Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’annullamento
-del Decreto n. -OMISSIS- del 24.02.2023, notificato a mani il 27.02.2023, con cui il Prefetto della Provincia di Palermo ha respinto l’istanza di riesame proposta in data 15.03.2022 e per l’effetto ha confermato il provvedimento n. -OMISSIS- del 06.12.2017 di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
-di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione e i documenti depositati dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 24.02.2023 con cui il Prefetto della Provincia di Palermo ha respinto l’istanza di riesame proposta in data 15.03.2022 e per l’effetto ha confermato il provvedimento n. -OMISSIS- del 06.12.2017 di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, all’epoca di emissione non impugnato dal ricorrente. Il provvedimento del 2017 era stato adottato a seguito di un rinvio a giudizio, emesso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. -OMISSIS-c. c.p. e artt.-OMISSIS-c. c.p. (-OMISSIS-). Con sentenza n. -OMISSIS-del 05.12.2018 il Tribunale di Palermo ha assolto il ricorrente non sussistendo prova certa della violenza sessuale e dello sfruttamento della prostituzione. Alla luce di tale assoluzione il sig. -OMISSIS- ha chiesto il riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi; richiesta negata dall’amministrazione.
2. Il predetto diniego di autotutela è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale il ricorrente, con unico motivo, denuncia:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ARTT. 11, 39 E 43 T.U.L.P.S. R.D. N. 773/1931 E ART. 3, L. N. 241/1990 PER OMESSA E/O CARENTE ISTRUTTORIA. VIZIO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ATTUALITA’ DEL GIUDIZIO DI NON AFFIDIBILITA’ PER L’USO DI ARMI.
La conferma del diniego a detenere armi sarebbe affidata ad un “ risalente e non attuale (pre)giudizio di non affidabilità personale e morale del ricorrente ”; a distanza di circa nove anni dai fatti, non potrebbero ritenersi “ attuali ” e “ concrete ” le ragioni di pericolo per la pubblica sicurezza che avevano giustificato nel 2017 (decreto n. -OMISSIS-) la revoca in via cautelativa dell’autorizzazione.
3. L’amministrazione intimata si è costituta in giudizio ed ha difeso la correttezza del diniego di riesame, rappresentando come il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi sia differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Nel caso di specie, viene dato preminente rilievo ai numerosi passaggi della sentenza penale in cui si dà atto che l’odierno ricorrente, quarantenne, con molta probabilità abbia consumato rapporti sessuali con una quattordicenne, profittando di una obiettiva condizione di inferiorità dovuta alla minore età. Ciò avrebbe indotto l’amministrazione a formulare una prognosi negativa in merito alla capacità di abuso delle armi, in ragione della personalità dell'odierno ricorrente.
4. In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie.
5. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
In materia, si rappresenta come la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, dei quali il ricorrente lamenta la violazione.
L’art. 43 del R.D, in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “ La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato trae origine dalla constatazione di un ambiente di forte degrado che ha riguardato il tessuto sociale in cui si è svolta la vicenda. Il giudice penale riferisce come le parti, contraddicendosi a vicenda, non abbiano portato all’evidenza certa della violenza sessuale; tuttavia, il medesimo organo giurisdizionale riferisce come verosimile che si sia trattato di rapporti sessuali consensuali intrattenuti con soggetto minorenne.
Da quanto sopra riportato l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha motivato ragionevolmente il provvedimento ritenendo che dalla vicenda giudiziaria sorgano quantomeno dubbi sull’affidabilità del ricorrente. L’amministrazione, pertanto, ha valutato come non specchiata e prive di mende la condotta del citato il quale, quarantenne, avrebbe, secondo le valutazioni dell’autorità giurisdizionale svolte in sede penale, con molta probabilità consumato rapporti sessuali con una quattordicenne. Nella sentenza, infatti, si osserva come l’imputato avrebbe inverosimilmente negato l’esistenza di una relazione con la giovane; negazione definita “ estrema e inverosimile ” dal giudice penale.
L’amministrazione, pertanto, ha fatto applicazione dei principi consolidati in materia, richiedendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto, non è dato scorgere nell’istruttoria svolta l’accertamento di risultanze tali da rendere irragionevole e sproporzionato il necessario giudizio di inaffidabilità formulato.
Neppure rileva l’intervenuta definizione del processo penale con assoluzione ad escludere la storicità del fatto, che costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte dell’autorità amministrativa.
In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione di inaffidabilità del ricorrente non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
7. Il ricorso va pertanto rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.