CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 149/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Paone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lanciano, Corso Trento e Trieste, 118, giusta procura rilasciata su foglio se- parato estesa al presente grado di appello appellante e
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), in qualità di Parte_2 C.F._3 unici eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Per_1
Antonio Sisti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Valentino Si- sti appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: -rigettare nel merito perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da essa Sig.ra con ricorso del 20.07.2020 iscritto Per_1 a ruolo presso il Tribunale di Lanciano al n. 605/20 RG, e per l'effetto annul- lare e/o revocare l'ordinanza 19.10.2020 emessa dal Tribunale di Lanciano –
GU Dr. G. Nappi – nel citato proc. n. 605/2020 e l'ordinanza 03.12.2020, co- municata il 26.01.2021, del Tribunale di Lanciano in composizione collegiale, che ha deciso il reclamo iscritto a ruolo al n.892/20 RG, nonché e le statuizio- ni in esse contenute in ordine alle spese nonché la sentenza n. 455-2022 depo- sitata il 20.12.2022 resa nel proc. N 295/2021 RG Tribunale di Lanciano –
GU Dr. G. Nappi pubblicata il 20.12.2022, notificata in data 18.01.2023, e le statuizioni in essa contenute inerenti le spese del giudizio ed il risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., dichiarando che nulla è dovuto alla Sig.ra dal Per_1
. Con condanna della Sig.ra alla integrale rifusione Parte_1 Per_1
delle spese sia delle fasi sommarie (ricorso e reclamo) che della fase di merito
– primo e secondo grado del giudizio - e condannandola altresì a rimborsare al tutte le somme liquidate nei citati i giudizi e versate a titolo Parte_1
di rifusione delle spese di lite;
per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte territoriale, ad integrale conferma della gravata sentenza del Tribunale di Lanciano, rigettare l'appello proposto da siccome palesemente infondato e pretestuoso. Parte_1
Con condanna del medesimo al pagamento delle spese del grado, con distra- zione in favore dei procuratori antistatari, che rendono la dichiarazione di ri- to”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 455/2022 il Tribunale ha accolto la domanda di
[...]
con la quale aveva chiesto la reintegrazione nel possesso di una rete Per_1 metallica di recinzione situata lungo il confine tra la sua proprietà e l'area esterna del ” sito in Fossacesia, condannando, per CP_2 CP_3
l'effetto, il a rimborsare alla le spese legali, oltre al pagamen- Parte_1 Per_1 to di un'ulteriore somma (di €3.000,00) per lite temeraria, ex art. 96, c. 3,
2 c.p.c., avendo considerato le difese svolte dall'odierno appellante pretestuose e infondate.
1.1. In particolare, la rete oggetto del contendere era stata rimossa da il 9 giugno 2020, dopo che lo stesso aveva già demolito parte del Parte_1
muretto e della recinzione nel giugno 2019, che la aveva provveduto a Per_1
ripristinare stavolta agganciandola a tondini in ferro.
1.2. Nella fase interdittale il Tribunale ha ordinato la reintegrazione del possesso in favore di decisione poi confermata in sede di reclamo. Per_1
1.3. Nel giudizio di merito, la ha dimostrato il possesso della re- Per_1
te metallica e del muretto, che da decenni svolgevano una chiara funzione di- visoria, costituendo prova presuntiva del compossesso di un muro, ai fini della tutela possessoria, l'accertata funzione divisoria di esso”. Il compossesso è stato riconosciuto in base all'art. 880 c.c., secondo cui un muro di cinta divi- sorio è presunto comune se separa fondi omogenei.
1.4. , al contrario, non ha dimostrato un possesso esclusivo, Parte_1
né ha presentato atti o prove che il condominio avesse mai esercitato un pos- sesso autonomo sul muretto o sulla rete.
2. Ha proposto appello il articolando nove motivi di appello Parte_1
che verranno partitamente esaminati di seguito, con i quali ha chiesto la ri- forma della sentenza di primo grado impugnata.
2.1. Nelle more del presente giudizio, a seguito del decesso della Per_2
[.
, il ha riassunto la causa ex art. 303 c.p.c., notificando il ricorso Parte_1
agli eredi della defunta il 19.09.2023, che si sono costituiti.
2.2. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge dimi- diati (20+20), per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 3.1. Con il primo motivo il lamenta il vizio di ultrapetizione Parte_1
e la mancanza dei presupposti di legge per l'adozione della sentenza.
3.2. Il sostiene che la nella sua richiesta, avrebbe ipo- Parte_1 Per_1
tizzato un possesso basato anche su una presunta servitù di passaggio (eserci- tata tramite un cancelletto) che, però, non sarebbe mai stata realmente richie- sta o provata dall'appellata.
3.3. Secondo il il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla re- Parte_1
cinzione invece che sulla fascia di terreno.
3.4. La censura non ha pregio.
3.5. Il possesso può infatti riguardare anche i manufatti e non solo il suolo. L'azione possessoria tutela non solo il possesso del fondo, ma anche gli accessori ad esso funzionali, come una recinzione che delimita l'area possedu- ta. Il Tribunale, quindi, nel pronunciarsi sulla recinzione, non è andato oltre la domanda, ma ha semplicemente individuato un aspetto essenziale del posses- so stesso.
3.6. Il Tribunale ha infatti giustamente ritenuto che il possesso della si manifestasse attraverso il mantenimento della recinzione e del can- Per_1
celletto. La rimozione della prima ha pertanto costituito uno spoglio, senz'altro idoneo a giustificare la reintegrazione nel possesso.
3.7. Ne consegue che, anche se la non ha espressamente chiesto Per_1 la reintegrazione della recinzione, l'accertamento della sua chiara funzione divisoria e il conseguente ordine di ripristino rientrano nella naturale valuta- zione dei fatti rimessi alla cognizione del Tribunale. Il giudice non ha quindi alterato l'oggetto della domanda, ma ha semplicemente individuato il mezzo attraverso cui il possesso era stato esercitato.
3.8. A sostegno di tale prospettazione, la giurisprudenza esclude il vi- zio di ultrapetizione, propugnato invece dall'appellante, quando il giudice qualifica correttamente la domanda, rimanendo nei confini delle richieste del- le parti. Sul punto si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
4 sez. II, 26 ottobre 2018, n. 27117), che ha chiarito che il “giudice non incorre in ultrapetizione quando qualifica giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti e provati, purché resti nei limiti delle richieste avanzate dalla par- te attrice”.
3.9. Pertanto, si ritiene che il Tribunale abbia esaminato la questione nei limiti dell'azione possessoria esperita.
4. Neppure il secondo motivo, concernente l'inammissibilità e l'infondatezza delle statuizioni di primo grado, merita accoglimento.
4.1. L'appellante censura la decisione del giudice di ordinare la ricol- locazione della rete metallica e di disporre un'inibitoria alla sua rimozione, sostenendo che si tratti di una misura incompatibile con l'azione di reintegra- zione (anziché di manutenzione).
4.2. Sebbene si possa condividere il principio che la richiesta di reinte- grazione si riferisca alla restituzione del possesso e non alla manutenzione della recinzione, la decisione del Tribunale di “inibire” la rimozione della re- cinzione appare coerente con il diritto del possessore di ripristinare il proprio stato, anche se la recinzione fosse già stata ricollocata.
4.3. Il Tribunale ha correttamente inquadrato l'azione della co- Per_1 me un'azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c., volta a ripristi- nare la situazione antecedente allo spoglio. L'ordine di riposizionamento della rete metallica è conforme, dunque, al fine dell'esercizio dell'azione possesso- ria, che è quello di assicurare la completa reintegrazione nel possesso leso.
4.4. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
2543/2021) stabilisce, a tal proposito, che l'azione di reintegrazione può com- portare, laddove necessario, provvedimenti idonei a garantire che la situazione posseduta non venga nuovamente turbata. In tale ottica, l'inibitoria disposta dal Tribunale contro la rimozione della rete rappresenta una misura adeguata e proporzionata.
5 4.5. La circostanza, poi, che la rete fosse stata arbitrariamente ricollo- cata dalla prima della decisione del primo giudice non è sufficiente per Per_1
dichiarare cessata la materia del contendere. È principio consolidato (cfr.
