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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/73
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
PROCEDIMENTI SPECIALI E SOMMARI CIVILE
Il giudice dott.ssa Mariateresa Dieni ,
Nella procedimento n. r.g. 73/2025 promosso ex art. 700 cpc da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KULJA IRISA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Calepina 65 38122 Trento ITALIA, presso il difensore avv.
KULJA IRISA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. KULJA IRISA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Calepina 65 38122 Trento ITALIA, presso il difensore avv.
KULJA IRISA
ricorrenti
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI TRENTO, elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9
TRENTO presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO .
resistente
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2025 , ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
➢ Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 3.2.2025 hanno Parte_3
convenuto in giudizio il al fine di vedersi accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni : dichiarare il diritto del signor e della signora ad Parte_2 Parte_4
ottenere dal comune di la registrazione ex art. 1 co 52 L.76/2016 del contratto di CP_1
convivenza da loro stipulato in data 7.11.2024 e autenticato nelle forme di legge;
Pagina 1 ordinare al comune di ordinare Comune di di provvedere all'iscrizione della CP_1 CP_1
signora ai nell'anagrafe della popolazione residente e di provvedere al suo inserimento Pt_1 Pt_1
nello stato di famiglia di . Parte_2
A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno addotto :
− che il signor è cittadino italiano mentre la signora è cittadina albanese e sono Pt_2 Pt_1
Uniti dal 30/05/2023 da sinceri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
− che convivono nell'abitazione di proprietà di in;
Pt_2 CP_1
− Che in data 7.11. 2024 gli stessi hanno formalizzato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio n.76/2016;
− che per il tramite del difensore hanno chiesto al Comune di la registrazione del CP_1
contratto;
− che in data un 03/01/2025 il comune ha rifiutato la registrazione di tale contratto perché mancante il requisito dell'iscrizione anagrafica in Italia della signora sfornita peraltro, Pt_1
di permesso di soggiorno.
− che né il signor né la signora sono vincolati ad altra persona con contratto di Pt_2 Pt_1
convivenza Unione civile o vincolo matrimoniale e pertanto sussistono i presupposti per la registrazione del contratto.
Al fine di far valere il diritto della signora all'iscrizione nelle liste dell'anagrafe e Pt_1
all'inserimento nella stato di famiglia del signor quale presupposto per l'esercizio dei diritti Pt_2
di cui alla legge 76 /2016, nonché il diritto della coppia alla registrazione del contratto di convivenza stipulato, i ricorrenti hanno presentato ricorso ex articolo 700 cpc rappresentando che nell'ordinamento non è previsto un rimedio cautelare tipico.
Quanto al fumus i ricorrenti hanno dedotto che :
− ai sensi dell'articolo 1 comma 36 della legge 76 del 2016 si devono intendere conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio l'unione civile. L'accertamento della stabile convivenza ai sensi della legge sopra citata in particolare comma 37 avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli articoli quattro e 13 comma uno lettera B del regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione di residenza( dpr 30/5/1989 n. 223). La dichiarazione anagrafica assume, quindi, una valenza meramente ricognitiva di una situazione in atto e non già costitutiva di una fattispecie, per cui la stessa può essere ridotta a strumento di prova privilegiata ai fini della nascita della convivenza di fatto. In altri termini
Pagina 2 la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto in presenza di altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale.
− Ha evidenziato che la peculiarità del caso di specie è rappresentata dal fatto che una componente della coppia di fatto non è cittadina italiana ed è priva di permesso di soggiorno e l'irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica .
− In merito è stata richiamata la direttiva numero 38/ 2004/CE ( recepita dal dlgs n.
30/2007)che, in forza degli articoli tre e 9 del decreto legislativo 30/2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'unione europea, ivi compreso il convivente ex legge 76 del 2016, sono sufficienti i documenti di identificazione del richiedente e documenti ufficiali attestanti l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'unione, diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata. Secondo l'art. 3, comma 2 di detta direttiva : “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”
(cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante). Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs.
30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di
Pagina 3 presentare “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”.
La disciplina normativa richiamata non richiede, espressamente, la sussistenza del permesso di soggiorno. Ad ogni modo, si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che, diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU.
➢ Costituendosi il Comune di ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che : CP_1
− il mero contratto di convivenza non sarebbe sufficiente ai fini dell'iscrizione anagrafica tenuto conto del disposto dell'art. 6 comma 7 T.U.I.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, dunque, sarebbe indispensabile il prerequisito indefettibile del possesso da parte del cittadino straniero extra UE di un valido titolo di soggiorno.
