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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.68 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, , nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1
residente alla c.da S. Cono Locri, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele
Comperatore, elettivamente domiciliata in Locri alla via Cultura 5, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, c.f./p.iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede a Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
Davide Maria Bisicchia , giusta mandato in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc.
CONCLUSIONI
Parte opponente si è riportato alle conclusioni rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'attore proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, documento n. 09480202200003853000, ricevuta tramite posta in data successiva al 12.01.2023, con la quale comunica quanto CP_1
segue “se non si provvede al pagamento della somma di €. 1.514,60, entro 30 giorni, verrà iscritto il fermo amministrativo sulla autovettura, Fiat Panda TG. EP388YK, presso il PRA della provincia di GI. Precisava che la presente opposizione era spiegata nei confronti del preavviso di fermo emesso sulla base della cartella esattoriale n. 0942017009467836000 presumibilmente notificata il 29.08.2017 con
[...]
per un credito Controparte_2
relativo al 2011.. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito perché tra l'asserita notifica della cartella e del preavviso di fermo erano decorsi oltre cinque anni senza notifica di altro atto interruttivo.
Si costituiva l che contestava l'assunto dell'opposizione, eccependo il CP_3
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, per la natura del credito portato nella cartella esattoriale. Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva in quanto sarebbe stata di competenza del G.E.
Concessi i termini ex art.183 VI comma cpc, all'esito dei quali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con sostituzione dell'udienza mediante il deposito note ex art.127 cpc.
Il difetto di giurisdizione eccepito dalla opposta va accolto. CP_1
Per costante giurisprudenza l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria che soggiace alle regole del rito ordinario che segue le regole generali in tema di riparto della giurisdizione e della competenza per materia e per valore. (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 15354 del 22/07/2015; Cass. S.U. n.10261 del 27.4.2018 che ha enunciato il seguente principio di diritto:” l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dal
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 144 cod. proc. civ., comma 1, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, in forza del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, e art. 7, comma 8, valevole solamente per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada”).
La questione in tema di riparto della competenza invero non è stata pacifica fin quando le S.U., con la sentenza n.10261/2018, non hanno chiarito, a proposito dell'opposizione a fermo e anche a preavviso di fermo amministrativo, che la competenza, secondo la disciplina di cui al dlgs n.150/2011 è devoluta, sulla base di un criterio prioritario per materia e poi per valore, al DP (nel caso si trattava di sanzioni al CdS). Gli ermellini nella stessa pronuncia, chiarivano che gli stessi criteri di competenza vanno applicati per il preavviso di fermo in quanto azione di accertamento negativo.
Nello specifico, poiché la pretesa creditoria ha natura tributaria (nella specie rendite catastali), l'opposizione va proposta davanti al giudice tributario e nello specifico, alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di GI IA (cfr. Cass. S.U. n.11087,
7.5.2010).
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , con atto ritualmente notificato, ogni diversa
[...] CP_3
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GI IA;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€.1.278,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
c) Assegna termine di rito decorrente dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 12 marzo
2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis