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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/12/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5564 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale,
tra
, nata a [...] il [...] e residente ivi Parte_1 alla Via Fucilari 43 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
RE Iaquinandi, elettivamente domiciliati come in atti, ATTORE
contro
Avv. (c.f. ), rappresentata CP_1 CP_2 C.F._2
e difesa da sè stessa, elettivamente domiciliata come in atti, CONVENUTA
nonché
che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_3 contratto n. AEW70000211, in persona della Dott.ssa nella sua Controparte_4 qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bassi (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._3 come in atti, TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 cpc l'attore chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore che, in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato, previo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, fosse dichiarata ed accertata la responsabilità della convenuta Avv. RI ET Magliacane per i fatti descritti in ricorso e che quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente sig.ra nella somma complessiva Parte_1 di € 8.505,59 o di quella determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 comma 2 cod.civ. oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese.
Tale richiesta di danni era dovuta a seguito di una responsabilità per negligenza nello svolgimento dell'incarico assunto per tardività nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla sig.ra e per la mancata comunicazione Pt_1 della pubblicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione.
Si costituiva il giudizio la convenuta Avv. la quale CP_1 CP_2 impugnava e contestava la domanda chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e in particolare chiedeva chiamarsi in causa la società assicurazioni per CP_3 essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attrice.
Si costituivano in giudizio gli che hanno assunto il rischio Controparte_3 di cui al contratto n. AEW70000211, in persona della Dott.ssa Controparte_4 nella sua qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, , rappresentati e difesi, in forza di delega in calce all'atto, dall'Avv. Giovanni Bassi (c.f.
con le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale C.F._3 adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui al presente atto: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande spiegate dalla Sig.ra nei confronti Parte_1 della Avv. Magliacane RI ET ed in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'Avv. , con CP_1 accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e dichiarare che la polizza n. AEW70000211 non opera in favore dell'Assicurata per le ragioni indicate in atti e, pertanto, respingere ogni domanda di manleva svolta dall'Avv.
nei confronti dei CP_1 CP_3
Pagina 2 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, le parti precisavano le proprie domande.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 07.07.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda proposta dalla sig.ra è infondata e va rigettata. Parte_1
La ricorrente nel proprio ricorso richiede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa della tardiva opposizione al decreto ingiuntivo alla stessa notificato e per la mancata comunicazione della sentenza relativa al giudizio instaurato.
Preliminarmente, va rimarcata la assoluta inconferenza delle ragioni addotte dalla resistente in merito a fatti personali intercorsi nella sua vita privata.
Come dalla stessa riconosciuto (cfr. doc. n. 17 foliario parte convenuta) la procura alle liti è stata alla stessa rilasciata in data 29.07.2016 alla sua presenza e dalla stessa sottoscritta per autentica, e pertanto a nulla valgano tutte le affermazioni se la cliente sig.ra fosse o non fosse cliente fidelizzata dell'avv. Mandarino. Pt_1
Passiamo al merito, ovvero ad esaminare se la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarata tardiva dal Tribunale di Salerno in sentenza n. 664/2017, fosse o meno riconducibile alla condotta della resistente Avv. . CP_1
Dall'esame degli atti risulta che l'Avv. Iannicelli, avvocato costituito della
[...]
ha notificato lo stesso decreto ingiuntivo sia a mezzo pec in Controparte_5 data 18.07.2016 e successivamente a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata in data 20.07.2016.
A questo punto resta da esaminare se l'atto consegnato all' avvocato CP_1 sia quello ricevuto dalla sig.ra a mezzo pec in data 18.07.2016 ovvero Pt_1 quello ricevuto a mezzo del servizio postale in data 20.07.2016, in quanto se l'atto consegnato è quello del 18.07.2016 la notifica dell'opposizione sarebbe stata tardiva, se invece quello consegnato fosse stato quello del 20.07.2016 la opposizione notificata il 29.07.2016 sarebbe stata tempestiva.
Sul punto la ricorrente non ha dato alcuna prova, dal momento che, addirittura a pagina 3 riga 11 del proprio ricorso parla di “considerando la notifica pec del 18 settembre 2016”, laddove la notifica è avvenuta in data 18 Luglio 2016 a mezzo pec e 20 Luglio 2016 a mezzo raccomandata.
In mancanza di una valida prova dell'atto consegnato, questo giudice ritiene che la denunciata negligenza da parte della resistente Avv. non sia provata. CP_1
Pagina 3 Comunque va evidenziato che la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale, da provare a cura del cliente, ma è necessario altresì verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, se effettivamente sussista il danno ed infine accertare che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
La domanda risarcitoria avanzata dalla Sig.ra in ogni caso, costituendo un Pt_1 danno conseguenza, doveva essere specificamente allegata e provata attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento processuale, incluse le presunzioni, non potendo mai il suddetto danno essere considerato in re ipsa (cfr. Cass. Civ. 11269/18), prova non raggiunta nel caso di specie.
Pertanto si osserva, che non è stata fornita nel corso del giudizio alcuna prova tangibile che attestasse che l'attore, in seguito ai fatti per cui è causa, avesse subito danni patrimoniali e non patrimoniali, né tantomeno gli stessi possono essere liquidati equitativamente, per essere entrambi sguarniti di prova ed in particolare, con riferimento al danno patrimoniale, si osserva che si può fare ricorso all'equità, ex art.1226 c.c., solo nella ipotesi di impossibilità oggettiva di provare il danno nel suo preciso ammontare o di fornire argomenti che legittimino tale presunta impossibilità, circostanze non emerse nel corso del giudizio.
