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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
(C.F./P.I.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pavone;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Pizzuto e C.F._3 dall'Avv. Francesco Celona;
appellati/appellanti incidentali 2
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, 1) = In riforma parziale della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare applicabili alla sorte capitale residua di € 17.941,81 al lordo di r.a. (€
14.353,45 al netto di r.a.) gli interessi legali pari ad euro 3.434,97 al lordo di r.a.
(€ 2.747,97 al netto di r.a.) per il periodo successivo al decesso dante causa delle controparti, ossia a far data dal 10/09/2015, per le ragioni esposte con il motivo di appello sub I); 2) = In riforma parziale della sentenza impugnata, condannare le controparti al pagamento delle spese processuali e di CTU del giudizio di primo grado.”
Conclusioni degli appellati: “1) Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2) Rigettare l'appello proposto, perché infondato per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione nel presente grado, nonché per quanto già dedotto, eccepito e richiesto in primo grado;
e, per l'effetto1) Rigettare tutte le avverse domande 2)
Confermare l'impugnata sentenza n. 2400/2022, pubblicata il 26/5/2022, resa dal
Tribunale di Palermo, nella parte in cui riconosce e dichiara che i concludenti sono ancora creditori dell'appellante della somma di € 127.537,96# al lordo della
r.a.; 3) Occorrendo, in via incidentale, riconoscere e dichiarare che la somma residua, o quella che sarà ritenuta per legge, è costituita da sorte capitale in applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c. nei termini specificati nella già richiamata comparsa di costituzione con appello incidentale proprio sul punto;
4)
Riformare la sentenza di primo grado in relazione al regolamento delle spese e condannare parte avversa al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, nonché al pagamento delle spese di consulenza: 5)
NNre parte avversa alle spese e compensi del presente grado”.
3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 2400 del 26 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della opposizione spiegata da (cui nelle Controparte_4 more era subentrata ope legis ) al precetto per Controparte_5
l'importo complessivo di euro 155.559,89 notificatole il 6.8.2019 da CP_1
, e in veste di eredi dell'avvocato
[...] Controparte_2 CP_3
(nato a nato a [...] il [...] e deceduto il 10 settembre Persona_1
2015), dichiarava “la inefficacia del precetto per l'importo superiore ad euro
127537,96 al lordo della r.a”; compensava interamente le spese di lite e poneva i costi della c.t.u. contabile disposta nel corso del giudizio a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di ciascuna al 50%.
(nel proseguo anche ) ha proposto Controparte_5 CP_6 appello chiedendo la parziale riforma della decisione nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe. Hanno resistito gli eredi formulando, a CP_2 loro volta, appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 23 maggio-9 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che il credito azionato col precetto impugnato, afferente al saldo di prestazioni professionali rese dal de cuius in favore di trovava fondamento nel decreto ingiuntivo Controparte_4 esecutivo n.ro 4561/2017 emesso dal Tribunale di Palermo, ne accertava l'importo, recependo le risultanze della c.t.u., nella complessiva misura di euro
127.537,96 al lordo della ritenuta di acconto, indicando, nella parte motiva, analiticamente, che la sorte residua ammontava ad euro 17.941,81 al lordo di r.a., gli interessi moratori ad euro 100.682,99 al lordo di r.a., e le spese legali già liquidate ad euro 8.913,16. Valutava come inammissibile la contestazione fatta 4
dall'opponente al saggio di interesse applicato, quello di cui al D.L.vo 231/2002 per come modificato dal D.L.vo n.192/2012, ritenendo che avrebbe dovuto tempestivamente essere sollevata mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
Disponeva la compensazione integrale delle spese in considerazione “dell'esito della lite e della sussistenza, comunque, di un credito residuo” che l'ente aveva, invece, totalmente negato.
