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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1637/2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Marialuisa Cavuoto, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv.ti Giovanna Maria Berruti e Controparte_1
Rosanna Ascierto, giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano ogni istanza e richiesta già formulata in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
GN NF (BN) il 5/9/2010, che dalla loro unione è nata (il 30/7/2012) e che in Per_1
data 5/9/2018 il Tribunale di Benevento omologava l'accordo di separazione consensuale. In detto accordo venivano concordemente pattuite le seguenti condizioni: affido condiviso dei figli con collocazione prevalente alla madre, cui è stata assegnata la casa coniugale (già di sua proprietà);
p. 1/4 assegno di mantenimento mensile della figlia minore a carico di nella misura di Parte_1
€.300, oltre 100% spese straordinarie a suo carico. Con provvedimento del 24/1/2019 il tribunale elevava a 400 euro mensili il contributo di mantenimento a carico del ricorrente. Su tali premesse e sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione, con particolare riferimento all'affido condiviso e all'esercizio del diritto di visita della minore, ma con riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento della figlia che ha chiesto rideterminarsi in ragione delle mutate condizioni reddituali, sia quelle proprie, per un decremento dei guadagni, sia della controparte che allo stato svolge attività lavorativa a tempo come dirigente presso il Comune di Benevento.
Per le medesime ragioni ha chiesto, altresì, la regolamentazione delle spese straordinari nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, anche quelle relative alla misura dell'assegno di mantenimento della figlia ed alle spese straordinarie.
2. Ciò posto, la domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Entrambe le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato in atti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970 e deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in GN NF (BN) il 5/9/2010 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000. Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazioni per quanto concerne l'affidamento della figlia e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, condizioni che di seguito si riportano e che il Collegio ritiene di poter porre a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi della minore ed alle disposizioni normative vigenti:
- i ricorrenti concordano l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente, presso la madre nella casa coniugale, già di sua proprietà e a lei assegnata;
- la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, precisamente dalle ore 13,30 (con prelievo della piccola a scuola) del venerdì fino alle ore 19,00 della
p. 2/4 domenica;
i pomeriggi del martedì e venerdì dalle 15,30 alle 19,30, con un pernottamento infrasettimanale presso il padre;
due settimane nel periodo estivo, tra il mese di luglio e quello di agosto, da concordare con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. La figlia trascorrerà la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre mattina) e quella Per_1
di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio mattina) con i genitori in modo alternato. Se ad esempio trascorrerà la settimana di Natale con il padre, trascorrerà poi quella di
Capodanno con la madre e viceversa, ad anni alterni. Allo stesso modo se un anno trascorrerà Pasqua e Pasquetta con la madre, l'anno successivo trascorrerà l'intero periodo pasquale con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
- la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le ricorrenze del1'onomastico e del compleanno di questi ultimi, così come quelle dei rispettivi nonni. Trascorrerà, altresì, con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma. Il compleanno e l'onomastico della minore sarà trascorso, possibilmente, insieme ai genitori, salvo diverso accordo;
- per l'espatrio della minore con il rispettivo genitore, le parti concordano la preventiva autorizzazione espressa da parte dell'altro coniuge;
- le parti avranno cura di comunicare il rispettivo recapito, anche telefonico.
3. In merito al mantenimento della figlia (n. il 30/7/2012, dunque, quasi tredicenne) deve osservarsi che è indubbia la spettanza del diritto al mantenimento. Sul punto, infatti, si rileva che l'obbligo da parte dei genitori di mantenere il figlio va anche oltre la maggiore età, sino all'indipendenza economica. Deve rilevarsi, altresì, che, ex art. 337 ter co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ciò posto,
nel caso di specie la minore compirà tra poco tredici anni di età, quindi è indubbio che sussiste l'obbligo di di contribuire al suo mantenimento, obbligo che, invero, non ha mai Parte_1
messo in discussione. Tuttavia, parte ricorrente ha chiesto una riduzione del relativo mantenimento ad oggi fissato in €.400, oltre 100% per le spese straordinarie, richiesta che il
Collegio ritiene di accogliere in ragione delle condizioni reddituali delle parti. Infatti, da un lato si rileva che il reddito dell'istante negli ultimi tre anni si aggira intorno ad un imponibile compreso tra 15.000 e 20.000 euro circa, dall'altro si rileva che parte resistente dal 2020 lavora come dirigente del Comune di Benevento e solo per tale attività percepisce una retribuzione fissa mensile pari a 1.500 euro circa. Sul punto, “nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei
p. 3/4 genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento” (Cassazione, sez. I, sent. nr. 5242/2024). Ad avviso del Collegio, tenuto conto di quanto innanzi, nonché dell'età della figlia, le cui esigenze di formazione scolastica, sociale, affettiva e sportiva sono necessariamente tese ad aumentare in ragione dell'età preadolescenziale, l'assegno di mantenimento a carico di va determinato in €.300 mensili, oltre onere di contribuzione al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, che saranno concordate preventivamente in base alle esigenze della minore e nell'interesse della stessa, secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di
Benevento il 25/10/2021
4. Spese di lite compensate, in virtù della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GN NF (BN) il 5/9/2010 (anno 2010; atto nr. 9; parte II;
Serie A;
Ufficio I);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GN NF (BN);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere in favore della figlia, a Parte_1
titolo di mantenimento, la somma di €.300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Benevento il
25/10/2021 e rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
- conferma, per quanto non espressamente previsto ai capi che precedono, le condizioni di cui all'accordo di separazione, come riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 6 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1637/2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Marialuisa Cavuoto, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv.ti Giovanna Maria Berruti e Controparte_1
Rosanna Ascierto, giusta procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano ogni istanza e richiesta già formulata in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
GN NF (BN) il 5/9/2010, che dalla loro unione è nata (il 30/7/2012) e che in Per_1
data 5/9/2018 il Tribunale di Benevento omologava l'accordo di separazione consensuale. In detto accordo venivano concordemente pattuite le seguenti condizioni: affido condiviso dei figli con collocazione prevalente alla madre, cui è stata assegnata la casa coniugale (già di sua proprietà);
p. 1/4 assegno di mantenimento mensile della figlia minore a carico di nella misura di Parte_1
€.300, oltre 100% spese straordinarie a suo carico. Con provvedimento del 24/1/2019 il tribunale elevava a 400 euro mensili il contributo di mantenimento a carico del ricorrente. Su tali premesse e sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sulla avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione, con particolare riferimento all'affido condiviso e all'esercizio del diritto di visita della minore, ma con riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento della figlia che ha chiesto rideterminarsi in ragione delle mutate condizioni reddituali, sia quelle proprie, per un decremento dei guadagni, sia della controparte che allo stato svolge attività lavorativa a tempo come dirigente presso il Comune di Benevento.
