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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2024 R.G. promossa da
con l'avv. MAZZUCCO ERMINIO e l'avv. MAZZUCCO Parte_1
VALENTINA, come da mandato in atti
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PM
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“- in via preliminare, qualora l'udienza fosse fissata dopo il 31.1.2025,
autorizzare, ex art. 473 bis 15 c.p.c., la sig.ra a procedere, Pt_1
autonomamente e senza la necessità della firma del sig. all'iscrizione CP_1
all'Istituto di Istruzione Scolastica di secondo grado che verrà scelto secondo le inclinazioni ed attitudini del figlio Per_1
1 - sempre in via preliminare, qualora l'udienza fosse fissata prima del 31.1.2025,
autorizzare, ex art. 473 bis 22 c.p.c., la sig.ra a procedere, Pt_1
autonomamente e senza la necessità della firma del sig. all'iscrizione CP_1
all'Istituto di Istruzione Scolastica di secondo grado che verrà scelto secondo le inclinazioni ed attitudini del figlio Per_1
1) il figlio sia affidato in via esclusiva alla madre, prevedendo che la Per_1
medesima possa assumere in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il minore in ambito scolastico e medico. Viene fatta salva la possibilità di addivenire ad un affidamento condiviso quando la condotta del padre nei confronti del figlio sarà adeguata al suo ruolo genitoriale;
2) il figlio risiederà con la madre, attualmente a Sospirolo (BL), via Fabiano
Manfroi n. 47;
3) al termine della detenzione carceraria, compatibilmente con la misura
Cont alternativa alla detenzione e, in seguito, espiata la pena comminata al sig.
il figlio potrà vedere il padre un pomeriggio a settimana e a fine settimana
[...]
alternati, nel rispetto di un ordinato regime di vita, nonché degli impegni scolastici e sportivi del minore;
4) nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio potrà trascorrere sette giorni, anche non consecutivi, con il padre, salvo la possibilità di accordi per periodi più lunghi e diversi;
5) il figlio trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di
Natale con l'altro genitore, con alternanza annuale. I genitori potranno concordare periodi più lunghi di permanenza della minore con il padre durante le vacanze pasquali e natalizie;
6) i genitori potranno concordare ulteriori periodi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
7) il padre verserà euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente
2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, facendo espresso rinvio a quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Belluno del 21.10.2021;
8) La madre sarà beneficiaria in via esclusiva sia dell'assegno unico, sia delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore del figlio;
8) la madre, in via autonoma e senza necessità della firma del padre, potrà
procedere alla richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti di identità e del passaporto, anche validi per l'espatrio, per il figlio Per_1
9) con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Riservandosi di ulteriormente dedurre, argomentare ed eccepire sia nel merito,
sia in via istruttoria, anche all'esito delle produzioni avversarie.”
PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.11.2024 la sig.ra agiva in giudizio nei Parte_1
confronti del sig. , al fine di ottenere la regolamentazione dei Controparte_1
rapporti tra i genitori ed il figlio minore nato in data [...] da una Per_1
relazione sentimentale tra le parti, successivamente conclusa.
La ricorrente esponeva che la medesima e il sig. non avevano mai CP_1
convissuto, e quest'ultimo non aveva mai abitato con il figlio, deduceva di lavorare come addetta al banco con contratto a tempo determinato sino al
31.12.2024, e orario di lavoro dalle 6:30 alle 14:30, e di essere proprietaria dell'abitazione in cui vive a Sospirolo, con il figlio.
La ricorrente evidenziava che il sig. è attualmente detenuto presso la CP_1
Casa Circondariale di Belluno, dove sta scontando una pena di anni 3 e mesi 10
di detenzione;
deduceva che prima della detenzione il padre aveva esercitato,
di rado, il diritto di visita, e non aveva provveduto a contribuire, con regolarità, al relativo mantenimento, avendo versato solo in talune occasioni del 2024 la somma di € 250 mensili.