Cass. Civ. n. 876/2019) che l'arbitraria ricollocazione di un bene oggetto di spoglio non preclude l'adozione di provvedimenti volti a ristabilire ufficial- mente il possesso e a garantirne la continuità, evitando il ripetersi di condotte arbitrarie.
4.6. La sentenza impugnata non presenta, pertanto, alcun difetto di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto necessario ribadire il ripristino del pos- sesso e disporre un'inibitoria alla rimozione della recinzione per garantire la stabilità del possesso ripristinato. Tale motivazione, oltre a essere logicamente coerente, è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela possessoria non si esaurisce nel mero ripristino formale, ma può prevedere misure accessorie per prevenire ulteriori turbative (cfr. Cass. Civ., n.
4657/2020).
5. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'ultrannualità dell'asserito spoglio, sostenendo che l'azione possessoria esercitata dalla sarebbe prescritta in quanto il termine annuale per la proposizione della Per_1
domanda decorerebbe dal primo atto di spoglio (verificatosi nel marzo/aprile
2019), mentre l'azione sarebbe stata esercitata soltanto nel luglio 2020.
5.1. La difesa del insiste nel considerare l'atto del 9 giugno Parte_1
2020 come un episodio autonomo, ma il Tribunale aveva ritenuto già in primo grado che, pur essendo riconosciuto come atto indipendente, lo stesso si inse- risce in un contesto di continuità con gli altri atti.
5.2. La giurisprudenza sul punto ritiene che, in caso di spogli reiterati, il termine decorra dall'ultimo atto lesivo del possesso: “il termine di decaden- za di un anno per l'esperimento dell'azione di reintegrazione decorre dall'ultimo atto di spoglio, qualora vi sia stata una condotta lesiva protratta nel tempo e culminata in un'ulteriore privazione del possesso” (Cass. Civ.,
6 sez. II, 28 marzo 2012, n. 4943). In particolare, “in caso di spoglio ripetuto nel tempo, il termine annuale per l'azione possessoria decorre dal momento in cui si verifica l'ultimo atto impeditivo dell'esercizio del possesso”. Come ha evidenziato il Tribunale, lo spoglio nei cui confronti la domanda tutela Per_1
è lo spoglio realizzatosi con la rimozione della ricollocata rete metallica, che lo stesso allega aver effettuato “in data 9 giugno 2020” (comparsa Parte_1
di costituzione e risposta in fase interdittale, p. sesta), con conseguente tempe- stività dell'azione esercitata il successivo luglio 2020.
5.3. Il motivo di appello è quindi infondato.
5.4. Il termine per l'azione possessoria decorre dall'ultimo atto di spo- glio, che nel caso in esame si è verificato nel giugno 2020, rendendo pertanto l'azione tempestiva.
5.5. Per quanto concerne il quarto motivo sulla questione della rile- vanza del confine del fondo di proprietà, la stessa risulta irrilevante ai fini del- la decisione, come del resto rilevato in prime cure.
5.6. L'appellante sostiene che il confine reale della proprietà non coin- cide necessariamente con la posizione della recinzione e che questo elemento dovrebbe essere valutato nel giudizio possessorio. Tuttavia, tale questione, pur essendo stata sollevata, non ha effetti rilevanti sul merito della tutela pos- sessoria: la natura del giudizio è di natura possessoria e non petitoria, pertanto le questioni sulla proprietà non incidono sulla decisione.
5.7. Infatti, nell'azione possessoria non rileva chi sia proprietario del bene, essendo sufficiente la dimostrazione del possesso e dello spoglio violen- to o clandestino (Cass. Civ., sez. II, 10 settembre 2018, n. 21914).
5.8. Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'impossibilità pratica di dare esecuzione alla sentenza.
5.9. In particolare, viene contestato che l'ordinanza imponga la ripro- duzione di una situazione (la ricollocazione della rete metallica in identica po-
7 sizione) che non è più riproducibile, in quanto lo stato dei luoghi è cambiato definitivamente. Anche questo motivo è irrilevante ai fini della decisione.
5.10 L'esecuzione della sentenza riguarda infatti la reintegrazione del possesso e non vi sono elementi che ne impediscono l'attuazione e del resto questi non vengono nemmeno allegati.
6. Sull'assenza di animus spoliandi: il nega di aver agito con Parte_1
volontà di spogliare la in maniera violenta e clandestina, evidenziando Per_1
che aveva chiesto al Condominio il consenso per la rimozione della recinzione e che aveva sporto denuncia contro chi avesse ricollocato la recinzione.
6.1. Il motivo d'appello è infondato.
6.2. Lo spoglio è stato attuato senza il consenso della e con mo- Per_1
dalità violente e clandestine, come documentato, a nulla rilevando la dedotta acquisita autorizzazione del Condominio, come evidenziato in prime cure.
6.3. L'animus spoliandi, secondo la Cassazione, non richiede un dolo specifico, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia idoneo a pri- vare il possessore dell'esercizio del possesso senza il suo consenso (Cass. Civ. sez. II, 15 aprile 2016, n. 7492).
6.4. Ai fini della reintegrazione nel possesso, è irrilevante che l'autore dello spoglio ritenga di essere nel giusto, essendo sufficiente la privazione del possesso in modo violento o clandestino (Cass. Civ. Sez. II, 20 marzo 2015, n.
5626).
7. Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'assenza di prova del pos- sesso della Pt_3
[...
. L'appellante sostiene che la sig.ra non abbia fornito prova Per_1 sufficiente del possesso dell'area in contestazione.
7.2. Tuttavia, dagli atti di causa emergono elementi che confermano l'esercizio continuativo di tale possesso: 1) la deposizione della teste
[...]
la quale ha riferito che la ha sempre usufruito dell'area, rico- Tes_1 Per_1
noscendo nelle fotografie allegate la delimitazione esistente da lungo tempo;
8 2) lo scambio epistolare del 2004, dal quale si evince che la aveva ac- Per_1 cesso all'area attraverso un cancelletto preesistente.
7.3. Tali elementi, valutati nel loro complesso, confermano che la esercitasse il possesso sull'area da tempo, indipendentemente dalle Per_1
contestazioni successivamente mosse dal . Parte_1
7.4. Quanto alla chiusura del cancelletto, l'appellante sostiene che questo fosse chiuso con lucchetto già prima del 2018 e che l'area fosse segna- lata come privata. Tuttavia, ciò non prova che la non avesse esercitato Per_1
il possesso in precedenza, né che la chiusura del cancelletto fosse legittima ri- spetto alla situazione pregressa.
7.5. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, il Tribunale ha correttamente escluso l'ammissione di ul- teriori prove, ritenendo che la decisione dovesse fondarsi sugli elementi già acquisiti in fase interdittale, in conformità con il principio espresso dalla giu- risprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 19720/2016, Cass. 24705/2006) ed ha valorizzato la circostanza che le persone sentite hanno regolarmente prestato la dichiarazione d'impegno, rendendo dunque vere e proprie dichia- razioni testimoniali
8. Sulle spese di lite e sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
8.1. L'appellante è stato condannato dal Tribunale al pagamento delle spese di lite e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
8.2. Tale statuizione si fonda sulla manifesta infondatezza delle argo- mentazioni utilizzate dal , che ha reiterato tesi prive di fondamento Parte_1
giuridico, ostacolando la definizione della controversia con argomentazioni pretestuose.
8.3 La Corte osserva che il Giudice di primo grado ha correttamente comminato all'odierno appellante la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c., dal momento che la stessa configura “una sanzione di carattere pubblicistico, au- tonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 9 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fatti- specie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del proces- so", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Corte d'Appello di Mila- no, n. 2491/2019).
