Articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117
Articolo 6Articolo 8
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2 novembre 2019
Art. 7.


Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 , che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 , recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;
b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828 , nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 7:

- La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132.
- Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 , che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle assicurazioni private ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.
Entrata in vigore il 2 novembre 2019
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