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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4475/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4475/2023 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. iscritto a ruolo in data 28.10.2024, notificato in data 13.11.2024 da
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI) in Viale della Stazione n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio CASTEGNARO, del
Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Montecchio Maggiore (VI) - Via
Galileo Galilei n. 8, come da procura in calce al ricorso. ricorrente contro
, in persona del Prefetto pro Controparte_1 tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in
Venezia, P.zza San Marco n. 63. resistenti contumaci
In punto: diritti della cittadinanza;
rigetto istanza nulla-osta ingresso in Italia.
All'udienza del 09.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
1 L'avv. CASTEGNARO si riporta al ricorso, di cui chiede l'accoglimento nel merito e occorrendo istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 28.10.2024, il sig. ha Parte_1 rappresentato che:
- in data 04.12.2023 il medesimo, quale “datore di lavoro”, presentava domanda di assunzione, nell'ambito del D.P.C.M. 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”, in favore del “lavoratore”, cittadino extracomunitario,
nato in [...] il [...] e ivi residente (contratto di lavoro colf e badanti); Parte_2
- la rubricava il procedimento con il Codice Pratica P-VI/L/Q/2023/103614; Controparte_1
- in data 24.01.2024 l'Ufficio suddetto inviava, all'interessato, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.
241/1990, così motivando “MOTIVAZIONI QUESTURA : MA : rintraccio Schengen emesso Pt_1 dalla AN con identità da confermare, cittadino di Paese terzo soggetto a rimpatrio Art. 3 del regolamento (EU) 2018/1860”;
- a seguito del preavviso di rigetto, il precedente difensore, avv. Massimo Rizzato del foro di Vicenza, inviava alla Prefettura, a mezzo PEC, comunicazione che si trattava di un'omonimia, dal momento che il lavoratore oggetto di richiesta di nulla-osta, non era mai espatriato dal Bangladesh per Parte_2 venire in Europa;
- successivamente, nel silenzio della Prefettura, il nuovo difensore del ricorrente, subentrato al precedente, avv. Claudio Castegnaro, inviava, in data 28.03.2024, ulteriore comunicazione, a mezzo mail, con cui ribadiva, al preposto dello Sportello Unico per l'Immigrazione, che si trattava di omonimia, allegando copia del passaporto del lavoratore a dimostrazione e comprova che il Parte_2 medesimo era uscito dal Bangladesh solo per recarsi nella vicina India, ma mai era uscito dal suo Paese per recarsi in AN o in qualsiasi altro Paese dell'area Schengen;
- nella stessa comunicazione, il difensore, altresì, dichiarava alla Prefettura la disponibilità del sig. Pt_2
a far acquisire anche le sue impronte digitali, presso l'Ambasciata d'Italia in Bangladesh, per poi
[...] raffrontarle con quelle dell'omonimo , destinatario del rintraccio emesso dalla AN;
Parte_2
- in data 27.08.2024, nondimeno, la procedeva all'emissione di formale provvedimento di CP_1 rigetto dell'istanza, riproducente la stessa motivazione già citata nella precedente comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
2 Tanto premesso, nell'impugnare il provvedimento di rigetto, chiedendone l'annullamento e/o revoca e/o la declaratoria di efficacia, con ogni conseguenza di legge, in punto di diritto parte ricorrente ha dedotto quanto di seguito.
L'art. 3, co.1 del Regolamento EU n. 1860/2018 recita testualmente “Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS
1.Gli Stati membri inseriscono nel SIS le segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. A seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, è immediatamente inserita una segnalazione di rimpatrio nel SIS”.
Orbene, fin da subito (dopo il preavviso di rigetto) era stato segnalato alla Prefettura di Vicenza, da due diversi difensori, come il cittadino oggetto di rintraccio da parte della AN e il lavoratore Parte_2
richiesto per l'assunzione dal ricorrente, fossero evidentemente solo omonimi, ma non la Parte_2 stessa persona.
E, a conferma dell'assunto, era stata data prova, a mezzo produzione del passaporto completo, che il lavoratore mai era uscito dal proprio Paese d'origine (Bangladesh) per recarsi in uno dei Parte_2
Paesi Schengen, e quindi, all'evidenza, che, se non si era mai recato in AN, nemmeno poteva essere il oggetto del rintraccio. Parte_2
Ancora, l'art. 9 del Regolamento EU n. 1860/2018 impone allo Stato membro che esamini la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno (in questo caso l'Italia) di rapportarsi/consultarsi con il Paese segnalante (in questo caso la AN), il quale Paese segnalante deve rispondere alla richiesta nei dieci giorni successivi, la mancata risposta, nel suddetto termine, implicando che il Paese segnalante nulla oppone al rilascio del titolo.
D'altronde, nello stesso provvedimento, emesso dalla AN e riportato nel preavviso di rigetto e nel successivo rigetto, da parte della , si leggeva la dicitura “rintraccio…..con identità da CP_1 confermare”,ragion per cui, ancor più, doveva esservi questo chiarimento Italia-AN sul fatto di chi fosse il da “rintracciare”. Parte_2
Nulla veniva, invece, riferito nel provvedimento di rigetto, in relazione alle eventuali consultazioni e alla risposta (o meno) avuta da parte della AN, semplicemente venendo ribadito che la Questura di
Vicenza aveva dato parere negativo per la presenza della segnalazione/rintraccio Schengen da parte della AN (con identità da confermare), ciò essendo stato, da solo sufficiente per provvedere “de plano” al rigetto dell'istanza.
3 Addirittura, dalle motivazioni addotte nel provvedimento di diniego poteva desumersi che la CP_1 non avesse nemmeno visto o, comunque, preso in considerazione, le comunicazioni dei l due egali, con le quali si rappresentava l'omonimia e veniva prodotta la copia del passaporto dell'interessato, per fornire prova che egli non era mai uscito dal Bangladesh per recarsi in Europa.
Tutto quanto sopra doveva, invece, essere attentamente valutato dallo Sportello unico per l'Immigrazione della Prefettura di Vicenza, al fine di comprendere che, in effetti, il lavoratore richiesto dall'odierno ricorrente nulla aveva a che vedere con il soggetto – altro e con identità da confermare – che la AN stava cercando per il rimpatrio e che, pertanto, ben poteva e doveva essere concesso, per il primo, il nulla-osta richiesto.
Su dette premesse, il ricorrente, proponendo le domande nelle forme del procedimento semplificato ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c., chiedeva che il provvedimento di rigetto venisse annullato, con la possibilità, per il ricorrente, di ottenere il nulla-osta e, conseguentemente, il successivo visto di ingresso in Italia per il lavoratore . Parte_2
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita parte resistente ( e, per essa, il competente ), Controparte_1 Controparte_2 dichiarata contumace alla prima udienza del 9 gennaio 2025.
Alla medesima udienza il ricorso è stato discusso dal procuratore del ricorrente, il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, e riservato immediatamente in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
**************
La domanda a scrutinio va accolta, con ordine alla competente Amministrazione d'immediato rilascio del richiesto nulla osta ai fini del successivo rilascio (in costanza, e previa verifica, della sussistenza delle condizioni e requisiti di legge) del conseguente visto d'ingresso.
Da quanto si apprende dalla lettura del ricorso (la circostanza può ritenersi non contestata, posto tra l'altro che la difesa erariale, che ex lege rappresenta istituzionalmente la competente Amministrazione dello Stato, non si è costituita nonostante rituale notifica degli atti introduttivi), il ricorrente sig. Pt_1
, in data 04.12.2023 quale “datore di lavoro”, presentava domanda di assunzione, nell'ambito del
[...]
D.P.C.M. 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”, in favore del “lavoratore”, cittadino extracomunitario, in atti Parte_2 generalizzato.
4 La domanda, dopo un preavviso di rigetto, è stata rigettata con la motivazione secondo cui il predetto cittadino extracomunitario sarebbe stato soggetto a rimpatrio ex art. 3 del regolamento (EU) 2018/1860 per effetto di rintraccio Schengen emesso dalla AN.
