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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10231 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41284 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ARGENTINA, 07/04/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GIUDICE GUIDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(EN DI MA (RM), 14/02/1989), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CHIAVERINI MARIO MANO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
25/10/2015 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva il figlio (Roma, CP_1 Per_1
20/03/2020), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituitosi in giudizio che non si opponeva alla Controparte_1
domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano breve rinvio per la formalizzazione dello stesso.
Alla successiva udienza del 24/06/2025 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione alle seguenti conclusioni congiunte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Olivadi n. 3
31 - lettera B - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1
stabilmente convivente, , ed in ogni caso fino a quando lo Persona_2
stesso non avrà raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica. Il
Sig. dovrà spostare la propria residenza anagrafica da detta CP_1
abitazione familiare entro e non oltre gg 30 dalla sentenza.
PIANO GENITORIALE PER I IG OR
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso Persona_2
la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà
presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; durante la settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e/o comunque in diversi giorni ed orari che le parti provvederanno tra loro ed autonomamente a definire di volta in volta avuto riguardo alle loro esigenze lavorative (sono turnisti) e, principalmente, a quelle del minore;
4/b)
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua
ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza 4
festiva ed annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito Controparte_1 Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00),
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, sono poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l 'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
il Sig. non verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
alcun contributo al suo mantenimento.
8. L'assegno unico familiare sarà percepito dalla signora
[...]
nella misura del 100%. Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei 5
rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41284/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ARGENTINA, 07/04/1980) e
[...] Controparte_1
(EN DI MA (RM), 14/02/1989) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 25/10/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 1179, parte II, serie A04, anno 2015,
alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice delegato
AN NI come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 6
Roma, 24/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41284 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ARGENTINA, 07/04/1980), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GIUDICE GUIDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(EN DI MA (RM), 14/02/1989), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CHIAVERINI MARIO MANO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
25/10/2015 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva il figlio (Roma, CP_1 Per_1
20/03/2020), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituitosi in giudizio che non si opponeva alla Controparte_1
domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla prima udienza del 17/06/2025 comparivano personalmente le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano breve rinvio per la formalizzazione dello stesso.
Alla successiva udienza del 24/06/2025 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione alle seguenti conclusioni congiunte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Olivadi n. 3
31 - lettera B - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1
stabilmente convivente, , ed in ogni caso fino a quando lo Persona_2
stesso non avrà raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica. Il
Sig. dovrà spostare la propria residenza anagrafica da detta CP_1
abitazione familiare entro e non oltre gg 30 dalla sentenza.
PIANO GENITORIALE PER I IG OR
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso Persona_2
la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà
presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; durante la settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e/o comunque in diversi giorni ed orari che le parti provvederanno tra loro ed autonomamente a definire di volta in volta avuto riguardo alle loro esigenze lavorative (sono turnisti) e, principalmente, a quelle del minore;
4/b)
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua
ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza 4
festiva ed annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito Controparte_1 Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00),
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, sono poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l 'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
il Sig. non verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
alcun contributo al suo mantenimento.
8. L'assegno unico familiare sarà percepito dalla signora
[...]
nella misura del 100%. Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei 5
rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41284/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ARGENTINA, 07/04/1980) e
[...] Controparte_1
(EN DI MA (RM), 14/02/1989) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 25/10/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 1179, parte II, serie A04, anno 2015,
alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice delegato
AN NI come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 6
Roma, 24/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi