Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2025, proposto dai sig.ri NC IL e TA NÒ, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Pelle e RI Teresa Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bovalino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza di demolizione R.G. n. 36 del 19/12/2024, R.I. n. 8 del 19/12/2024, adottata dal Comune di Bovalino;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso – anche ove non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovalino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RT MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, gli odierni ricorrenti hanno premesso di avere acquistato dalla sig.ra RI GA, giusto atto notarile n. 693 Repertorio, n. 464 Raccolta, del 30/12/2016, un immobile a tre elevazioni fuori terra, sito nel Comune di Bovalino, in Catasto al foglio 8 particella 241, sub 1 (piano terra) e sub 2 (I e II piano). Il piano terra ed il primo piano, edificati in epoca antecedente al 1967 (così nell’atto notarile), sono stati oggetto di lavori di riparazione , assentiti giusta licenza di costruzione n. 1552 del 30/01/1979; il secondo piano (III f.t.) è stato, invece, condonato in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 750 del 3/06/1999, rilasciata ex L. n. 47/85 in accoglimento dell’istanza depositata il 30.05.1986.
1.1 Quali proprietari dell’immobile de quo , gli odierni ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 36 del 19/12/2024 con cui il Dirigente dell’Area Urbanistica-Demanio del Comune di Bovalino, viste le risultanze della relazione tecnica del 05/07/2022 (prot. n. 910), predisposta da un professionista esterno all’uopo incaricato e da questi integrata in data 10.10.2022, ha ordinato loro di provvedere al ripristino originario dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2021.
Ciò sul presupposto che il fabbricato in questione sia stato realizzato in totale difformità rispetto ai titoli autorizzativi che lo assistono (licenza n. 1552 del 30/01/1979 e concessione edilizia in sanatoria n. 750 del 3/06/1999), avendo determinato la parziale occupazione di una preesistente stradella comunale, riportata nelle mappe cartografiche - stradella che lo separava dalla limitrofa particella 240, di proprietà di terzi, a ridosso della quale il fabbricato in contestazione si è venuto a trovare - per una complessiva superficie di 7 mq. circa ( avente forma trapezoidale, per le dimensioni di mt. 1,26, mt 6.42, mt 0,90, mt. 6.42 e per un'altezza del fabbricato variabile, poiché posizionato un dislivello su due differenti quote, tra circa 7.00 mt e 8 mt. ).
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “1. Violazione e falsa applicazione della Legge 28 febbraio 1985- eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, contraddittorietà - Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 della Legge 1150/1942 e art. 10 della L. n. 765/1967 - per essere la costruzione originaria (piano terra) edificata in data anteriore all’entrata in vigore della legge urbanistica del 1942 e per essere, altresì, l'immobile contestato ubicato al di fuori del centro urbano”;
La contestazione circa l’abusiva occupazione di una porzione di quella che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe potuto al più costituire un antico viottolo sterrato (forse naturalmente conformatosi per lo scolo delle acque piovane; non riportato nelle mappe catastali e di lontana memoria; privo di qualsiasi forma di manutenzione da parte del Comune di Bovalino da oltre un cinquantennio, oltre che di qualsivoglia utilità pubblica) sarebbe illegittima stante la piena conformità dell’edificio in contestazione rispetto ai titoli edilizi che lo assistono.
Il piano terra del fabbricato in questione risalirebbe, infatti, ad un’epoca assai remota e certamente antecedente al 1967, allorquando, in zona esterna al cd. centro abitato, non vi era l’obbligo di preventiva autorizzazione edilizia, secondo quanto previsto dall’art. 31 L. n. 1150/1942. Impostata l’impronta del fabbricato, questo è stato, successivamente, oggetto di regolare licenza edilizia alla relativa riparazione , rilasciata dal Sindaco in data 30.01.1978 e successivo condono, quanto al secondo piano (III f.t.). Non vi sarebbe, quindi, alcuna difformità totale tra il realizzato e l’assentito, sanzionabile ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
- “2. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della Legge n. 241/90- lesione del diritto di difesa – eccesso di potere per difetto di istruttoria - omissione dell’oggetto e della motivazione - motivazione apparente in violazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’Edilizia) - mancata prova della titolarità del suolo e mancata indicazione della parte dell’immobile oggetto di demolizione”;
L’ordine demolitorio sarebbe stato adottato a valle di una istruttoria lacunosa, disvelata dalla predisposizione di una motivazione non chiarificatrice.
Ed invero, pur volendo ammettere la pretesa occupazione, peraltro irrisoria, della pretesa stradella sterrata – di cui non è stato accertato l’attuale uso pubblico; di cui risultano omesse le dimensioni e della quale non vi è menzione agli atti del Catasto ma soltanto nelle cartografie - il Comune avrebbe dovuto indicare quale porzione del fabbricato avrebbe dovuto essere demolita al fine di conformalo ai titoli edilizi comunque rilasciati, pena la non esigibilità, in modo spontaneo, dell’ordine ripristinatorio.
- “3. Violazione di legge con riferimento al D.L. 76/2020 - all’art. 3 della Legge n. 241/90 e dell’art. 34-bis del DPR 380/2001 (T.U. dell’Edilizia) – Mancato riconoscimento della tolleranza costruttiva e violazione del principio di legittimo affidamento”;
Il preteso sconfinamento in discussione rientrerebbe, comunque, nei limiti dimensionali di cui alle cd. tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis D.P.R. n. 380/2001 e, come tale, sarebbe urbanisticamente irrilevante, non legittimando l’esercizio del contestato potere ripristinatorio.
Peraltro, soltanto con la Legge urbanistica regionale n. 19/2022 la Regione Calabria avrebbe specificato il concetto di aumento consistente della cubatura determinante una variazione essenziale sanzionabile con la più grave delle misure demolitorie, sicché il potere sanzionatorio in contestazione, siccome esercitato a distanza di oltre quarant’anni rispetto all’epoca di pretesa realizzazione dell’abuso, in assenza dell’individuazione di un interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe illegittimo in quanto violativo dell’affidamento incolpevole maturato dalla dante causa dei ricorrenti e, quindi, da questi ultimi.
- “4. Violazione di legge art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001- opera abusiva interconnessa con opere assentita e compromissione della stabilità dell’edificio”;
L’impugnato ordine demolitorio sarebbe ineseguibile in quanto pregiudicherebbe la stabilità dell’intero fabbricato per come assentito, di talché l’amministrazione avrebbe dovuto semmai comminare la cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 33 comma 2 D.P.R. n. 380/2001.
3. Il Comune di Bovalino ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. In data 14.03.2025, parte ricorrente ha ribadito ed ulteriormente argomentato le proprie ragioni, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza n. 50 del 20.03.2025, non appellata, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, previa valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora .
6. In occasione della pubblica udienza del 19 novembre 2025, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
Ciò in adesione alle assorbenti censure appresso scrutinate, il cui positivo apprezzamento passa dalla necessaria ricostruzioni dei fatti di seguito indicati, per come evincibili da tutta la documentazione in atti, ivi inclusa quella depositata dall’ente resistente.
8. Il Comune di Bovalino ha avviato il procedimento di vigilanza edilizia culminato con l’impugnata ordinanza ripristinatoria a ciò compulsato dai coniugi Morabito/Capogreco, i quali con le note prot. 2378 del 10.02.2023, prot. 13294 del 28.09.2023 e prot. 14560 del 03.09.2024, evidenziavano “che il fabbricato in questione ovvero quello censito catastalmente al foglio 8 particella 241 – identificante l’immobile di proprietà degli odierni ricorrenti - occupava il suolo comunale, spingendosi a ridosso della particella di loro proprietà, ovvero la particella 240, realizzando di fatto la completa occupazione della spazio che separa le particelle 240 e 241 di proprietà comunale” (così si legge a pag. 2 del provvedimento impugnato).