Nondimeno l'Amministrazione italiana risulta non aver dato corso alle opportune consultazioni con il
Paese segnalante per confermare l'effettiva identità tra il soggetto segnalato ed il cittadino extracomunitario per cui è stata proposta la richiesta di nulla osta / visto.
E ciò nonostante l'identità del primo fosse stata ritenuta da confermare e nonostante il passaporto allegato in copia dal ricorrente (suo doc. 5) faccia presumere che il secondo (mai avendo fatto ingresso in AN o altro Paese di area Schengen) non corrisponda all'omonimo destinatario del provvedimento di rintraccio.
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto che la competente Ambasciata d'Italia a Dhaka (Bangladesh) acquisisca le impronte digitali del cittadino extracomunitario per il quale è stata avanzata domanda di nulla osta ai fini del rilascio di successivo visto d'ingresso.
Incombente che, alla luce della prova documentale offerta e del contegno processuale inerte dell'Amministrazione convenuta, può ritenersi oramai superfluo.
La domanda va dunque accolta, come da dispositivo.
In considerazione del fatto che la resistente non si è costituita e non ha quindi in alcun modo opposto la domanda, nulla va infine disposto quanto alle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
ANNULLA il provvedimento emesso in data 27.08.2024 dallo di Vicenza, presso Controparte_1 la Prefettura di Vicenza, di rigetto dell'istanza presentata in data 04.01.2024 (Codice Pratica P-
VI/L/Q/2023/103614), per il rilascio del nulla osta per assunzione del cittadino extracomunitario, Pt_2
nato in [...] il [...] e ivi residente.
[...]
ORDINA all'Amministrazione competente l'immediato rilascio del richiesto nulla osta per assunzione del predetto cittadino extracomunitario ai fini del rilascio (in costanza, e previa verifica, della sussistenza delle condizioni e requisiti di legge) del conseguente visto d'ingresso.
5 NULLA per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, l'8 aprile 2025
6
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4475/2023 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. iscritto a ruolo in data 28.10.2024, notificato in data 13.11.2024 da
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI) in Viale della Stazione n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio CASTEGNARO, del
Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Montecchio Maggiore (VI) - Via
Galileo Galilei n. 8, come da procura in calce al ricorso. ricorrente contro
, in persona del Prefetto pro Controparte_1 tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in
Venezia, P.zza San Marco n. 63. resistenti contumaci
In punto: diritti della cittadinanza;
rigetto istanza nulla-osta ingresso in Italia.
All'udienza del 09.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
1 L'avv. CASTEGNARO si riporta al ricorso, di cui chiede l'accoglimento nel merito e occorrendo istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 28.10.2024, il sig. ha Parte_1 rappresentato che:
- in data 04.12.2023 il medesimo, quale “datore di lavoro”, presentava domanda di assunzione, nell'ambito del D.P.C.M. 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”, in favore del “lavoratore”, cittadino extracomunitario,
nato in [...] il [...] e ivi residente (contratto di lavoro colf e badanti); Parte_2
- la rubricava il procedimento con il Codice Pratica P-VI/L/Q/2023/103614; Controparte_1
- in data 24.01.2024 l'Ufficio suddetto inviava, all'interessato, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.
