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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR LU, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 442/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Monti
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Sassari
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IMU 2012
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IMU 2018
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata nella parte concernente il rigetto del ricorso e conseguentemente dichiarare illegittima e quindi annullare in ogni sua parte comunicazione preventiva di fermo 10280202400010249000 e con conseguente ordine di cancellazione dai ruoli con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in dispone la condanna del ricorrente alle spese con conseguente condanna dei resistenti alla rifusione anche parziale delle spese di primo grado in favore del ricorrente da distrarsi in favore degli avvocati antistatari. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate RI: rigettare l'appello. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
- Agenzia delle Entrate: rigettare l'appello e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
- Comune Monti: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II n. 42/2025 del 27/01/2025 depositata in data 07/02/2025 con la quale era stata dichiarata la parziale estinzione del processo con riferimento alle cartelle nn. 10220200008506475000, 10220200008506576000 e 10220220006248157000, di complessive 18.872,55 EUR.; accolto il ricorso con riferimento all'avviso accertamento ente numero 613 di euro 205,28 - IMU Comune di Monti anno 2018; rigettato nel resto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 1.500,00 a favore di ciascun ente costituito. Il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa al veicolo Auto_1 tg Targa_1, notificata il 18.9.2024 dall'Agenzia delle Entrate RI, della somma complessiva di € 100.974,30, limitatamente alle sette cartelle di pagamento sottese, recanti crediti tributari, distinte dai numeri 10220180015108709000, 10220190018213268000, 10220220006248157000, 10220190014648641000, 10220200008506475000, 10220190016188090000, 10220200008506576000, e dell'avviso accertamento Ente n. 613, riferimento interno n. 70223999000013795000. La Corte di primo grado aveva dichiarato la parziale estinzione del processo a seguito della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate RI al ricorso relativamente alle doglianze relative alla notifica delle cartelle n. 10220200008506475000, n. 10220200008506576000 e n. 10220220006248157000 presupposte alla intimazione impugnata, notificate a mani del destinatario. La Corte aveva pure accolto il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento numero 613 di euro 205,28 – IMU emesso dal Comune di Monti, poiché sebbene l'Agenzia delle Entrate RI abbia affermato che il predetto atto sarebbe stato notificato il 18.5.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, nessuna documentazione in proposito è stata prodotta dal Comune di Monti o dagli altri enti resistenti. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado, limitatamente alle cartelle n. 102 20180015108709000 di euro 107,56 - Ici Comune Monti anno 2011; n. 10220190014648641000, di euro 7491,02 per Iva 2017; n. 10220190016188090000 di euro 5957,11 per IVA 2016; n. 10220190018213268000 di euro 772,89 - Irap anno 2016, per i seguenti motivi:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL PREAVVISO DI ER AMMINISTRATIVO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
2. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA – ERRONEA DECLARATORIA DI SOCCOMBENZA DEL RICORRENTE – ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE.
3. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO SUI VIZI DELLA NOTIFICA E VIZI PROPRI DELLE CARTELLE. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ribadisce che la competenza dell'Amministrazione Finanziaria in ordine alla formazione della pretesa tributaria viene meno nel momento in cui il ruolo, regolarmente vistato dall'Ufficio, viene affidato all'Agente della RI. Da tale momento, quest'ultimo assume la piena responsabilità in ordine alla corretta notificazione del credito erariale e alla relativa attività di riscossione, operando in autonomia rispetto all'Amministrazione procedente. Non si costituisce in giudizio il Comune di Monti, sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo "Email_2" consegnata il giorno 30/07/2025 alle ore 18:45:34. Con atto del 11/12/2025 i difensori del contribuente depositano memoria illustrativa con la quale ribadiscono la fondatezza dei motivi di appello. Nella camera di consiglio del 12/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. L'annullamento di un atto presupposto determina conseguentemente l'invalidità parziale dell'atto consequenziale notificato, e quindi del preavviso di fermo amministrativo impugnato, limitatamente però all'atto annullato, fermo restando la validità dell'atto riguardo gli altri crediti sottesi agli atti presupposti immuni da vizi. Il preavviso di fermo amministrativo impugnato è pertanto parzialmente legittimo, esplicando i propri effetti riguardo i crediti presupposti esistenti e legittimi in quanto regolarmente notificati. Pertanto la condanna alle spese dichiarata dal Giudice di primo grado è corretta, considerata la significativa sproporzione tra il valore del preavviso di fermo amministrativo impugnato ed il valore dei crediti sottesi agli atti presupposti dichiarati nulli e quindi della reciproca soccombenza delle parti. Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. La materia del contendere è circoscritta all'asserita irregolarità della notifica delle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 10220180015108709000 di euro 107,56 - Ici Comune Monti anno 2011, notificata 7/2/2019;
2. Cartella n. 10220190014648641000, di euro 7491,02 per Iva 2017, notificata 2/10/2019
3. Cartella n. 10220190016188090000 di euro 5957,11 per IVA 2016, notificata 16/12/2019
4. Cartella n. 10220190018213268000 di euro 772,89 - Irap anno 2016, notificata 29.11.2021. Il Collegio ritiene che la doglianza del contribuente sia priva di fondamento. In ordine alla consegna degli atti a mezzo di posta privata, il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.
Considerato che
tutti gli atti in questione sono stati notificati dopo il 2017, la doglianza di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l'assenza di abilitazione in capo all'agente di poste private notificatore è priva di fondamento. Pertanto la doglianza riguardo l'omesso deposito della prova dell'invio della raccomandata informativa riguardo le cartelle N. 10220180015108709000, 10220190016188090000 10220190018213268000, notificate ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito presso la casa comunale, è priva di fondamento poiché l'Agenzia ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuto invio delle raccomandate informative da parte di Nexive. In ordine alla consegna dell'atto a mani del coniuge, notifica che riguarda la cartella di pagamento n. 10220190014648641000, il Collegio osserva che, agli atti del primo grado del giudizio è depositata Nominativo_1copia dell'avviso, laddove risulta che la notifica è avvenuta a mani di , qualificatasi coniuge. Il contribuente lamenta che non sia stata depositata la ricevuta di consegna della prescritta raccomandata informativa. Sul punto la Suprema Corte ha ribadito, da ultimo con ordinanza della sez. VI n. 14093 del 04/05/2022, che, sebbene “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa…” (conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017), tuttavia non è necessaria la prova anche dell'avvenuta ricezione della raccomandata. La Suprema Corte ha infatti precisato, con sentenza della VI sezione del 12/07/2018 n.18472, che tale notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16)”. In particolare la Suprema Corte, con la sentenza 10554/15, ha statuito che: "la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario". L'Ufficio, che ha depositato nel giudizio di primo grado la prova dell'invio della prescritta raccomandata informativa, ha pertanto operato correttamente, dando prova di quanto era a suo carico richiesto. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, a totale conferma della Ricorrente_1sentenza impugnata, rigetta l'appello del sig. . Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate RI, in € 1.500,00 oltre accessori come per legge, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 1.500,00 oltre accessori come per legge. Nulla in favore del Comune di Monti, non costituito. Così deciso in Sassari il 12.01.2026 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni MONACA Dott. Gianluigi OR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR LU, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 442/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Monti
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Sassari
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IMU 2012
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 IMU 2018
- PREAVV ER n. 10280202400010249000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata nella parte concernente il rigetto del ricorso e conseguentemente dichiarare illegittima e quindi annullare in ogni sua parte comunicazione preventiva di fermo 10280202400010249000 e con conseguente ordine di cancellazione dai ruoli con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in dispone la condanna del ricorrente alle spese con conseguente condanna dei resistenti alla rifusione anche parziale delle spese di primo grado in favore del ricorrente da distrarsi in favore degli avvocati antistatari. Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate RI: rigettare l'appello. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
- Agenzia delle Entrate: rigettare l'appello e condannare il ricorrente alle spese di giudizio
- Comune Monti: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari sez. II n. 42/2025 del 27/01/2025 depositata in data 07/02/2025 con la quale era stata dichiarata la parziale estinzione del processo con riferimento alle cartelle nn. 10220200008506475000, 10220200008506576000 e 10220220006248157000, di complessive 18.872,55 EUR.; accolto il ricorso con riferimento all'avviso accertamento ente numero 613 di euro 205,28 - IMU Comune di Monti anno 2018; rigettato nel resto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 1.500,00 a favore di ciascun ente costituito. Il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa al veicolo Auto_1 tg Targa_1, notificata il 18.9.2024 dall'Agenzia delle Entrate RI, della somma complessiva di € 100.974,30, limitatamente alle sette cartelle di pagamento sottese, recanti crediti tributari, distinte dai numeri 10220180015108709000, 10220190018213268000, 10220220006248157000, 10220190014648641000, 10220200008506475000, 10220190016188090000, 10220200008506576000, e dell'avviso accertamento Ente n. 613, riferimento interno n. 70223999000013795000. La Corte di primo grado aveva dichiarato la parziale estinzione del processo a seguito della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate RI al ricorso relativamente alle doglianze relative alla notifica delle cartelle n. 10220200008506475000, n. 10220200008506576000 e n. 10220220006248157000 presupposte alla intimazione impugnata, notificate a mani del destinatario. La Corte aveva pure accolto il ricorso con riferimento all'avviso di accertamento numero 613 di euro 205,28 – IMU emesso dal Comune di Monti, poiché sebbene l'Agenzia delle Entrate RI abbia affermato che il predetto atto sarebbe stato notificato il 18.5.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, nessuna documentazione in proposito è stata prodotta dal Comune di Monti o dagli altri enti resistenti. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado, limitatamente alle cartelle n. 102 20180015108709000 di euro 107,56 - Ici Comune Monti anno 2011; n. 10220190014648641000, di euro 7491,02 per Iva 2017; n. 10220190016188090000 di euro 5957,11 per IVA 2016; n. 10220190018213268000 di euro 772,89 - Irap anno 2016, per i seguenti motivi:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL PREAVVISO DI ER AMMINISTRATIVO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
2. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA – ERRONEA DECLARATORIA DI SOCCOMBENZA DEL RICORRENTE – ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE.
3. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ERROR IN PROCEDENDO SUI VIZI DELLA NOTIFICA E VIZI PROPRI DELLE CARTELLE. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI che contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ribadisce che la competenza dell'Amministrazione Finanziaria in ordine alla formazione della pretesa tributaria viene meno nel momento in cui il ruolo, regolarmente vistato dall'Ufficio, viene affidato all'Agente della RI. Da tale momento, quest'ultimo assume la piena responsabilità in ordine alla corretta notificazione del credito erariale e alla relativa attività di riscossione, operando in autonomia rispetto all'Amministrazione procedente. Non si costituisce in giudizio il Comune di Monti, sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo "Email_2" consegnata il giorno 30/07/2025 alle ore 18:45:34. Con atto del 11/12/2025 i difensori del contribuente depositano memoria illustrativa con la quale ribadiscono la fondatezza dei motivi di appello. Nella camera di consiglio del 12/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. L'annullamento di un atto presupposto determina conseguentemente l'invalidità parziale dell'atto consequenziale notificato, e quindi del preavviso di fermo amministrativo impugnato, limitatamente però all'atto annullato, fermo restando la validità dell'atto riguardo gli altri crediti sottesi agli atti presupposti immuni da vizi. Il preavviso di fermo amministrativo impugnato è pertanto parzialmente legittimo, esplicando i propri effetti riguardo i crediti presupposti esistenti e legittimi in quanto regolarmente notificati. Pertanto la condanna alle spese dichiarata dal Giudice di primo grado è corretta, considerata la significativa sproporzione tra il valore del preavviso di fermo amministrativo impugnato ed il valore dei crediti sottesi agli atti presupposti dichiarati nulli e quindi della reciproca soccombenza delle parti. Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. La materia del contendere è circoscritta all'asserita irregolarità della notifica delle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 10220180015108709000 di euro 107,56 - Ici Comune Monti anno 2011, notificata 7/2/2019;
2. Cartella n. 10220190014648641000, di euro 7491,02 per Iva 2017, notificata 2/10/2019
3. Cartella n. 10220190016188090000 di euro 5957,11 per IVA 2016, notificata 16/12/2019
4. Cartella n. 10220190018213268000 di euro 772,89 - Irap anno 2016, notificata 29.11.2021. Il Collegio ritiene che la doglianza del contribuente sia priva di fondamento. In ordine alla consegna degli atti a mezzo di posta privata, il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto il servizio postale universale (Poste Italiane), includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che, sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, nel modificare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ha stabilito che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201". L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata a partire dal 10/9/2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.
Considerato che
tutti gli atti in questione sono stati notificati dopo il 2017, la doglianza di inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l'assenza di abilitazione in capo all'agente di poste private notificatore è priva di fondamento. Pertanto la doglianza riguardo l'omesso deposito della prova dell'invio della raccomandata informativa riguardo le cartelle N. 10220180015108709000, 10220190016188090000 10220190018213268000, notificate ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito presso la casa comunale, è priva di fondamento poiché l'Agenzia ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuto invio delle raccomandate informative da parte di Nexive. In ordine alla consegna dell'atto a mani del coniuge, notifica che riguarda la cartella di pagamento n. 10220190014648641000, il Collegio osserva che, agli atti del primo grado del giudizio è depositata Nominativo_1copia dell'avviso, laddove risulta che la notifica è avvenuta a mani di , qualificatasi coniuge. Il contribuente lamenta che non sia stata depositata la ricevuta di consegna della prescritta raccomandata informativa. Sul punto la Suprema Corte ha ribadito, da ultimo con ordinanza della sez. VI n. 14093 del 04/05/2022, che, sebbene “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa…” (conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017), tuttavia non è necessaria la prova anche dell'avvenuta ricezione della raccomandata. La Suprema Corte ha infatti precisato, con sentenza della VI sezione del 12/07/2018 n.18472, che tale notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16)”. In particolare la Suprema Corte, con la sentenza 10554/15, ha statuito che: "la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario". L'Ufficio, che ha depositato nel giudizio di primo grado la prova dell'invio della prescritta raccomandata informativa, ha pertanto operato correttamente, dando prova di quanto era a suo carico richiesto. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, a totale conferma della Ricorrente_1sentenza impugnata, rigetta l'appello del sig. . Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate RI, in € 1.500,00 oltre accessori come per legge, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 1.500,00 oltre accessori come per legge. Nulla in favore del Comune di Monti, non costituito. Così deciso in Sassari il 12.01.2026 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Giovanni MONACA Dott. Gianluigi OR