3 All'udienza del 30.1.2025 il Tribunale provvedeva in via provvisoria sulle richieste della ricorrente;
il figlio veniva affidato in via esclusiva alla responsabilità genitoriale della madre, con collocamento presso la stessa, e attribuzione della facoltà di assumere autonomamente, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione, anche di maggior interesse, in materia sanitaria, scolastica, educativa, nonché in sede amministrativa, per il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio. Veniva specificamente autorizzata l'iscrizione del figlio alla scuola secondaria di secondo grado da parte della madre.
Sempre in via provvisoria, veniva posto a carico del sig. l'importo CP_1
mensile di euro 250 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio;
alla ricorrente veniva inoltre riconosciuto integralmente l'assegno unico per il figlio.
La causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni.
***
Va confermato in sede di decisione quanto disposto dal Tribunale in via provvisoria.
L'affido esclusivo del minore alla madre si giustifica in ragione del disinteresse manifestato dal padre nel tempo, in relazione ai bisogni del figlio, nonché in ragione del regime detentivo al quale è sottoposto in attualità il medesimo.
Le condizioni di affidamento indicate dalla madre nelle conclusioni del ricorso appaiono conformi all'interesse del minore, e vanno ritenute congrue anche in relazione al mantenimento del medesimo, tenuto conto della situazione economica e del collocamento del figlio presso la residenza della madre.
4 Il figlio minore va pertanto affidato in via esclusiva alla responsabilità Per_1
genitoriale della madre, con collocamento presso la stessa e attribuzione alla medesima della facoltà di assumere autonomamente, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione per il figlio, anche di maggior interesse, in materia sanitaria, scolastica, educativa, anche ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;
nonché in sede amministrativa, per il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio,.
A titolo di contributo al mantenimento del figlio appare equo porre a carico del padre l'importo mensile di euro 250, con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio.
L'assegno unico per il figlio è riconosciuto integralmente alla madre.
Quanto al diritto di visita del padre, in conformità a quanto richiesto dalla madre, va disposto che, compatibilmente con eventuali misure alternative alla detenzione, o al termine della detenzione carceraria il padre potrà vedere il figlio un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, nel rispetto di un ordinato regime di vita, nonché degli impegni scolastici e sportivi del minore;
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio potrà trascorrere sette giorni, anche non consecutivi, con il padre, salvo la possibilità di accordi per periodi più lunghi e diversi.
Il figlio trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Natale
con l'altro genitore, con alternanza annuale. I genitori potranno concordare periodi più lunghi di permanenza della minore con il padre durante le vacanze pasquali e natalizie.
I genitori potranno concordare ulteriori periodi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio.
Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della natura del giudizio, necessario ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le
5 parti e il minore, e della mancata opposizione del convenuto alle richieste della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) affida il figlio minore in via esclusiva, alla responsabilità genitoriale della Per_1
madre, con collocamento presso la stessa e attribuzione alla medesima della facoltà di assumere autonomamente, senza la necessità del consenso del padre,
ogni decisione per il figlio, anche di maggior interesse, in materia sanitaria,
scolastica e educativa, anche ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;
nonché in sede amministrativa, per il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio,
2) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
l'importo mensile di euro 250, con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50%
delle spese straordinarie in favore del figlio;
3) l'assegno unico per il figlio è riconosciuto integralmente alla madre;
4) compatibilmente con eventuali misure alternative alla detenzione, o al termine della detenzione carceraria:
- il padre potrà vedere il figlio un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, nel rispetto di un ordinato regime di vita, nonché degli impegni scolastici e sportivi del minore;
- nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio potrà trascorrere sette giorni,
anche non consecutivi, con il padre, salvo la possibilità di accordi per periodi più
lunghi e diversi. Il figlio trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Natale con l'altro genitore, con alternanza annuale. I genitori potranno concordare periodi più lunghi di permanenza della minore con il padre durante le vacanze pasquali e natalizie;
6 - i genitori potranno concordare ulteriori periodi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 06/02/2025
Il presidente
Dr. Umberto Giacomelli
Il giudice est.
Dr.ssa Chiara Sandini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 771/2024 R.G. promossa da
con l'avv. MAZZUCCO ERMINIO e l'avv. MAZZUCCO Parte_1
VALENTINA, come da mandato in atti
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PM
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“- in via preliminare, qualora l'udienza fosse fissata dopo il 31.1.2025,
autorizzare, ex art. 473 bis 15 c.p.c., la sig.ra a procedere, Pt_1
autonomamente e senza la necessità della firma del sig. all'iscrizione CP_1
all'Istituto di Istruzione Scolastica di secondo grado che verrà scelto secondo le inclinazioni ed attitudini del figlio Per_1
1 - sempre in via preliminare, qualora l'udienza fosse fissata prima del 31.1.2025,
autorizzare, ex art. 473 bis 22 c.p.c., la sig.ra a procedere, Pt_1
autonomamente e senza la necessità della firma del sig. all'iscrizione CP_1
all'Istituto di Istruzione Scolastica di secondo grado che verrà scelto secondo le inclinazioni ed attitudini del figlio Per_1
1) il figlio sia affidato in via esclusiva alla madre, prevedendo che la Per_1
medesima possa assumere in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il minore in ambito scolastico e medico. Viene fatta salva la possibilità di addivenire ad un affidamento condiviso quando la condotta del padre nei confronti del figlio sarà adeguata al suo ruolo genitoriale;
2) il figlio risiederà con la madre, attualmente a Sospirolo (BL), via Fabiano
Manfroi n. 47;
3) al termine della detenzione carceraria, compatibilmente con la misura
Cont alternativa alla detenzione e, in seguito, espiata la pena comminata al sig.
il figlio potrà vedere il padre un pomeriggio a settimana e a fine settimana
[...]
alternati, nel rispetto di un ordinato regime di vita, nonché degli impegni scolastici e sportivi del minore;
4) nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio potrà trascorrere sette giorni, anche non consecutivi, con il padre, salvo la possibilità di accordi per periodi più lunghi e diversi;
5) il figlio trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di
Natale con l'altro genitore, con alternanza annuale. I genitori potranno concordare periodi più lunghi di permanenza della minore con il padre durante le vacanze pasquali e natalizie;
6) i genitori potranno concordare ulteriori periodi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
7) il padre verserà euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente
2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, facendo espresso rinvio a quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Belluno del 21.10.2021;
8) La madre sarà beneficiaria in via esclusiva sia dell'assegno unico, sia delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore del figlio;
8) la madre, in via autonoma e senza necessità della firma del padre, potrà
procedere alla richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti di identità e del passaporto, anche validi per l'espatrio, per il figlio Per_1
9) con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Riservandosi di ulteriormente dedurre, argomentare ed eccepire sia nel merito,
sia in via istruttoria, anche all'esito delle produzioni avversarie.”
PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.11.2024 la sig.ra agiva in giudizio nei Parte_1
confronti del sig. , al fine di ottenere la regolamentazione dei Controparte_1
rapporti tra i genitori ed il figlio minore nato in data [...] da una Per_1
relazione sentimentale tra le parti, successivamente conclusa.
La ricorrente esponeva che la medesima e il sig. non avevano mai CP_1
convissuto, e quest'ultimo non aveva mai abitato con il figlio, deduceva di lavorare come addetta al banco con contratto a tempo determinato sino al
31.12.2024, e orario di lavoro dalle 6:30 alle 14:30, e di essere proprietaria dell'abitazione in cui vive a Sospirolo, con il figlio.
La ricorrente evidenziava che il sig. è attualmente detenuto presso la CP_1
Casa Circondariale di Belluno, dove sta scontando una pena di anni 3 e mesi 10
di detenzione;
deduceva che prima della detenzione il padre aveva esercitato,
di rado, il diritto di visita, e non aveva provveduto a contribuire, con regolarità, al relativo mantenimento, avendo versato solo in talune occasioni del 2024 la somma di € 250 mensili.