241/1990, così motivando “MOTIVAZIONI QUESTURA : MA : rintraccio Schengen emesso Pt_1 dalla AN con identità da confermare, cittadino di Paese terzo soggetto a rimpatrio Art. 3 del regolamento (EU) 2018/1860”;
- a seguito del preavviso di rigetto, il precedente difensore, avv. Massimo Rizzato del foro di Vicenza, inviava alla Prefettura, a mezzo PEC, comunicazione che si trattava di un'omonimia, dal momento che il lavoratore oggetto di richiesta di nulla-osta, non era mai espatriato dal Bangladesh per Parte_2 venire in Europa;
- successivamente, nel silenzio della Prefettura, il nuovo difensore del ricorrente, subentrato al precedente, avv. Claudio Castegnaro, inviava, in data 28.03.2024, ulteriore comunicazione, a mezzo mail, con cui ribadiva, al preposto dello Sportello Unico per l'Immigrazione, che si trattava di omonimia, allegando copia del passaporto del lavoratore a dimostrazione e comprova che il Parte_2 medesimo era uscito dal Bangladesh solo per recarsi nella vicina India, ma mai era uscito dal suo Paese per recarsi in AN o in qualsiasi altro Paese dell'area Schengen;
- nella stessa comunicazione, il difensore, altresì, dichiarava alla Prefettura la disponibilità del sig. Pt_2
a far acquisire anche le sue impronte digitali, presso l'Ambasciata d'Italia in Bangladesh, per poi
[...] raffrontarle con quelle dell'omonimo , destinatario del rintraccio emesso dalla AN;
Parte_2
- in data 27.08.2024, nondimeno, la procedeva all'emissione di formale provvedimento di CP_1 rigetto dell'istanza, riproducente la stessa motivazione già citata nella precedente comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
2 Tanto premesso, nell'impugnare il provvedimento di rigetto, chiedendone l'annullamento e/o revoca e/o la declaratoria di efficacia, con ogni conseguenza di legge, in punto di diritto parte ricorrente ha dedotto quanto di seguito.
L'art. 3, co.1 del Regolamento EU n. 1860/2018 recita testualmente “Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS
1.Gli Stati membri inseriscono nel SIS le segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. A seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio, è immediatamente inserita una segnalazione di rimpatrio nel SIS”.
Orbene, fin da subito (dopo il preavviso di rigetto) era stato segnalato alla Prefettura di Vicenza, da due diversi difensori, come il cittadino oggetto di rintraccio da parte della AN e il lavoratore Parte_2
richiesto per l'assunzione dal ricorrente, fossero evidentemente solo omonimi, ma non la Parte_2 stessa persona.
E, a conferma dell'assunto, era stata data prova, a mezzo produzione del passaporto completo, che il lavoratore mai era uscito dal proprio Paese d'origine (Bangladesh) per recarsi in uno dei Parte_2
Paesi Schengen, e quindi, all'evidenza, che, se non si era mai recato in AN, nemmeno poteva essere il oggetto del rintraccio. Parte_2
Ancora, l'art. 9 del Regolamento EU n. 1860/2018 impone allo Stato membro che esamini la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno (in questo caso l'Italia) di rapportarsi/consultarsi con il Paese segnalante (in questo caso la AN), il quale Paese segnalante deve rispondere alla richiesta nei dieci giorni successivi, la mancata risposta, nel suddetto termine, implicando che il Paese segnalante nulla oppone al rilascio del titolo.
D'altronde, nello stesso provvedimento, emesso dalla AN e riportato nel preavviso di rigetto e nel successivo rigetto, da parte della , si leggeva la dicitura “rintraccio…..con identità da CP_1 confermare”,ragion per cui, ancor più, doveva esservi questo chiarimento Italia-AN sul fatto di chi fosse il da “rintracciare”. Parte_2
Nulla veniva, invece, riferito nel provvedimento di rigetto, in relazione alle eventuali consultazioni e alla risposta (o meno) avuta da parte della AN, semplicemente venendo ribadito che la Questura di
Vicenza aveva dato parere negativo per la presenza della segnalazione/rintraccio Schengen da parte della AN (con identità da confermare), ciò essendo stato, da solo sufficiente per provvedere “de plano” al rigetto dell'istanza.
3 Addirittura, dalle motivazioni addotte nel provvedimento di diniego poteva desumersi che la CP_1 non avesse nemmeno visto o, comunque, preso in considerazione, le comunicazioni dei l due egali, con le quali si rappresentava l'omonimia e veniva prodotta la copia del passaporto dell'interessato, per fornire prova che egli non era mai uscito dal Bangladesh per recarsi in Europa.
