TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 794
TAR
Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
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TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della Legge 28 febbraio 1985- eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, contraddittorietà - Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 della Legge 1150/1942 e art. 10 della L. n. 765/1967

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettiva portata della licenza edilizia del 1978, analizzando gli elaborati planimetrici allegati, per accertare se lo sconfinamento fosse stato assentito. La mancata verifica ha reso priva di fondamento logico e giuridico l'affermazione di difformità totale o variazioni essenziali.

  • Accolto
    Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della Legge n. 241/90- lesione del diritto di difesa – eccesso di potere per difetto di istruttoria - omissione dell’oggetto e della motivazione - motivazione apparente in violazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’Edilizia) - mancata prova della titolarità del suolo e mancata indicazione della parte dell’immobile oggetto di demolizione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettiva portata della licenza edilizia del 1978, analizzando gli elaborati planimetrici allegati, per accertare se lo sconfinamento fosse stato assentito. La mancata verifica ha reso priva di fondamento logico e giuridico l'affermazione di difformità totale o variazioni essenziali.

  • Accolto
    Violazione di legge con riferimento al D.L. 76/2020 - all’art. 3 della Legge n. 241/90 e dell’art. 34-bis del DPR 380/2001 (T.U. dell’Edilizia) – Mancato riconoscimento della tolleranza costruttiva e violazione del principio di legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettiva portata della licenza edilizia del 1978, analizzando gli elaborati planimetrici allegati, per accertare se lo sconfinamento fosse stato assentito. La mancata verifica ha reso priva di fondamento logico e giuridico l'affermazione di difformità totale o variazioni essenziali.

  • Accolto
    Violazione di legge art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001- opera abusiva interconnessa con opere assentita e compromissione della stabilità dell’edificio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettiva portata della licenza edilizia del 1978, analizzando gli elaborati planimetrici allegati, per accertare se lo sconfinamento fosse stato assentito. La mancata verifica ha reso priva di fondamento logico e giuridico l'affermazione di difformità totale o variazioni essenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 794
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 794
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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