Art. 18. Introduzione dei colori.
I colori di qualsiasi sorta, che non contengono piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, ed i colori organici sintetici, anche se contengono piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura eguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.
I colori di qualsiasi sorta, che non contengono piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, ed i colori organici sintetici, anche se contengono piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura eguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.