Articolo 4 della Legge 4 febbraio 1966, n. 51
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 marzo 1966
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Versione
28 giugno 1990
Art. 4.
Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanita', deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorita' giudiziaria.
Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo e' aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
Lo stesso certificato e' prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettivita' infantile.
Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 14-22 giugno 1990, n. 307 (in G.U. 27/6/1990, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennita' per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all' art. 2043 c.c. , da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo."
Entrata in vigore il 28 giugno 1990
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