CA
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/11/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 505/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 505/2021 R.G. posta in decisione con provvedimento del 30.9.2025/1.10.2025 emesso in esito alla udienza del 25.09.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], come difensore di sé medesimo ex art 86
c.p.c., avendone la qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Laureana di
Borrello al C.so Umberto I n.2, fax 0966900852 e/o indirizzo P.E.C.
, Email_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
C.F , via A. Bergamini n. 50, 00159 - ROMA, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelita ALVARO del Foro di Palmi, con studio in Palmi alla via Poeta n. 93;
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. 170/2021, depositata il 02.03.2021
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 22.01.2019 adiva il Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna di al risarcimento dei Parte_2 danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura a causa del sinistro avvenuto in data
22.03.2017 alle ore 16.30 circa mentre percorreva l'autostrada A/30 CE/SA. Deduceva che,
1 in tale circostanza, mentre stava percorrendo il suddetto tratto stradale, conformemente ai limiti di velocità consentiti in costanza di sorpasso, impattava improvvisamente con del materiale incustodito insistente sulla corsia, consistente in un rotolo di tubi di plastica, di discreto calibro e volume, probabilmente caduto e perso da mezzo pesante. Aggiungeva che l'urto era stato inevitabile, che ne era conseguita la interruzione della marcia e che, nonostante ciò, egli era riuscito ad accostare in una area di sosta. Precisava di avere subito segnalato l'accaduto alla società convenuta ed alla Polizia Stradale della Compagnia di
Caserta Nord, entrambi intervenuti in loco, la prima con addetti che ammettevano la conoscenza del pericolo ed i secondi che redigevano apposito verbale. Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla esclusiva responsabilità della società convenuta, chiedeva la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 6.249,98 oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 17.04.2019 si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale adito ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. Rilevava nel merito l'infondatezza della pretesa per insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. ricorrendo una ipotesi di caso fortuito. In subordine chiedeva l'esclusione o la limitazione della responsabilità della convenuta per concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c., il quale aveva contribuito alla produzione del danno. Concludeva per il rigetto della domanda con pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e decisa con sentenza n.170/2021, pubblicata 02.03.2021, con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda di parte attrice e condannava la stessa alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso detta sentenza proponeva appello, depositato in data 07.10.2021 l'originario attore deducendo che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il caso fortuito in virtù del tempestivo intervento da parte del custode nel breve lasso di tempo intercorrente tra la segnalazione con la comunicazione radio e la rimozione dei materiali incustoditi, mentre egli aveva rappresentato che nessun camion o furgone era stato colto nell'immediatezza di perdere il proprio carico e che il rotolo giacente sulla corsia fosse statico, da ciò discendendo la responsabilità dell'ente custode della strada. Aggiungeva che detto obbligo di custodia non sorgeva solo in seguito alla comunicazione della esistenza della situazione di pericolo da parte di terzi. Contestava, inoltre, la condanna alle spese ritenendo che sussistevano i presupposti per disporre la compensazione delle spese. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 02.02.2022 si costituiva l'appellata, chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito, sostenendo che il fatto del terzo - rappresentato dalla perdita del materiale – integrava gli estremi del caso fortuito che esclusiva la responsabilità dell'ente e che prima della segnalazione dell'accaduto avvenuta
2 alle ore 16.47 da parete dello stesso attore, nessuna comunicazione era pervenuta da parte di altri utenti della strada, in ordine alla presenza di materiale ingombrante sulla sede autostradale, che era stato prontamente rimosso alle ore 17.25, ovvero 38 minuti dopo dalla prima ed unica segnalazione pervenuta.
Aggiungeva che gli unici testi escussi si erano limitati a confermare il preventivo dei danni subiti dalla autovettura senza nulla riferire in ordine alla dinamica del sinistro e che, non avendo il provveduto alla intimazione, lo stesso era decaduto dalla facoltà di Pt_1 escutere i testi e agenti della polizia stradale intervenuti su posto e Tes_1 Tes_2 redattori del verbale di intervento. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del proposto gravame con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
In esito alla udienza del 25.9.2025 – nella quale le parti precisavano le conclusioni - con provvedimento del 30.9.2025, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'atto di appello deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Al riguardo, in base alla più convincente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
9425/2025), tale norma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti di gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è stata chiesta la riforma cosicchè il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente. In particolare gli oneri imposti alla parte da tale disposizione devono essere interpretati nel senso che essi richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa individuazione non solo dei punti e dei capi di sentenza che vengono impugnati ma anche dei passaggi argomentativi che li sorreggono. Tali passaggi devono essere poi contestati attraverso la proposizione di argomentazioni alternative rispetto a quelle adottate dal primo giudice e chiarendo perchè tali argomentazioni condurrebbero alle modifiche richieste. Nel caso in esame, parte appellante non appare avere disatteso tali disposizioni avendo evidenziato la parte della sentenza ritenuta carente e viziata della quale ha chiesto la modifica.