L'appellante principale ha, innanzitutto, contestato il saggio applicato nel calcolo dell'ammontare degli interessi dovuti, in quanto individuato dal giudicante in quello previsto dalla su indicata normativa speciale, di cui, a suo dire, le controparti, agendo in veste di eredi, non avrebbero potuto avvalersi, anziché in quello ordinario, deducendo che l'interpretazione del titolo giudiziale avrebbe supportato il proprio assunto. In secondo luogo, ha censurato la disposta compensazione delle spese del giudizio, invocando la liquidazione delle stesse in proprio favore.
Gli eredi nel chiedere la declaratoria inammissibilità o comunque il rigetto CP_2 della impugnazione principale, hanno anche loro, con conclusioni opposte, contestato la regolamentazione delle spese di lite;
inoltre, deducendo che erroneamente, nel conteggio fatto dall'ausiliario, il pagamento parziale del credito, ottenuto all'esito di una procedura esecutiva da loro promossa nel 2019, era stato portato a deconto della sorte anziché degli interessi, in violazione del disposto dell'art. 1194 c.c., hanno chiesto, “occorrendo”, di emendare il vizio recepito nella parte espositiva della sentenza pur riconoscendo che tale errore non aveva inciso sull'ammontare complessivo.
Il primo motivo dell'appello di è infondato. CP_6
Va premesso che, avendo il credito de quo fonte in un titolo giudiziale, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per individuarne la portata, essendo consentito al giudice della fase esecutiva solo una attività interpretativa del 5
contenuto precettivo, senza poteri di modifica o di integrazione (inter alia: Cass.
14234/23, 1942/23). Né tale spazio valutativo si amplia, al di fuori dei profili di abusività indicati da Cass. S.U. 9479/2023, laddove il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo irrevocabile.
Ciò posto, nel decreto ingiuntivo n.ro 4561/2017 gli interessi venivano determinati
“come da domanda”, con rinvio, quindi, al contenuto del ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Quest'ultimo nella parte espositiva indicava due gruppi di prestazioni rese dal legale, per un importo rispettivamente indicato, al netto della ritenuta di acconto, in euro 79.565,81 e in euro 344.760,90, “oltre interessi ex art.5 D.lgs. n.231/2002 e successive modifiche”, nel conclusum dell'atto era chiesta l'emissione della ingiunzione per la somma totale di euro 424.326,44,
“oltre interessi di mora ex art. 1 D.Lgs. 192/12, si ribadisce al netto R.A., stante che la società rientra tra le pubbliche amministrazioni Controparte_4 come risulta dall'allegato elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato sulla
G.U. n.210 del 10.09.14 e dalla allegata comunicazione inviata dalla stessa società debitrice, interessi legali, nonché spese del procedimento….”
Orbene, appare indubbio, valutando sia la parte narrativa del ricorso che le conclusioni, che la domanda richiedesse espressamente l'applicazione degli interessi previsti dalla normativa speciale, senza che possa assumere valenza contraria l'inciso “interessi legali” riportato nelle parte finale delle richieste, che si appalesa una ripetizione frutto di un mero errore di battitura.
Si rende a questo punto opportuno esaminare il profilo di appello incidentale con cui gli eredi pur non contestando l'ammontare complessivo del credito CP_2 residuo riconosciuto, hanno chiesto la correzione del riparto interno tra sorte e interessi riportato nella parte motivazionale del provvedimento impugnato, ove esso “debba intendersi come “decisum” e non come mera trascrizione delle risultanze dalla consulenza”. 6
Ritiene la Corte che la doglianza, alla luce della sua stessa formulazione, vada disattesa.
L'errore denunziato, pur sussistendo – avendo il c.t.u., con dati numerici recepiti nelle motivazioni del provvedimento impugnato, computato il pagamento parziale di euro 409.972,89 eseguito il 5.4.2019 dal tesoriere di a deconto del CP_6 capitale (euro 424.326,71 al netto della r.a.) anziché, in primo luogo e in ossequio al disposto dell'art.1192 c.c., degli interessi (quantificati nell'importo di euro
80.546,38, al netto della r.a.) - non incide sulla declaratoria di inefficacia del precetto né, comunque, modifica la determinazione complessiva, alla data della decisione, del credito per il quale è consentito agli eredi di procedere in CP_2 sede esecutiva.
