che l'aspetto estetico del top realizzato sarebbe diverso da quello promesso: orbene di quale fosse il diverso aspetto estetico del top rispetto a quello realizzato non ha fornito alcuna prova. CP_1
La circostanza che la parte inferiore del top non sia stato di gradimento dell'acquirente è irrilevante, alla luce del fatto che il medesimo non ha dimostrato che aveva acquistato un prodotto diverso, o migliore, di quello consegnatogli dal venditore. Per quanto riguarda le restanti doglianze, il Tribunale osserva che non sussistono quelle relative al cestino dei rifiuti, all'ingombro del frigorifero e all'asserito mancato allaccio del tubo di areazione alla cappa, atteso che l'Attore opponente non ha allegato né provato di avere concordato che PG svolgesse tali prestazioni e realizzasse un vano frigorifero di misure determinate, risultando di contro incontestato che il frigorifero è stato acquistato in autonomia da CP_1
Quanto, infine, ai minori difetti esecutivi di installazione e posa, accertati dal CTU, per alcune viti e giunti da registrare e sistemare, ed atre marginali problematiche di finitura rilevate dalla CTU, la CTU ha accertato che si tratta di vizi e difetti minori (“di dettaglio”), la cui riparazione è possibile, al costo di € 860,00, materiali inclusi, oltre IVA (rel. chiarimenti CTU pag. 7). In difetto di emenda, il conseguente minor valore della cucina è pari al 5% del prezzo e, quindi, a € 640,00 (rel. CTU pag. 7), oltre IVA. Orbene, il Tribunale evidenza che tale circoscritto inadempimento di PG nella posa e installazione della cucina è inidoneo a fondare il diritto dell'acquirente di rifiutare di pagare il saldo del prezzo, in quanto tale rifiuto sarebbe contrario a buona fede, atteso che i vizi sono talmente marginali e circoscritti, oltre che agevolmente emendabili, come si ricava dalle fotografie del CTU, da non comportare alterazione del sinallagma a carico dell'acquirente; di contro, il mancato pagamento del saldo di € 10.550,00, a fronte di una cucina interamente e tempestivamente fornita e montata, comporterebbe una grave alterazione del sinallagma a carico del venditore e integrerebbe comportamento contrario a buona fede. In conclusione, l'acquirente non ha diritto a rifiutare di pagare il saldo del prezzo, dal che discende che rimane obbligato al pagamento del saldo del prezzo, con conseguente infondatezza dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per completezza, il Tribunale osserva che le difese svolte dall'Attore opponente nelle comparse conclusive, dirette ad ottenere una parziale riduzione del prezzo, per € 2.100,00 oltre IVA, sono inconferenti, prima che infondate, atteso che l'Attore opponente non ha svolto in citazione un'actio quanti minoris, né una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei costi di emenda dei vizi, ma, come scritto, soltanto una domanda diretta ad ottenere la restituzione dell'acconto versato. Peraltro, tali difese, sono anzi tutto inconferenti perché relative a domande non svolte in causa. Ad abundantiam, quand'anche, non si vede come, si reputassero tali domande pagina 13 di 15 come svolte e ammissibili, comunque si tratterebbe di domande anche infondate nel merito. Difatti, il giudice osserva che l'Attore impropriamente pretende di sommare la refusione dei costi di emenda e il minor valore della cosa acquistata: di contro, ove avesse tempestivamente svolto in citazione, o al più tardi, nella memoria ex CP_1 art. 183 co. 6 n. 1 cpc, la relativa domanda, cosa che non ha fatto, avrebbe avuto semmai diritto alla refusione dei costi di emenda (€ 860,00) oppure, alternativamente, allo sconto per il minor valore della cosa acquistata (€ 640,00), ma giammai alla sommatoria di tali due importi, pena un'accettabile locupletazione (pagare la res acquistata, emendata a spese del venditore, ad un prezzo inferiore di quello concordato). In ogni caso avendo l'Attore venduto a terzi la cucina in corso di causa, quand'anche l'attore opponente avesse tempestivamente svolto una delle due domande, la stessa sarebbe stata da rigettarsi, in assenza di prova di qualsivoglia pregiudizio subito da il quale avrebbe dovuto allegare e provare di avere rivenduto la cucina usata CP_1 ad un prezzo inferiore a quello a cui avrebbe venduto lo stesso bene, in assenza dei lamentati marginali, circoscritti ed emendabili vizi riscontrati dal CTU. Conclusivamente, l'eccezione di inesatto adempimento, l'opposizione e la domanda riconvenzionale sono tutte infondate nel merito e debbono essere rigettate con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc. Per completezza e per chiarezza, si evidenzia che la decisione si fonda sulla disciplina eurounitaria della vendita di cose mobili alla data della conclusione del contratto (29.02.2020) e non sull'applicazione di clausole del contratto, irrilevanti ai fini della presente decisione.
8. Spese di lite: Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della parte Attrice opponente, onde detta parte deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della parte Convenuta opposta, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di parte PG, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il tenore delle memorie e il valore della controversia, compreso nello scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi del processo, previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 5.077,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta.
pagina 14 di 15 Le spese della CTU svolta in corso di causa, liquidate dal Giudice con decreto del 13.11.2023 in € 1.514,29, oltre accessori, in forza del medesimo criterio della soccombenza, debbono essere poste a carico in va esclusiva dell'Attore opponente, con diritto della Convenuta opposta di ripetere da quanto abbia anticipato la CP_1
CTU, arch. in corso di causa. Persona_1
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: rigetta in quanto infondate, sia l'opposizione svolta da contro Controparte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3255 del Controparte_4
25.02.2021, sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
per l'effetto, letto l'art. 653 cpc dichiara esecutivo l'anzi detto decreto ingiuntivo opposto n. 3255/2021; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
a pagare a favore di a Controparte_1 Controparte_4 titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 5.077,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta;
pone in via definitiva le spese della CTU svolta in corso di causa, liquidate in € 1.514,29 oltre accessori, a carico in via esclusiva di , con diritto di Controparte_1 [...] di ripetere dall'Attore opponente quanto abbia Controparte_4 anticipato alla CTU, arch. in corso di causa in esecuzione dei Persona_1 provvedimenti del Giudice. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 18.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 19135/2021 R.G. il 26.04.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 20.04.2021, promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...], di seguito, per brevità: C.F._1
“ , CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele IORIO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_1 domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente-
contro
: P.G. corrente in Mugnano (LU), via Enrico Controparte_2
Mattei 721, P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IVA_1 Co seguito, per brevità: ”, rappresentata e difesa dall'avv. Luca VANNELLI del foro di Lucca e con lo stesso elettivamente domiciliato in Capannori (LU), via Ghello 1, nonché all'indirizzo di posta elettronica giusta procura speciale alle liti ed elezione Email_2 di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Convenuto opposto-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 18.11.2024.
* * * OGGETTO: vendita di cose mobili a consumatore - vizi e difetti della cosa venduta - risarcimento del danno.
* * * pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per l'Attrice opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 3255/2021 e, conseguentemente, revocare il citato decreto ingiuntivo;
- respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di nei Controparte_4 confronti del signor Controparte_1
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare l'inadempimento di (2); Controparte_4
- condannare a corrispondere al signor Controparte_4 CP_1 la somma non inferiore all'importo di Euro 2.500,00, ovvero alla maggiore o
[...] minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche facendosi, se del caso, ricorso al criterio di valutazione equitativa del danno;
il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria. In via istruttoria
- accogliere la richiesta di ammissione alla prova testimoniale sui capitoli di prova da sub 1 a sub 15 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. con il teste indicato al paragrafo 2 della medesima memoria;
- rigettare le istanze di ammissione di prova orale formulate da controparte per i motivi di cui al paragrafo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ., e, - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudice ammetta la prova orale formulata da PG su tutti ovvero su parte dei capitoli di prova formulati con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., ammettere a prova Controparte_1 contraria sui medesimi capitoli con il teste indicato con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, nonché con i medesimi testi di parte convenuta;
- nominare un consulente tecnico d'ufficio che accerti che: (i) il Top della Cucina non è un elemento di legno 'pieno' dello spessore di 3,5 cm ma solo un pannello sottile e non è conforme alle specifiche indicate nel Contratto;
(ii) il Top della Cucina non risulta in alcun modo congiunto con la parete retrostante della Cucina;
(iii) il bancone della Cucina presenta concavità anziché una superficie piana;
(iv) le pareti dell'isola non raggiungono il pavimento, anche con l'utilizzo dei regolatori;
(v) i pensili sono stati erroneamente installati e presentano viti sporgenti;
(vi) il vano cestino non è stato installato;
(vii) il vano frigorifero è notevolmente sovradimensionato rispetto al frigorifero del signor CP_1
(viii) la qualità della Cucina, così come la qualità dei lavori di installazione della stessa, non corrispondono a quanto pattuito dalle parti con il Contratto;
- si insiste nel disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. dei documenti individuati come 'doc.
6 - top HPL.pdf', 'doc.
7 - top HPL.pdf' e 'doc.
8 - campione HPL Caracatta.pdf' pagina 2 di 15 da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ.; In ogni caso: con vittoria di spese.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione delle richieste di prova per testi dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., da assumersi in forma delegata presso il Tribunale di Lucca A. Nel merito, in via principale: respingere le domande tutte formulate dal signor siccome infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal dovuto al saldo. B. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'esistenza del credito della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Controparte_4 Controparte_4 confronti di e condannare lo stesso al pagamento in favore dell'odierna Controparte_1 convenuta della somma di € 10.550,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da calcolarsi dalla data del dovuto al saldo effettivo. C. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito accogliesse, anche parzialmente, le domande formulate da parte attrice opponente in relazione ai fatti per cui è causa, determinare l'ammontare delle rispettive ragioni di debito/credito delle parti in causa. D. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa, nonché di quanto liquidato in decreto ingiuntivo, oltre spese generali e accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- a seguito di conforme ricorso di PG, il Tribunale di Milano ha emesso il 29.01.2021 a carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 3255, pubblicato il CP_1
25.02.2021, notificato da PG a il 4.03.2021; CP_1
- ha, a sua volta, notificato via PEC a PG l'atto di citazione in CP_1 opposizione avverso detto decreto il 13.04.2021 e si è costituita in giudizio il 20.04.2021. L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attrice opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituita in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
pagina 3 di 15
2. Allegazioni delle parti PG, con ricorso monitorio, ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento a carico di per € 10.550,00 a titolo di saldo del prezzo per la vendita e installazione di CP_1 una cucina, giusta contratto stipulato inter partes il 29.02.2020.
ha opposto il decreto, chiedendone la revoca, svolgendo domanda di CP_1 accertamento negativo del credito avversario e, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi l'inadempimento di PG e la risoluzione del contratto e condannarsi a pagare € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, o la diversa somma di giustizia, deducendo:
- il saldo non è dovuto, in quanto la cucina fornita e installata non ha le qualità promesse e, per di più, presenta molteplici vizi e difetti;
- inoltre, PG ha omesso di porre rimedio alle problematiche lamentate;
- il contratto è stato stipulato il 29.02.2020 ed è stato integrato il 18.03.2020 e prevedeva espressamente all'art. 7 le garanzie di cui agli artt. 128-135 Codice del consumo;
- l'acconto versato è stato di € 2.500,00 e non già di € 1.800,00;
- la qualità del bene fornito e dell'installazione non erano conformi a quanto visto nello showroom e a quanto contrattualizzato;
- in particolare, il top dell'isola, definito nel contratto “hpl calacatta/gr2” era di qualità inferiore al campione selezionato ed era stato installato in maniera grossolana;
difatti, lungi dall'avere lo spessore di 3,5 cm, era composto da un pannello sottile con spessore simulato, agevolmente visibile dal lato inferiore, come subito contestato l'8.07.2020, ricevendo dalla venditrice il 9.07.2020 assicurazione che sarebbe stata installata la “copertura necessaria”;
- PG ha eseguito l'intervento promesso, tuttavia con esiti, se possibile, peggiorativi dal punto di vista estetico, atteso che la copertura in acciaio inox antibatterico era ancora più visibile e qualitativamente inferiore, ben diversa da quanto visto nel negozio;
- inoltre, il top dell'isola era concavo;
le pareti del mobile isola non raggiungevano il pavimento;
il vano frigorifero era troppo grande;
c'erano problemi di fissaggio delle viti dei pensili;
tubo della cappa non inserito;
il top del bancone non era congiunto alla parete retrostante;
i cestini dei rifiuti non erano inseriti;
- ha offerto di pagare il saldo al netto del prezzo del top, previa CP_1 Co restituzione del medesimo ma non ha accettato;
- allora ha intimato l'adempimento pena la risoluzione, senza esito;
CP_1
- è un consumatore e dunque si applicano gli artt. 128 e ss Codice CP_1 consumo;
- l'acquirente ha dritto all'accertamento della intervenuta risoluzione e al risarcimento del danno, che si quantifica in somma pari alla caparra versata di € 2,500,00m o nella diversa somma reputata di giustizia. PG si è tempestivamente costituita il 27.09.2021 rispetto a prima udienza differita dal Giudice al 21.10.2021, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, unitamente alle domande riconvenzionale, spese vinte, deducendo:
pagina 4 di 15 - in forza del contratto del 29.02.2020, come modificato il 18.03.2020, il prezzo concordato della cucina era pari a € 12.350,00, IVA inclusa, di cui l'acquirente ha versato solo € 1.800,00, rimanendo moroso del saldo di € 10.550,00;
- PG ha realizzato e installato la cucina a regola d'arte;
- PG non ha riconosciuto come fondate le doglianze dell'acquirente, evidenziando che quanto consegnato corrispondeva esattamente a quanto ordinato;
- quanto al top, PG ha comunicato che sarebbe intervenuta per il completamento dell'opera;
- dopo il completamento dell'opera, avvenuto l'8.07.2020, avrebbe CP_1 dovuto saldare il dovuto, ma non solo non ha provveduto, ha sollevato ulteriori contestazioni il 10.08.2020, mai avanzate in precedenza;
- il top fornito era esattamente del tipo ordinato e l'acquirente era stato reso edotto delle caratteristiche del prodotto;
il top non era concavo e le pareti laterali raggiungevano il pavimento;
mai ha comunicato le caratteristiche del frigorifero da lui CP_1 acquistato in autonomia, né ha richiesto l'inserimento del cestino dei rifiuti, le viti sono agevolmente regolabili;
le condutture della cappa non sono di pertinenza del mobiliere, non c'è alcuna intercapedine tra la parete e il top del bancone;
non ha diritto né alla risoluzione, né al risarcimento del danno. CP_1
3. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza ex art. 183 cpc tenuta il 20.10.2021 in trattazione scritta, ha rigettato l'istanza della convenuta opposta diretta alla concessione della provvisoria esecuzione e assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse fruiti. Dopo un rinvio su istanza congiunta autorizzato all'udienza del 6.04.2022, sentite le parti alla terza udienza del 9.06.2022, il Giudice ha con ordinanza riservata del 21.06.2022 disposto CTU, conferendo l'incarico al nominato CTU, arch. Persona_1 alla successiva udienza del 25.10.2022. Il CTU ha tempestivamente depositato la relazione scritta nel termine assegnato del 20.02.2023 e alla successiva udienza, tenuta il 16.03.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha richiesto al CTU chiarimenti scritti, depositati il 9.06.2023. Alla successiva udienza del 9.11.2023 il Giudice, rigettate le istanze di prova orale articolate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, con ordinanza riservata del
27.07.2024, comunicata in pari data, dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra ricopiate, preso atto della rinuncia della parte Attrice opponente alla domanda di risoluzione, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi spirati il lunedì
28.10.2024 e il lunedì 18.11.2024 rispettivamente e ha trattenuto la causa in decisione, all'esito del decorso del secondo termine, quindi dal 19.11.2024.
pagina 5 di 15 4. Thema decidendum PG ha svolto contro l'acquirente in via monitoria una domanda di
CP_1 adempimento, diretta alla condanna di a pagare € 10.550,00 oltre interessi, a
CP_1 titolo di saldo della cucina venduta al medesimo con contratto del 29.02.2020, modificato il 18.03.2020, installata l'8.07.2020. ha proposto opposizione tempestiva, svolgendo domanda di accertamento
CP_1 negativo del credito, deducendo che la cosa venduta e installata presenta vizi e difetti, tempestivamente denunciati, nonché riconosciuti dalla venditrice, che non ha posto rimedio, nonostante un intervento riparatore non risolutivo e nonostante diffida ad adempiere, chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuta risoluzione e il risarcimento del danno, in tesi pari alla somma di € 2.500,00 asseritamente versata a titolo di acconto. In sede di CTU è emerso che in corso di causa ha venduto l'immobile con la
CP_1 cucina a terzi, onde all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte Attrice opponente ha rinunciato alla domanda di risoluzione, non più riproposta tra le conclusioni, come anche esplicitato alle pagine 11 e 25 della comparsa conclusionale. Sempre nella stessa comparsa conclusionale, ha invocato l'art. 135bis del
CP_1
Codice consumo e ha chiesto la riduzione del saldo del prezzo dovuto di € 2.100,00 oltre IVA, a titolo di asserito minor valore della cucina (comp. concl. att. pag. 25).
5. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui:
- scrittura privata del 29.02.2020 e scambi di messaggi di posta elettronica del 18- 20.03.2020 (docc.
1-2 fasc. Att.);
- messaggio di posta elettronica da cliente a venditore dell'8.07.2020 e risposta del 9.07.2020 (docc.
3-4 fasc. Att.); Co
- diffida ad adempiere del 10.08.2020 da a (doc. 9 fasc. Att.); CP_1
- fotografie del top (docc. 5 e 10 fasc. Att. e 4 fasc. Conv.);
- brochure illustrativa del prodotto “hpl” acquistato da e foto del CP_1 campione (docc.
6-8 fasc. Conv.); sul punto si evidenzia che la contestazione di conformità all'originale svolta dall'attore ex art. 2712 cc è generica e dunque irrilevante, atteso che la parte Attrice opponente, che ha disconosciuto i detti documenti ex art. 2712 cc, non ha indicato in cosa sarebbero diversi dall'originale o dalle cose ritratte. E' stata altresì disposta CTU sulla cucina oggetto della vendita. Il CTU ha depositato relazione scritta, recante le seguenti conclusioni: “1. … descriva la cucina oggetto del contratto di compravendita e come installata presso l'attore La cucina, a prima vista appare rappresentativa di una idea progettuale e corrispondente al suo concept che è riscontrabile a catalogo della ditta Controparte_5 appositamente declinata al caso specifico in cui è inserita e corrispondente allo spazio ad essa destinato (cioè sostanzialmente personalizzata, quasi su misura), in ottimo stato di conservazione (è come nuova o quasi) e non alterata in nessuna delle sue parti, completa in ogni sua parte e cioè con uno sviluppo a parete a L, con pensili solo su uno dei due lati
pagina 6 di 15 (quello senza finestra), completa di una parte centrale ad isola. La cucina per come è realizzata corrisponde allo schema di posa redatto dalla ditta Controparte_5 consegnato al c.t.u. durante le operazioni peritali. La cucina è utilizzata e
[...] utilizzabile indipendentemente dai vizi e difetti riscontrati. 2. …accerti se sussistono i vizi e le difformità della cucina come indicati in ricorso da parte Il c.t.u. ha CP_1 riscontrato alcuni vizi i difetti, tutti “di dettaglio”, che ha ricapitolato e messo a sistema secondo tre ambiti di osservazione, l'ambito funzionale e di sicurezza, l'ambito estetico progettuale e l'ambito manutentivo. − determinando, se possibile, le cause degli stessi e Per quanto attiene alle cause dei predetti vizi e difetti riscontrati il c.t.u ritiene che, in generale e all'origine, vi sia l'equivoco che una cucina da personalizzare sia come una cucina su misura: invece, se da un lato la cucina su misura non può prescindere da un progetto che passa anche attraverso la scelta libera di materiali e finiture secondo una composizione originale, la cucina da personalizzare presuppone l'esistenza di un format
o concept precostituito nelle sue numerose ma limitate variabili. L'esistenza del predetto concept rende la fase di progettazione una schematizzazione di composizione e la realizzazione, un montaggio di precisione in cui eventuali correzioni non possono essere attuate poiché di fatto non esiste flessibilità. L'esistenza di un concept cui fare riferimento permette al committente di avere un'idea del prodotto finale e libera l'azienda dalla necessità della progettazione. Talvolta, tuttavia, la mancanza di studio del dettaglio porta ad “aggiustamenti” realizzati in fase di montaggio più che a soluzioni. Le cause dei vizi e dei difetti riepilogati e riscontrati in relazione sono diverse;
essi, peraltro, non sono sistematicamente appartenenti al medesimo ambito. Se ne ripete la descrizione in relazione ai vizi e difetti riscontrati. A parere del c.t.u., riguardo al piano, la sorpresa della soluzione (che di per sé a parere del c.t.u. non rappresenta un difetto) per ottenere una costa a vista spessa può essere correlato ad una superficiale spiegazione o all'incomprensione da parte del committente dei vincoli che i materiali scelti avrebbero comportato e ad una mancanza di approfondimento a livello progettuale;