Considerato che la parte, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua
Pagina 4 funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) rigetta la domanda attorea;
- b) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 24/12/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5564 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale,
tra
, nata a [...] il [...] e residente ivi Parte_1 alla Via Fucilari 43 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
RE Iaquinandi, elettivamente domiciliati come in atti, ATTORE
contro
Avv. (c.f. ), rappresentata CP_1 CP_2 C.F._2
e difesa da sè stessa, elettivamente domiciliata come in atti, CONVENUTA
nonché
che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_3 contratto n. AEW70000211, in persona della Dott.ssa nella sua Controparte_4 qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bassi (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._3 come in atti, TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 cpc l'attore chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore che, in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato, previo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, fosse dichiarata ed accertata la responsabilità della convenuta Avv. RI ET Magliacane per i fatti descritti in ricorso e che quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente sig.ra nella somma complessiva Parte_1 di € 8.505,59 o di quella determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 comma 2 cod.civ. oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria di spese.
Tale richiesta di danni era dovuta a seguito di una responsabilità per negligenza nello svolgimento dell'incarico assunto per tardività nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla sig.ra e per la mancata comunicazione Pt_1 della pubblicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione.
Si costituiva il giudizio la convenuta Avv. la quale CP_1 CP_2 impugnava e contestava la domanda chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e in particolare chiedeva chiamarsi in causa la società assicurazioni per CP_3 essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attrice.
Si costituivano in giudizio gli che hanno assunto il rischio Controparte_3 di cui al contratto n. AEW70000211, in persona della Dott.ssa Controparte_4 nella sua qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, , rappresentati e difesi, in forza di delega in calce all'atto, dall'Avv. Giovanni Bassi (c.f.
con le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale C.F._3 adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui al presente atto: In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande spiegate dalla Sig.ra nei confronti Parte_1 della Avv. Magliacane RI ET ed in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte contro l'Avv. , con CP_1 accertamento di qualsivoglia sua responsabilità, accertare e dichiarare che la polizza n. AEW70000211 non opera in favore dell'Assicurata per le ragioni indicate in atti e, pertanto, respingere ogni domanda di manleva svolta dall'Avv.
nei confronti dei CP_1 CP_3
Pagina 2 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, le parti precisavano le proprie domande.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 07.07.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda proposta dalla sig.ra è infondata e va rigettata. Parte_1
La ricorrente nel proprio ricorso richiede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa della tardiva opposizione al decreto ingiuntivo alla stessa notificato e per la mancata comunicazione della sentenza relativa al giudizio instaurato.
Preliminarmente, va rimarcata la assoluta inconferenza delle ragioni addotte dalla resistente in merito a fatti personali intercorsi nella sua vita privata.
Come dalla stessa riconosciuto (cfr. doc. n. 17 foliario parte convenuta) la procura alle liti è stata alla stessa rilasciata in data 29.07.2016 alla sua presenza e dalla stessa sottoscritta per autentica, e pertanto a nulla valgano tutte le affermazioni se la cliente sig.ra fosse o non fosse cliente fidelizzata dell'avv. Mandarino. Pt_1
Passiamo al merito, ovvero ad esaminare se la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarata tardiva dal Tribunale di Salerno in sentenza n. 664/2017, fosse o meno riconducibile alla condotta della resistente Avv. . CP_1
Dall'esame degli atti risulta che l'Avv. Iannicelli, avvocato costituito della
[...]
ha notificato lo stesso decreto ingiuntivo sia a mezzo pec in Controparte_5 data 18.07.2016 e successivamente a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata in data 20.07.2016.
A questo punto resta da esaminare se l'atto consegnato all' avvocato CP_1 sia quello ricevuto dalla sig.ra a mezzo pec in data 18.07.2016 ovvero Pt_1 quello ricevuto a mezzo del servizio postale in data 20.07.2016, in quanto se l'atto consegnato è quello del 18.07.2016 la notifica dell'opposizione sarebbe stata tardiva, se invece quello consegnato fosse stato quello del 20.07.2016 la opposizione notificata il 29.07.2016 sarebbe stata tempestiva.
Sul punto la ricorrente non ha dato alcuna prova, dal momento che, addirittura a pagina 3 riga 11 del proprio ricorso parla di “considerando la notifica pec del 18 settembre 2016”, laddove la notifica è avvenuta in data 18 Luglio 2016 a mezzo pec e 20 Luglio 2016 a mezzo raccomandata.
In mancanza di una valida prova dell'atto consegnato, questo giudice ritiene che la denunciata negligenza da parte della resistente Avv. non sia provata. CP_1
Pagina 3 Comunque va evidenziato che la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale, da provare a cura del cliente, ma è necessario altresì verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, se effettivamente sussista il danno ed infine accertare che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
La domanda risarcitoria avanzata dalla Sig.ra in ogni caso, costituendo un Pt_1 danno conseguenza, doveva essere specificamente allegata e provata attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall'ordinamento processuale, incluse le presunzioni, non potendo mai il suddetto danno essere considerato in re ipsa (cfr. Cass. Civ. 11269/18), prova non raggiunta nel caso di specie.
Pertanto si osserva, che non è stata fornita nel corso del giudizio alcuna prova tangibile che attestasse che l'attore, in seguito ai fatti per cui è causa, avesse subito danni patrimoniali e non patrimoniali, né tantomeno gli stessi possono essere liquidati equitativamente, per essere entrambi sguarniti di prova ed in particolare, con riferimento al danno patrimoniale, si osserva che si può fare ricorso all'equità, ex art.1226 c.c., solo nella ipotesi di impossibilità oggettiva di provare il danno nel suo preciso ammontare o di fornire argomenti che legittimino tale presunta impossibilità, circostanze non emerse nel corso del giudizio.
Considerato che la parte, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua
Pagina 4 funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) rigetta la domanda attorea;
- b) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 24/12/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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