Esaminando, da ultimo, le contrapposte doglianze afferenti alla regolamentazione delle spese del primo grado, deve ritenersi fondata quella dell'appellante principale, tenuto conto che è risultata parzialmente vittoriosa, essendo CP_6 emersa l'illegittimità del precetto impugnato in quanto richiedente il pagamento di una somma risultata superiore al dovuto.
L'esito complessivo del giudizio, alla luce delle ulteriori questioni esaminate, giustifica, tuttavia, una compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi le quali, liquidate nella loro interezza per come in dispositivo in relazione al valore della causa individuato in base al decisum (costituito dalla differenza tra l'importo del credito precettato e l'ammontare effettivo) ed applicando i parametri tariffari, possono compensarsi nella misura di 2/3, con condanna degli eredi alla refusione alla controparte della restante quota. CP_2
La sentenza di primo grado va invece confermata in relazione alla ripartizione dei costi della c.t.u. la quale si è resa necessaria, a fronte delle contrapposte posizioni delle parti, per accertare l'esatto ammontare del credito residuo.
P.Q.M.
7
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 2400 del 26 maggio 2022 del Tribunale di
Palermo, appellata in via principale da e in via Controparte_5 incidentale da , e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
-condanna , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ad 1/3 delle spese di lite del primo grado, che Controparte_5 si liquidano nella loro interezza nell'importo di euro 6.713,00 per onorari di difesa, oltre rimborso spese prenotate a debito e spese generali, CPA ed IVA come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
NN , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ad 1/3 delle spese di lite del presente grado, Controparte_5 che si liquidano nell'interezza nell'importo di euro 8.469,00 per onorari di difesa ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228, per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 28.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
(C.F./P.I.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pavone;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_2
, e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Pizzuto e C.F._3 dall'Avv. Francesco Celona;
appellati/appellanti incidentali 2
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, 1) = In riforma parziale della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare applicabili alla sorte capitale residua di € 17.941,81 al lordo di r.a. (€
14.353,45 al netto di r.a.) gli interessi legali pari ad euro 3.434,97 al lordo di r.a.
(€ 2.747,97 al netto di r.a.) per il periodo successivo al decesso dante causa delle controparti, ossia a far data dal 10/09/2015, per le ragioni esposte con il motivo di appello sub I); 2) = In riforma parziale della sentenza impugnata, condannare le controparti al pagamento delle spese processuali e di CTU del giudizio di primo grado.”
Conclusioni degli appellati: “1) Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2) Rigettare l'appello proposto, perché infondato per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione nel presente grado, nonché per quanto già dedotto, eccepito e richiesto in primo grado;
e, per l'effetto1) Rigettare tutte le avverse domande 2)
Confermare l'impugnata sentenza n. 2400/2022, pubblicata il 26/5/2022, resa dal
Tribunale di Palermo, nella parte in cui riconosce e dichiara che i concludenti sono ancora creditori dell'appellante della somma di € 127.537,96# al lordo della
r.a.; 3) Occorrendo, in via incidentale, riconoscere e dichiarare che la somma residua, o quella che sarà ritenuta per legge, è costituita da sorte capitale in applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c. nei termini specificati nella già richiamata comparsa di costituzione con appello incidentale proprio sul punto;
4)
Riformare la sentenza di primo grado in relazione al regolamento delle spese e condannare parte avversa al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, nonché al pagamento delle spese di consulenza: 5)
NNre parte avversa alle spese e compensi del presente grado”.
3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 2400 del 26 maggio 2022 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della opposizione spiegata da (cui nelle Controparte_4 more era subentrata ope legis ) al precetto per Controparte_5
l'importo complessivo di euro 155.559,89 notificatole il 6.8.2019 da CP_1
, e in veste di eredi dell'avvocato
[...] Controparte_2 CP_3
(nato a nato a [...] il [...] e deceduto il 10 settembre Persona_1
2015), dichiarava “la inefficacia del precetto per l'importo superiore ad euro
127537,96 al lordo della r.a”; compensava interamente le spese di lite e poneva i costi della c.t.u. contabile disposta nel corso del giudizio a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di ciascuna al 50%.
(nel proseguo anche ) ha proposto Controparte_5 CP_6 appello chiedendo la parziale riforma della decisione nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe. Hanno resistito gli eredi formulando, a CP_2 loro volta, appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 23 maggio-9 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che il credito azionato col precetto impugnato, afferente al saldo di prestazioni professionali rese dal de cuius in favore di trovava fondamento nel decreto ingiuntivo Controparte_4 esecutivo n.ro 4561/2017 emesso dal Tribunale di Palermo, ne accertava l'importo, recependo le risultanze della c.t.u., nella complessiva misura di euro
127.537,96 al lordo della ritenuta di acconto, indicando, nella parte motiva, analiticamente, che la sorte residua ammontava ad euro 17.941,81 al lordo di r.a., gli interessi moratori ad euro 100.682,99 al lordo di r.a., e le spese legali già liquidate ad euro 8.913,16. Valutava come inammissibile la contestazione fatta 4
dall'opponente al saggio di interesse applicato, quello di cui al D.L.vo 231/2002 per come modificato dal D.L.vo n.192/2012, ritenendo che avrebbe dovuto tempestivamente essere sollevata mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
Disponeva la compensazione integrale delle spese in considerazione “dell'esito della lite e della sussistenza, comunque, di un credito residuo” che l'ente aveva, invece, totalmente negato.
L'appellante principale ha, innanzitutto, contestato il saggio applicato nel calcolo dell'ammontare degli interessi dovuti, in quanto individuato dal giudicante in quello previsto dalla su indicata normativa speciale, di cui, a suo dire, le controparti, agendo in veste di eredi, non avrebbero potuto avvalersi, anziché in quello ordinario, deducendo che l'interpretazione del titolo giudiziale avrebbe supportato il proprio assunto. In secondo luogo, ha censurato la disposta compensazione delle spese del giudizio, invocando la liquidazione delle stesse in proprio favore.
Gli eredi nel chiedere la declaratoria inammissibilità o comunque il rigetto CP_2 della impugnazione principale, hanno anche loro, con conclusioni opposte, contestato la regolamentazione delle spese di lite;
inoltre, deducendo che erroneamente, nel conteggio fatto dall'ausiliario, il pagamento parziale del credito, ottenuto all'esito di una procedura esecutiva da loro promossa nel 2019, era stato portato a deconto della sorte anziché degli interessi, in violazione del disposto dell'art. 1194 c.c., hanno chiesto, “occorrendo”, di emendare il vizio recepito nella parte espositiva della sentenza pur riconoscendo che tale errore non aveva inciso sull'ammontare complessivo.
Il primo motivo dell'appello di è infondato. CP_6
Va premesso che, avendo il credito de quo fonte in un titolo giudiziale, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per individuarne la portata, essendo consentito al giudice della fase esecutiva solo una attività interpretativa del 5
contenuto precettivo, senza poteri di modifica o di integrazione (inter alia: Cass.
14234/23, 1942/23). Né tale spazio valutativo si amplia, al di fuori dei profili di abusività indicati da Cass. S.U. 9479/2023, laddove il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo irrevocabile.
Ciò posto, nel decreto ingiuntivo n.ro 4561/2017 gli interessi venivano determinati
“come da domanda”, con rinvio, quindi, al contenuto del ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Quest'ultimo nella parte espositiva indicava due gruppi di prestazioni rese dal legale, per un importo rispettivamente indicato, al netto della ritenuta di acconto, in euro 79.565,81 e in euro 344.760,90, “oltre interessi ex art.5 D.lgs. n.231/2002 e successive modifiche”, nel conclusum dell'atto era chiesta l'emissione della ingiunzione per la somma totale di euro 424.326,44,
“oltre interessi di mora ex art. 1 D.Lgs. 192/12, si ribadisce al netto R.A., stante che la società rientra tra le pubbliche amministrazioni Controparte_4 come risulta dall'allegato elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato sulla
G.U. n.210 del 10.09.14 e dalla allegata comunicazione inviata dalla stessa società debitrice, interessi legali, nonché spese del procedimento….”
Orbene, appare indubbio, valutando sia la parte narrativa del ricorso che le conclusioni, che la domanda richiedesse espressamente l'applicazione degli interessi previsti dalla normativa speciale, senza che possa assumere valenza contraria l'inciso “interessi legali” riportato nelle parte finale delle richieste, che si appalesa una ripetizione frutto di un mero errore di battitura.
Si rende a questo punto opportuno esaminare il profilo di appello incidentale con cui gli eredi pur non contestando l'ammontare complessivo del credito CP_2 residuo riconosciuto, hanno chiesto la correzione del riparto interno tra sorte e interessi riportato nella parte motivazionale del provvedimento impugnato, ove esso “debba intendersi come “decisum” e non come mera trascrizione delle risultanze dalla consulenza”. 6
Ritiene la Corte che la doglianza, alla luce della sua stessa formulazione, vada disattesa.
L'errore denunziato, pur sussistendo – avendo il c.t.u., con dati numerici recepiti nelle motivazioni del provvedimento impugnato, computato il pagamento parziale di euro 409.972,89 eseguito il 5.4.2019 dal tesoriere di a deconto del CP_6 capitale (euro 424.326,71 al netto della r.a.) anziché, in primo luogo e in ossequio al disposto dell'art.1192 c.c., degli interessi (quantificati nell'importo di euro
80.546,38, al netto della r.a.) - non incide sulla declaratoria di inefficacia del precetto né, comunque, modifica la determinazione complessiva, alla data della decisione, del credito per il quale è consentito agli eredi di procedere in CP_2 sede esecutiva.
Esaminando, da ultimo, le contrapposte doglianze afferenti alla regolamentazione delle spese del primo grado, deve ritenersi fondata quella dell'appellante principale, tenuto conto che è risultata parzialmente vittoriosa, essendo CP_6 emersa l'illegittimità del precetto impugnato in quanto richiedente il pagamento di una somma risultata superiore al dovuto.
L'esito complessivo del giudizio, alla luce delle ulteriori questioni esaminate, giustifica, tuttavia, una compensazione parziale delle spese di lite di entrambi i gradi le quali, liquidate nella loro interezza per come in dispositivo in relazione al valore della causa individuato in base al decisum (costituito dalla differenza tra l'importo del credito precettato e l'ammontare effettivo) ed applicando i parametri tariffari, possono compensarsi nella misura di 2/3, con condanna degli eredi alla refusione alla controparte della restante quota. CP_2
La sentenza di primo grado va invece confermata in relazione alla ripartizione dei costi della c.t.u. la quale si è resa necessaria, a fronte delle contrapposte posizioni delle parti, per accertare l'esatto ammontare del credito residuo.
P.Q.M.
7
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 2400 del 26 maggio 2022 del Tribunale di
Palermo, appellata in via principale da e in via Controparte_5 incidentale da , e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
-condanna , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ad 1/3 delle spese di lite del primo grado, che Controparte_5 si liquidano nella loro interezza nell'importo di euro 6.713,00 per onorari di difesa, oltre rimborso spese prenotate a debito e spese generali, CPA ed IVA come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
NN , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ad 1/3 delle spese di lite del presente grado, Controparte_5 che si liquidano nell'interezza nell'importo di euro 8.469,00 per onorari di difesa ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228, per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 28.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo