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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1525/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 25/06/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PISCITELLI MAURIZIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, con mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.6.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n 43320240000065665000, notificato in data
27.4.2024, per la somma di €. 4.868,32 dovuta a titolo di indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012, conseguente al disconoscimento del rapporto lavorativo prestato alle dipendenze dell' nel Controparte_2 periodo dal 09.06.2012 al 31.12.2012.
Tanto premesso, eccepiva a) l'irripetibilità delle somme richieste dall' per intervenuta CP_3 prescrizione quinquennale, stante l'assenza di dolo in capo alla percipiente;
b) l'omessa notifica da parte dell' del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_3 subordinato e di cancellazione delle giornate agricole;
c) l'infondatezza della pretesa restitutoria, avendo regolarmente prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda nel periodo dal 09.06.2012 al Controparte_4
31.12.2012, così concludendo: “Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata dipendente dell'
[...]
nel periodo che va dal 09.06.2012 al 31.12.2012 svolgendo la mansione di Controparte_5 bracciante agricolo cat A2 livello di inquadramento E;
Revocare il decreto numero atto: 433 2024 CP_3
00000656 65 000 di annullamento del rapporto di lavoro e di revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito accertamenti ispettivi…omissis e contestuale richiesta di restituzione della somma di € 4.868,32; Con vittorie di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
L' nel costituirsi in giudizio ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva CP_3 per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
Pacifico che l'indebito in oggetto, relativo al pagamento erogato dall' in favore della CP_3 ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo 01/2012 -12/2012, scaturisca dall'accertamento ispettivo che ha portato i funzionari dell'Istituto previdenziale a disconoscere il rapporto lavorativo fittiziamente prestato dalla signora alle Pt_1 dipendenze dell'azienda agricola di , con conseguente cancellazione del Controparte_2 suo nominativo dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza ( cfr. all. 1 fascicolo
. CP_3
Come noto, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione richiesta, che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970 (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019).
Stabilisce l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella L 11 marzo 1970 n. 83, che
“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 dispone ulteriormente che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_2 alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio 2007, n. 813; 3 aprile 2008, n. 8650).
Ciò posto, è pacifico che l' abbia proceduto a notificare la cancellazione dagli elenchi, CP_3 per l'anno 2012, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, dal 15.6.2016 all'1.7.2016, del primo elenco di variazione, con la cancellazione delle giornate relative al 2012 ( cfr. all. fascicolo - sulla idoneità di tale sistema di pubblicità si veda ex multis Cass. n. CP_3
37974/2022)- sicchè in assenza di tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di prima istanza alla commissione CISOA ex art. 11 cit. (entro il termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione, ossia dall'ultimo giorno di pubblicazione sul sito internet del provvedimento di cancellazione), il dies a quo del termine decadenziale di 120 giorni per l'instaurazione del ricorso giudiziale decorreva dal trentesimo giorno successivo al 1.7.2016; conseguentemente, in assenza di tempestiva azione giudiziaria, l'odierna domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dalla possibilità di contestare l'an della pretesa.
Peraltro, l' ha altresì documentato di aver personalmente comunicato alla ricorrente, CP_3 con Raccomandata A.R. del 27.02.2023 ( cfr. all. 5 fascicolo , la revoca della CP_3 disoccupazione agricola relativa all'anno 2012 a causa di “accertamento ispettivo e cancellazione dagli elenchi, notificata con primo elenco di variazione 15.6.2016”; sicchè la ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di contestare il merito della pretesa anche a voler computare il termine decadenziale di 120+30 giorni, di cui all'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 in combinato con l'art. 11 del D. Lgs. n. 375 del 1993, dal momento in cui ha avuto conoscenza della raccomandata del 27.2.2023, in quanto il presente ricorso risulta depositato solamente in data 4.6.2024.
In merito all'eccepita prescrizione, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente non dalla data in cui è stato operato il disconoscimento della prestazione, bensì da quella in cui è stato effettuato il pagamento indebito, nel caso di specie avvenuto il 5.7.2013 ( come documentato dall' cfr. all. 6). CP_3
Come noto Cass. Civ., n. 21026/2014 e Cass. n. 3176/2016 ”'l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione CP_3 assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)”.
Pertanto, trattandosi di indennità di disoccupazione agricola risalente all'anno 2012, erogata il 5.7.2013, deve rilevarsi come alla data del primo atto interruttivo, rappresentato dalla
Raccomandata A.R. ricevuta dalla ricorrente il 27.2.2023 (a mezzo del quale veniva espressamente richiesto il pagamento dell'indebito) la prescrizione decennale non era ancora decorsa né lo era alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione assorbita. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( causa di previdenza, scaglione da 1.101 a 5.200), espunta la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1525/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_3
liquidano nella somma di euro 886,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei