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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1236/23
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Maurizio Del Rosso
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Francesco Tozzi e dall'avv.to Giuseppina Chiariello
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 30.01.2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto le seguenti circostanze: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...] dal 01.10.2021 al 17.11.2022 con qualifica di Controparte_1 bracciante agricolo;
di non aver mai ricevuto il relativo contratto di lavoro;
di aver svolto, per tutto il periodo dedotto in ricorso, la propria prestazione lavorativa con mansioni riconducibili all'Area 1A di cui al CCNL “Agricoltura-Operai”; di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 21,00 e di aver lavorato anche di domenica mattina;
di essere stato allontanato dal posto di lavoro dal
22.09.2022; di aver presentato le dimissioni per “giusta causa” in data 17.11.2022.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato dal
01.10.2021 al 17.11.2022 ed il riconoscimento della natura superiore delle mansioni svolte, con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive calcolate in € 35.775,49, di cui € 1.383,69 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale. Ha chiesto, altresì – previo accertamento della violazione, da parte della società convenuta, dell'art. 2087
c.c., del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs n. 152 del 1997 - la condanna della stessa alle relative sanzioni previste, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La si è costituita Controparte_3 in giudizio eccependo la prescrizione presuntiva annuale delle differenze retributive e, più in generale, resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto del ricorso, il tutto con vittoria di spese.
Espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. MOTIVAZIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Nel merito, giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 1.10.2021 al 17.11.2022.
Parte resistente ha invece dedotto e documentato che tra le parti in causa si siano succeduti due rapporti di lavoro a tempo determinato, il primo dal 27.10.2021 al 31.12.2021 ed il secondo dal 19.02.2022 al 17.11.2022.
Parte ricorrente ha, inoltre, sostenuto di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore notevolmente superiore rispetto a quelle indicate nella busta paga e di aver espletato mansioni diverse e superiori rispetto a quelle di mero bracciante agricolo, come meglio specificato in ricorso.
Sul punto, la teste amica di famiglia del Testimone_1 ricorrente, premesso di essere cliente della società convenuta, ha dichiarato che il sig. aveva lavorato presso la stessa nel Pt_1 periodo dal 2006 al 2016 in via Settembrini e dal 2020 al 2022 sempre in via Settembrini ma presso il negozio. Con riferimento agli orari di lavoro svolti dal ricorrente ha affermato che quest'ultimo aveva lavorato dal lunedì alla domenica senza giorno di pausa, essendo il negozio sempre aperto. Ha però precisato di averlo visto lavorare dal lunedì al sabato. Inoltre, la teste ha aggiunto che il ricorrente aveva lavorato dalle ore 7,30 alle ore 21,00 e che il negozio era chiuso per la pausa pranzo dalle ore
13,30 alle ore 14,00. La teste ha continuato la sua dichiarazione affermando di essere andata al negozio circa 2-3 volte a settimana e di essersi fermata per circa mezz'ora; in queste occasioni, il sig. era sempre presente ed era l'unico dipendente presente. Pt_1
Ha precisato che, nel periodo dal 2020 al 2022, non aveva mai visto il ricorrente lavorare nelle cantine. Infine, ha concluso la sua dichiarazione testimoniale affermando di non conoscere i motivi per i quali era cessato il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta.
L'altro teste escusso, cognato del ricorrente, ha Testimone_2 ricordato che il sig. aveva lavorato alle dipendenze della Pt_1 società convenuta prima presso la sede di via Settembrini e poi, nel 2020, in un'altra sede distante poche centinaia di metri dalla sede precedente. Con riferimento all'orario di lavoro, il teste ha affermato che il ricorrente aveva lavorato dal lunedì alla domenica usufruendo, a volte, di mezza giornata di riposo con circa un'ora di pausa per il pranzo;
il sig. infatti Pt_1 cominciava a lavorare verso le ore 7,30 – 8,00 e di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto riferite dal ricorrente stesso. Ha poi riferito che, durante la settimana, andava a prenderlo presso la nuova sede circa 2-3 volte a settimana alle ore 20,30-21 mentre, la domenica, andava a prenderlo verso le ore
14; la domenica pomeriggio invece il ricorrente non lavorava. Con riferimento alle mansioni svolte dal sig. il teste ha Pt_1 riferito che quest'ultimo si era occupato dell'utilizzo di alcuni macchinari nel periodo precedente al 2020 e che, dal 2020 in poi, si era occupato di trasportare le cassette di acqua e vino ed anche altri prodotti alimentari nelle macchine dei clienti;
si era occupato anche della pulizia dei locali. Il teste ha poi precisato che, presso la nuova sede, non aveva mai visto il ricorrente lavorare presso i macchinari. Infine, il teste ha riferito che il ricorrente, nel mese di agosto, aveva goduto solo di 4-5 giorni di ferie. Ha poi aggiunto che al ricorrente era stato intimato tramite whatsapp di non andare più sul luogo di lavoro precisando che, in qualità di dottore commercialista e consulente di lavoro, era stato lui a consigliare al sig. di presentare le Pt_1 dimissioni.
Il teste di parte resistente dipendente della Testimone_3 dal 2018 fino al mese di Controparte_1 dicembre 2024 con mansioni di “aiutante”, ha dichiarato di conoscere il ricorrente per aver lavorato presso la società convenuta prima dal mese di ottobre 2021 fino al mese di dicembre
2021 e, successivamente, dal mese di febbraio 2022 al mese di agosto 2022. Con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente il teste ha riferito che egli svolgeva mansioni di pulizia delle cantine, pavimenti e serbatoi. Ha poi precisato che si occupava solo di manutenzione della pulizia. Il teste ha poi affermato di aver lavorato presso la resistente per circa 10 giorni al mese e che, in questi 10 giorni, vedeva solo il ricorrente lavorare;
di aver lavorato dalle ore 8,00 alle ore 15,30 – 16,00 circa con una pausa di un'ora – un'ora e mezza e che aiutava il responsabile ad eseguire il travaso ed a riempire qualche fusto di vino. Inoltre, ha dichiarato che il ricorrente lavorava dalle ore 8,00 alle ore
16,00 con una pausa di circa un'ora. Il teste non ha saputo riferire se il sig. aveva lavorato tutti i giorni della Pt_1 settimana in quanto non era sempre presente né se era stato presente nel negozio negli anni 2021 – 2022. Il teste ha affermato che, all'interno della cantina, lavorava lui, il sig. ed il Pt_1 responsabile Per quanto riguarda le modalità di Testimone_4 cessazione del rapporto di lavoro, il teste ha riferito che, nel mese di agosto 2022, il ricorrente disse di aver ricevuto una proposta di lavoro in Sardegna e non si fece più vedere. Con riferimento al godimento delle ferie il teste ha affermato che, lavorando circa 10 giorni al mese, non aveva le ferie, mentre non ha saputo riferire se il ricorrente abbia goduto delle ferie.
Cont Infine, il teste dipendente della ra Testimone_5 distribuzione dal 2017 con le mansioni di “autista” e di carico merci, ha dichiarato di occuparsi del trasporto merci della società convenuta e di recarsi presso la stessa circa 2-3 volte a settimana, precisando che in una giornata gli capita di andarci anche più volte al giorno fermandosi per circa 15-20 minuti. Con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, con dichiarazione collimante con la precedente, il teste ha riferito che il sig.
si era occupato della pulizia o del lavaggio delle cisterne e Pt_1 che non l'aveva mai visto svolgere attività diverse. Il teste ha poi aggiunto di non aver conosciuto altri dipendenti. Ha riferito di essersi recato presso la società resistente sia la mattina che il pomeriggio, in ogni caso non più tardi delle 19 e che, quando andava, non sempre incontrava il sig. Il teste ha proseguito Pt_1 affermando che presso la cantina lavorava uno dei Testimone_4 titolari, mentre il titolare della era CP_5 Persona_1
(fratello di . Infine, ha concluso affermando che i fatti Tes_4 esposti si riferiscono al periodo fine 2021- estate 2022.
In ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro deve ritenersi che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, non possa ritenersi adeguatamente provato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, la cui prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricade in capo al lavoratore che deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Al lavoratore spetta difatti la prova dell'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario stabilito senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui "spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità" (Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile
1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432
c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile
1993, n. 4668; Cass. 7novembre 1991, n. 11876).
Si ammette, però, la possibilità di una prova del lavoro straordinario attraverso il ricorso alle presunzioni semplici
(Cass. 8 novembre 1995, n. 11615, Cass. n. 3335/1982; n.3208/1984;
n.2241/1987).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi non dimostrano in modo adeguato l'espletamento di lavoro straordinario da parte del ricorrente. Dall'attività istruttoria svolta, infatti, in ordine all'orario di lavoro, non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente l'orario normale giornaliero e settimanale, in forma continuativa, secondo quanto indicato in ricorso.
Entrambi i testi di parte ricorrente, infatti, non hanno frequentato in modo assiduo e costante il luogo di lavoro del sig.
e non hanno quindi potuto specificare le modalità e Parte_1 gli orari in cui si espletava l'attività lavorativa del ricorrente. La frequentazione sporadica del luogo in cui il ricorrente svolgeva la sua attività professionale incide infatti sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
A ciò si aggiunga che i testi di parte ricorrente hanno riferito circostanze in parte divergenti con quanto riportato in ricorso, in particolare in ordine al luogo in cui il ricorrente svolgeva l'attività lavorativa, ed anche contraddittorie con le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, soprattutto con riguardo all'orario di lavoro ed alle mansioni espletate dal sig.
. Pt_1
Per i medesi motivi non può essere accolta la domanda concernente il riconoscimento di mansioni superiori.
Tra l'altro, su quest'ultimo punto, occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto, cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
Nel caso di specie deve quindi rilevarsi che manca in ricorso qualsiasi riferimento alle declaratorie professionali e qualsiasi raffronto tra le mansioni superiori rivendicate e quelle di fatto svolte dal ricorrente. Inoltre, i testi escussi, sul punto, hanno fornito una ricostruzione generica e contradditoria che non consente di ritenere la prova raggiunta.
Non è stato inoltre dedotto in modo specifico né provato il mancato godimento di ferie la cui prova ricade sul lavoratore
(Cass.681\89, Cass. 2284\72), con la conseguenza che non è dovuta la relativa indennità.
Né possono ritenersi utilizzabili, ai fini della decisione, i messaggi whatsapp prodotti da parte ricorrente, non essendo certa la loro provenienza ed il contesto in cui sono stati inoltrati.
Ciò detto, le differenze retributive rivendicate dal ricorrente non risultano giustificate, avendo parte resistente fornito la prova della corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle altre voci sopra indicate, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697
c.c. dell'onere della prova.
Non risulta invece corrisposto al ricorrente il TFR relativo al periodo dal 19.02.22 sino al mese di agosto 2022 (data in cui risulta cessato il periodo di lavoro, benché non siano chiare le modalità di cessazione dello stesso), che può essere calcolata in
€ 400,00.
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR. Infine, occorre pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità per violazione del Decreto Legislativo 81/2008 e dell'art. 2087 c.c.
Sul punto, com'è noto, l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro un obbligo di prevenzione, che si sostanzia nell'adozione non solo delle particolari misure tassativamente previste dalla legge e di quelle generiche disposte dalla comune prudenza ma anche di tutte le altre misure, che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore e salvaguardarne la salute ed il benessere sul posto di lavoro (cfr. in tal senso
Cass. Civ., Sez. Lav. 8 febbraio 2005, n. 2444). In ordine alla natura della eventuale responsabilità datoriale, va detto che è notoria ed indiscussa la natura contrattuale della responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c., trattandosi di un obbligo di protezione a carico del datore che integra ex lege il contratto di lavoro (cfr. art. 1374 c.c., secondo cui "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all'esperienza e alla tecnica, non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva;
infatti, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa (in questo senso, ex plurimis, Cass. n. 6002/2012, Cass. n.
8710/2007), dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 10579/2008). L'orientamento costante della Suprema Corte, nella valutazione della portata dell'art. 2087 c.c., fonte normativa generale dei doveri di protezione del datore di lavoro, ha da sempre quindi escluso il carattere oggettivo di tale responsabilità, ritenendo che la medesima possa configurarsi solo laddove sia riscontrata una effettiva violazione degli obblighi di protezione imposti dalla legge, dai regolamenti,
e/o dalle regole di comune prudenza. "La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. n. 13956/2012). Va anche sottolineato che i principi sopra esposti valgono tanto per la protezione dell'integrità fisica del lavoratore – che è il campo più frequentato dalla giurisprudenza – quanto per quella della sua personalità morale. Dunque, posto che trattasi di responsabilità fondata sulla colpa, di natura contrattuale, le conseguenze più rilevanti di tale impostazione si producono sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, ricorrendo non il generale principio dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, ma quello dell'art. 1218 c.c., secondo cui "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Quindi, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività (in senso ampio) dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr.
Cass. n. 13956 cit., conformi, tra le tantissime, Cass. nn. 3785,
3786, 3788 del 2009). Va tenuto fermo il principio per cui il ricorrente, ossia la parte che asserisce di aver subito l'inadempimento, non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (in questo senso, da ultimo, Cass. n.
8855/2013 che richiama anche Cass. n. 14469/2000).
Applicando i suesposti principi nel caso di specie, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per affermare la responsabilità datoriale, non avendo parte ricorrente adempiuto all'obbligo di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate. In particolare, sul punto, il ricorrente ha lamentato la mancata redazione del Documento Valutazione dei Rischi, documento che è stato invece depositato in giudizio dalla società convenuta, dimostrando in tal modo l'infondatezza della contestazione sollevata in ricorso.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna la società al Controparte_1 pagamento della somma di € 400,00 a titolo di TFR, in favore di su cui corrispondere gli interessi legali sulle Parte_1 somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Rigetta per il resto.
Compensa le spese.
Aversa, 13.06.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua