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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10588/2019 TRA
nato a [...] e IC (CE) il 02/10/1975, rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1
Savino, con cui elett. dom. in Volla (NA) al viale Vesuvio n. 8, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. N. Di Ronza, con cui elett. dom. in CP_1
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, giusta procura generale alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del dal 01/07/2015 al Parte_2
10/12/2017, in virtù di contratto di lavor prorogato, part-time;
- di aver svolto le mansioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con inquadramento nella cat. D1;
- che, alla scadenza del rapporto, il aveva trasmesso all' il Parte_2 CP_1 modello TFR1 ma, ciononostante la liquidazione d R maturato. Dedotta la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore del TFR, maturato e non corrisposto alla cessazione dell'intercorso rapporto presso il Comune di Dragoni (CE) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo favore dell'importo complessivo CP_1 di €2.424,21 a titolo di TFR (corrispondenti ad € 1.939,98 al netto delle ritenute di legge), per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, contestava la fondatezza del CP_1 ricorso, deducendo in particolare che la pratica di parte ricorrente era stata annullata per continuità di servizio, in quanto svolgeva attività lavorativa presso altro ente comunale. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 21/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, successivamente rinviata anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente agisce nel presente giudizio chiedendo la corresponsione del TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del Parte_2 al 01/07/2015 al 10/12/2017.
[...] revidenziale, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, deduce l'infrazionabilità del TFR nel caso di permanenza di rapporto di lavoro pubblico, avvenuta nel caso di specie a seguito di assunzione del ricorrente, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del di Riardo a far data dal 07/06/2017, ovvero in costanza di Pt_2 rapporto con il Parte_2
Tanto premess uanto segue. Il tema della frazionabilità è stato oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24280 del 14/11/2014, Rv. 633079 - 01), che hanno evidenziato l'intervenuto cambiamento del quadro normativo, perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (legge n. 335 del 1995), ha “armonizzato” i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 C.C. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982). L'art. 2 c. 5 della suddetta legge, ha armonizzato i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, prevedendo che “Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”. Tale ultima previsione stabilisce che il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2120 C.C., co. 1), e pertanto, per espressa previsione normativa, il collegamento è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite è stato confermato da recenti pronunce di legittimità, in cui è stato evidenziato che “All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano […] Hanno, quindi affermato le Sezioni Unite che è pertanto chiaro il carattere “retributivo e sinallagmatico” del TFR. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto
2 previdenziale” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2829 del 05/02/2021; Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020). Con recentissimo arresto (Cass., Sez. L., n. 9141 del 05/04/2024), richiamando i precedenti indicati, la Suprema Corte ha precisato che “D'altronde, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020), a tenore dell'art. 1, comma 6, d.P.C.M. 20 dicembre 1999, il trattamento di fine rapporto è liquidato dall' (ex «alla cessazione CP_1 CP_2 dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 19 . Analogamente, il successivo art. 2 prevede che, nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000, si applicano le regole «concessive» di cui alla legge n. 297 del 1982. Pertanto, l'esigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità CP_1 temporale, , di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo, ai fini della esigibilità del TFR, la «cessazione dal servizio» ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione”. Applicando i richiamati canoni ermeneutici alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del abbia Parte_2 determinato la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del d e del TFR maturato nel periodo alle dipendenze del predetto ente, ovvero dal 01/07/2015 al 10/12/2017, circostanza incontestata e documentalmente provata (cfr. modello TFR1 versato in atti). Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute – tenuto conto dei conteggi elaborati da parte ricorrente, non contestati dall'ente resistente - le stesse vanno determinate in complessivi € 2.424,21. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione della natura interpretativa della questione, e del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.424,21, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 08/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10588/2019 TRA
nato a [...] e IC (CE) il 02/10/1975, rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1
Savino, con cui elett. dom. in Volla (NA) al viale Vesuvio n. 8, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. N. Di Ronza, con cui elett. dom. in CP_1
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, giusta procura generale alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del dal 01/07/2015 al Parte_2
10/12/2017, in virtù di contratto di lavor prorogato, part-time;
- di aver svolto le mansioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con inquadramento nella cat. D1;
- che, alla scadenza del rapporto, il aveva trasmesso all' il Parte_2 CP_1 modello TFR1 ma, ciononostante la liquidazione d R maturato. Dedotta la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore del TFR, maturato e non corrisposto alla cessazione dell'intercorso rapporto presso il Comune di Dragoni (CE) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in suo favore dell'importo complessivo CP_1 di €2.424,21 a titolo di TFR (corrispondenti ad € 1.939,98 al netto delle ritenute di legge), per i titoli e le causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo”. Spese vinte, con attribuzione.
1 Si costituiva in giudizio l' che, con articolata memoria, contestava la fondatezza del CP_1 ricorso, deducendo in particolare che la pratica di parte ricorrente era stata annullata per continuità di servizio, in quanto svolgeva attività lavorativa presso altro ente comunale. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 21/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, successivamente rinviata anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente agisce nel presente giudizio chiedendo la corresponsione del TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del Parte_2 al 01/07/2015 al 10/12/2017.
[...] revidenziale, nel contestare la fondatezza della domanda attorea, deduce l'infrazionabilità del TFR nel caso di permanenza di rapporto di lavoro pubblico, avvenuta nel caso di specie a seguito di assunzione del ricorrente, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del di Riardo a far data dal 07/06/2017, ovvero in costanza di Pt_2 rapporto con il Parte_2
Tanto premess uanto segue. Il tema della frazionabilità è stato oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24280 del 14/11/2014, Rv. 633079 - 01), che hanno evidenziato l'intervenuto cambiamento del quadro normativo, perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (legge n. 335 del 1995), ha “armonizzato” i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 C.C. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982). L'art. 2 c. 5 della suddetta legge, ha armonizzato i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, prevedendo che “Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”. Tale ultima previsione stabilisce che il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2120 C.C., co. 1), e pertanto, per espressa previsione normativa, il collegamento è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite è stato confermato da recenti pronunce di legittimità, in cui è stato evidenziato che “All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano […] Hanno, quindi affermato le Sezioni Unite che è pertanto chiaro il carattere “retributivo e sinallagmatico” del TFR. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto
2 previdenziale” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2829 del 05/02/2021; Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020). Con recentissimo arresto (Cass., Sez. L., n. 9141 del 05/04/2024), richiamando i precedenti indicati, la Suprema Corte ha precisato che “D'altronde, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo 2020), a tenore dell'art. 1, comma 6, d.P.C.M. 20 dicembre 1999, il trattamento di fine rapporto è liquidato dall' (ex «alla cessazione CP_1 CP_2 dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 19 . Analogamente, il successivo art. 2 prevede che, nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000, si applicano le regole «concessive» di cui alla legge n. 297 del 1982. Pertanto, l'esigibilità del TFR è stata ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità CP_1 temporale, , di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo, ai fini della esigibilità del TFR, la «cessazione dal servizio» ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione”. Applicando i richiamati canoni ermeneutici alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del abbia Parte_2 determinato la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del d e del TFR maturato nel periodo alle dipendenze del predetto ente, ovvero dal 01/07/2015 al 10/12/2017, circostanza incontestata e documentalmente provata (cfr. modello TFR1 versato in atti). Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute – tenuto conto dei conteggi elaborati da parte ricorrente, non contestati dall'ente resistente - le stesse vanno determinate in complessivi € 2.424,21. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione della natura interpretativa della questione, e del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.424,21, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 08/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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