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ap- plicando i medi tariffari per la fase introduttiva, di studio e decisionale men- tre per la fase di istruttoria/trattazione si ritiene congrua la liquidazione dell'importo minimo, non essendo stata espletata alcuna istruttoria, dello sca- glione di valore dichiarato dall'appellante (fino a 26.000), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte ap- pellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.888,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori Avv. Nicola Antonio Sisti e Paolo Valentino
Sisti, dichiaratisi antistatari;
10 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 149/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Paone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lanciano, Corso Trento e Trieste, 118, giusta procura rilasciata su foglio se- parato estesa al presente grado di appello appellante e
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), in qualità di Parte_2 C.F._3 unici eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Per_1
Antonio Sisti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Valentino Si- sti appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: -rigettare nel merito perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da essa Sig.ra con ricorso del 20.07.2020 iscritto Per_1 a ruolo presso il Tribunale di Lanciano al n. 605/20 RG, e per l'effetto annul- lare e/o revocare l'ordinanza 19.10.2020 emessa dal Tribunale di Lanciano –
GU Dr. G. Nappi – nel citato proc. n. 605/2020 e l'ordinanza 03.12.2020, co- municata il 26.01.2021, del Tribunale di Lanciano in composizione collegiale, che ha deciso il reclamo iscritto a ruolo al n.892/20 RG, nonché e le statuizio- ni in esse contenute in ordine alle spese nonché la sentenza n. 455-2022 depo- sitata il 20.12.2022 resa nel proc. N 295/2021 RG Tribunale di Lanciano –
GU Dr. G. Nappi pubblicata il 20.12.2022, notificata in data 18.01.2023, e le statuizioni in essa contenute inerenti le spese del giudizio ed il risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., dichiarando che nulla è dovuto alla Sig.ra dal Per_1
. Con condanna della Sig.ra alla integrale rifusione Parte_1 Per_1
delle spese sia delle fasi sommarie (ricorso e reclamo) che della fase di merito
– primo e secondo grado del giudizio - e condannandola altresì a rimborsare al tutte le somme liquidate nei citati i giudizi e versate a titolo Parte_1
di rifusione delle spese di lite;
per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte territoriale, ad integrale conferma della gravata sentenza del Tribunale di Lanciano, rigettare l'appello proposto da siccome palesemente infondato e pretestuoso. Parte_1
Con condanna del medesimo al pagamento delle spese del grado, con distra- zione in favore dei procuratori antistatari, che rendono la dichiarazione di ri- to”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 455/2022 il Tribunale ha accolto la domanda di
[...]
con la quale aveva chiesto la reintegrazione nel possesso di una rete Per_1 metallica di recinzione situata lungo il confine tra la sua proprietà e l'area esterna del ” sito in Fossacesia, condannando, per CP_2 CP_3
l'effetto, il a rimborsare alla le spese legali, oltre al pagamen- Parte_1 Per_1 to di un'ulteriore somma (di €3.000,00) per lite temeraria, ex art. 96, c. 3,
2 c.p.c., avendo considerato le difese svolte dall'odierno appellante pretestuose e infondate.
1.1. In particolare, la rete oggetto del contendere era stata rimossa da il 9 giugno 2020, dopo che lo stesso aveva già demolito parte del Parte_1
muretto e della recinzione nel giugno 2019, che la aveva provveduto a Per_1
ripristinare stavolta agganciandola a tondini in ferro.
1.2. Nella fase interdittale il Tribunale ha ordinato la reintegrazione del possesso in favore di decisione poi confermata in sede di reclamo. Per_1
1.3. Nel giudizio di merito, la ha dimostrato il possesso della re- Per_1
te metallica e del muretto, che da decenni svolgevano una chiara funzione di- visoria, costituendo prova presuntiva del compossesso di un muro, ai fini della tutela possessoria, l'accertata funzione divisoria di esso”. Il compossesso è stato riconosciuto in base all'art. 880 c.c., secondo cui un muro di cinta divi- sorio è presunto comune se separa fondi omogenei.
1.4. , al contrario, non ha dimostrato un possesso esclusivo, Parte_1
né ha presentato atti o prove che il condominio avesse mai esercitato un pos- sesso autonomo sul muretto o sulla rete.
2. Ha proposto appello il articolando nove motivi di appello Parte_1
che verranno partitamente esaminati di seguito, con i quali ha chiesto la ri- forma della sentenza di primo grado impugnata.
2.1. Nelle more del presente giudizio, a seguito del decesso della Per_2
[.
, il ha riassunto la causa ex art. 303 c.p.c., notificando il ricorso Parte_1
agli eredi della defunta il 19.09.2023, che si sono costituiti.
2.2. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge dimi- diati (20+20), per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 3.1. Con il primo motivo il lamenta il vizio di ultrapetizione Parte_1
e la mancanza dei presupposti di legge per l'adozione della sentenza.
3.2. Il sostiene che la nella sua richiesta, avrebbe ipo- Parte_1 Per_1
tizzato un possesso basato anche su una presunta servitù di passaggio (eserci- tata tramite un cancelletto) che, però, non sarebbe mai stata realmente richie- sta o provata dall'appellata.
3.3. Secondo il il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla re- Parte_1
cinzione invece che sulla fascia di terreno.
3.4. La censura non ha pregio.
3.5. Il possesso può infatti riguardare anche i manufatti e non solo il suolo. L'azione possessoria tutela non solo il possesso del fondo, ma anche gli accessori ad esso funzionali, come una recinzione che delimita l'area possedu- ta. Il Tribunale, quindi, nel pronunciarsi sulla recinzione, non è andato oltre la domanda, ma ha semplicemente individuato un aspetto essenziale del posses- so stesso.
3.6. Il Tribunale ha infatti giustamente ritenuto che il possesso della si manifestasse attraverso il mantenimento della recinzione e del can- Per_1
celletto. La rimozione della prima ha pertanto costituito uno spoglio, senz'altro idoneo a giustificare la reintegrazione nel possesso.
3.7. Ne consegue che, anche se la non ha espressamente chiesto Per_1 la reintegrazione della recinzione, l'accertamento della sua chiara funzione divisoria e il conseguente ordine di ripristino rientrano nella naturale valuta- zione dei fatti rimessi alla cognizione del Tribunale. Il giudice non ha quindi alterato l'oggetto della domanda, ma ha semplicemente individuato il mezzo attraverso cui il possesso era stato esercitato.
3.8. A sostegno di tale prospettazione, la giurisprudenza esclude il vi- zio di ultrapetizione, propugnato invece dall'appellante, quando il giudice qualifica correttamente la domanda, rimanendo nei confini delle richieste del- le parti. Sul punto si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
4 sez. II, 26 ottobre 2018, n. 27117), che ha chiarito che il “giudice non incorre in ultrapetizione quando qualifica giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti e provati, purché resti nei limiti delle richieste avanzate dalla par- te attrice”.
3.9. Pertanto, si ritiene che il Tribunale abbia esaminato la questione nei limiti dell'azione possessoria esperita.
4. Neppure il secondo motivo, concernente l'inammissibilità e l'infondatezza delle statuizioni di primo grado, merita accoglimento.
4.1. L'appellante censura la decisione del giudice di ordinare la ricol- locazione della rete metallica e di disporre un'inibitoria alla sua rimozione, sostenendo che si tratti di una misura incompatibile con l'azione di reintegra- zione (anziché di manutenzione).
4.2. Sebbene si possa condividere il principio che la richiesta di reinte- grazione si riferisca alla restituzione del possesso e non alla manutenzione della recinzione, la decisione del Tribunale di “inibire” la rimozione della re- cinzione appare coerente con il diritto del possessore di ripristinare il proprio stato, anche se la recinzione fosse già stata ricollocata.
4.3. Il Tribunale ha correttamente inquadrato l'azione della co- Per_1 me un'azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c., volta a ripristi- nare la situazione antecedente allo spoglio. L'ordine di riposizionamento della rete metallica è conforme, dunque, al fine dell'esercizio dell'azione possesso- ria, che è quello di assicurare la completa reintegrazione nel possesso leso.
4.4. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
2543/2021) stabilisce, a tal proposito, che l'azione di reintegrazione può com- portare, laddove necessario, provvedimenti idonei a garantire che la situazione posseduta non venga nuovamente turbata. In tale ottica, l'inibitoria disposta dal Tribunale contro la rimozione della rete rappresenta una misura adeguata e proporzionata.
5 4.5. La circostanza, poi, che la rete fosse stata arbitrariamente ricollo- cata dalla prima della decisione del primo giudice non è sufficiente per Per_1
dichiarare cessata la materia del contendere. È principio consolidato (cfr.
Cass. Civ. n. 876/2019) che l'arbitraria ricollocazione di un bene oggetto di spoglio non preclude l'adozione di provvedimenti volti a ristabilire ufficial- mente il possesso e a garantirne la continuità, evitando il ripetersi di condotte arbitrarie.
4.6. La sentenza impugnata non presenta, pertanto, alcun difetto di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto necessario ribadire il ripristino del pos- sesso e disporre un'inibitoria alla rimozione della recinzione per garantire la stabilità del possesso ripristinato. Tale motivazione, oltre a essere logicamente coerente, è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela possessoria non si esaurisce nel mero ripristino formale, ma può prevedere misure accessorie per prevenire ulteriori turbative (cfr. Cass. Civ., n.
4657/2020).
5. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'ultrannualità dell'asserito spoglio, sostenendo che l'azione possessoria esercitata dalla sarebbe prescritta in quanto il termine annuale per la proposizione della Per_1
domanda decorerebbe dal primo atto di spoglio (verificatosi nel marzo/aprile
2019), mentre l'azione sarebbe stata esercitata soltanto nel luglio 2020.
5.1. La difesa del insiste nel considerare l'atto del 9 giugno Parte_1
2020 come un episodio autonomo, ma il Tribunale aveva ritenuto già in primo grado che, pur essendo riconosciuto come atto indipendente, lo stesso si inse- risce in un contesto di continuità con gli altri atti.
5.2. La giurisprudenza sul punto ritiene che, in caso di spogli reiterati, il termine decorra dall'ultimo atto lesivo del possesso: “il termine di decaden- za di un anno per l'esperimento dell'azione di reintegrazione decorre dall'ultimo atto di spoglio, qualora vi sia stata una condotta lesiva protratta nel tempo e culminata in un'ulteriore privazione del possesso” (Cass. Civ.,
6 sez. II, 28 marzo 2012, n. 4943). In particolare, “in caso di spoglio ripetuto nel tempo, il termine annuale per l'azione possessoria decorre dal momento in cui si verifica l'ultimo atto impeditivo dell'esercizio del possesso”. Come ha evidenziato il Tribunale, lo spoglio nei cui confronti la domanda tutela Per_1
è lo spoglio realizzatosi con la rimozione della ricollocata rete metallica, che lo stesso allega aver effettuato “in data 9 giugno 2020” (comparsa Parte_1
di costituzione e risposta in fase interdittale, p. sesta), con conseguente tempe- stività dell'azione esercitata il successivo luglio 2020.
5.3. Il motivo di appello è quindi infondato.
5.4. Il termine per l'azione possessoria decorre dall'ultimo atto di spo- glio, che nel caso in esame si è verificato nel giugno 2020, rendendo pertanto l'azione tempestiva.
5.5. Per quanto concerne il quarto motivo sulla questione della rile- vanza del confine del fondo di proprietà, la stessa risulta irrilevante ai fini del- la decisione, come del resto rilevato in prime cure.
5.6. L'appellante sostiene che il confine reale della proprietà non coin- cide necessariamente con la posizione della recinzione e che questo elemento dovrebbe essere valutato nel giudizio possessorio. Tuttavia, tale questione, pur essendo stata sollevata, non ha effetti rilevanti sul merito della tutela pos- sessoria: la natura del giudizio è di natura possessoria e non petitoria, pertanto le questioni sulla proprietà non incidono sulla decisione.
5.7. Infatti, nell'azione possessoria non rileva chi sia proprietario del bene, essendo sufficiente la dimostrazione del possesso e dello spoglio violen- to o clandestino (Cass. Civ., sez. II, 10 settembre 2018, n. 21914).
5.8. Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'impossibilità pratica di dare esecuzione alla sentenza.
5.9. In particolare, viene contestato che l'ordinanza imponga la ripro- duzione di una situazione (la ricollocazione della rete metallica in identica po-
7 sizione) che non è più riproducibile, in quanto lo stato dei luoghi è cambiato definitivamente. Anche questo motivo è irrilevante ai fini della decisione.