A seguito di verifica catastale, l’Ufficio Tecnico accertava l’esistenza di un'area di proprietà comunale sita tra le particelle n. 240 e 241 e, attesa l’indisponibilità di idonea strumentazione , affidava ad un professionista esterno l’incarico di provvedere alla esatta localizzazione della suddetta area (cfr. doc. all. 7 della produzione dell’ente).
Più precisamente, giusta determina n. 116 del 26.04.2022, l’Ufficio Tecnico incaricava il geom. Giovanni Albanese di “ delimitare i confini dell'area sita in località Pozzo tra le particelle 240 e 241 del foglio catastale n. 8 (strada pubblica) di cui il Comune di Bovalino ne detiene la proprietà".
8.1 All’esito degli accertamenti svolti, anche mediante l’utilizzo di cartografie catastali antecedenti alla costruzione dei fabbricati distinti dalle particelle 241 e 240 del foglio di mappa 8, il tecnico, in sede di integrazione alla relazione peritale del 5.07.2022, concludeva affermando che le due particelle in questione non risultano confinanti ma separate da aera libera di modesta larghezza, allibrata in Catasto Terreni alla partita 5 (strade).
8.2 All’esito degli accertamenti in parola, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha rilevato che:
- allo stato non risulta fisicamente presente la stradella comunale riportata dalle mappe cartografiche;
- il fabbricato censito alla particella 241 sub 3 - di proprietà dei ricorrenti - si spinge sino alla particella 240, occupando di fatto la strada comunale;
- dalla sovrapposizione dei rilievi sulla mappa catastale risulta uno sconfinamento parziale del fabbricato censito alla particella su detta porzione di stradella comunale;
- il fabbricato di proprietà dei ricorrenti occupa porzione di territorio comunale, corrispondente ad una superficie di circa 7 mq, avente forma trapezoidale, per le dimensioni di mt. 1,26, mt 6.42, mt 0,90, mt. 6.42 e per un'altezza del fabbricato variabile, poiché posizionato un dislivello su due differenti quote, tra circa 7.00 mt e 8 mt.
Sulla scorta di tali accertamenti, il Comune ha ingiunto ai ricorrenti il ripristino originario dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, ritenendo che, per effetto del predetto “sconfinamento” sulla strada comunale, il fabbricato sarebbe stato realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, tali da determinare la realizzazione di un manufatto in difformità totale ovvero con variazioni essenziali rispetto a quello assentito (così si legge nell’ordinanza impugnata: “ In conclusione, avendo gli interventi sine titulo apportato una sostanziale trasformazione al fabbricato, si tratta di una totale difformità dalla licenza edilizia, come tale meritevole di trattamento demolitorio ex art. 31, comma 1, D.P.R.380/2001” ).
9. Le superiori considerazioni, siccome poste a base del potere sanzionatorio in contestazione, denotano un chiaro deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, per come dedotto dai ricorrenti.
Ciò se solo si considera quanto appresso.
Lo “sconfinamento” dedotto a carico dell’area pubblica in questione involge, necessariamente, la cd. pianta del fabbricato in evidenza (part. 240) ossia il perimetro del piano terra (in sopraelevazione del quale sono stati realizzati gli ulteriori due piani) e, quindi, a rigor di logica, non potrebbe che essere avvenuto:
- in sede di legittima edificazione sine titulo del piano terra del fabbricato in parola, siccome antecedente al 1967 (ossia ante riforma dell’art. 31 L. n. 1150/42, che ha esteso l’obbligo dell’autorizzazione edilizia a tutto il territorio comunale) per come dichiarato, nell’atto di provenienza, dalla dante causa dei ricorrenti (doc. all. 5 al ricorso), riferito in ricorso e giammai contestato dall’ente né in sede procedimentale/provvedimentale né nell’odierna sede giurisdizionale;
- oppure in sede di riparazione del preesistente fabbricato esistente in m.o. a due piani fuori terra assentita dal Sindaco del Comune di Bovalino, giusta licenza edilizia del 30.01.1978.
