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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1184 / 2020 di R.G. avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. Tommaso Gallo ed elett.te dom.ti C.F._2 come in atti, ATTORI
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. dr. , sito in Cava de' Tirreni al corso Controparte_2
Umberto I n.278, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Rispoli ed elett.te dom.to come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal
Pagina 1 comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, pieni ed esclusivi proprietari di una unità immobiliare facente parte del condomino “ ” sito in Controparte_1
Cava dei Tirreni al C.so Umberto I° n. 278, convenivano in giudizio il , CP_1 per sentir accertare e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la delibera assunta nella seduta assembleare del 18/11/2019 per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, ed in particolare il punto 4) all'ordine del giorno recante ratifica incarico nuovo amministratore pro tempore al Dott. , Controparte_2 il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il convenuto MI , chiedendo il rigetto della domanda, per la Controparte_1 infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal designato G.O.P. dott. Silvio La
Rana.
Pagina 2 Nel caso in esame, tralasciando le vicende che hanno determinato la validità della delibera, gli attori lamentano, tra l'altro, la mancanza in capo all'amministratore del MI dei requisiti previsti dall'articolo 71 bis comma - 1 lettera g - disp. att. al codice civile.
Il nuovo art. 71 del r.d. 318/42 modificato dalla Legge 220/2012 stabilisce che gli amministratori di MI devono essere in possesso di una serie di requisiti ben specifici ed in particolare aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Tali ultimi due requisiti non sono richiesti quando l'amministratore sia uno dei condomini dello stabile o abbia svolto l'attività di amministrazione condominiale per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della riforma.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio e con il deposito dei documenti ha dimostrato la ricorrenza in capo all'amministratore dr. dei Controparte_2 requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 71 del r.d. 318/42 modificato dalla Legge 220/2012, che attestano la capacità dell'amministratore incaricato a svolgere l'incarico.
Ed invero questo Giudice, pur in presenza, ed essendo a conoscenza, di contrasti di giudicati ritiene di aderire alla tesi meno rigorosa che stabilisce che l'obbligo di formazione periodica è privo di sanzione: non è quindi neanche possibile revocare l'amministratore privo di formazione non avendo la norma previsto tale conseguenza in modo espresso (cfr. Tribunale di Genova, decreto del 3 giugno
2016; Tribunale di Verona, con la sentenza 2515/2018).
Del resto, quando la legge ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell'amministratore lo ha affermato in modo espresso, cosa che invece non succede con riferimento alla mancata formazione.
Pertanto, ritenuto che sono stati depositati agli atti di causa i documenti previsti dal comma 2 dell'art. 71 del r.d. 318/42 modificato dalla Legge 220/2012, la domanda di nullità della delibera condominiale del 18/11/2019 sotto tale punto va rigettata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
Pagina 3 percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 21/05/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1184 / 2020 di R.G. avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. Tommaso Gallo ed elett.te dom.ti C.F._2 come in atti, ATTORI
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. dr. , sito in Cava de' Tirreni al corso Controparte_2
Umberto I n.278, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Rispoli ed elett.te dom.to come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal
Pagina 1 comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, pieni ed esclusivi proprietari di una unità immobiliare facente parte del condomino “ ” sito in Controparte_1
Cava dei Tirreni al C.so Umberto I° n. 278, convenivano in giudizio il , CP_1 per sentir accertare e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la delibera assunta nella seduta assembleare del 18/11/2019 per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, ed in particolare il punto 4) all'ordine del giorno recante ratifica incarico nuovo amministratore pro tempore al Dott. , Controparte_2 il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il convenuto MI , chiedendo il rigetto della domanda, per la Controparte_1 infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal designato G.O.P. dott. Silvio La
Rana.
Pagina 2 Nel caso in esame, tralasciando le vicende che hanno determinato la validità della delibera, gli attori lamentano, tra l'altro, la mancanza in capo all'amministratore del MI dei requisiti previsti dall'articolo 71 bis comma - 1 lettera g - disp. att. al codice civile.
Il nuovo art. 71 del r.d. 318/42 modificato dalla Legge 220/2012 stabilisce che gli amministratori di MI devono essere in possesso di una serie di requisiti ben specifici ed in particolare aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Tali ultimi due requisiti non sono richiesti quando l'amministratore sia uno dei condomini dello stabile o abbia svolto l'attività di amministrazione condominiale per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della riforma.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio e con il deposito dei documenti ha dimostrato la ricorrenza in capo all'amministratore dr. dei Controparte_2 requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 71 del r.d. 318/42 modificato dalla Legge 220/2012, che attestano la capacità dell'amministratore incaricato a svolgere l'incarico.
Ed invero questo Giudice, pur in presenza, ed essendo a conoscenza, di contrasti di giudicati ritiene di aderire alla tesi meno rigorosa che stabilisce che l'obbligo di formazione periodica è privo di sanzione: non è quindi neanche possibile revocare l'amministratore privo di formazione non avendo la norma previsto tale conseguenza in modo espresso (cfr. Tribunale di Genova, decreto del 3 giugno
2016; Tribunale di Verona, con la sentenza 2515/2018).
Del resto, quando la legge ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell'amministratore lo ha affermato in modo espresso, cosa che invece non succede con riferimento alla mancata formazione.
Pertanto, ritenuto che sono stati depositati agli atti di causa i documenti previsti dal comma 2 dell'art. 71 del r.d. 318/42 modificato dalla Legge 220/2012, la domanda di nullità della delibera condominiale del 18/11/2019 sotto tale punto va rigettata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
Pagina 3 percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 21/05/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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