L'appello, alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi ritenersi ammissibile alla stregua dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che ricorra, nel caso di specie, una ipotesi di responsabilità oggettiva, rispetto alla quale sul
3 danneggiato incomberà esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la riconducibilità causale dello stesso all'oggetto della custodia, gravando sul custode solo l'onere di dare la prova del caso fortuito che esclude il nesso di causalità .
Secondo Le Sezioni Unite della Suprema Corte tale responsabilità “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022 n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023 n.11152).
Pertanto, al fine di andare esente da responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia l'ente, quale titolare del potere di custodia e quindi anche di disponibilità di fatto della res, è onerato della prova dell'esistenza di una causa idonea ad impedire all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi, o di provare l'esistenza del caso fortuito consistente in un fatto naturale atto ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro.
La diligenza nella custodia della res deve essere valutata in concreto e, pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie ed, invero, secondo la Corte di legittimità pronunciatasi in merito alla ipotesi di pericolo derivato da una causa estrinseca , “l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile
l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del 18/12/2024 n.
33128) ed ancora: “In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art.
2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che
l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).
Conseguentemente sull'ente custode della strada pubblica incombe l'onere di provare di aver compiuto, dopo la segnalazione della situazione di pericolo per la pubblica circolazione, tutte
4 le attività necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza sul sedime stradale ovvero che, per l'eccezionalità della situazione verificatasi, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente abbia potuto provvedere a rimuovere la situazione di pericolo (Cassazione civile sez.
VI, 14/05/2013, n.11517.)
Secondo la Suprema Corte, ancora, A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che
l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in applicazione dell'art. 2043 cod. civ. piuttosto che dell'art.
2051 cod. civ., aveva ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata).” (Cass. Civile Sent. n. 4495/2011.)
Tenuto conto dei principi sopra richiamati, ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Invero, alla luce degli elementi acquisiti deve affermarsi che il sinistro de quo si è verificato alle ore 16:30 circa, del 22.3.2017 e che il ha tempestivamente segnalato Pt_1
l'accaduto alla convenuta alle ore 16:48, ossia nei 18 minuti successivi Controparte_1 come da Giornale di Sala della Polizia Stradale, allegato agli atti del primo grado di CP_2 giudizio.
In assenza di dati di segno contrario, deve affermarsi che l'appellata, sino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza di materiale ingombrante lungo quel tratto di autostrada, che, risulta dagli atti, ha prontamente provveduto a rimuovere eliminando la situazione di pericolo.
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di precedenti segnalazioni della presenza dell'ostacolo insistente sulla corsia (non avendo in alcun modo il dato la prova Pt_1 della conoscenza da parte dell'ente della presenza del materiale sulla strada prima della segnalazione dallo stesso effettuata), l'ente incaricato di custodire la strada non avrebbe potuto impedire tempestivamente l'evento dannoso, intervenendo prima dell'arrivo del veicolo condotto dall'odierno appellato.
Pertanto, la presenza del materiale sul quale il è impattato deve qualificarsi come Pt_1 evento straordinario ed imprevedibile avvenuto in un arco temporale ristretto nel corso del
5 quale non era stato possibile predisporre un intervento di ripristino, ovvero di segnalazione del pericolo nel tratto interessato.
Da ciò discende la esclusione della responsabilità dell'ente convenuto per il danno subito dal
Pt_1
Alla luce delle precedenti valutazioni la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi infondata e da ciò discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si pongono a carico dell'appellante per il principio di soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000 – tenuto conto del valore della domanda, determinato dall'attore in €
6.249,98 - per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, applicando i valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, compenso tabellare (valori minimi) €
2.906,00.
Infine deve darsi atto, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_3 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 170/2021 emessa nel procedimento RG n. 131/2019, e pubblicata in data 02.03.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante, a rimborsare alla appellata le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della ricorrenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
14/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 505/2021 R.G. posta in decisione con provvedimento del 30.9.2025/1.10.2025 emesso in esito alla udienza del 25.09.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], come difensore di sé medesimo ex art 86
c.p.c., avendone la qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Laureana di
Borrello al C.so Umberto I n.2, fax 0966900852 e/o indirizzo P.E.C.
