Articolo 18 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 17Articolo 19
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24 ottobre 1942
Art. 18. Introduzione dei colori.

I colori di qualsiasi sorta, che non contengono piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, ed i colori organici sintetici, anche se contengono piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura eguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942