5.10 L'esecuzione della sentenza riguarda infatti la reintegrazione del possesso e non vi sono elementi che ne impediscono l'attuazione e del resto questi non vengono nemmeno allegati.
6. Sull'assenza di animus spoliandi: il nega di aver agito con Parte_1
volontà di spogliare la in maniera violenta e clandestina, evidenziando Per_1
che aveva chiesto al Condominio il consenso per la rimozione della recinzione e che aveva sporto denuncia contro chi avesse ricollocato la recinzione.
6.1. Il motivo d'appello è infondato.
6.2. Lo spoglio è stato attuato senza il consenso della e con mo- Per_1
dalità violente e clandestine, come documentato, a nulla rilevando la dedotta acquisita autorizzazione del Condominio, come evidenziato in prime cure.
6.3. L'animus spoliandi, secondo la Cassazione, non richiede un dolo specifico, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia idoneo a pri- vare il possessore dell'esercizio del possesso senza il suo consenso (Cass. Civ. sez. II, 15 aprile 2016, n. 7492).
6.4. Ai fini della reintegrazione nel possesso, è irrilevante che l'autore dello spoglio ritenga di essere nel giusto, essendo sufficiente la privazione del possesso in modo violento o clandestino (Cass. Civ. Sez. II, 20 marzo 2015, n.
5626).
7. Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'assenza di prova del pos- sesso della Pt_3
[...
. L'appellante sostiene che la sig.ra non abbia fornito prova Per_1 sufficiente del possesso dell'area in contestazione.
7.2. Tuttavia, dagli atti di causa emergono elementi che confermano l'esercizio continuativo di tale possesso: 1) la deposizione della teste
[...]
la quale ha riferito che la ha sempre usufruito dell'area, rico- Tes_1 Per_1
noscendo nelle fotografie allegate la delimitazione esistente da lungo tempo;
8 2) lo scambio epistolare del 2004, dal quale si evince che la aveva ac- Per_1 cesso all'area attraverso un cancelletto preesistente.
7.3. Tali elementi, valutati nel loro complesso, confermano che la esercitasse il possesso sull'area da tempo, indipendentemente dalle Per_1
contestazioni successivamente mosse dal . Parte_1
7.4. Quanto alla chiusura del cancelletto, l'appellante sostiene che questo fosse chiuso con lucchetto già prima del 2018 e che l'area fosse segna- lata come privata. Tuttavia, ciò non prova che la non avesse esercitato Per_1
il possesso in precedenza, né che la chiusura del cancelletto fosse legittima ri- spetto alla situazione pregressa.
7.5. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, il Tribunale ha correttamente escluso l'ammissione di ul- teriori prove, ritenendo che la decisione dovesse fondarsi sugli elementi già acquisiti in fase interdittale, in conformità con il principio espresso dalla giu- risprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 19720/2016, Cass. 24705/2006) ed ha valorizzato la circostanza che le persone sentite hanno regolarmente prestato la dichiarazione d'impegno, rendendo dunque vere e proprie dichia- razioni testimoniali
8. Sulle spese di lite e sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
8.1. L'appellante è stato condannato dal Tribunale al pagamento delle spese di lite e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
8.2. Tale statuizione si fonda sulla manifesta infondatezza delle argo- mentazioni utilizzate dal , che ha reiterato tesi prive di fondamento Parte_1
giuridico, ostacolando la definizione della controversia con argomentazioni pretestuose.
8.3 La Corte osserva che il Giudice di primo grado ha correttamente comminato all'odierno appellante la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c., dal momento che la stessa configura “una sanzione di carattere pubblicistico, au- tonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 9 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fatti- specie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del proces- so", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Corte d'Appello di Mila- no, n. 2491/2019).
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ap- plicando i medi tariffari per la fase introduttiva, di studio e decisionale men- tre per la fase di istruttoria/trattazione si ritiene congrua la liquidazione dell'importo minimo, non essendo stata espletata alcuna istruttoria, dello sca- glione di valore dichiarato dall'appellante (fino a 26.000), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte ap- pellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.888,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori Avv. Nicola Antonio Sisti e Paolo Valentino
Sisti, dichiaratisi antistatari;
10 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
11