CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
GE GI, EL
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 Nominativo_1 n.q. di legale rappresentante della Ricorrente_1 srls. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Benevento, relativo all'anno d'imposta 2018 in relazione a IRPEF, Irap e accessori in ragione del disconoscimento e dunque della ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni documentate da una serie di fatture emesse e ricevute dall'odierno ricorrente.
Ritualmente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate di Benevento eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso impugnato per mancato espletamento del contraddittorio preventivo, e in particolare per l'omesso invio dello schema dell'atto impositivo art.
6-bis della Legge 212/2000.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Invero l'avviso di accertamento impugnato evidenzia che la società ricorrente è stata costituita per proseguire l'attività della ditta individuale del Nominativo_1 il quale risulta essere unico socio della stessa e che a carico della citata ditta individuale, sono stati emessi precedenti avvisi di accertamento relativamente agli anni
2016 e 2017, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, per un importo complessivo di € 2.273.387,00.
È in tali innegabili criticità, già evidenziate dall'Ufficio, che risiedono le motivazioni che giustificano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione. La presenza di fondato pericolo per la riscossione derivante dalla concomitanza degli elementi sopra esposti legittima la notifica immediata dell'avviso di accertamento non preceduto dal contraddittorio informato di cui all'art.
6-bis della Legge 212/2000 così come previsto dal decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.219.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce che tutte le operazioni oggi disconosciute erano state effettuate usando l'ordinaria diligenza sia ex art. 1176 c.c. del “buon padre di famiglia” sia in relazione della qualità professionale ricoperta, avendo lo stesso preliminarmente verificato che tutti i fornitori oggi disconosciuti, pertanto considerati costi presunti indeducibili/inesistenti, erano regolarmente iscritti alla competente C.C.I.A.A., dotati di regolare P.I. attiva e avevano tra l'oggetto sociale quello della rivendita di ricambi auto o codici ateco similari compatibili.
Restano irrilevanti le considerazioni esposte dal ricorrente in merito alla propria condizione di buona fede atteso che (Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, n.28628) in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la ricostruzione del maggiore reddito come effettuata dall'Ufficio Finanziario.
Il motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.
Difatti non v'è dubbio che, in caso di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate deve fornire la prova della inesistenza utilizzando presunzioni, gravi precisi e concordanti.
Pertanto, il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall'Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente (Cass.
Civ., 6 giugno 2012, n. 9108).
Tale prova presuntiva è stata fornita dalla resistente Agenzia delle Entrate.
Infatti, vi sono presunzioni, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972., atteso che la società facente capo all'odierno ricorrente non disponeva né di beni strumentali né di personale per eseguire le operazioni.
Una volta che l'Agenzia ha fornito la prova, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, della inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione, la prova della sussistenza delle operazioni incombeva al contribuente.
Gli elementi addotti dalla ricorrente, non sono, tuttavia idonei a fornire tale dimostrazione. L'opponente, al fine di contestare l'assunto dell'Ufficio, asserisce di aver svolto la propria attività in un immobile oggetto di locazione, servito da utenza domestica, senza il ricorso a dipendenti. Trattasi di una mera allegazione che, oltre a essere sfornita di qualunque supporto probatorio, appare smentita dall'importo delle transazioni ricostruito dall'Agenzia delle Entrate, importo che appare incompatibile con un'attività svolta senza alcuna dimensione organizzativa, e quindi in linea con le deduzioni dell'Ufficio
A fronte di tale deficit probatorio non può sopperire la richiesta prova testimoniale.
Ai sensi dell'art. 7 comma quarto del D.Lgs. n. 546 del 1992 nel testo novellato dalla L. n. 130 del 2022 di
Riforma del processo tributario "La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale".
La norma pur superando il divieto di prova testimoniale sin qui valevole nel processo tributario, va giocoforza coordinata con le generali disposizioni dell'ordinamento sia sostanziale che processuale e con il carattere essenzialmente documentale del processo tributario, si che tale nuovo mezzo di prova assume in realtà carattere eccezionale (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. XV, 16/02/2023, n. 800) allorquando dalla documentazione depositata emergano dubbi sulla fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Non ritiene pertanto il Collegio di dover ammettere tale richiesta istruttoria sia in quanto trattasi di istanza formulata in termini del tutto generici sia per il ruolo dei soggetti che dovrebbero testimoniare i quali, legali rappresentanti delle società clienti dell'odierna ricorrente, avrebbero tutto l'interesse a sostenere l'effettività delle operazioni documentate dalle fatture disconosciute. D'altro canto, anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate dalla parte ricorrente appaiono formulate in termini talmente generici e valutativi da essere del tutto inidonee ad assolvere all'onere probatorio gravante sul contribuente.
