Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335/2023
N. SENT. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nato a [...] l'[...], c. Parte_1
f. – con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: C.F._1
– assistito e difeso dall'avv. GIANLUIGI Email_1
GIANNUZZI CARDONE – c. f. ; C.F._2
-appellante-
E
– c. f. , con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in via Melo n. 97, 70100 Bari – assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI – c. f. C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1737 in data 16 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva solo in parte la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe – docente supplente che aveva lamentato la propria indebita esclusione dall'assegnazione della carta del docente allegando, all'uopo, di aver lavorato in forza di contratti di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso – riconoscendogli il diritto al suddetto beneficio con esclusivo riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannando il ad accreditare la somma CP_1 di euro 1.000,00 sulla carta elettronica a generarsi, mentre rigettava nel resto il ricorso e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che, come disposto dall'art. 35 Cost. e dal CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, sussisteva un diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito alla formazione dei lavoratori e che nell'ambito dell'insegnamento detto diritto veniva supportato anche mediante l'istituzione della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore di euro 500,00 annui per ciascun anno di insegnamento;
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2016) aveva chiarito che detta misura poteva ritenersi applicabile solamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato;
- che, come confermato dalla giurisprudenza sia nazionale che eurounitaria, la mancata estensione del beneficio anche ai docenti a tempo determinato costituiva un'ingiustificata discriminazione in danno di questi ultimi, non garantendo la qualità dell'insegnamento e causando una lesione del principio di buon andamento della P.A.;
- che non si poteva giustificare tale esclusione sulla base della “maggiore gravosità dello sforzo” in tema di dovere di formazione e aggiornamento richiesto ai docenti di ruolo rispetto a quelli a termine, specialmente se si considerava che il beneficio era previsto anche per gli insegnanti part-time, per quelli in prova nonché per “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”;
- che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato che la carta del docente rientrava tra le “condizioni di impiego” di cui all'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999), relativamente alle quali non potevano ammettersi trattamenti differenziati dei lavoratori basati sulla mera natura a tempo determinato o indeterminato del relativo contratto di lavoro;
- che, con sentenza n. 32104/2022, la Suprema Corte aveva confermato che anche il personale educativo aveva diritto al beneficio di specie, nonostante questo non svolgesse le funzioni didattiche proprie dei docenti;
- che era pacifico che il ricorrente avesse prestato servizio come supplente negli anni scolastici oggetto di richiesta, ossia nell'a. s. 2020/2021 (dal 9 ottobre 2020 al 31 agosto 2021), nell'a. s. 2021/2022 (dal 4 settembre 2021 al 31 agosto 2022) e nell'a. s. 2022/2023 (dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023);
- che il beneficio non poteva essere attribuito tramite l'erogazione diretta di una somma di denaro, in quanto la legge prevedeva la consegna di una carta elettronica avente un determinato valore nominale;
- che, purtuttavia, la carta del docente – ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e degli artt. 3, comma 2, e 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016
– non poteva più essere utilizzata una volta trascorso l'anno successivo a quello di maturazione del diritto al beneficio stesso;
- che, pertanto, qualora si fosse attribuita la carta ai docenti a tempo determinato anche in caso di superamento del termine previsto, invece, per gli insegnanti di ruolo, si sarebbe causata una discriminazione alla rovescia in danno di questi ultimi;
- che nella specie il ricorrente, pur potendo far valere tempestivamente il proprio diritto al beneficio attraverso la richiesta di immediata applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato (in quanto incondizionata e sufficientemente precisa), era rimasto inerte fino al deposito del ricorso di primo grado;
- che, in definitiva, al ricorrente spettava la carta del docente in relazione all'anno scolastico in cui era stato proposto il ricorso in oggetto e (qualora ancora fruibile alla luce dei suddetti limiti temporali) quella relativa all'anno precedente;
2 - che andava disattesa l'eccezione del ricorrente laddove, nel distinguere il diritto a percepire il beneficio dal diritto a fruirne, sosteneva che il primo era “incondizionato” e che la relativa corresponsione era automatica per il docente di ruolo, poiché sviliva la ratio stessa della normativa in questione, “volta alla concessione di un'effettiva e ulteriore modalità di accrescimento del bagaglio professionale in capo ai docenti”;
- che, pertanto, il ricorrente aveva diritto alla somma di euro 1.000,00 solamente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da attribuire con le modalità previste dalla legge n. 107/2015, mentre non spettavano gli interessi legali, indicando la legge il solo valore nominale dovuto;
- che, in conclusione, le spese dovevano essere compensate per l'assoluta novità delle questioni trattate.
2. Con ricorso del 13 novembre 2023 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. Il ha resistito al gravame con apposita memoria, contestandone la fondatezza CP_1 ed instando per il suo rigetto. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 13 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento, dovendosi riformare in parte la sentenza impugnata.