- Nel caso in questione mancherebbe inoltre ogni documentazione relativa allo stato libero della signora;
Pt_1
- che l'art. 1 comma 37 L. 6/2016 stabilisce come presupposto dell'accertamento della stabile convivenza, che costituisce la base fattuale per poter procedere alla stipulazione del contratto di convivenza, la dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 13 e 14 DPR 223/1989, nel caso di specie mancante .
➢ All'udienza del 7.3.2025 sono comparsi i soli procuratori delle parti che si sono richiamati ai rispettivi atti. La parte resistente ha altresì rilevato la mancanza di prova di una effettiva e stabile convivenza tra le parti.
➢ Premesso che : la legge 76/2016 ha disciplinato, tra le altre cose, il contratto di convivenza . In particolare, il comma 36 dell'articolo unico delle legge 76/2016 enuncia i due elementi costitutivi della convivenza di fatto, ossia una particolare intensità del vincolo affettivo caratterizzato da uno stabile legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale e materiale . In aggiunta si richiede l'assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione , da matrimonio o da unione civile. Il comma successivo invece afferma che “ per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 lett. b del comma 1 art. 13 del regolamento anagrafico” .
La Suprema Corte, inoltre, con ordinanza n. 4193 del 17 febbraio 2021 ha precisato con rifermento alla convivenza more uxorio priva di contratto di convivenza che quest'ultima per assumere
Pagina 4 rilevanza nella materia dell'immigrazione e, in particolare nella disciplina dell'espulsione e del permesso di soggiorno per coesione familiare, debba essere caratterizzata dalla stabilità del relazione non solo nell'ambito del rapporto, ma anche nella sua percezione all'esterno , presso cioè la comunità in cui è inserita ( ndr :quest'ultimo profilo potrebbe essere integrato dal contratto di convivenza).
Parte della giurisprudenza di merito è giunta all'approdo che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica non richiede quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza e l'inserimento nel nucleo familiare del convivente italiano il possesso di un permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero .
Per giungere a questa conclusione i giudici hanno adottato una lettura combinata dell'art. 1 della legge 76/2016 e degli artt. 3 (comma 2 ) e 9 ( co 5 bis ) del d.lgs. 39/2007 ( attuativo della direttiva
2004/38 /CE ) . In particolare, l'art. 3 del dlgs. 30/2007 recepisce l'obbligo in capo agli stati membri di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari , ricomprendendo alla lettera b) la figura del partener , considerata tale dalla direttiva 2004/38 /CE in virtù di una relazione stabile debitamente attestata.
Con riferimento alla problematica legata alla registrazione del contratto di convivenza e dell'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 1 comma 37 della legge 76/2016 condivisibile giurisprudenza di merito che ha optato per un'interpretazione sostanzialistica secondo cui essa è da intendere quale mero accertamento a carattere presuntivo della stabile convivenza e che abbia valore ricognitivo di una situazione in atto, che può assurgere a strumento di prova privilegiata della convivenza di fatto , fermo restando che l'accertamento può essere reso con ogni mezzo di prova
( cfr. tribunale Benevento del 19.1.2021 ; trib . Milano del 25.4.2021 ).
In sostanza, presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso - unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta dichiarazione, tuttavia, non ha carattere costitutivo, ma ricognitivo e il relativo accertamento può essere reso con ogni mezzo di prova .
Orbene, nel caso in esame, ciò che manca è la prova di una convivenza di fatto avente i caratteri di cui sopra si è detto. In particolare, non solo parte ricorrente non ha allegato nulla di specifico sul
Pagina 5 punto, ma le parti non sono nemmeno comparse all'udienza fissata per la loro comparizione(impedendo così al giudice di ricevere da loro le informazioni necessarie sulla natura del loro rapporto non presenti nel ricorso)
Non solo .
Risulta dagli atti che in data 9.10.2024 ha effettuato comunicazione di ospitalità della Parte_2
cittadina straniera ex art. 7 DLgs 1998/286, per poi sottoscrivere con la medesima, a Parte_1
distanza di meno di un mese ( in data 7.11.2024 ), contratto di convivenza;
tale circostanza rende assai dubbia la natura del rapporto intercorrente tra i ricorrenti e l'esistenza tra i due di un vincolo di coppia intenso e stabile con reciproca assistenza morale e materiale .
Conclusivamente il ricorso va respinto per insussistenza del fumus .
➢ Le spese seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al DM 55 /2014 relativi ai procedimenti cautelari ( valore indeterminato, complessità bassa), esclusa la fase decisoria ( in mancanza di scritti conclusivi) e ridotta del 50% la fase istruttoria /trattazione ( in mancanza di attività istruttoria )
PQM
rigetta il ricorso .
Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano 1509,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Si comunichi.
