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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2888/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 419/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230014092187 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4021/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 419/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 22/04/2024 con cui è stato accolto il ricorso del sig. Resistente_1 la quota di risparmio energetico per l'acquisto degli infissi.
L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza in oggetto sostenendo che non ha tenuto conto di un elemento determinante che avrebbe modificato l'esito del giudizio di primo grado.
L'Ufficio si riferisce, in particolare, all'allegazione agli atti processuali della comunicazione all'Società_1 su cui, sostanzialmente, si fonda la spettanza della detrazione accordata dal giudice di prime cure.
Tale documentazione è del tutto inidonea al riconoscimento della detrazione per interventi di risparmio energetico in quanto l'art. 16 bis del TUIR e le istruzioni alla dichiarazione dei redditi prevedono l'invio obbligatorio all'Società_1 della scheda informativa degli interventi realizzati entro 90 giorni dal termine dei lavori, conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Resistente_1 controdeduce riportandosi alle difese in primo grado, chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
Con memoria risponde alle deduzioni dell'ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia, nell'appello, deduce principalmente:
la tardività della comunicazione Società_1 inviata dal contribuente (01/06/2016), rispetto al termine ordinario di 90 giorni dal completamento dei lavori (27/04/2015);
l'assenza di possibilità di regolarizzazione tramite “remissione in bonis” (art. 16, D.L. 16/2012);
presunte irregolarità nei pagamenti tramite bonifico e nella documentazione tecnica.
Sulla tardività della comunicazione Società_1
L'art. 16-bis TUIR e le istruzioni ministeriali prevedono l'invio della scheda informativa all'Società_1 entro 90 giorni dal completamento dei lavori per interventi di risparmio energetico.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che:
“La comunicazione all'Società_1 costituisce un adempimento formale e non un requisito sostanziale per il riconoscimento della detrazione. La sua tardività non comporta automaticamente decadenza del beneficio, purché siano rispettati gli altri requisiti sostanziali previsti dalla legge.”
La prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate (Guide fiscali Società_1, FAQ e circolari vigenti al 2024) conferma che ritardi nell'invio della comunicazione non precludono la spettanza della detrazione, se la documentazione tecnica e i pagamenti sono regolari. Alla luce di ciò, la tardività della comunicazione Società_1 da parte del contribuente non può essere considerata motivo di esclusione della detrazione.
Sulla regolarità degli altri requisiti
La Corte di primo grado ha verificato:
corretto pagamento dei lavori tramite bonifico bancario;
intestazione delle fatture al contribuente;
esecuzione di interventi conformi ai requisiti tecnici richiesti;
produzione di documentazione tecnica e attestazioni da parte di professionisti abilitati.
L'Agenzia non ha fornito elementi nuovi per confutare l'idoneità dei documenti o la correttezza dei pagamenti.
Sulla remissione in bonis
L'istituto della remissione in bonis (D.L. 16/2012) è irrilevante nel presente caso: esso si applica solo quando il contribuente non ha trasmesso la comunicazione entro i termini e intende regolarizzare pagando 250 € entro il termine della prima dichiarazione utile.
Nel caso di specie, la detrazione è stata riconosciuta in base alla documentazione effettivamente prodotta e ai requisiti sostanziali rispettati, senza necessità di ricorrere alla remissione.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2888/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 419/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230014092187 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4021/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 419/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 22/04/2024 con cui è stato accolto il ricorso del sig. Resistente_1 la quota di risparmio energetico per l'acquisto degli infissi.
L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza in oggetto sostenendo che non ha tenuto conto di un elemento determinante che avrebbe modificato l'esito del giudizio di primo grado.
L'Ufficio si riferisce, in particolare, all'allegazione agli atti processuali della comunicazione all'Società_1 su cui, sostanzialmente, si fonda la spettanza della detrazione accordata dal giudice di prime cure.
Tale documentazione è del tutto inidonea al riconoscimento della detrazione per interventi di risparmio energetico in quanto l'art. 16 bis del TUIR e le istruzioni alla dichiarazione dei redditi prevedono l'invio obbligatorio all'Società_1 della scheda informativa degli interventi realizzati entro 90 giorni dal termine dei lavori, conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Resistente_1 controdeduce riportandosi alle difese in primo grado, chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
Con memoria risponde alle deduzioni dell'ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia, nell'appello, deduce principalmente:
la tardività della comunicazione Società_1 inviata dal contribuente (01/06/2016), rispetto al termine ordinario di 90 giorni dal completamento dei lavori (27/04/2015);
l'assenza di possibilità di regolarizzazione tramite “remissione in bonis” (art. 16, D.L. 16/2012);
presunte irregolarità nei pagamenti tramite bonifico e nella documentazione tecnica.
Sulla tardività della comunicazione Società_1
L'art. 16-bis TUIR e le istruzioni ministeriali prevedono l'invio della scheda informativa all'Società_1 entro 90 giorni dal completamento dei lavori per interventi di risparmio energetico.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che:
“La comunicazione all'Società_1 costituisce un adempimento formale e non un requisito sostanziale per il riconoscimento della detrazione. La sua tardività non comporta automaticamente decadenza del beneficio, purché siano rispettati gli altri requisiti sostanziali previsti dalla legge.”
La prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate (Guide fiscali Società_1, FAQ e circolari vigenti al 2024) conferma che ritardi nell'invio della comunicazione non precludono la spettanza della detrazione, se la documentazione tecnica e i pagamenti sono regolari. Alla luce di ciò, la tardività della comunicazione Società_1 da parte del contribuente non può essere considerata motivo di esclusione della detrazione.
Sulla regolarità degli altri requisiti
La Corte di primo grado ha verificato:
corretto pagamento dei lavori tramite bonifico bancario;
intestazione delle fatture al contribuente;
esecuzione di interventi conformi ai requisiti tecnici richiesti;
produzione di documentazione tecnica e attestazioni da parte di professionisti abilitati.
L'Agenzia non ha fornito elementi nuovi per confutare l'idoneità dei documenti o la correttezza dei pagamenti.
Sulla remissione in bonis
L'istituto della remissione in bonis (D.L. 16/2012) è irrilevante nel presente caso: esso si applica solo quando il contribuente non ha trasmesso la comunicazione entro i termini e intende regolarizzare pagando 250 € entro il termine della prima dichiarazione utile.
Nel caso di specie, la detrazione è stata riconosciuta in base alla documentazione effettivamente prodotta e ai requisiti sostanziali rispettati, senza necessità di ricorrere alla remissione.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.