Per le medesime ragioni ha chiesto, altresì, la regolamentazione delle spese straordinari nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, anche quelle relative alla misura dell'assegno di mantenimento della figlia ed alle spese straordinarie.
2. Ciò posto, la domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Entrambe le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato in atti, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970 e deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in GN NF (BN) il 5/9/2010 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000. Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazioni per quanto concerne l'affidamento della figlia e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, condizioni che di seguito si riportano e che il Collegio ritiene di poter porre a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi della minore ed alle disposizioni normative vigenti:
- i ricorrenti concordano l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione prevalente, presso la madre nella casa coniugale, già di sua proprietà e a lei assegnata;
- la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, precisamente dalle ore 13,30 (con prelievo della piccola a scuola) del venerdì fino alle ore 19,00 della
p. 2/4 domenica;
i pomeriggi del martedì e venerdì dalle 15,30 alle 19,30, con un pernottamento infrasettimanale presso il padre;
due settimane nel periodo estivo, tra il mese di luglio e quello di agosto, da concordare con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. La figlia trascorrerà la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre mattina) e quella Per_1
di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio mattina) con i genitori in modo alternato. Se ad esempio trascorrerà la settimana di Natale con il padre, trascorrerà poi quella di
Capodanno con la madre e viceversa, ad anni alterni. Allo stesso modo se un anno trascorrerà Pasqua e Pasquetta con la madre, l'anno successivo trascorrerà l'intero periodo pasquale con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
- la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le ricorrenze del1'onomastico e del compleanno di questi ultimi, così come quelle dei rispettivi nonni. Trascorrerà, altresì, con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma. Il compleanno e l'onomastico della minore sarà trascorso, possibilmente, insieme ai genitori, salvo diverso accordo;
- per l'espatrio della minore con il rispettivo genitore, le parti concordano la preventiva autorizzazione espressa da parte dell'altro coniuge;
- le parti avranno cura di comunicare il rispettivo recapito, anche telefonico.
3. In merito al mantenimento della figlia (n. il 30/7/2012, dunque, quasi tredicenne) deve osservarsi che è indubbia la spettanza del diritto al mantenimento. Sul punto, infatti, si rileva che l'obbligo da parte dei genitori di mantenere il figlio va anche oltre la maggiore età, sino all'indipendenza economica. Deve rilevarsi, altresì, che, ex art. 337 ter co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ciò posto,
nel caso di specie la minore compirà tra poco tredici anni di età, quindi è indubbio che sussiste l'obbligo di di contribuire al suo mantenimento, obbligo che, invero, non ha mai Parte_1
messo in discussione. Tuttavia, parte ricorrente ha chiesto una riduzione del relativo mantenimento ad oggi fissato in €.400, oltre 100% per le spese straordinarie, richiesta che il
Collegio ritiene di accogliere in ragione delle condizioni reddituali delle parti. Infatti, da un lato si rileva che il reddito dell'istante negli ultimi tre anni si aggira intorno ad un imponibile compreso tra 15.000 e 20.000 euro circa, dall'altro si rileva che parte resistente dal 2020 lavora come dirigente del Comune di Benevento e solo per tale attività percepisce una retribuzione fissa mensile pari a 1.500 euro circa. Sul punto, “nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei
p. 3/4 genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento” (Cassazione, sez. I, sent. nr. 5242/2024). Ad avviso del Collegio, tenuto conto di quanto innanzi, nonché dell'età della figlia, le cui esigenze di formazione scolastica, sociale, affettiva e sportiva sono necessariamente tese ad aumentare in ragione dell'età preadolescenziale, l'assegno di mantenimento a carico di va determinato in €.300 mensili, oltre onere di contribuzione al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, che saranno concordate preventivamente in base alle esigenze della minore e nell'interesse della stessa, secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di
Benevento il 25/10/2021
4. Spese di lite compensate, in virtù della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GN NF (BN) il 5/9/2010 (anno 2010; atto nr. 9; parte II;
Serie A;
Ufficio I);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GN NF (BN);
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere in favore della figlia, a Parte_1
titolo di mantenimento, la somma di €.300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Benevento il
25/10/2021 e rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
- conferma, per quanto non espressamente previsto ai capi che precedono, le condizioni di cui all'accordo di separazione, come riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 6 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4