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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1006/2025 promossa da: nata a [...] in data [...], residente a [...]
4
e nato a [...] in data [...] e residente a [...]
Melozzo da Forlì n. 23 entrambi elettivamente domiciliati in Bologna alla via Armando Spadini n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Natascia Torri che li rappresenta e difende;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 20/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
pagina 1 di 5 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
08/07/2020 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 07/09/2020;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] in data [...], e nato a Bologna in [...] Parte_2
04.04.1969, celebrato a BOLOGNA il 19/10/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune Bologna al N. 529 P. 2 S. A anno 2002;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Assegna la casa coniugale sita in via Melozzo da Forlì n. 23, che è in comproprietà con la IG.ra al signor che vi continuerà a vivere quale genitore collocatario Pt_1 Parte_2
dei figli;
2) Prende atto che la signora continuerà a vivere nell'abitazione di Via TO Parte_1
n. 4 (di cui è proprietaria al 100%) che ha ristrutturato per metterla a servizio dei figli;
3) , congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione,
per i quali ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza del figlio presso di sé;
4) Colloca entrambi i figli, anche TO, maggiorenne, presso il papà come di fatto avviene dal pagina 2 di 5 entrambi i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori;
5) Dispone, per quanto attiene al diritto di visita, che salvo diversi accordi, i genitori vedranno e staranno con i figli secondo il seguente calendario:
settimane ordinarie
con un genitore: da lunedì a martedì con pernotto per le due sere, da venerdì a domenica con pernotto per le tre sere;
con l'altro genitore: mercoledì e giovedì con pernotto per le due sere a settimane alterne;
vacanze estive
quattro settimane, anche non consecutive, in estate, da decidere entro il 30 aprile di ogni anno;
vacanze natalizie
salvo diversi accordi, che potranno prevedere la suddivisione in due settimane delle vacanze natalizie, lo schema di visite rimarrà il medesimo delle settimane ordinarie;
vacanze pasquali
salvo diversi accordi, lo schema di visite rimarrà il medesimo delle settimane ordinarie;
Pasqua
e pasquetta ad anni alterni;
6) Stante l'autosufficienza economica di entrambi i genitori, ed il collocamento paritario alternato,
dispone che nulla è dovuto quale contributo al mantenimento, né del coniuge né dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Stabilisce, dunque, che Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta durante il tempo in cui questi rimarranno con lui;
7) Dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori;
8) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% così come previsto espressamente dal protocollo in vigore presso il Tribunale Civile di Bologna, in vigore dal 4 settembre 2017, che si riporta integralmente:
Spese ricomprese nel contributo ordinario di mantenimento. Sono le spese necessarie alla
soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa
scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
pagina 3 di 5 a meno che non intervengano tra i genitori — a causa o dopo lo scioglimento dell'unione —
documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente
gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute scelta concordata dello specialista,
comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza
delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive,
precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative
attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta
concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del
genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di
riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto
scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici,
comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra genitori, con le seguenti modalità: il genitore
che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata fax o e-mail), anche in
relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'atro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni
dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con
raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente (come previsto dalle norme sul punto), salvi
diversi accordi.
RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di
adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre
quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai
figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese
scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota
proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9) Prende atto che, in considerazione del fatto che il IG. è rimasto e rimarrà nella casa Pt_2
coniugale (di proprietà comune ai coniugi) e la IG.ra si è trasferita in altra casa (di Pt_1
proprietà esclusiva della stessa) che ha ristrutturato a beneficio dei figli, le parti concordano che per il maggior dispendio economico della IG.ra il IG. verserà alla IG.ra Pt_1 Pt_2
la somma di € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) entro il 5 di ogni mese a mezzo Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato a a titolo di contributo alle Parte_1
spese di mutuo che la IG.ra ha acceso per la ristrutturazione;
Tale contributo permarrà Pt_1
fintantochè il mutuo non sarà estinto (anno 2040), ovvero fintantochè l'immobile di via
Melozzo da Forlì non sarà venduto per concorde volontà delle parti;
10) Prende atto che i coniugi si danno atto di aver definito e risolto ogni questione di natura patrimoniale, di aver diviso i beni in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente;
11) pone le spese della presente procedura a carico della sig.ra Parte_1
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _14.5.2025
___________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 con residenza anagrafica nella casa di Via Melozzo da Forlì che è a lui assegnata;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1006/2025 promossa da: nata a [...] in data [...], residente a [...]