10. Rebus sic stantibus , l’affermazione comunale secondo cui siffatto sconfinamento (sulle cui dimensioni vi è, comunque, contestazione tra le parti) ha comportato la realizzazione di un manufatto in totale difformità rispetto a quello assentito ovvero con variazioni essenziali , tali da determinare l’irrogazione della più grave delle sanzioni edilizie previste dall’ordinamento, ossia quella di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2021, non può dirsi legittimata dal mero riscontro di uno “sconfinamento” sull’area pubblica.
L’amministrazione avrebbe, infatti, dovuto preventivamente verificare l’effettiva portata della licenza edilizia del 30.01.1978, analizzando gli elaborati planimetrici alla stessa allegati, laddove è raffigurata la “ pianta fondazioni parte da ricostruire ” ed assentiti dal Sindaco dell’epoca.
Ciò allo scopo di accertare se, per il tramite del titolo in questione, sia stata o meno autorizzata una trasformazione del territorio tale da determinare l’occupazione, eventualmente in parte, della “ area libera di modesta larghezza, allibrata in Catasto Terreni alla partita 5 (strade) ”, indicata dal tecnico incaricato dal Comune, in sede di integrazione peritale del 10.10.2022 (e visibile dalle cartografie allegate alla relazione del 5.07.2022).
10.1 Stante la mancata realizzazione di siffatto primigenio accertamento, l’affermazione che fonda l’ingiunzione di demolizione in contestazione – adottato esclusivamente ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 - ovvero quella secondo cui, per il tramite del contestato “sconfinamento”, il fabbricato sarebbe stato realizzato in totale difformità ovvero con variazioni essenziali rispetto ai titoli edilizi rilasciati, è priva di fondamento logico, prima ancora che giuridico.
11. In altri termini, posto che il piano terra del fabbricato oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione è assistito dalla licenza edilizia n. 1552 del 30.1.1978 (la successiva concessione edilizia, in sanatoria, n. 5163 del 3.06.1999, riguardando la sopraelevazione del secondo piano, è, a ben vedere, irrilevante quanto alla genesi del contestato sconfinamento), il Comune di Bovalino, innanzitutto, avrebbe dovuto accertare se, con il rilascio del titolo in esame, tenuto conto degli elaborati planimetrici allegati alla relativa istanza, sia stato o meno assentito lo “sconfinamento” e se sì in quale misura; soltanto in caso di esito negativo, ove le dimensioni lo avessero consentito, tenuto conto del cd. regime giuridico delle tolleranze di cui all’art. 34 bis D.P.R. n. 380/2001, avrebbe potuto, eventualmente, ritenere che, per effetto dell’accertato sconfinamento, sia stato realizzato un manufatto totalmente difforme ovvero con variazioni essenziali rispetto a quello assentito (senza sconfinamento), così da legittimare l’esercizio del potere ripristinatorio di cui all’art. 31 citato D.P.R., che è quello di cui si discute (non anche del potere di cui all’art. 35 D.P.R., alieno alla fattispecie in esame).
12. L’incidenza di siffatto mancato preventivo accertamento sulla legittimità del provvedimento in esame si riflette, a ben vedere, sulla concreta esigibilità dell’impugnato ordine di ripristino originario dello stato dei luoghi .
13. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, in accoglimento dell’assorbente censura sopra scrutinata.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza di demolizione R.G. n. 36 del 19/12/2024, R.I. n. 8 del 19/12/2024, adottata dal Comune di Bovalino.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei temini di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione R.G. n. 36 del 19/12/2024, R.I. n. 8 del 19/12/2024, adottata dal Comune di Bovalino.
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SC, Presidente
RT MA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA | ER SC |
IL SEGRETARIO