Tutto quanto sopra doveva, invece, essere attentamente valutato dallo Sportello unico per l'Immigrazione della Prefettura di Vicenza, al fine di comprendere che, in effetti, il lavoratore richiesto dall'odierno ricorrente nulla aveva a che vedere con il soggetto – altro e con identità da confermare – che la AN stava cercando per il rimpatrio e che, pertanto, ben poteva e doveva essere concesso, per il primo, il nulla-osta richiesto.
Su dette premesse, il ricorrente, proponendo le domande nelle forme del procedimento semplificato ex art. 281 undecies comma 2 c.p.c., chiedeva che il provvedimento di rigetto venisse annullato, con la possibilità, per il ricorrente, di ottenere il nulla-osta e, conseguentemente, il successivo visto di ingresso in Italia per il lavoratore . Parte_2
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita parte resistente ( e, per essa, il competente ), Controparte_1 Controparte_2 dichiarata contumace alla prima udienza del 9 gennaio 2025.
Alla medesima udienza il ricorso è stato discusso dal procuratore del ricorrente, il quale ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, e riservato immediatamente in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
**************
La domanda a scrutinio va accolta, con ordine alla competente Amministrazione d'immediato rilascio del richiesto nulla osta ai fini del successivo rilascio (in costanza, e previa verifica, della sussistenza delle condizioni e requisiti di legge) del conseguente visto d'ingresso.
Da quanto si apprende dalla lettura del ricorso (la circostanza può ritenersi non contestata, posto tra l'altro che la difesa erariale, che ex lege rappresenta istituzionalmente la competente Amministrazione dello Stato, non si è costituita nonostante rituale notifica degli atti introduttivi), il ricorrente sig. Pt_1
, in data 04.12.2023 quale “datore di lavoro”, presentava domanda di assunzione, nell'ambito del
[...]
D.P.C.M. 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”, in favore del “lavoratore”, cittadino extracomunitario, in atti Parte_2 generalizzato.
4 La domanda, dopo un preavviso di rigetto, è stata rigettata con la motivazione secondo cui il predetto cittadino extracomunitario sarebbe stato soggetto a rimpatrio ex art. 3 del regolamento (EU) 2018/1860 per effetto di rintraccio Schengen emesso dalla AN.
Nondimeno l'Amministrazione italiana risulta non aver dato corso alle opportune consultazioni con il
Paese segnalante per confermare l'effettiva identità tra il soggetto segnalato ed il cittadino extracomunitario per cui è stata proposta la richiesta di nulla osta / visto.
E ciò nonostante l'identità del primo fosse stata ritenuta da confermare e nonostante il passaporto allegato in copia dal ricorrente (suo doc. 5) faccia presumere che il secondo (mai avendo fatto ingresso in AN o altro Paese di area Schengen) non corrisponda all'omonimo destinatario del provvedimento di rintraccio.
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto che la competente Ambasciata d'Italia a Dhaka (Bangladesh) acquisisca le impronte digitali del cittadino extracomunitario per il quale è stata avanzata domanda di nulla osta ai fini del rilascio di successivo visto d'ingresso.
Incombente che, alla luce della prova documentale offerta e del contegno processuale inerte dell'Amministrazione convenuta, può ritenersi oramai superfluo.
La domanda va dunque accolta, come da dispositivo.
In considerazione del fatto che la resistente non si è costituita e non ha quindi in alcun modo opposto la domanda, nulla va infine disposto quanto alle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
ANNULLA il provvedimento emesso in data 27.08.2024 dallo di Vicenza, presso Controparte_1 la Prefettura di Vicenza, di rigetto dell'istanza presentata in data 04.01.2024 (Codice Pratica P-
VI/L/Q/2023/103614), per il rilascio del nulla osta per assunzione del cittadino extracomunitario, Pt_2
nato in [...] il [...] e ivi residente.
[...]
ORDINA all'Amministrazione competente l'immediato rilascio del richiesto nulla osta per assunzione del predetto cittadino extracomunitario ai fini del rilascio (in costanza, e previa verifica, della sussistenza delle condizioni e requisiti di legge) del conseguente visto d'ingresso.
5 NULLA per le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, l'8 aprile 2025
6
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)