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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3957/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL AL Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ES ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3957 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv. Katia Marini;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Controparte_1
Coppola;
resistente
e con l' intervento obbligatorio ex lege del pubblico ministero
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI: all' udienza del 04.12.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive – 1) il sig. verserà alla madre quale contributo al mantenimento della figlia la Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 3 somma di € 350,00 mensili a partire dal mese di dicembre 2025, somma che andrà aggiornata annualmente agli indici Istat;
2) Parimenti il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili a partire dal mese di Controparte_1 dicembre 2025, quale contributo alle spese della scuola “Absonat” di Roma della figlia per Per_1 tutta la durata biennale del corso, subordinato alla frequenza del corso e senza ulteriori spese extra per il suddetto corso
3) l'assegno del figlio viene revocato a partire dal mese di dicembre 2025; Per_2
4) il sig. verserà la somma richiesta a titolo di arretrati Istat, entro il mese di Controparte_1 dicembre 2025
5) la sig.ra rinuncia alla richiesta delle spese straordinarie pregresse di € 6.830,87; Parte_1
6) le parti si impegnano a depositare il divorzio consensuale entro 4 mesi dall' omologa del presente accordo.
7) le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso del 23.07.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. cronol. 235/2023 del
12.01.2023.
2. Con comparsa depositata il 14.10.2025, si è costituito in giudizio il sig. , opponendosi alle CP_1 richieste avanzate dalla ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la revoca del contributo al mantenimento previsto per il figlio maggiorenne . Persona_3
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
4. Alla prima udienza di comparizione, il giudice ha formulato una proposta conciliativa, accettata solo dalla ricorrente. Le parti, tuttavia, hanno congiuntamente chiesto un rinvio dell'udienza nell'auspicio di raggiungere una soluzione condivisa.
5. Alla successiva udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
6. Il Collegio ritiene che le nuove condizioni concordate siano conformi alla situazione economico patrimoniale delle parti e rispondenti alle esigenze dei figli, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, studentessa maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per tali motivi, Per_1 il Tribunale prende atto delle modifiche richieste dalle parti e dispone in conformità all'accordo raggiunto. pagina 2 di 3 7. Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta così provvede:
prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti e sopra riportate.
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES ON IL AL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL AL Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ES ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3957 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1 avv. Katia Marini;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Controparte_1
Coppola;
resistente
e con l' intervento obbligatorio ex lege del pubblico ministero
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CONCLUSIONI: all' udienza del 04.12.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive – 1) il sig. verserà alla madre quale contributo al mantenimento della figlia la Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 3 somma di € 350,00 mensili a partire dal mese di dicembre 2025, somma che andrà aggiornata annualmente agli indici Istat;
2) Parimenti il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili a partire dal mese di Controparte_1 dicembre 2025, quale contributo alle spese della scuola “Absonat” di Roma della figlia per Per_1 tutta la durata biennale del corso, subordinato alla frequenza del corso e senza ulteriori spese extra per il suddetto corso
3) l'assegno del figlio viene revocato a partire dal mese di dicembre 2025; Per_2
4) il sig. verserà la somma richiesta a titolo di arretrati Istat, entro il mese di Controparte_1 dicembre 2025
5) la sig.ra rinuncia alla richiesta delle spese straordinarie pregresse di € 6.830,87; Parte_1
6) le parti si impegnano a depositare il divorzio consensuale entro 4 mesi dall' omologa del presente accordo.
7) le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso del 23.07.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. cronol. 235/2023 del
12.01.2023.
2. Con comparsa depositata il 14.10.2025, si è costituito in giudizio il sig. , opponendosi alle CP_1 richieste avanzate dalla ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la revoca del contributo al mantenimento previsto per il figlio maggiorenne . Persona_3
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
4. Alla prima udienza di comparizione, il giudice ha formulato una proposta conciliativa, accettata solo dalla ricorrente. Le parti, tuttavia, hanno congiuntamente chiesto un rinvio dell'udienza nell'auspicio di raggiungere una soluzione condivisa.
5. Alla successiva udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
6. Il Collegio ritiene che le nuove condizioni concordate siano conformi alla situazione economico patrimoniale delle parti e rispondenti alle esigenze dei figli, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, studentessa maggiorenne e non economicamente autosufficiente. Per tali motivi, Per_1 il Tribunale prende atto delle modifiche richieste dalle parti e dispone in conformità all'accordo raggiunto. pagina 2 di 3 7. Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta così provvede:
prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti e sopra riportate.
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES ON IL AL
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