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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4336/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. DE FABRITIIS JACOPO e , elettivamente domiciliato in FORO BONAPARTE 12 20121 MILANO presso il difensore avv. DE FABRITIIS JACOPO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha così concluso all'udienza del 22.5.2025:
rappresentata da Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, per i motivi e le causali esposte in premessa:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. 01298822/20062217/001 (ora n. 20062217) del
28.11.2006 e successive modifiche o, in ipotesi, per grave inadempimento ex art. 1453 e 1455 c.c., e per l'effetto condannare la società
[...]
(C.F. – P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Turate (CO) Via Puecher n. 38, all'immediata restituzione in favore della ricorrente proprietaria
[...]
, rappresentata da , in persona del Parte_3 Parte_2
pagina 1 di 5 suo legale rappresentante pro tempore, del compendio immobiliare libero da persone e cose di cui al predetto contratto di locazione n. 01298822/20062217/001
(ora n. 20062217) del 28.11.2006, all'atto di compravendita del 28.11.2006 (Rep.
11511 – Racc. n. 4380) ai rogiti del Dott. , Notaio in Saronno e Persona_1 successive modifiche e variazioni ovvero: bene immobile (FABBRICATO) sito in Comune di Turate (CO), Via Puecher n. 38
Piano T - 1 censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Turate (CO), al foglio
7, particella 10588, sub 701 Cat. D/1, Rendita Euro 13.768,00.
- condannare ex art. 614 bis c.p.c. parte resistente al pagamento in favore di
[...]
, rappresentata da , in persona del Parte_3 Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione nella riconsegna del cespite oggetto di causa a seguito dell'emanando provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. rappresentata da Parte_3 [...]
ha convenuto in giudizio la per sentire accertare la Parte_2 Controparte_1
intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
01298822/20062217/001 (ora n. 20062217) del 28.11.2006 e successive modifiche (doc.9) sottoscritto tra la concedente e la convenuta, per inadempimento di quest'ultima al Parte_4
pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto (doc.20), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società alla Controparte_1 quale ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a mezzo pec, notifica da intendersi avvenuta alla data del 3.3.2025 ex art.3 ter comma 2 L. 21 gennaio 1994, n. 53.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate, insistendo in particolare nella istanza di provvedimento ex art.614 bis c.p.c..
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione pagina 2 di 5 questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
La titolarità del diritto azionato in capo a deriva da operazioni di cessione con Parte_3
del 6.10.2022 in forza delle quali ha acquistato i rapporti giuridici Controparte_2 Pt_1
derivanti dai contratti di leasing e la titolarità dei beni oggetto di tali contratti già conclusi da
[...]
incorporata in poi nuova denominazione fusa per Parte_4 Controparte_3 Parte_4
incorporazione in a sua volta incorporata in Controparte_4 Controparte_2
Tanto precisato, nel merito dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
• con contratto di locazione finanziaria di immobile da costruire e completare n.
01298822/20062217/001 (ora n. 20062217) sottoscritto il 28.11.2006 (doc. 9) la società Parte_4
si obbligava ad acquistare ed a concedere in locazione finanziaria alla società
[...] [...]
una porzione di terreno in Comune di Turate contestualmente acquistato al solo scopo Controparte_1
di concederlo in locazione a presente al rogito (doc. 10); Controparte_1
• il 04.11.2008 veniva sottoscritto tra le parti “atto integrativo a contratto di locazione finanziaria n.
01298822/20062217/001 per avveramento della condizione sospensiva” (docc.11 e 11bis) a cui faceva seguito la consegna del bene immobile come da verbale sottoscritto in pari data (doc. 12);
• il suddetto bene veniva soppresso (doc. 13) dando origine al bene identificato al Catasto Terreni del
Comune di Turate, Foglio 9, particella 10588 sul quale sono stati costruiti due beni (fabbricati) diversamente censiti, l'uno intestato a l'altro oggi intestato alla Parte_3 [...]
(doc.16) a seguito del riscatto parziale dello stesso come da atto del 21.04.2011 (doc. Controparte_1
17);
• sono intervenute una rinegoziazione del 05.11.2009 (doc.18)e altra il 12.09.2014 con nuova variazione del piano finanziario (doc. 19);
● dal mese di febbraio 2019 l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.15 delle condizioni generali di pagina 3 di 5 contratto);
● con lettera del 20.9.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.20).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di va pertanto accolta. Pt_1 Parte_3
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento anche della istanza di parte ricorrente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna e ritenuto che la prestazione richiesta alla convenuta rientri nell'ambito applicativo della disposizione e che la stessa non sia “manifestamente iniqua” avuto riguardo, tra l'altro, al tempo già decorso dalla interruzione di pagamento dei canoni, dalla comunicazione di risoluzione del contratto di leasing e dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata sin dalla intimata risoluzione del 2022. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla convenuta, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” e dell'assenza di indicazioni sul punto da parte ricorrente, appare equo fissare un importo pari a € 4.000,00 mensili.
Per consentire alla convenuta di adempiere, si dispone che tale somma sia dovuta a decorrere dal trentesimo giorno dal deposito della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così pagina 4 di 5 provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 01298822/20062217/001
(ora n. 20062217) del 28.11.2006 e successive modifiche e condanna la convenuta
[...]
al rilascio immediato in favore di rappresentata da Controparte_1 Parte_3 [...]
del seguente immobile: Parte_2
bene immobile (FABBRICATO) sito in Comune di Turate (CO), Via Puecher n. 38 Piano T - 1 censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Turate (CO), al Foglio 7, particella 10588, sub 701 Cat.
D/1, Rendita Euro 13.768,00. come meglio descritto nell'atto di compravendita, libero da persone e cose;
-condanna al pagamento in favore della ricorrente di € 4.000,00 per Controparte_1
ogni mese o frazione di mese di ritardo nell'attuazione del provvedimento, a partire dalla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di rappresentata da Parte_3 [...]
delle spese che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 Parte_2
per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 26 maggio 2025
La giudice Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4336/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. DE FABRITIIS JACOPO e , elettivamente domiciliato in FORO BONAPARTE 12 20121 MILANO presso il difensore avv. DE FABRITIIS JACOPO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha così concluso all'udienza del 22.5.2025:
rappresentata da Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, per i motivi e le causali esposte in premessa:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. 01298822/20062217/001 (ora n. 20062217) del
28.11.2006 e successive modifiche o, in ipotesi, per grave inadempimento ex art. 1453 e 1455 c.c., e per l'effetto condannare la società
[...]
(C.F. – P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Turate (CO) Via Puecher n. 38, all'immediata restituzione in favore della ricorrente proprietaria
[...]
, rappresentata da , in persona del Parte_3 Parte_2
pagina 1 di 5 suo legale rappresentante pro tempore, del compendio immobiliare libero da persone e cose di cui al predetto contratto di locazione n. 01298822/20062217/001
(ora n. 20062217) del 28.11.2006, all'atto di compravendita del 28.11.2006 (Rep.
11511 – Racc. n. 4380) ai rogiti del Dott. , Notaio in Saronno e Persona_1 successive modifiche e variazioni ovvero: bene immobile (FABBRICATO) sito in Comune di Turate (CO), Via Puecher n. 38
Piano T - 1 censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Turate (CO), al foglio
7, particella 10588, sub 701 Cat. D/1, Rendita Euro 13.768,00.
- condannare ex art. 614 bis c.p.c. parte resistente al pagamento in favore di
[...]
, rappresentata da , in persona del Parte_3 Parte_2 suo legale rappresentante pro tempore, di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione nella riconsegna del cespite oggetto di causa a seguito dell'emanando provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. rappresentata da Parte_3 [...]
ha convenuto in giudizio la per sentire accertare la Parte_2 Controparte_1
intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
01298822/20062217/001 (ora n. 20062217) del 28.11.2006 e successive modifiche (doc.9) sottoscritto tra la concedente e la convenuta, per inadempimento di quest'ultima al Parte_4
pagamento dei canoni ed esercizio da parte della concedente della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali di contratto (doc.20), con condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto e al pagamento delle spese.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la società alla Controparte_1 quale ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a mezzo pec, notifica da intendersi avvenuta alla data del 3.3.2025 ex art.3 ter comma 2 L. 21 gennaio 1994, n. 53.
All'udienza parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha ribadito le conclusioni precisate nell'atto e richiamato le ragioni in esso illustrate, insistendo in particolare nella istanza di provvedimento ex art.614 bis c.p.c..
Dichiarata la contumacia della convenuta, sulle conclusioni della ricorrente e all'esito della discussione pagina 2 di 5 questa giudice si è riservata la decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
La titolarità del diritto azionato in capo a deriva da operazioni di cessione con Parte_3
del 6.10.2022 in forza delle quali ha acquistato i rapporti giuridici Controparte_2 Pt_1
derivanti dai contratti di leasing e la titolarità dei beni oggetto di tali contratti già conclusi da
[...]
incorporata in poi nuova denominazione fusa per Parte_4 Controparte_3 Parte_4
incorporazione in a sua volta incorporata in Controparte_4 Controparte_2
Tanto precisato, nel merito dai documenti prodotti da parte ricorrente si rileva che:
• con contratto di locazione finanziaria di immobile da costruire e completare n.
01298822/20062217/001 (ora n. 20062217) sottoscritto il 28.11.2006 (doc. 9) la società Parte_4
si obbligava ad acquistare ed a concedere in locazione finanziaria alla società
[...] [...]
una porzione di terreno in Comune di Turate contestualmente acquistato al solo scopo Controparte_1
di concederlo in locazione a presente al rogito (doc. 10); Controparte_1
• il 04.11.2008 veniva sottoscritto tra le parti “atto integrativo a contratto di locazione finanziaria n.
01298822/20062217/001 per avveramento della condizione sospensiva” (docc.11 e 11bis) a cui faceva seguito la consegna del bene immobile come da verbale sottoscritto in pari data (doc. 12);
• il suddetto bene veniva soppresso (doc. 13) dando origine al bene identificato al Catasto Terreni del
Comune di Turate, Foglio 9, particella 10588 sul quale sono stati costruiti due beni (fabbricati) diversamente censiti, l'uno intestato a l'altro oggi intestato alla Parte_3 [...]
(doc.16) a seguito del riscatto parziale dello stesso come da atto del 21.04.2011 (doc. Controparte_1
17);
• sono intervenute una rinegoziazione del 05.11.2009 (doc.18)e altra il 12.09.2014 con nuova variazione del piano finanziario (doc. 19);
● dal mese di febbraio 2019 l'utilizzatrice si è resa totalmente inadempiente all'obbligo del pagamento dei canoni;
● la concedente si è quindi avvalsa della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto, con la quale le parti hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali il pagamento del corrispettivo, con conseguente diritto della concedente alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose (art.15 delle condizioni generali di pagina 3 di 5 contratto);
● con lettera del 20.9.2024 la concedente ha intimato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (doc.20).
Ricordato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.Un. n.13533/2001), per effetto dell'intervenuta risoluzione va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio dei beni oggetto di entrambi i contratti.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha smentito né contestato i fatti sopra riportati e documentalmente dimostrati.
La domanda di va pertanto accolta. Pt_1 Parte_3
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento anche della istanza di parte ricorrente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., tenuto conto dell'ampia formulazione del comma 1 che consente di riferirne l'applicabilità ad ogni provvedimento giurisdizionale avente un contenuto di condanna e ritenuto che la prestazione richiesta alla convenuta rientri nell'ambito applicativo della disposizione e che la stessa non sia “manifestamente iniqua” avuto riguardo, tra l'altro, al tempo già decorso dalla interruzione di pagamento dei canoni, dalla comunicazione di risoluzione del contratto di leasing e dalla conseguente protratta detenzione dell'immobile non giustificata sin dalla intimata risoluzione del 2022. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto dalla convenuta, tenuto conto dei criteri delineati dal comma 2 dell'art. 614 bis c.p.c. ossia “del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” e dell'assenza di indicazioni sul punto da parte ricorrente, appare equo fissare un importo pari a € 4.000,00 mensili.
Per consentire alla convenuta di adempiere, si dispone che tale somma sia dovuta a decorrere dal trentesimo giorno dal deposito della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tabellari minimi per le cause di bassa complessità, esclusi compensi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così pagina 4 di 5 provvede:
-accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 01298822/20062217/001
(ora n. 20062217) del 28.11.2006 e successive modifiche e condanna la convenuta
[...]
al rilascio immediato in favore di rappresentata da Controparte_1 Parte_3 [...]
del seguente immobile: Parte_2
bene immobile (FABBRICATO) sito in Comune di Turate (CO), Via Puecher n. 38 Piano T - 1 censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Turate (CO), al Foglio 7, particella 10588, sub 701 Cat.
D/1, Rendita Euro 13.768,00. come meglio descritto nell'atto di compravendita, libero da persone e cose;
-condanna al pagamento in favore della ricorrente di € 4.000,00 per Controparte_1
ogni mese o frazione di mese di ritardo nell'attuazione del provvedimento, a partire dalla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di rappresentata da Parte_3 [...]
delle spese che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi e € 1.686,00 Parte_2
per spese iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva
Milano, 26 maggio 2025
La giudice Laura Massari
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