Preliminarmente deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti risulta che l'appellante ha svolto attività didattica in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche in forza di contratti di insegnamento a termine negli anni 2020/2021 (dal 9 ottobre 2020 al 31 agosto 2021), 2021/2022 (dal 4 settembre 2021 al 31 agosto 2022) e 2022/2023 (dal 7 settembre 2022 al 30 giugno 2023). Il docente, inoltre, è da considerarsi interno al sistema scolastico in quanto inserito nelle graduatorie ed attualmente in servizio in qualità di supplente per l'annualità 2024- 2025 presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. “G. Toniolo” di Manfredonia, come dichiarato dal difensore. 4. Con un unico articolato motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere erroneamente applicato l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, a mente del quale per i docenti di ruolo gli accrediti sulla carta in esame sono utilizzabili (solo) nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (ovvero dal 1° settembre al 31 agosto), evidenziando che la citata disposizione non ha previsto alcuna decadenza implicita da un diritto attribuito per legge, attenendo la previsione di spesa entro un certo lasso temporale non già al diritto azionato bensì ad una mera facoltà ad esso inerente. Richiama, inoltre, la sentenza n. 29961/2023 della Suprema Corte, specificando come l'unico limite temporale applicabile al bonus in oggetto sia quello della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
laddove, nella specie, nessun termine prescrizionale potrebbe dirsi maturato, in quanto - da un lato – si è richiesta l'attribuzione del bonus
3 per l'anno scolastico 2020/2021 e – dall'altro - l'Amministrazione resistente è stata formalmente diffidata con comunicazione del 2 novembre 2022. 5. Le doglianze espresse nell'atto di gravame sono pienamente condivisibili e, a ben vedere, non incontrano neppure l'opposizione del appellato, che in sede di CP_1 costituzione nel presente grado ha dato atto di come la questione sia stata risolta dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L., n. 29961/2023) con l'affermazione del principio per cui unica preclusione alla richiesta di riconoscimento delle annualità pregresse è data dalla prescrizione quinquennale. La pronuncia appena citata ha affermato i seguenti principi: a) l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta del docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. n. 124/1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. n. 124/1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla carta resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, ed ancor più se poi egli transiti in ruolo (“Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”: così Cass. n. 29961/2023); c) al contrario, se un docente dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla carta sia cancellato dalle graduatorie il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione per fuoriuscita dal sistema scolastico, in tal caso residuando solo il diritto al risarcimento del danno;
d) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia - rispetto alle supplenze di cui alla L. n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 2 - dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui per l'annata di riferimento sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
e) il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
4 f) se nelle more vi sia stata, in pendenza del rapporto, la prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto, verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non potrebbe che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. Tanto rilevato, se è vero che (come peraltro riconosciuto in termini generali nell'impugnata sentenza) ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo) spetta l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta del docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, è anche vero che non può ritenersi sussistente alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di certa giurisprudenza di merito secondo cui se il beneficio – secondo la previsione di legge – è connesso al singolo anno scolastico ma può essere fruito entro l'anno successivo lo stesso principio dovrebbe valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza, in caso di riconoscimento di plurime annualità, di una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. Invero, la Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo” per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla C.G.U.E. Inoltre, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che si è verificato per l'odierno appellante). Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che tale previsione contempla esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, in ragione della non ammissione tra i beneficiari dell'intera categoria dei docenti precari, e va quindi riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo per raggiungimento del massimo di servizio, dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
5 La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato che non può condurre all'automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500,00 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” che non risultano dunque impegnati in attività didattica (v. il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016). Non si condivide pertanto la sentenza impugnata, poiché risulta irragionevole limitare la fruizione del beneficio economico erogato tramite la carta del docente sulla base di una sorta di decadenza ontologica dal diritto, in quanto strettamente connesso il beneficio ad un'annualità scolastica o, al più, alla successiva in virtù dell'eventuale residuo, altrimenti vanificandosi la sua imprescindibile funzionalità formativa. Come giustamente rilevato nel gravame, qualora si applicasse tale principio si assisterebbe, inammissibilmente, all'imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressamente attribuito per legge al di fuori di qualsiasi originaria previsione normativa ed al verificarsi di una decadenza alla quale ha dato causa la stessa amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento sfavorevole all'equiparazione dei docenti precari. Così operando, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, ed all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione pur accertata. Infine, per completezza va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal secondo cui in ipotesi di riconoscimento in Controparte_1 favore del docente del bonus della carta del docente il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando i docenti precari rispetto a quelli di ruolo, che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Appare evidente, dunque, il riferimento all' “annualità” della didattica intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche,
6 come presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con l'esclusione di qualunque computo per giorni o ore. Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, e tali periodi vengono qualificati come annualità didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta del docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale annualità al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre -ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), il che lascia intendere che a rilevare sia il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999; c) nella circostanza che la carta del docente spetti anche ai lavoratori part -time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), che attribuisce al lavoratore part -time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno, in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
del resto, che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta confermato dallo stesso , che nella circolare 23 maggio Controparte_1
1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico -didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part -time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, nella circostanza che il recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L. n. 69 del 2023 abbia sostanzialmente confermato il riferimento annuale, estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» senza ulteriori distinguo;
e) infine, nella valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», esigenza che certamente non può ritenersi sminuita o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. Deve infine darsi atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69/2023 (convertito dalla L. n. 103/2023), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale
7 prevede, all'art. 15, che «
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne, poi, la durata della prestazione, il D.L. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg. contenuta nell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/99. Pur non trovando applicazione ratione temporis alla fattispecie in esame, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di euro 500,00 va riconosciuto soltanto ai docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124/1999. 6. In definitiva, l'appello dev'essere accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il va condannato all'attribuzione, in Controparte_1 favore di parte appellante, della carta del docente per un importo pari al valore di 500,00 euro anche per l'anno scolastico 2020/2021, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre che degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
7. Con riferimento alle spese processuali, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 1775/2017; ma v. anche Cass. n. 11423/2016 e n. 6259/2014).
8. Nel caso in esame, le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà tra le parti, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopravvenuto nel corso del giudizio, e poste nella restante parte a carico del CP_1 appellato, nella misura e con le modalità di cui al dispositivo (avuto riguardo al valore della controversia, alla sua complessità ed all'attività processuale in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 13 Parte_1 novembre 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 16 maggio 2023, nei confronti del Controparte_1 così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato all'attribuzione, in favore dell'appellante, della carta CP_1
8 del docente per un importo pari al valore di euro 500,00 per tutti gli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il appellato al pagamento, in favore della controparte, della metà CP_1 delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 500,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 500,00 per quello di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali tra le parti nella metà residua.
Così deciso in Bari, il 13 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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