, Email_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
C.F , via A. Bergamini n. 50, 00159 - ROMA, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelita ALVARO del Foro di Palmi, con studio in Palmi alla via Poeta n. 93;
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. 170/2021, depositata il 02.03.2021
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 22.01.2019 adiva il Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna di al risarcimento dei Parte_2 danni patrimoniali subiti dalla propria autovettura a causa del sinistro avvenuto in data
22.03.2017 alle ore 16.30 circa mentre percorreva l'autostrada A/30 CE/SA. Deduceva che,
1 in tale circostanza, mentre stava percorrendo il suddetto tratto stradale, conformemente ai limiti di velocità consentiti in costanza di sorpasso, impattava improvvisamente con del materiale incustodito insistente sulla corsia, consistente in un rotolo di tubi di plastica, di discreto calibro e volume, probabilmente caduto e perso da mezzo pesante. Aggiungeva che l'urto era stato inevitabile, che ne era conseguita la interruzione della marcia e che, nonostante ciò, egli era riuscito ad accostare in una area di sosta. Precisava di avere subito segnalato l'accaduto alla società convenuta ed alla Polizia Stradale della Compagnia di
Caserta Nord, entrambi intervenuti in loco, la prima con addetti che ammettevano la conoscenza del pericolo ed i secondi che redigevano apposito verbale. Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla esclusiva responsabilità della società convenuta, chiedeva la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 6.249,98 oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 17.04.2019 si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale adito ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. Rilevava nel merito l'infondatezza della pretesa per insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. ricorrendo una ipotesi di caso fortuito. In subordine chiedeva l'esclusione o la limitazione della responsabilità della convenuta per concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c., il quale aveva contribuito alla produzione del danno. Concludeva per il rigetto della domanda con pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e decisa con sentenza n.170/2021, pubblicata 02.03.2021, con la quale il Tribunale di Palmi rigettava la domanda di parte attrice e condannava la stessa alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso detta sentenza proponeva appello, depositato in data 07.10.2021 l'originario attore deducendo che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il caso fortuito in virtù del tempestivo intervento da parte del custode nel breve lasso di tempo intercorrente tra la segnalazione con la comunicazione radio e la rimozione dei materiali incustoditi, mentre egli aveva rappresentato che nessun camion o furgone era stato colto nell'immediatezza di perdere il proprio carico e che il rotolo giacente sulla corsia fosse statico, da ciò discendendo la responsabilità dell'ente custode della strada. Aggiungeva che detto obbligo di custodia non sorgeva solo in seguito alla comunicazione della esistenza della situazione di pericolo da parte di terzi. Contestava, inoltre, la condanna alle spese ritenendo che sussistevano i presupposti per disporre la compensazione delle spese. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 02.02.2022 si costituiva l'appellata, chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito, sostenendo che il fatto del terzo - rappresentato dalla perdita del materiale – integrava gli estremi del caso fortuito che esclusiva la responsabilità dell'ente e che prima della segnalazione dell'accaduto avvenuta
2 alle ore 16.47 da parete dello stesso attore, nessuna comunicazione era pervenuta da parte di altri utenti della strada, in ordine alla presenza di materiale ingombrante sulla sede autostradale, che era stato prontamente rimosso alle ore 17.25, ovvero 38 minuti dopo dalla prima ed unica segnalazione pervenuta.
Aggiungeva che gli unici testi escussi si erano limitati a confermare il preventivo dei danni subiti dalla autovettura senza nulla riferire in ordine alla dinamica del sinistro e che, non avendo il provveduto alla intimazione, lo stesso era decaduto dalla facoltà di Pt_1 escutere i testi e agenti della polizia stradale intervenuti su posto e Tes_1 Tes_2 redattori del verbale di intervento. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del proposto gravame con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
In esito alla udienza del 25.9.2025 – nella quale le parti precisavano le conclusioni - con provvedimento del 30.9.2025, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'atto di appello deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Al riguardo, in base alla più convincente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
9425/2025), tale norma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti di gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è stata chiesta la riforma cosicchè il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente. In particolare gli oneri imposti alla parte da tale disposizione devono essere interpretati nel senso che essi richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa individuazione non solo dei punti e dei capi di sentenza che vengono impugnati ma anche dei passaggi argomentativi che li sorreggono. Tali passaggi devono essere poi contestati attraverso la proposizione di argomentazioni alternative rispetto a quelle adottate dal primo giudice e chiarendo perchè tali argomentazioni condurrebbero alle modifiche richieste. Nel caso in esame, parte appellante non appare avere disatteso tali disposizioni avendo evidenziato la parte della sentenza ritenuta carente e viziata della quale ha chiesto la modifica.
