Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1377/2024 R.G. tra
, nata a [...] l'[...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Craparotta, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
; Email_1
ricorrente
e
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Vitalba Alessandra, giusta procura allegata alla memoria di costituzione (PEC:
); Email_2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 premettendo di Parte_1
avere contratto in Castelvetrano in data 08/07/2010 matrimonio concordatario con
1
2010, parte II, serie A, N.48; che dalla loro unione in data10.09.2011 nasceva la figlia che con sentenza n. 1127/2017 del 27/12/2017, a conclusione del procedimento Per_1
n. R.g. 1837/2014, il Tribunale di Marsala ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
veniva disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre;
che veniva disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
veniva disposto la sospensione dei rapporti padre- figlia;
veniva disposto un assegno mensile pari ad € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che con sentenza n. 1974/2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal resistente avverso la sentenza n. 1127/2017 del
Tribunale di Marsala, stabiliva l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori con domicilio prevalente presso la madre, confermando per il resto la sentenza impugnata;
che con ricorso ex art. 337 c.c., depositato in data 18/01/2023, CP_1
ha adito il Giudice Tutelare del Tribunale di Marsala al fine di riattivare i rapporti con la figlia presso uno spazio protetto;
che la minore sentita all'udienza del 11.09.23 dinnanzi al Giudice Tutelare ha dichiarato espressamente di non vedere il padre dall'età di 3 anni e di non avere intenzione alcuna di vederlo o sentirlo, ha chiesto al Tribunale di Marsala di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi;
affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre;
assegnare la casa Persona_2
coniugale, sita in Castelvetrano alla via G. Garibaldi n. 101 int. 3, alla ricorrente che vi abiterà con la figlia stabilire a carico di un assegno di mantenimento Per_1 CP_1
in favore della minore dell'importo mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie; stabilire che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto interamente alla ricorrente.
In data 19/11/2024 il resistente si è costituito in giudizio contestando CP_1
quanto dedotto in ricorso, aderendo alla pronuncia sullo status.
Si è opposto alla richiesta di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente per mancanza dei presupposti di cui all'art. 337-quater c.c.; ha dedotto che le accuse di presunti abusi mosse in passato nei suoi confronti sono state dichiarate totalmente infondate con la sentenza penale definitiva della Corte di Appello di Palermo;
che l'interruzione dei rapporti padre- figlia è stata causata esclusivamente dal comportamento ostativo della madre;
che ha
2 sempre manifestato la volontà di mantenere un rapporto significativo con la figlia, nell'interesse della stessa, come si evince dal ricorso introdotto innanzi al Giudice
Tutelare presso Codesto Tribunale n.62/2023 r.g.v.g; che la sentenza n.1974/2021 della
Corte di Appello di Palermo, pubblicata in data 6 dicembre 2021, ha disposto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori. Persona_2
Ha pertanto chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della minore Per_2
con collocamento presso la madre e regolamentazione dei tempi di visita del
[...]
padre; rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale;
confermare l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre in misura di euro 200 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/02/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo che hanno depositato in cartaceo e sottoscritto davanti al Giudice e hanno chiesto la causa venga rimessa in decisione recependo le condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Con note allegate al verbale di udienza del 10 febbraio e depositate nel fascicolo telematico in data 11/02/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle seguenti condizioni condivise:
- “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri CP_1
e in Castelvetrano in data 08/07/2010, annotato nei registri Parte_1 di Stato Civile del Comune di Castelvetrano dell'anno 2010, parte II, serie A, N.48, ordinandone l'annotazione;
- Disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata in [...]
Castelvetrano in data 10 settembre 2011 ed ivi residente;
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castelvetrano alla Via Garibaldi n.
101, di proprietà di , in favore della signora , CP_1 Parte_1 affinché vi abiti, come per legge, con la figlia fino al raggiungimento della Persona_2 indipendenza economica di quest'ultima, e comunque non oltre la data di compimento del venticinquesimo anno di età della stessa;
- Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad € Per_1
200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
A.U.U. integralmente in favore della madre signora . Parte_1
3 Nel merito, la domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla legge 6/5/2015 n.
55 e successive modifiche.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Il Tribunale prende atto delle conclusioni congiunte, sopra riportate, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore a tutela dei figli minorenni di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura in data 26/09/2024.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/07/2010 tra
, (nato ad [...] il [...]) e (nata in CP_1 Parte_1
Castelvetrano in data 11/04/1980) e annotato nei registri di Stato Civile del Comune di
Castelvetrano dell'anno 2010, parte II, serie A, N.48, alle condizioni congiunte stabilite nell'accordo, riportato in parte motiva e depositato nel fascicolo telematico in data
09/02/2025, di cui prende atto;
- compensa le spese tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di
Marsala, il 29 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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