Occorre inoltre evidenziare che a seguito dell'invito dell'Ufficio (notificato in data 13/9/2022), il ricorrente non ha esibito la documentazione contabile, nelle more, secondo quanto indicato dallo stesso, oggetto di furto in data 26/9/2022 e dell' esito della cui denuncia (allegata agli atti) non si ha notizia in questa sede. La mancanza di detta documentazione, unitamente alla inidoneità dei documenti esibiti ad escludere la sussistenza delle violazioni accertate, circostanza, quest'ultima, rilevata dall'Ufficio e ritenuta condivisibile, non consentono di verificare la fondatezza delle tesi addotte dal ricorrente.
Infine, parte ricorrente contesta il difetto di motivazione evidenziando la mancata allegazione dei dati tratti dal cd spesometro integrato.
Anche tale doglianza è infondata.
Invero, (Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025, n.16625) non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione.
Nella fattispecie, peraltro nessun vizio motivazionale appare riscontrabile. Difatti la motivazione dell'avviso di accertamento ha principalmente la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo, di ragione, al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Per cui, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione Finanziaria, è sufficiente che la motivazione dell'atto impugnato contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stata determinata la plusvalenza, Orbene, dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato emerge che lo stesso riporta l'esposizione dettagliata degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base del recupero di imposta oggetto del presente giudizio. Tale dettagliata e precisa esposizione consente al soggetto contribuente e al suo difensore di contrastare difendersi nel merito contestando i rilievi mossi dall'amministrazione finanziaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese che si liquidano in € 9.700,00 oltre spese generali iva e cassa come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
GE GI, EL
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1213/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM30200864-2024 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 Nominativo_1 n.q. di legale rappresentante della Ricorrente_1 srls. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Benevento, relativo all'anno d'imposta 2018 in relazione a IRPEF, Irap e accessori in ragione del disconoscimento e dunque della ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni documentate da una serie di fatture emesse e ricevute dall'odierno ricorrente.
Ritualmente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate di Benevento eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso impugnato per mancato espletamento del contraddittorio preventivo, e in particolare per l'omesso invio dello schema dell'atto impositivo art.
6-bis della Legge 212/2000.
La doglianza è infondata e va rigettata.
Invero l'avviso di accertamento impugnato evidenzia che la società ricorrente è stata costituita per proseguire l'attività della ditta individuale del Nominativo_1 il quale risulta essere unico socio della stessa e che a carico della citata ditta individuale, sono stati emessi precedenti avvisi di accertamento relativamente agli anni
2016 e 2017, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, per un importo complessivo di € 2.273.387,00.
È in tali innegabili criticità, già evidenziate dall'Ufficio, che risiedono le motivazioni che giustificano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione. La presenza di fondato pericolo per la riscossione derivante dalla concomitanza degli elementi sopra esposti legittima la notifica immediata dell'avviso di accertamento non preceduto dal contraddittorio informato di cui all'art.
6-bis della Legge 212/2000 così come previsto dal decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.219.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce che tutte le operazioni oggi disconosciute erano state effettuate usando l'ordinaria diligenza sia ex art. 1176 c.c. del “buon padre di famiglia” sia in relazione della qualità professionale ricoperta, avendo lo stesso preliminarmente verificato che tutti i fornitori oggi disconosciuti, pertanto considerati costi presunti indeducibili/inesistenti, erano regolarmente iscritti alla competente C.C.I.A.A., dotati di regolare P.I. attiva e avevano tra l'oggetto sociale quello della rivendita di ricambi auto o codici ateco similari compatibili.
Restano irrilevanti le considerazioni esposte dal ricorrente in merito alla propria condizione di buona fede atteso che (Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, n.28628) in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la ricostruzione del maggiore reddito come effettuata dall'Ufficio Finanziario.
Il motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.
Difatti non v'è dubbio che, in caso di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate deve fornire la prova della inesistenza utilizzando presunzioni, gravi precisi e concordanti.
Pertanto, il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall'Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente (Cass.
Civ., 6 giugno 2012, n. 9108).
Tale prova presuntiva è stata fornita dalla resistente Agenzia delle Entrate.
Infatti, vi sono presunzioni, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972., atteso che la società facente capo all'odierno ricorrente non disponeva né di beni strumentali né di personale per eseguire le operazioni.
Una volta che l'Agenzia ha fornito la prova, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, della inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione, la prova della sussistenza delle operazioni incombeva al contribuente.
Gli elementi addotti dalla ricorrente, non sono, tuttavia idonei a fornire tale dimostrazione. L'opponente, al fine di contestare l'assunto dell'Ufficio, asserisce di aver svolto la propria attività in un immobile oggetto di locazione, servito da utenza domestica, senza il ricorso a dipendenti. Trattasi di una mera allegazione che, oltre a essere sfornita di qualunque supporto probatorio, appare smentita dall'importo delle transazioni ricostruito dall'Agenzia delle Entrate, importo che appare incompatibile con un'attività svolta senza alcuna dimensione organizzativa, e quindi in linea con le deduzioni dell'Ufficio
A fronte di tale deficit probatorio non può sopperire la richiesta prova testimoniale.
Ai sensi dell'art. 7 comma quarto del D.Lgs. n. 546 del 1992 nel testo novellato dalla L. n. 130 del 2022 di
Riforma del processo tributario "La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale".
La norma pur superando il divieto di prova testimoniale sin qui valevole nel processo tributario, va giocoforza coordinata con le generali disposizioni dell'ordinamento sia sostanziale che processuale e con il carattere essenzialmente documentale del processo tributario, si che tale nuovo mezzo di prova assume in realtà carattere eccezionale (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. XV, 16/02/2023, n. 800) allorquando dalla documentazione depositata emergano dubbi sulla fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Non ritiene pertanto il Collegio di dover ammettere tale richiesta istruttoria sia in quanto trattasi di istanza formulata in termini del tutto generici sia per il ruolo dei soggetti che dovrebbero testimoniare i quali, legali rappresentanti delle società clienti dell'odierna ricorrente, avrebbero tutto l'interesse a sostenere l'effettività delle operazioni documentate dalle fatture disconosciute. D'altro canto, anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate dalla parte ricorrente appaiono formulate in termini talmente generici e valutativi da essere del tutto inidonee ad assolvere all'onere probatorio gravante sul contribuente.
Occorre inoltre evidenziare che a seguito dell'invito dell'Ufficio (notificato in data 13/9/2022), il ricorrente non ha esibito la documentazione contabile, nelle more, secondo quanto indicato dallo stesso, oggetto di furto in data 26/9/2022 e dell' esito della cui denuncia (allegata agli atti) non si ha notizia in questa sede. La mancanza di detta documentazione, unitamente alla inidoneità dei documenti esibiti ad escludere la sussistenza delle violazioni accertate, circostanza, quest'ultima, rilevata dall'Ufficio e ritenuta condivisibile, non consentono di verificare la fondatezza delle tesi addotte dal ricorrente.
Infine, parte ricorrente contesta il difetto di motivazione evidenziando la mancata allegazione dei dati tratti dal cd spesometro integrato.
Anche tale doglianza è infondata.
Invero, (Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025, n.16625) non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione.
Nella fattispecie, peraltro nessun vizio motivazionale appare riscontrabile. Difatti la motivazione dell'avviso di accertamento ha principalmente la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo, di ragione, al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Per cui, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione Finanziaria, è sufficiente che la motivazione dell'atto impugnato contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stata determinata la plusvalenza, Orbene, dalla lettura dell'avviso di accertamento impugnato emerge che lo stesso riporta l'esposizione dettagliata degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base del recupero di imposta oggetto del presente giudizio. Tale dettagliata e precisa esposizione consente al soggetto contribuente e al suo difensore di contrastare difendersi nel merito contestando i rilievi mossi dall'amministrazione finanziaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese che si liquidano in € 9.700,00 oltre spese generali iva e cassa come per legge.