analogamente l'utilizzo della lamiera per chiudere il vuoto all'“intradosso” dello sbalzo dell'isola, la sua mancanza di integrazione con il piano e il suo fissaggio non sono difetti realizzativi ma sono l'esito di dettagli non approfonditi al livello preliminare del progetto;
invece, i giunti marcati o imprecisi, la non complanarità delle parti, sono ascrivibili ad approssimazione nella posa (ma forse anche ad un verosimile “assestamento” durante l'utilizzo o dipendere dal sistema architettonico;
nel caso delle anomalie relative al cassetto (staffe a vista che possono interferire con la movimentazione e residui di colla sul frontalino, il c.t.u. ritiene che vi sia stata una certa approssimazione in fase di montaggio, così come la vista dei piedini dell'isola dai fianchi della stessa. La movimentazione delle ante alte in forza del meccanismo Aventos HL della ditta è Pt_1 conforme a quanto indicato sulla scheda tecnica, sebbene la stessa movimentazione appaia un po' forzata e dia l'impressione di essere delicata e non ben regolata nel suo funzionamento. Il c.t.u. ritiene che occorra una migliore regolazione e che l'utilizzo nel tempo possa richiedere frequenti regolazioni per mantenere parallelo e sincronico il funzionamento dei diversi meccanismi.− riferendo se gli stessi incidano sul funzionamento della cucina;
I vizi e difetti ascrivibili all'ambito estetico non incidono
pagina 7 di 15 sul “funzionamento” della cucina inteso nei due aspetti della preparazione e della consumazione dei pasti (si tratta delle due diverse funzioni cui la cucina in oggetto deve rispondere); quelli che rientrano nel tema della sicurezza e funzionalità incidono, se pure marginalmente;
quelli che fanno capo alla manutenibilità, attualmente non incidono sulla funzionalità, ma nel tempo potrebbero essere incidenti.
3. indichi gli interventi necessari e idonei ad eliminare gli accertati vizi e difformità, Per quanto riguarda il piano di lavoro ed ai difetti e vizi connessi il c.t.u. ritiene che vi siano alcuni accorgimenti attuabili: è, infatti, possibile sostituire le viti di fissaggio delle lastre metalliche sotto piano così come è possibile mediante una più precisa regolazione (millimetrica) portare in piano i due lati che compongono la L della parte operativa. Non è attuabile facilmente e, peraltro, non si ritiene, necessaria la sostituzione del piano nelle sue diverse parti. Per quanto riguarda il cassetto è necessario e possibile modificare il fissaggio del piano cottura le cui staffe ora possono dare fastidio o fare male durante la movimentazione. Per quanto riguarda il frontalino del cassetto è possibile effettuare un intervento di pulizia ed è necessaria una buona regolazione della ferramenta, sia per migliorare il meccanismo di apertura ve chiusura dell'anta alta sia per abbassare l'isola (per quanto possibile data la presenza della cantinetta) fino a nascondere i piedini ora parzialmente visibili. − quantificando i costi occorrenti per gli opportuni interventi di ripristino… Il c.t.u. ritiene che sarebbe possibile intervenire solo su alcuni aspetti (ammesso che il nuovo proprietario della casa e della cucina al suo interno lo rendesse possibile e lo richiedesse
– cose che non sono), mentre altri, che richiederebbero interventi distruttivi e sostituzioni significative siano non necessari e incoerenti con il valore iniziale della cucina e possano essere al più compensati, facendo riferimento ad una diminuzione di valore. Gli aspetti su cui è possibile intervenire (e sarebbe utile farlo anche per motivi di miglioramento della funzionalità) sono quelli che ricadono nell'ambito funzionale e di sicurezza. Il c.t. di parte convenuta nelle sue Osservazioni precisa che …Per quanto ritiene il c.t.u. in relazione al minor valore ai temi estetici e progettuali ed a quelli riferibili alla manutenibilità, stimati (n.d.r. originariamente) nel 5% (ossia Euro 640,00), si osserva quanto segue: con gli interventi di sistemazione previsti …la cucina non subirà alcun apprezzabile deprezzamento. Il c.t.u. precisa a sua volta che tali interventi non potranno essere fatti onde per cui torna d' “attualità il tema del minor valore”. Continua il c.t. di parte convenuta …Al contempo, si rileva che sono passati oltre due anni e mezzo ed è l'uso fattone la causa di un eventuale minor valore, adeso che l'originario proprietario l'ha venduta (senza provare di aver subito danni nella vendita dell'immobile con la cucina già allestita) e che il nuovo proprietario non ha lamentato alcunché (anzi, la vuole tenere così com'è). Si chiede, pertanto, di voler rivedere in ribasso la percentuale di svalutazione, fino ad azzerarla. Lette e considerate le Osservazioni di parte, il c.t.u. ritiene che possa essere sufficiente 1 giorno di lavoro da 7 ore per 2 persone con la qualifica di operaio specializzato, nel segmento di mercato di Pietrasanta: 1*7*2*30,00 Euro = 420 Euro, al netto dell'I.v.a. Si considera, comunque, una giornata intera di lavoro (e non meno) per il fatto che in ogni caso debbano essere compresi i tempi di trasferta (non necessariamente dalla ditta P.G: , nonché i Controparte_5 costi del carburante. − ed eventualmente, il minor valore della cucina. Il c.t.u. ritiene pagina 8 di 15 che la riduzione del valore della cucina realizzata rispetto al prezzo previsto a livello contrattuale, sia funzione dei soli aspetti non correggibili nemmeno se l'attuale proprietario della casa e della cucina lo richiedesse o, quantomeno, lo permettesse). Si tratta, pertanto, di relazionare il minor valore ai temi estetici e progettuali e a quelli riferibili alla manutenibilità. Poiché, tuttavia, questi temi non influiscono sulla coerenza compositiva e non influiscono sulla funzionalità, si stima, dopo aver verificato e ritenuto coerenti i costi della mano d'opera della zona suggeriti dal c.t. di parte convenuta e sulla base della verifica del tempo stimato attraverso la consulenza di altri mobilieri, un minor valore pari al 3% del prezzo pattuito e, pertanto, 384 Euro che si sommano al valore degli interventi indicati, rivisti dopo aver recepito le Osservazioni di parte convenuta. Pertanto, il minor valore si stima pari a 348 + 420 Euro = 800 (valore arrotondato).” (rel. CTU pagg. 18-19). In esito a richiesta di chiarimenti del Giudice, il CTU ha depositato il 9.06.2023 nota di chiarimenti scritti, in cui ha così ricalcolato il minor valore e gli esborsi per le emende:
“Successivamente, a seguito delle Osservazioni del c.t. di parte del 29.05.2023, il CP_1
c.t.u. ha ulteriormente dettagliato i costi di ripristino, considerando in aggiunta un tempo per la preparazione dei pezzi utili agli stessi lavori (+ 1/2 giorno due persone) e prendendo in considerazione anche il costo dei materiali necessari non precedentemente esplicitato. Avendo verificato che la data delle prime lamentazioni da parte del ricorrente fosse di poco successiva all'istallazione e la coerenza delle stesse rispetto allo stato attuale, ha infine, ritenuto di rivedere il minor valore che conferma nel 5% del prezzo contrattuale. In sintesi: - tempo occorrente per l'ipotetico adeguamento (attività preliminari e in loco) Euro 630,00; - materiali Euro 230,00; - minor valore Euro 640,00; Totale Euro 1.500,00. Nota bene. I costi considerati anche oggi per le riparazioni sono gli stessi della Relazione definitiva con l'aggiunta di argomenti che non erano stati considerati;
il minor valore è lo stesso considerato nella Relazione in bozza, avendo valutato la tempestività delle lamentazioni (e di fatto scartando il fattore della vetustà o del consumo dovuto all'uso).”. Il Tribunale reputa che l'istruzione svolta sia idonea e sufficiente a decidere la causa e sin d'ora evidenzia che le conclusioni e le valutazioni svolte dal CTU sono condivisibili, in quanto raggiunte nel rispetto del principio del contraddittorio, previo accurato esame della cucina installata e sostenute da considerazioni supportate da rilievi oggettivi e da argomentazioni logiche ineccepibili.
6. Diritto Si riporta di seguito la disciplina consumeristica invocata dall'Attore, prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio (29.02/18.03.2020). L'art. 129 Codice consumo, nella parte che interessa, prevede: “Art. 129 - Conformità al contratto. 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore
pagina 9 di 15 e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. …”. L'art. 130 Codice consumo a sua volta prevede: “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve
pagina 10 di 15 accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. Giova, infine, ricordare che a mente dell'art. 135 Codice consumo, rubricato: “Tutela in base ad altre disposizioni”, “
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.” In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. L'art. 135bis Codice consumo invocato dall'Attrice opponente nella comparsa conclusionale non era esistente alla data di stipulazione del contratto dedotto in giudizio, trattandosi di norma sopravvenuta, ferma l'applicazione del diritto nazionale per tutto quanto non previsto dalla disciplina consumeristica. Quanto all'ecxeptio inadempleti non est adimplendum, pure svolta dall'Attrice opponente, la stessa è regolata dall'art. 1460 cc, e si evidenzia che in applicazione dell'art. 1460 co. 2 cc, la Corte di legittimità ha sancito con massime costanti che non tutti gli inesatti adempimenti dell'altro contraente sono idonei a giustificare l'esercizio del diritto di sospendere l'esecuzione della propria prestazione, dovendosi verificare che il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede oggettiva: “Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cc, in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. civ. sez. 1 del 4.01.2009 n. 2720; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 3.11.2010 n. 22353; Cass. civ. sez.
6-3 del 23.06.2011 n. 13887; Cass. civ. sez.
6-3 del 13.12.2011 n. 26783; Cass. civ. sez.
6-2 del 26.11.2013 n. 26365), spettando al giudice del merito accertare la contrarietà a buona fede del rifiuto di adempiere, incensurabile in Cassazione se correttamente motivata (ex multis: Cass. civ. 26783/2013 cit.).
7. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e delle emergenze fattuali della causa, la domanda svolta dalla Convenuta opposta è risultata fondata mentre l'opponente non ha svolto difese ed eccezioni atte a paralizzare totalmente o parzialmente la pretesa di PG, onde l'opposizione e la domanda attorea di risarcimento del danno sono risultate infondate e debbono essere rigettate, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, il tutto per i seguenti motivi.
pagina 11 di 15 In primo luogo, il Tribunale osserva che l'avventa stipulazione tra le parti del contratto di compravendita concluso tra le parti il 29.02.2020, modificato il 18.03.2020, è pacifica e documentale, risultando per tabulas dalla scrittura privata dimessa, sottoscritta dalle parti e dallo scambio di messaggi di posta elettronica di poco successivo (docc.
1-2 fasc. Att.). E' incontestato e, comunque, documentale che si tratta di un rapporto consumeristico. Difatti, si evidenzia che l'acquirente è una persona fisica, il venditore è un soggetto che svolge l'attività di vendita di cucine in maniera professionale e, vuoi per la natura del bene acquistato (cucina destinata ad appartamento di civile abitazione di proprietà dell'acquirente), vuoi dal contratto, che non reca alcuna partita iva dell'acquirente, si deve concludere che si tratta di un contratto concluso tra persona fisica e professionista per scopi estranei all'attività commerciale/professionale eventualmente svolta dall'acquirente. Orbene, si evidenzia detto contratto ha ad oggetto la fornitura e posa di una cucina come da disegni allegati al prezzo di € 10.550,00, come da disegni allegati. Nella parte descrittiva del top si legge “hpl 3,5 cm col calacatta”. Ora, è pacifico che la cucina sia stata consegnata e montata, con il che la Convenuta opposta ha provato il sorgere dell'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo. L'acquirente non ha fornito prova del venire meno di tale obbligazione di pagare il prezzo né di avere diritto a rifiutare il pagamento del saldo. Difatti, l'Attore opponente ha rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto, atteso che ha venduto a terzi la cucina in corso di causa, di tal che il contratto di compravendita della cucina deve reputarsi essere tuttora valido ed efficace tra le parti. La domanda “risarcitoria”, pure svolta dall'attore opponente in citazione, diretta alla condanna di PG a restituire la somma di € 2.500,00 asseritamente ricevuta a titolo di acconto sul prezzo, tenuta ferma all'udienza di precisazione delle conclusioni, è infondata: si osserva che si tratta di una domanda a ben vedere da riqualificarsi come restitutoria, piuttosto che risarcitoria, in quanto diretta alla condanna di PG a restituire l'acconto ricevuto in esito all'accoglimento della domanda di risoluzione che originariamente era stata proposta. Ne discende che, stante la rinuncia dell'Attore opponente a coltivare la domanda risolutoria, la domanda restitutoria è infondata e da rigettarsi, atteso che non è venuto meno il contratto che ha giustificato il pagamento dell'acconto. Quanto all'eccezione svolta da che ha sostenuto di avere diritto a non pagare CP_1 il saldo del prezzo della cucina a causa dell'inadempimento della venditrice, eccezione regolata dall'art. 1460 cc, posto che alla data di stipulazione del contratto di causa l'art. 135bis Codice consumo era stato ancora introdotto, il Tribunale rileva che l'exceptio inadimpleti non est adimplendum è infondata, per le seguenti ragioni. Dall'istruttoria svolta non è emerso che PG abbia fornito un top diverso da quello contrattualizzato, e anzi, la stessa CTU ha accertato che: “A parere del c.t.u., riguardo al piano, la sorpresa della soluzione (che di per sé a parere del c.t.u. non rappresenta un difetto) per ottenere una costa a vista spessa può essere correlato ad una superficiale spiegazione o all'incomprensione da parte del committente dei vincoli che i materiali scelti avrebbero comportato e ad una mancanza di approfondimento a livello progettuale”. pagina 12 di 15 Il Tribunale osserva che l'acquirente non ha versato in causa il progetto o altri elementi da cui desumere che il top fornito fosse diverso da quello contrattualizzato e, al contrario, alla luce del campione ritratto dal CTU alle pagine 6 e 7 della relazione, risulta che PG ha fornito esattamente il top contrattualizzato con i materiali scelti dall'Attore opponente e indicati nel contratto, vale a dire “HPL 3,5 cm col. Calacatta”. Non solo, l'Attrice opponente ha dedotto che l'aspetto estetico del top realizzato sarebbe diverso da quello promesso: orbene di quale fosse il diverso aspetto estetico del top rispetto a quello realizzato non ha fornito alcuna prova. CP_1
La circostanza che la parte inferiore del top non sia stato di gradimento dell'acquirente è irrilevante, alla luce del fatto che il medesimo non ha dimostrato che aveva acquistato un prodotto diverso, o migliore, di quello consegnatogli dal venditore. Per quanto riguarda le restanti doglianze, il Tribunale osserva che non sussistono quelle relative al cestino dei rifiuti, all'ingombro del frigorifero e all'asserito mancato allaccio del tubo di areazione alla cappa, atteso che l'Attore opponente non ha allegato né provato di avere concordato che PG svolgesse tali prestazioni e realizzasse un vano frigorifero di misure determinate, risultando di contro incontestato che il frigorifero è stato acquistato in autonomia da CP_1
Quanto, infine, ai minori difetti esecutivi di installazione e posa, accertati dal CTU, per alcune viti e giunti da registrare e sistemare, ed atre marginali problematiche di finitura rilevate dalla CTU, la CTU ha accertato che si tratta di vizi e difetti minori (“di dettaglio”), la cui riparazione è possibile, al costo di € 860,00, materiali inclusi, oltre IVA (rel. chiarimenti CTU pag. 7). In difetto di emenda, il conseguente minor valore della cucina è pari al 5% del prezzo e, quindi, a € 640,00 (rel. CTU pag. 7), oltre IVA. Orbene, il Tribunale evidenza che tale circoscritto inadempimento di PG nella posa e installazione della cucina è inidoneo a fondare il diritto dell'acquirente di rifiutare di pagare il saldo del prezzo, in quanto tale rifiuto sarebbe contrario a buona fede, atteso che i vizi sono talmente marginali e circoscritti, oltre che agevolmente emendabili, come si ricava dalle fotografie del CTU, da non comportare alterazione del sinallagma a carico dell'acquirente; di contro, il mancato pagamento del saldo di € 10.550,00, a fronte di una cucina interamente e tempestivamente fornita e montata, comporterebbe una grave alterazione del sinallagma a carico del venditore e integrerebbe comportamento contrario a buona fede. In conclusione, l'acquirente non ha diritto a rifiutare di pagare il saldo del prezzo, dal che discende che rimane obbligato al pagamento del saldo del prezzo, con conseguente infondatezza dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per completezza, il Tribunale osserva che le difese svolte dall'Attore opponente nelle comparse conclusive, dirette ad ottenere una parziale riduzione del prezzo, per € 2.100,00 oltre IVA, sono inconferenti, prima che infondate, atteso che l'Attore opponente non ha svolto in citazione un'actio quanti minoris, né una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei costi di emenda dei vizi, ma, come scritto, soltanto una domanda diretta ad ottenere la restituzione dell'acconto versato. Peraltro, tali difese, sono anzi tutto inconferenti perché relative a domande non svolte in causa. Ad abundantiam, quand'anche, non si vede come, si reputassero tali domande pagina 13 di 15 come svolte e ammissibili, comunque si tratterebbe di domande anche infondate nel merito. Difatti, il giudice osserva che l'Attore impropriamente pretende di sommare la refusione dei costi di emenda e il minor valore della cosa acquistata: di contro, ove avesse tempestivamente svolto in citazione, o al più tardi, nella memoria ex CP_1 art. 183 co. 6 n. 1 cpc, la relativa domanda, cosa che non ha fatto, avrebbe avuto semmai diritto alla refusione dei costi di emenda (€ 860,00) oppure, alternativamente, allo sconto per il minor valore della cosa acquistata (€ 640,00), ma giammai alla sommatoria di tali due importi, pena un'accettabile locupletazione (pagare la res acquistata, emendata a spese del venditore, ad un prezzo inferiore di quello concordato). In ogni caso avendo l'Attore venduto a terzi la cucina in corso di causa, quand'anche l'attore opponente avesse tempestivamente svolto una delle due domande, la stessa sarebbe stata da rigettarsi, in assenza di prova di qualsivoglia pregiudizio subito da il quale avrebbe dovuto allegare e provare di avere rivenduto la cucina usata CP_1 ad un prezzo inferiore a quello a cui avrebbe venduto lo stesso bene, in assenza dei lamentati marginali, circoscritti ed emendabili vizi riscontrati dal CTU. Conclusivamente, l'eccezione di inesatto adempimento, l'opposizione e la domanda riconvenzionale sono tutte infondate nel merito e debbono essere rigettate con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc. Per completezza e per chiarezza, si evidenzia che la decisione si fonda sulla disciplina eurounitaria della vendita di cose mobili alla data della conclusione del contratto (29.02.2020) e non sull'applicazione di clausole del contratto, irrilevanti ai fini della presente decisione.
8. Spese di lite: Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della parte Attrice opponente, onde detta parte deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della parte Convenuta opposta, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di parte PG, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il tenore delle memorie e il valore della controversia, compreso nello scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi del processo, previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 5.077,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta.
pagina 14 di 15 Le spese della CTU svolta in corso di causa, liquidate dal Giudice con decreto del 13.11.2023 in € 1.514,29, oltre accessori, in forza del medesimo criterio della soccombenza, debbono essere poste a carico in va esclusiva dell'Attore opponente, con diritto della Convenuta opposta di ripetere da quanto abbia anticipato la CP_1
CTU, arch. in corso di causa. Persona_1
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: rigetta in quanto infondate, sia l'opposizione svolta da contro Controparte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3255 del Controparte_4
25.02.2021, sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
per l'effetto, letto l'art. 653 cpc dichiara esecutivo l'anzi detto decreto ingiuntivo opposto n. 3255/2021; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
a pagare a favore di a Controparte_1 Controparte_4 titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 5.077,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta;
pone in via definitiva le spese della CTU svolta in corso di causa, liquidate in € 1.514,29 oltre accessori, a carico in via esclusiva di , con diritto di Controparte_1 [...] di ripetere dall'Attore opponente quanto abbia Controparte_4 anticipato alla CTU, arch. in corso di causa in esecuzione dei Persona_1 provvedimenti del Giudice. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 18.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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