3 All'udienza del 30.1.2025 il Tribunale provvedeva in via provvisoria sulle richieste della ricorrente;
il figlio veniva affidato in via esclusiva alla responsabilità genitoriale della madre, con collocamento presso la stessa, e attribuzione della facoltà di assumere autonomamente, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione, anche di maggior interesse, in materia sanitaria, scolastica, educativa, nonché in sede amministrativa, per il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio. Veniva specificamente autorizzata l'iscrizione del figlio alla scuola secondaria di secondo grado da parte della madre.
Sempre in via provvisoria, veniva posto a carico del sig. l'importo CP_1
mensile di euro 250 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio;
alla ricorrente veniva inoltre riconosciuto integralmente l'assegno unico per il figlio.
La causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni.
***
Va confermato in sede di decisione quanto disposto dal Tribunale in via provvisoria.
L'affido esclusivo del minore alla madre si giustifica in ragione del disinteresse manifestato dal padre nel tempo, in relazione ai bisogni del figlio, nonché in ragione del regime detentivo al quale è sottoposto in attualità il medesimo.
Le condizioni di affidamento indicate dalla madre nelle conclusioni del ricorso appaiono conformi all'interesse del minore, e vanno ritenute congrue anche in relazione al mantenimento del medesimo, tenuto conto della situazione economica e del collocamento del figlio presso la residenza della madre.
4 Il figlio minore va pertanto affidato in via esclusiva alla responsabilità Per_1
genitoriale della madre, con collocamento presso la stessa e attribuzione alla medesima della facoltà di assumere autonomamente, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione per il figlio, anche di maggior interesse, in materia sanitaria, scolastica, educativa, anche ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;
nonché in sede amministrativa, per il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio,.
A titolo di contributo al mantenimento del figlio appare equo porre a carico del padre l'importo mensile di euro 250, con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio.
L'assegno unico per il figlio è riconosciuto integralmente alla madre.
Quanto al diritto di visita del padre, in conformità a quanto richiesto dalla madre, va disposto che, compatibilmente con eventuali misure alternative alla detenzione, o al termine della detenzione carceraria il padre potrà vedere il figlio un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, nel rispetto di un ordinato regime di vita, nonché degli impegni scolastici e sportivi del minore;
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio potrà trascorrere sette giorni, anche non consecutivi, con il padre, salvo la possibilità di accordi per periodi più lunghi e diversi.
Il figlio trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Natale
con l'altro genitore, con alternanza annuale. I genitori potranno concordare periodi più lunghi di permanenza della minore con il padre durante le vacanze pasquali e natalizie.
I genitori potranno concordare ulteriori periodi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio.
Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della natura del giudizio, necessario ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le
5 parti e il minore, e della mancata opposizione del convenuto alle richieste della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) affida il figlio minore in via esclusiva, alla responsabilità genitoriale della Per_1
madre, con collocamento presso la stessa e attribuzione alla medesima della facoltà di assumere autonomamente, senza la necessità del consenso del padre,
ogni decisione per il figlio, anche di maggior interesse, in materia sanitaria,
scolastica e educativa, anche ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;
nonché in sede amministrativa, per il rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio,
2) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
l'importo mensile di euro 250, con decorrenza dal mese di gennaio, oltre al 50%
delle spese straordinarie in favore del figlio;
3) l'assegno unico per il figlio è riconosciuto integralmente alla madre;
4) compatibilmente con eventuali misure alternative alla detenzione, o al termine della detenzione carceraria:
- il padre potrà vedere il figlio un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, nel rispetto di un ordinato regime di vita, nonché degli impegni scolastici e sportivi del minore;
- nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio potrà trascorrere sette giorni,
anche non consecutivi, con il padre, salvo la possibilità di accordi per periodi più
lunghi e diversi. Il figlio trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Natale con l'altro genitore, con alternanza annuale. I genitori potranno concordare periodi più lunghi di permanenza della minore con il padre durante le vacanze pasquali e natalizie;
6 - i genitori potranno concordare ulteriori periodi in cui il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 06/02/2025
Il presidente
Dr. Umberto Giacomelli
Il giudice est.
Dr.ssa Chiara Sandini
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