4
e nato a [...] in data [...] e residente a [...]
Melozzo da Forlì n. 23 entrambi elettivamente domiciliati in Bologna alla via Armando Spadini n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Natascia Torri che li rappresenta e difende;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 20/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
pagina 1 di 5 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
08/07/2020 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 07/09/2020;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] in data [...], e nato a Bologna in [...] Parte_2
04.04.1969, celebrato a BOLOGNA il 19/10/2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune Bologna al N. 529 P. 2 S. A anno 2002;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Assegna la casa coniugale sita in via Melozzo da Forlì n. 23, che è in comproprietà con la IG.ra al signor che vi continuerà a vivere quale genitore collocatario Pt_1 Parte_2
dei figli;
2) Prende atto che la signora continuerà a vivere nell'abitazione di Via TO Parte_1
n. 4 (di cui è proprietaria al 100%) che ha ristrutturato per metterla a servizio dei figli;
3) , congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione,
per i quali ciascun genitore potrà decidere secondo i tempi di permanenza del figlio presso di sé;
4) Colloca entrambi i figli, anche TO, maggiorenne, presso il papà come di fatto avviene dal pagina 2 di 5 entrambi i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori;
5) Dispone, per quanto attiene al diritto di visita, che salvo diversi accordi, i genitori vedranno e staranno con i figli secondo il seguente calendario:
settimane ordinarie
con un genitore: da lunedì a martedì con pernotto per le due sere, da venerdì a domenica con pernotto per le tre sere;
con l'altro genitore: mercoledì e giovedì con pernotto per le due sere a settimane alterne;
vacanze estive
quattro settimane, anche non consecutive, in estate, da decidere entro il 30 aprile di ogni anno;
vacanze natalizie
salvo diversi accordi, che potranno prevedere la suddivisione in due settimane delle vacanze natalizie, lo schema di visite rimarrà il medesimo delle settimane ordinarie;
vacanze pasquali
salvo diversi accordi, lo schema di visite rimarrà il medesimo delle settimane ordinarie;
Pasqua
e pasquetta ad anni alterni;
6) Stante l'autosufficienza economica di entrambi i genitori, ed il collocamento paritario alternato,
dispone che nulla è dovuto quale contributo al mantenimento, né del coniuge né dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Stabilisce, dunque, che Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta durante il tempo in cui questi rimarranno con lui;
7) Dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori;
8) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% così come previsto espressamente dal protocollo in vigore presso il Tribunale Civile di Bologna, in vigore dal 4 settembre 2017, che si riporta integralmente:
Spese ricomprese nel contributo ordinario di mantenimento. Sono le spese necessarie alla
soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa
scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
pagina 3 di 5 a meno che non intervengano tra i genitori — a causa o dopo lo scioglimento dell'unione —
documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente
gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute scelta concordata dello specialista,
comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza
delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive,
precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative
attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta
concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del
genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di
riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto
scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici,
comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra genitori, con le seguenti modalità: il genitore
che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata fax o e-mail), anche in
relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'atro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni
dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con
raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente (come previsto dalle norme sul punto), salvi
diversi accordi.
RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di
adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre
quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai
figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese
scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota
proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9) Prende atto che, in considerazione del fatto che il IG. è rimasto e rimarrà nella casa Pt_2
coniugale (di proprietà comune ai coniugi) e la IG.ra si è trasferita in altra casa (di Pt_1
proprietà esclusiva della stessa) che ha ristrutturato a beneficio dei figli, le parti concordano che per il maggior dispendio economico della IG.ra il IG. verserà alla IG.ra Pt_1 Pt_2
la somma di € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) entro il 5 di ogni mese a mezzo Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato a a titolo di contributo alle Parte_1
spese di mutuo che la IG.ra ha acceso per la ristrutturazione;
Tale contributo permarrà Pt_1
fintantochè il mutuo non sarà estinto (anno 2040), ovvero fintantochè l'immobile di via
Melozzo da Forlì non sarà venduto per concorde volontà delle parti;
10) Prende atto che i coniugi si danno atto di aver definito e risolto ogni questione di natura patrimoniale, di aver diviso i beni in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente;
11) pone le spese della presente procedura a carico della sig.ra Parte_1
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _14.5.2025
___________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 con residenza anagrafica nella casa di Via Melozzo da Forlì che è a lui assegnata;