Rovereto, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariateresa Dieni
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
PROCEDIMENTI SPECIALI E SOMMARI CIVILE
Il giudice dott.ssa Mariateresa Dieni ,
Nella procedimento n. r.g. 73/2025 promosso ex art. 700 cpc da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KULJA IRISA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Calepina 65 38122 Trento ITALIA, presso il difensore avv.
KULJA IRISA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. KULJA IRISA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Calepina 65 38122 Trento ITALIA, presso il difensore avv.
KULJA IRISA
ricorrenti
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI TRENTO, elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9
TRENTO presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO .
resistente
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2025 , ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
➢ Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 3.2.2025 hanno Parte_3
convenuto in giudizio il al fine di vedersi accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni : dichiarare il diritto del signor e della signora ad Parte_2 Parte_4
ottenere dal comune di la registrazione ex art. 1 co 52 L.76/2016 del contratto di CP_1
convivenza da loro stipulato in data 7.11.2024 e autenticato nelle forme di legge;
Pagina 1 ordinare al comune di ordinare Comune di di provvedere all'iscrizione della CP_1 CP_1
signora ai nell'anagrafe della popolazione residente e di provvedere al suo inserimento Pt_1 Pt_1
nello stato di famiglia di . Parte_2
A fondamento della pretesa i ricorrenti hanno addotto :
− che il signor è cittadino italiano mentre la signora è cittadina albanese e sono Pt_2 Pt_1
Uniti dal 30/05/2023 da sinceri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
− che convivono nell'abitazione di proprietà di in;
Pt_2 CP_1
− Che in data 7.11. 2024 gli stessi hanno formalizzato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio n.76/2016;
− che per il tramite del difensore hanno chiesto al Comune di la registrazione del CP_1
contratto;
− che in data un 03/01/2025 il comune ha rifiutato la registrazione di tale contratto perché mancante il requisito dell'iscrizione anagrafica in Italia della signora sfornita peraltro, Pt_1
di permesso di soggiorno.
− che né il signor né la signora sono vincolati ad altra persona con contratto di Pt_2 Pt_1
convivenza Unione civile o vincolo matrimoniale e pertanto sussistono i presupposti per la registrazione del contratto.
Al fine di far valere il diritto della signora all'iscrizione nelle liste dell'anagrafe e Pt_1
all'inserimento nella stato di famiglia del signor quale presupposto per l'esercizio dei diritti Pt_2
di cui alla legge 76 /2016, nonché il diritto della coppia alla registrazione del contratto di convivenza stipulato, i ricorrenti hanno presentato ricorso ex articolo 700 cpc rappresentando che nell'ordinamento non è previsto un rimedio cautelare tipico.
Quanto al fumus i ricorrenti hanno dedotto che :
− ai sensi dell'articolo 1 comma 36 della legge 76 del 2016 si devono intendere conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio l'unione civile. L'accertamento della stabile convivenza ai sensi della legge sopra citata in particolare comma 37 avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli articoli quattro e 13 comma uno lettera B del regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione di residenza( dpr 30/5/1989 n. 223). La dichiarazione anagrafica assume, quindi, una valenza meramente ricognitiva di una situazione in atto e non già costitutiva di una fattispecie, per cui la stessa può essere ridotta a strumento di prova privilegiata ai fini della nascita della convivenza di fatto. In altri termini
Pagina 2 la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto in presenza di altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale.
− Ha evidenziato che la peculiarità del caso di specie è rappresentata dal fatto che una componente della coppia di fatto non è cittadina italiana ed è priva di permesso di soggiorno e l'irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica .
− In merito è stata richiamata la direttiva numero 38/ 2004/CE ( recepita dal dlgs n.
30/2007)che, in forza degli articoli tre e 9 del decreto legislativo 30/2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'unione europea, ivi compreso il convivente ex legge 76 del 2016, sono sufficienti i documenti di identificazione del richiedente e documenti ufficiali attestanti l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'unione, diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata. Secondo l'art. 3, comma 2 di detta direttiva : “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”
(cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante). Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs.
30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di
Pagina 3 presentare “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”.
La disciplina normativa richiamata non richiede, espressamente, la sussistenza del permesso di soggiorno. Ad ogni modo, si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che, diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU.
➢ Costituendosi il Comune di ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che : CP_1
− il mero contratto di convivenza non sarebbe sufficiente ai fini dell'iscrizione anagrafica tenuto conto del disposto dell'art. 6 comma 7 T.U.I.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, dunque, sarebbe indispensabile il prerequisito indefettibile del possesso da parte del cittadino straniero extra UE di un valido titolo di soggiorno.
- Nel caso in questione mancherebbe inoltre ogni documentazione relativa allo stato libero della signora;
Pt_1
- che l'art. 1 comma 37 L. 6/2016 stabilisce come presupposto dell'accertamento della stabile convivenza, che costituisce la base fattuale per poter procedere alla stipulazione del contratto di convivenza, la dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 13 e 14 DPR 223/1989, nel caso di specie mancante .
➢ All'udienza del 7.3.2025 sono comparsi i soli procuratori delle parti che si sono richiamati ai rispettivi atti. La parte resistente ha altresì rilevato la mancanza di prova di una effettiva e stabile convivenza tra le parti.
➢ Premesso che : la legge 76/2016 ha disciplinato, tra le altre cose, il contratto di convivenza . In particolare, il comma 36 dell'articolo unico delle legge 76/2016 enuncia i due elementi costitutivi della convivenza di fatto, ossia una particolare intensità del vincolo affettivo caratterizzato da uno stabile legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale e materiale . In aggiunta si richiede l'assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione , da matrimonio o da unione civile. Il comma successivo invece afferma che “ per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 lett. b del comma 1 art. 13 del regolamento anagrafico” .
La Suprema Corte, inoltre, con ordinanza n. 4193 del 17 febbraio 2021 ha precisato con rifermento alla convivenza more uxorio priva di contratto di convivenza che quest'ultima per assumere
Pagina 4 rilevanza nella materia dell'immigrazione e, in particolare nella disciplina dell'espulsione e del permesso di soggiorno per coesione familiare, debba essere caratterizzata dalla stabilità del relazione non solo nell'ambito del rapporto, ma anche nella sua percezione all'esterno , presso cioè la comunità in cui è inserita ( ndr :quest'ultimo profilo potrebbe essere integrato dal contratto di convivenza).
Parte della giurisprudenza di merito è giunta all'approdo che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica non richiede quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza e l'inserimento nel nucleo familiare del convivente italiano il possesso di un permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero .
Per giungere a questa conclusione i giudici hanno adottato una lettura combinata dell'art. 1 della legge 76/2016 e degli artt. 3 (comma 2 ) e 9 ( co 5 bis ) del d.lgs. 39/2007 ( attuativo della direttiva
2004/38 /CE ) . In particolare, l'art. 3 del dlgs. 30/2007 recepisce l'obbligo in capo agli stati membri di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari , ricomprendendo alla lettera b) la figura del partener , considerata tale dalla direttiva 2004/38 /CE in virtù di una relazione stabile debitamente attestata.
Con riferimento alla problematica legata alla registrazione del contratto di convivenza e dell'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 1 comma 37 della legge 76/2016 condivisibile giurisprudenza di merito che ha optato per un'interpretazione sostanzialistica secondo cui essa è da intendere quale mero accertamento a carattere presuntivo della stabile convivenza e che abbia valore ricognitivo di una situazione in atto, che può assurgere a strumento di prova privilegiata della convivenza di fatto , fermo restando che l'accertamento può essere reso con ogni mezzo di prova
( cfr. tribunale Benevento del 19.1.2021 ; trib . Milano del 25.4.2021 ).
In sostanza, presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso - unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta dichiarazione, tuttavia, non ha carattere costitutivo, ma ricognitivo e il relativo accertamento può essere reso con ogni mezzo di prova .
Orbene, nel caso in esame, ciò che manca è la prova di una convivenza di fatto avente i caratteri di cui sopra si è detto. In particolare, non solo parte ricorrente non ha allegato nulla di specifico sul
Pagina 5 punto, ma le parti non sono nemmeno comparse all'udienza fissata per la loro comparizione(impedendo così al giudice di ricevere da loro le informazioni necessarie sulla natura del loro rapporto non presenti nel ricorso)
Non solo .
Risulta dagli atti che in data 9.10.2024 ha effettuato comunicazione di ospitalità della Parte_2
cittadina straniera ex art. 7 DLgs 1998/286, per poi sottoscrivere con la medesima, a Parte_1
distanza di meno di un mese ( in data 7.11.2024 ), contratto di convivenza;
tale circostanza rende assai dubbia la natura del rapporto intercorrente tra i ricorrenti e l'esistenza tra i due di un vincolo di coppia intenso e stabile con reciproca assistenza morale e materiale .
Conclusivamente il ricorso va respinto per insussistenza del fumus .
➢ Le spese seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al DM 55 /2014 relativi ai procedimenti cautelari ( valore indeterminato, complessità bassa), esclusa la fase decisoria ( in mancanza di scritti conclusivi) e ridotta del 50% la fase istruttoria /trattazione ( in mancanza di attività istruttoria )
PQM
rigetta il ricorso .
Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano 1509,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Si comunichi.
Rovereto, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariateresa Dieni
Pagina 6