L'appello, alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi ritenersi ammissibile alla stregua dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che ricorra, nel caso di specie, una ipotesi di responsabilità oggettiva, rispetto alla quale sul
3 danneggiato incomberà esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la riconducibilità causale dello stesso all'oggetto della custodia, gravando sul custode solo l'onere di dare la prova del caso fortuito che esclude il nesso di causalità .
Secondo Le Sezioni Unite della Suprema Corte tale responsabilità “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022 n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023 n.11152).
Pertanto, al fine di andare esente da responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia l'ente, quale titolare del potere di custodia e quindi anche di disponibilità di fatto della res, è onerato della prova dell'esistenza di una causa idonea ad impedire all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi, o di provare l'esistenza del caso fortuito consistente in un fatto naturale atto ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro.
La diligenza nella custodia della res deve essere valutata in concreto e, pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie ed, invero, secondo la Corte di legittimità pronunciatasi in merito alla ipotesi di pericolo derivato da una causa estrinseca , “l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile
l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., sez. III, Ordinanza del 18/12/2024 n.
33128) ed ancora: “In tema di responsabilità dell'ente proprietario di una strada, ex art.
2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilità del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che
l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata così istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).
Conseguentemente sull'ente custode della strada pubblica incombe l'onere di provare di aver compiuto, dopo la segnalazione della situazione di pericolo per la pubblica circolazione, tutte
4 le attività necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza sul sedime stradale ovvero che, per l'eccezionalità della situazione verificatasi, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente abbia potuto provvedere a rimuovere la situazione di pericolo (Cassazione civile sez.
VI, 14/05/2013, n.11517.)
Secondo la Suprema Corte, ancora, A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che
l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in applicazione dell'art. 2043 cod. civ. piuttosto che dell'art.
2051 cod. civ., aveva ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata).” (Cass. Civile Sent. n. 4495/2011.)
Tenuto conto dei principi sopra richiamati, ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Invero, alla luce degli elementi acquisiti deve affermarsi che il sinistro de quo si è verificato alle ore 16:30 circa, del 22.3.2017 e che il ha tempestivamente segnalato Pt_1
l'accaduto alla convenuta alle ore 16:48, ossia nei 18 minuti successivi Controparte_1 come da Giornale di Sala della Polizia Stradale, allegato agli atti del primo grado di CP_2 giudizio.
In assenza di dati di segno contrario, deve affermarsi che l'appellata, sino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza di materiale ingombrante lungo quel tratto di autostrada, che, risulta dagli atti, ha prontamente provveduto a rimuovere eliminando la situazione di pericolo.
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di precedenti segnalazioni della presenza dell'ostacolo insistente sulla corsia (non avendo in alcun modo il dato la prova Pt_1 della conoscenza da parte dell'ente della presenza del materiale sulla strada prima della segnalazione dallo stesso effettuata), l'ente incaricato di custodire la strada non avrebbe potuto impedire tempestivamente l'evento dannoso, intervenendo prima dell'arrivo del veicolo condotto dall'odierno appellato.
Pertanto, la presenza del materiale sul quale il è impattato deve qualificarsi come Pt_1 evento straordinario ed imprevedibile avvenuto in un arco temporale ristretto nel corso del
5 quale non era stato possibile predisporre un intervento di ripristino, ovvero di segnalazione del pericolo nel tratto interessato.
Da ciò discende la esclusione della responsabilità dell'ente convenuto per il danno subito dal
Pt_1
Alla luce delle precedenti valutazioni la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi infondata e da ciò discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio si pongono a carico dell'appellante per il principio di soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000 – tenuto conto del valore della domanda, determinato dall'attore in €
6.249,98 - per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello, applicando i valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, compenso tabellare (valori minimi) €
2.906,00.
Infine deve darsi atto, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_3 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 170/2021 emessa nel procedimento RG n. 131/2019, e pubblicata in data 02.03.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante, a rimborsare alla appellata le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della ricorrenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
14/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
6