Trib. Rovereto, ordinanza 21/03/2025
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Ordinanza 21 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Rovereto dalla dott.ssa Mariateresa Dieni, riguarda un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una coppia, di cui un componente è cittadino italiano e l'altro cittadino albanese, per ottenere la registrazione del contratto di convivenza e l'iscrizione anagrafica della parte straniera. I ricorrenti sostenevano di avere instaurato una relazione stabile e di reciproca assistenza, ma il Comune aveva rifiutato la registrazione del contratto, ritenendo necessaria l'iscrizione anagrafica della cittadina albanese, priva di permesso di soggiorno.

Il giudice ha respinto il ricorso, evidenziando l'insussistenza del fumus boni iuris, ossia la mancanza di prova di una convivenza stabile e duratura. La dott.ssa Dieni ha sottolineato che, sebbene la legge 76/2016 non richieda esplicitamente il permesso di soggiorno per l'iscrizione anagrafica, la mancanza di documentazione adeguata e la comunicazione di ospitalità precedente al contratto di convivenza sollevano dubbi sulla stabilità della relazione. Pertanto, il giudice ha ritenuto insufficiente la prova della convivenza, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rovereto, ordinanza 21/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Rovereto
    Numero :
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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