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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 706/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITAGLIANO VINCENZO e Parte_1
BARRETTA ANNA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA GIUSEPE PICA 48
Appellante
e in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to LUCIANI Controparte_1
VINCENZO, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIALE GRAMSCI, 14
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 comma 58 e ss. della l. n. 92/2012, depositato in data 22.03.2024, Parte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n. 1600/2024 del Tribunale di Napoli,
[...]
pubblicata in data 29.02.2024.
Con la detta pronunzia, il Tribunale rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza emessa in fase sommaria con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento comminato al , in Pt_1
data 21.09.2022, dalla . Controparte_1
Parte reclamante contestava la sentenza gravata per i seguenti motivi: a) errore di valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti, per avere il Giudice di prime cure ritenuto sussistente una condotta colposa e, di contro, argomentato come se fosse dolosa;
2) mancata disamina della scusabilità dell'errore in cui era incorso il lavoratore;
3) errata qualificazione dei fatti oggetto
1 della contestazione disciplinare del 14.09.2022 in termini di abbandono del posto di lavoro;
4) errata valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva.
In virtù di tali motivi, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza con l'accertamento della illegittimità del licenziamento e vittoria di spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, la chiedeva il rigetto del gravame in quanto Controparte_1
infondato per i motivi dettagliatamente esposti in memoria.
All'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
***
Il reclamo è infondato per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, è opportuno ripercorrere brevemente le circostanze di fatto da cui trae origine il procedimento disciplinare in argomento conclusosi poi con la sanzione espulsiva oggetto di giudizio.
Con lettera di contestazione del 26.08.2022 al lavoratore veniva addebitato di aver fatto circolare, quale conducente - nei giorni 23/04/2022 ore 10:17 05/05/2022 ore 11:55, 09/05/2022 ore 11:30, 11/05/2022 ore 12:13, 13/05/2022 ore 12:06 19/05/2022 ore 11:11 - il veicolo Piaggio
Porter, targa n. FF981FT, di proprietà della con targa contraffatta, come attestato CP_1
dalle immagini delle videocamere dei varchi ZTL del Comune di Napoli, in possesso della
Polizia Municipale.
Con seconda, integrativa lettera di contestazione disciplinare, veniva contestato per le giornate del 5 maggio, ore 11:55, 9 maggio, ore 11.30, 11 maggio ore 12.13, 13 maggio, ore 12.06 e 19 maggio, ore 11:11, l'abbandono del posto di lavoro, in quanto l'automezzo aziendale assegnato al transitava, durante l'orario di lavoro, in area urbana non di competenza e senza che Pt_1
vi fosse alcuna ragione di servizio.
I predetti fatti, nella loro oggettività, sono documentati e non contestati.
2. Piuttosto, il reclamante si duole, quanto alla prima contestazione, che il giudice sia incorso in erronea valutazione dei fatti contestati sotto il profilo dell'elemento soggettivo, avendo ritenuto sussistente una condotta colposa del lavoratore e, di contro, argomentato come se fosse dolosa.
In particolare, pur avendo ravvisato “una grave negligenza” avrebbe, poi, elaborato “la sentenza attribuendo condotte che presuppongono il dolo, quali ad esempio, l'interesse del a Pt_1 viaggiare con targa contraffatta per sottrarsi ai controlli sui percorsi”.
Tanto, secondo il ricorrente, basterebbe a riformare la sentenza.
2 3. La tesi non è calzante.
Innanzitutto, non risulta che via sia una contraddizione nel ragionamento giuridico-fattuale del giudice di prime cure.
Prima di precisare tale aspetto, va altresì chiarito che l'esatta individuazione dell'elemento soggettivo – doloso o colposo – mai potrebbe determinare, di per sé la riforma della sentenza e l'accoglimento del ricorso, come sostiene il reclamante.
L'intensità dell'elemento psicologico, in effetti, rileva sul piano della gravità della lesione dell'elemento fiduciario;
la fattispecie concreta è certamente sussumibile, per come contestata, in una condotta colposa del lavoratore, consistita nell'aver circolato, alla guida di un veicolo aziendale, con targa contraffatta.
Non per ciò solo può esser escluso che essa rientri nella nozione legale di giusta causa e che, dunque, sia idonea a giustificare il licenziamento.
In effetti, a qualificare la gravità della condotta non soccorre soltanto l'elemento soggettivo doloso, ma è sufficiente anche quello colposo ravvisabile nella negligente custodia del veicolo aziendale in affidamento al lavoratore.
In particolare, è grave la negligenza ravvisabile in capo al reclamante, per non aver adempiuto, persistentemente per una pluralità di giornate, al dovere di eseguire la prestazione di guida in conformità al codice della strada e al regolamento interno all'azienda (art. 8), evidenziando così una protratta sciattezza del lavoratore nella custodia del veicolo a lui assegnato, un'incuria del mezzo talmente grave da rendere possibile che ne venissero liberamente alterate le targhe e, nel contempo, da non accorgersi di una palese e grossolana aggiunta posticcia di un pezzo di nastro isolante, atto a trasformare la lettera F della targa in E.
Senza, altresì, trascurare il fatto che trattasi di condotta che ha esposto l'azienda al pagamento di plurime sanzioni amministrative.
4. Non può ravvisarsi, invece, una mera distrazione, dal minor disvalore fattuale o una causa di scusabilità della negligente condotta, come vorrebbe il reclamante.
Difatti, è pacificamente accertato in giudizio che il fosse dipendente della società sin Pt_1 dall'01.1.2005, con mansioni di addetto all'affissione di manifesti e che impiegasse nell'esercizio delle mansioni, sempre e solo due automezzi del parco auto aziendale, quelli contrassegnati dal n. 5 e n. 6.
Entrambe le circostanze, indubbiamente, depongono per la conclusione che il lavoratore avesse piena conoscenza di quale fosse la reale targa del veicolo in custodia e, dunque, rendono inverosimile che non si sia accorto della contraffazione.
3 A ciò si aggiunga che il mezzo è stato guidato per una pluralità di giornate (5) in stretta successione (tutte nel mese di maggio) ed è stato impiegato per l'intero turno di lavoro;
un siffatto uso giornaliero, con frequenza ravvicinata e per molte ore consecutive avrebbe ben consentito al lavoratore, ordinariamente diligente, di potersi avvedere che la targa era alterata.
4.1 Né cade in contraddizione il primo giudice allorquando esamina l'interesse del Pt_1 all'uso di un veicolo con targa contraffatto.
E' ben vero, come osserva l'appellante, che ciò presupporrebbe la consapevolezza dell'alterazione della targa e, dunque, il dolo della condotta contestata, ma è altrettanto vero che: a) l'insussistenza di qualsivoglia interesse del lavoratore alla circolazione con targa alterata
- ben potendo di per sé il veicolo già circolare nelle ZTL del Comune di Napoli - è un argomento speso dallo stesso ricorrente nei propri atti e, proprio a confutazione del quale, il giudice è intervenuto nel punto di motivazione che si taccia, a torto, di illogicità e contraddittorietà; b)
l'intenzionalità della condotta è anch'essa compatibile con la fattispecie contestata e, semplicemente, la aggrava e non la snatura, mai debordando in un addebito difforme;
c) corretta e condivisibile è la considerazione del giudice di prime cure circa il fatto che l'interesse alla circolazione in zona ZTL con targa contraffatta potesse nascere dalla necessità di nascondere all'azienda che il veicolo, condotto dal ricorrente, si trovasse durante il turno di lavoro a circolare in una diversa zona da quella di assegnazione (Bagnoli, Fuorigrotta) e che, pertanto, il dipendente non stesse ivi eseguendo la prestazione.
E, del resto, se il titolare della targa corrispondente a quella alterata non avesse depositato una denuncia presso la Procura della Repubblica e si fosse limitato ad impugnare i verbali di accertamento dell'infrazione amministrativa, i fatti che hanno dato luogo alla contestazione disciplinare non sarebbero in alcun modo emersi.
5. Passando all'esame della seconda contestazione, l'appellante sostiene che il giudice avrebbe mal valutato i fatti ritenendo provato l'abbandono del posto di lavoro siccome, nelle giornate specificate, l'automezzo aziendale assegnato al transitava, durante l'orario di lavoro, Pt_1
in area urbana non di competenza del predetto. Il Tribunale sarebbe incorso in errore, trascurando che, invece, il veicolo si trovava sul percorso di ritorno verso il parcheggio aziendale di Scampia.
5.1 Il motivo è innanzitutto inammissibile, non individuando un vizio della motivazione, ma traducendosi in una reiterazione della versione dei fatti offerta in I grado e non accolta dal giudice.
5.2 In ogni caso, è infondato, siccome è documentalmente provato che nei giorni 5 maggio alle ore 11:55; 9 maggio alle ore 11:30; 11 maggio alle ore 12:13; 13 maggio alle ore 12:06 e 19
4 maggio 2022 alle ore 11:11, nel corso dell'orario di servizio il veicolo, guidato dal , si Pt_1
trovava in una località del Comune di Napoli, diversa dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, Fuorigrotta e Bagnoli.
Difatti, nelle giornate indicate, durante l'orario di lavoro, il ricorrente è risultato in zona Calata
Trinità, ad 8 Km – quanto a Fuorigrotta - o 15 Km – quanto a Bagnoli - di distanza dal luogo di lavoro.
Pertanto, è certo che il si sia allontanato dal luogo di lavoro ove avrebbe dovuto essere Pt_1 intento nell'attività di affissione/disaffissione dei manifesti.
5.3. Né è verosimile la sua difesa secondo la quale “il varco di Calata Trinità sarebbe stato percorso al rientro dal servizio, in direzione Scampia”.
Gli orari di rilevazione dell'autovettura nel centro storico (compresi tra le ore 11.11 e le ore
12.13) smentiscono siffatta versione: secondo quanto risulta dai fogli di guida, come correttamente rilevato dal giudice di I cure, il veicolo aziendale è stato riportato presso la sede di Scampia sempre alle ore 13:00, per cui è inverosimile che per percorrere la breve distanza tra
Calata Trinità e Scampia l'auto abbia impiegato un tempo compreso tra 50 minuti fino a quasi
2 ore.
L'eccessivo lasso temporale trascorso prima di rientrare in sede lascia intendere, invece, che il si sia trattenuto – durante l'orario di lavoro – in attività diverse dallo svolgimento Pt_1
delle mansioni cui era tenuto, abbandonando così il luogo di lavoro.
6. Non merita accoglimento, infine, la doglianza relativa alla sproporzione della sanzione.
Innanzitutto - dalla sintetica formulazione del motivo di reclamo che, invocando una “colpa lievissima” e la “negligente esecuzione della prestazione lavorativa punita con la multa”, culmina nella pedissequa trascrizione degli artt. 46, 47 e 48 del CCNL - sembrerebbe che il reclamante alluda sia alla riconducibilità della fattispecie in un'ipotesi assoggettata alla sanzione conservativa sia ad una sproporzione del licenziamento rispetto alla gravità dei fatti.
6.1. Quanto al primo profilo, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale: "In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dalla L. n. 604 del 1966, articolo 12), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva"; principio riaffermato da Cass. n. 14811/2020 (conformi, fra le molte: n. 8621/2020;
n. 9223/2015; n. 13353/2011; n. 1173/1996)”.
5 In continuità con tale indirizzo giurisprudenziale si pone anche il dato legislativo;
infatti, si è rilevato che l'art. 18, comma 4, Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), nell'assimilare - quanto alle conseguenze - il caso in cui la condotta rientri tra quelle punibili con una sanzione conservativa, all'insussistenza del fatto contestato – per il peculiare aspetto della tutela da accordare – conferma il suesposto indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in via generale il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo nazionale in relazione ad una determinata infrazione (cfr. Cass. 14 dicembre 2018, n. 32500 ed ivi le richiamate Cass. n. 6165 del 2016 e n. 19053 del 2005). Ed infatti, condotte che pur astrattamente ed eventualmente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative (cfr. Cass. 9223 del 2015, n. 13353 del 2011, n. 1173 del 1996, n. 19053 del 1995).
Tali principi, si applicano non solo in relazione ai fatti specificatamente tipizzati tra quelli puniti con sanzione conservativa, ma anche a quelli espressi in clausole generali o norme elastiche
(Cass. 20780/2022).
Ebbene, premessi tali principi che devono guidare l'interprete, questo Collegio non condivide la tesi del reclamante che riconduce la condotta addebitata nell'ambito delle ipotesi espressamente elencate dall'art. 47 della contrattazione collettiva applicabile, per le quali è prevista una sanzione conservativa, nè in quelle fattispecie contemplate dalla clausola generale o elastica di cui alla lettera i) del citato art. 47.
Invero, tra le condotte ivi tipizzate v'è certamente quella dell'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo.
Tuttavia, nella specie l'abbandono non è occasionale, ma reiterato per ben cinque giornate lavorative sicchè non è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 47 che evidentemente, anche in base al tenore letterale della norma (che lo assimila all'ipotesi dell'assenza ingiustificata), si riferisce al singolo episodio di abbandono, rimasto unico ed isolato.
In tal senso depone anche la lettura sistematica delle norme sanzionatorie dalla quale si evince la scala di valori protetti: sempre l'abbandono del posto di lavoro è tipizzato, nella previsione dell'art. 48 CCNL, come fattispecie passibile di licenziamento allorquando sia aggravato dalla peculiarità delle mansioni svolte (lett. A, sub d) ovvero dalle conseguenze pregiudizievoli potenzialmente derivanti (lett. B, sub d).
6 E', allora, evidente che le parti sociali abbiano inteso riservare la sanzione conservativa alla sola ipotesi minore sopra illustrata, priva di implicazioni aggravanti che, invece, sussistono nel caso in esame sia pure sotto il diverso aspetto dell'abitualità della condotta.
A ciò si aggiunga che l'abbandono del posto di lavoro non è l'unico addebito mosso al , Pt_1
sicchè il giudizio di sussunzione della fattispecie nelle previsioni pattizie punite con la sanzione conservativa va esteso anche all'ulteriore contestazione della guida del veicolo con targa contraffatta;
ebbene tale condotta, assolutamente, non è tipizzata nell'art. 47 del CCNL e la sua gravità, come sopra precisata, esclude che possa rientrare nella clausola elastica della lettera i) del predetto articolo.
6.2. Esclusa la riconducibilità del fatto nell'ambito dell'art. 47 e appurato, altresì, che le condotte addebitate al non sono espressamente contemplate quale ipotesi di licenziamento, va Pt_1
verificato se integrino una giusta causa ex art. 2119 cc.
Va ricordato che la giusta causa è una nozione che il legislatore, allo scopo di garantire un adeguamento delle norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Nemmeno la valutazione delle parti sociali è preclusiva del potere valutativo dell'interprete; come graniticamente ribadito: “in materia disciplinare non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario” (v. Cass. n. 28492 del 2018).
Ebbene, il profilo soggettivo – per quanto esposto ai punti 3 e 4 si cui sopra - è certamente quello della colpa grave (se non proprio del dolo); altresì, come correttamente rilevato in primo grado, i fatti appaiono oggettivamente gravi in ragione della loro abitualità che induce legittimamente il datore di lavoro a temere una probabile reiterazione degli stessi, tanto più se si considera che, per la tipologia di rapporto di lavoro, non essendo la prestazione lavorativa resa sotto il diretto controllo datoriale, il livello di fiducia riposto nell'affidabilità e nella correttezza del lavoratore deve essere particolarmente elevato.
7. Per tutte le ragioni espresse, il reclamo va rigettato e confermata la sentenza.
7 8. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., attesa la non eccessiva complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte così decide:
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.996,00 Parte_1
oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Napoli 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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