Sentenza 4 settembre 2007
Massime • 1
Alla stregua dell'art. 69, comma quinto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incidenza della rivalutazione dei contributi versati nelle forme assicurative considerate da tale norma (assicurazione facoltativa e mutualità pensioni) è limitata ai ratei di pensione maturati a partire dal 1° gennaio 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/2007, n. 18571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18571 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZTONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEBLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI EN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BORDONARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 282/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/04/02 - R.G.N. 516/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/05/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE AZ adiva il Tribunale di Genova chiedendo l'adeguamento dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa mediante rivalutazione dei contributi versati ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico erogato.
Il Giudice adito accoglieva la domanda;
in parziale riforma di decisione, la Corte di Appello di Genova con la sentenza oggi denunciata determinava in misura diversa le somme riconosciute come spettanti all'attrice in primo grado, riconoscendo il diritto a tale rivalutazione limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Ad avviso della Corte territoriale, tale norma non poteva trovare applicazione retroattiva. L'INPS ha proposto ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale la Sig. AZ resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5, deducendo che in base a tale norma l'importo della pensione va determinato utilizzando i coefficienti di conversione in rendita dei contributi versati, rivalutati secondo i criteri indicati dalla stessa disposizione;
che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Territoriale - per l'espressa previsione della stessa legge l'aumento del trattamento pensionistico spetta solo a far data dal gennaio 2001, sicché nessuna somma compete per i ratei di pensione riferentisi a periodi anteriori a tale data. Il motivo è fondato.
La questione riguarda l'applicazione della norma contenuta nella L. n. 388 del 2000, art. 69, comma 5, secondo cui "I contributi versati dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, titolo 4^, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui alla L.29 maggio 1982, n. 297, art. 3, e dal 1 gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici".
Il chiaro tenore della complessiva disposizione in esame, di cui la prima parte è rivolta a porre rimedio per il passato alla mancata previsione della rivalutazione dei contributi e la seconda a fissare una nuova disciplina per il futuro, impone di ritenere che il legislatore, con una norma retroattiva, abbia esaurientemente disciplinato anche per il passato la rivalutazione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa e i relativi effetti, espressamente limitando alle rate pensionistiche maturate a partire dal gennaio 2001 l'incidenza della prevista rivalutazione dei contributi.
Una questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., è stata sollevata per questo intervento normativo, nella parte in cui ha escluso ogni incidenza della rivalutazione dei contributi sui trattamenti pensionistici in godimento con decorrenza anteriore al gennaio 2001, imponendo quindi un limite temporale tale da incidere su diritti già riconosciuti dall'ordinamento.
Con sentenza n. 3 del 19 gennaio 2007 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondati tali dubbi di costituzionalità, osservando che le precedenti decisioni n. 141/1989 e 79/1993, mentre sanzionavano la mancata previsione di meccanismi di rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 29, comma 3, e con la L. n. 389 del 1963, art. 9, non imponevano alcuna particolare condizione al legislatore, che era dunque libero di individuare, nell'ambito della ragionevolezza, il criterio di adeguamento del valore nominale dei contributi e di definire la concreta incidenza di quell'adeguamento sull'ammontare delle prestazioni erogate in tali forme assicurative. Posto che ai fini di una valutazione della ragionevolezza del sistema attuato dalla norma della L. n. 388 del 2000, la decorrenza degli incrementi dei ratei di pensione rappresenta solo uno degli elementi del complessivo intervento del legislatore, la Corte Costituzionale ha affermato che le opzioni operate in tema di coefficiente di rivalutazione e di ambito temporale della sua applicazione consentono per il futuro la piena ed effettiva corrispondenza del valore dei contributi versati agli incrementi del costo della vita;
che la gravosità per l'erario di simili scelte e la necessità di tener conto del quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie rendono non irragionevole la fissazione alla data del 1 gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, limitazione adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall'estensione del periodo coperto dalla rivalutazione.
Va quindi affermato il principio secondo cui in base alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 5, l'incidenza della rivalutazione dei contributi versati nelle forme assicurative considerate da tale norma è limitata ai ratei di pensione maturati a partire dal 1 gennaio 2001.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al Giudice designato come in dispositivo, che determinerà l'ammontare della somme dovute all'assicurata attenendosi al suddetto principio di diritto. Lo stesso Giudice provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2007