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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31036/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FELICE FRANCESCO PAOLO
[...] P.IVA_1
ELIO, elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI, 9 91100 TRAPANI presso il difensore avv. DE
FELICE FRANCESCO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._1
FELICE FRANCESCO PAOLO ELIO, elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI, 9 91100 TRAPANI presso il difensore avv. DE FELICE FRANCESCO PAOLO ELIO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO FLORA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. GALEANO NICOLA ( ) VIA RUGGERO DI LAURIA N. 4 20149 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO DI LAURIA N. 4 20149 MILANO presso il difensore avv. SAVASTANO FLORA
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
:
[...]
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi su esposti:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta con l'opposto
D.I. n. 9206/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.05.2022 e per l'effetto, dichiarare illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi revocarlo;
pagina 1 di 8 IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare la eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di fornitura del 29.01.2013 e per l'effetto risolverlo ex art. 1467 c.c.;
- condannare la ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno extracontrattuale patito Controparte_1
dagli opponenti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 e 1366 c.c., sia durante la formazione del contratto di fornitura sia durante la sua esecuzione, da quantificarsi secondo equità, ponendola eventualmente anche in compensazione;
IN SUBORDINE: - ridurre equamente, ex art. 1384 c.c., la clausola penale inclusa nel contratto di fornitura del 29.01.2013, perché illegittima e manifestamente eccessiva, ponendola eventualmente anche in compensazione;
-concedere termini ex art.190 cpc.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto.
Per : Pt_1 Parte_1
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi su esposti:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta con l'opposto
D.I. n. 9206/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.05.2022 e per l'effetto, dichiarare illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi revocarlo;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare la eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di fornitura del 29.01.2013 e per l'effetto risolverlo ex art. 1467 c.c.;
- condannare la ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno extracontrattuale patito Controparte_1
dagli opponenti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 e 1366 c.c., sia durante la formazione del contratto di fornitura sia durante la sua esecuzione, da quantificarsi secondo equità, ponendola eventualmente in anche in compensazione;
IN SUBORDINE: - ridurre equamente, ex art. 1384 c.c., la clausola penale inclusa nel contratto di fornitura del 29.01.2013, perché illegittima e manifestamente eccessiva, ponendola eventualmente anche in compensazione;
-concedere termini ex art.190 cpc.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto.
Per : CP_1
pagina 2 di 8 in via principale e nel merito: respingere l'opposizione e le domande tutte proposte da parte opponente poiché infondate in fatto e/o diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo emesso in ogni sua parte;
dichiarare, in ogni caso, la Società
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore e , quale garante e a prima richiesta, a pagare a la Parte_1 CP_1
complessiva somma di Euro 17.193,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co 3 cc, dal dovuto al saldo effettivo o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio.
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di avvocato.
In via istruttoria: si insiste nella CTU contabile volta ad accertare la congruità del mancato utile sulla base dei bilanci allegati in giudizio dal 2013 al 2017.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Parte_1
ed il Sig. hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 9206/2022 (RG 10134/2022) con cui questo Tribunale di Milano aveva ingiunto loro di pagare, in favore di , la somma di € 17.193,00 oltre interessi e spese, a titolo di CP_1
mancato utile lordo relativo ai quantitativi di caffè non ritirati rispetto al fabbisogno minimo concordato con il contratto 29.01.2013, stipulato dall'opposta con il sig. Parte_1
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, la ha chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare che gli Pt_1
opponenti non sono debitori della somma ingiunta con l'opposto D.I. n. 9206/22 emesso dal
Tribunale di Milano in data 25.05.2022 e per l'effetto, di dichiarare illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi revocarlo;
in via riconvenzionale, ha eccepito l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di fornitura del 29.01.2013 e, in subordine, l'eccessiva onerosità della clausola penale prevista nel contratto. Ha chiesto di condannare ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno Controparte_1
extracontrattuale patito dagli opponenti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 e 1366 c.c., sia durante la formazione del contratto di fornitura sia durante la sua esecuzione, da quantificarsi secondo equità, ponendola eventualmente anche in compensazione.
Costituendosi in giudizio, la parte opposta ha contestato quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta attività istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e in quella sede trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il pagina 3 di 8 deposito delle difese conclusive;
il relativo provvedimento risulta regolarmente comunicato alle parti il
25.02.2025.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va premesso che in data 29.01.2013 la sottoscrivevano il contratto di Parte_1 CP_1 fornitura di caffè torrefatto, miscela “Bar Verde”, con il quale si impegnava a ritirare e Parte_1
consumare esclusivamente il caffè di produzione di per un quantitativo mensile di 54 kg, al CP_1 prezzo convenuto di € 17,00 al kg + IVA, per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo (doc. 2 fasc. monitorio).
Le parti convenivano che in caso di recesso anticipato dall'esercizio, di interruzione delle forniture o di contrazione degli acquisti rispetto alla misura pattuita, la società opponente si sarebbe impegnata al rimborso del mancato utile lordo, relativamente ai quantitativi di caffè non ritirati rispetto al fabbisogno concordato al mese, quantificato in € 5,50 per ogni KG di caffè non ritirato.
L'accordo veniva sottoscritto dal Signor quale garante a prima richiesta Parte_1 fino alla concorrenza di € 58.600,00 in relazione a tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo a carico della . Parte_1
La parte opponente otteneva da società finanziaria di che eroga Parte_4 Controparte_1 finanziamenti unicamente verso i clienti della medesima filiera produttiva, l'importo di € 58.600,00, per lo sviluppo e l'ampliamento della propria attività.
ritirava e consumava quantitativi di caffè torrefatto in misura inferiore rispetto al Pt_1
fabbisogno minimo mensile pattuito;
in particolare, acquistava la minor quantità di 114 kg di caffè a fronte dell'obbligo di acquisto dei 3240 Kg pattuiti.
La circostanza non è stata contestata.
A giustificazione del mancato acquisto del quantitativo di caffè previsto in contratto, gli opponenti hanno eccepito l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
hanno chiesto la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.; hanno lamentato di aver rilevato l'attività dal signor di Parte_5
aver pagato i debiti di quest'ultimo per un importo di € 57.500,00, salvo poi rendersi conto di aver acquistato un'azienda infruttifera che nel luglio del 2013 hanno deciso di chiudere.
A parere di questo Tribunale, l'eccezione di intervenuta risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta è priva di fondamento e deve essere disattesa.
Preliminarmente occorre rilevare che per ipotizzare la risoluzione ex art. 1467 cod. civ. sono richiesti “avvenimenti straordinari e imprevedibili”. In ogni caso “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.
pagina 4 di 8 Nel caso in esame non viene enunciata alcuna circostanza che abbia le caratteristiche di avvenimento straordinario o imprevedibile, ma viene fatto riferimento unicamente al fatto che l'attività commerciale è stata chiusa per difficoltà economiche.
Tali accadimenti sono da considerarsi del tutto normali e prevedibili, rientranti nella normale alea contrattuale.
Per tali motivi il richiamo all'art. 1467 c.c. fatto da parte opponente non appare pertinente non potendosi configurare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta.
Il Tribunale reputa parimenti infondata la domanda, proposta in via riconvenzionale, di risarcimento danni derivati da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
lamenta la violazione ad opera della controparte del principio di buona fede nella formazione Pt_1
e nell'esecuzione del contratto. A tal proposito allega che le condizioni contrattuali, in particolare la clausola penale, non sono state concordate dal con l'agente ma sono state predisposte Pt_1 Pt_6 ed imposte da mediante l'utilizzo di un format prestampato;
contesta l'applicazione della CP_1 clausola penale per la cessazione anticipata dell'esercizio, deducendo che da una interpretazione letterale secondo buona fede ex art. 1366 c.c., la clausola contrattuale è volta a risarcire il mancato utile lordo del quantitativo non ritirato, nella ipotesi di cessione dell'attività, ossia di alienazione a terzi dell'attività commerciale e non, come nel caso di specie, nell'ipotesi di chiusura dell'attività commerciale;
eccepisce che una volta appresa la cessazione dell'attività e l'intenzione CP_1
dell'opponente di rispettare gli obblighi contrattuali legati al finanziamento, secondo buona fede contrattuale e secondo i rapporti commerciali pregressi, avrebbe dovuto procedere all'estinzione del contratto al fine di porre rimedio alla alterazione dell'equilibrio contrattuale, dovuta alla impossibilità di adempiere con uno sforzo diligente;
ha invocato la sussistenza di un vero e proprio obbligo in capo ad entrambe le parti, quale declinazione del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., di rinegoziare il contratto al fine di ricondurlo ad equità, in caso di sperequazione tra le controprestazioni, evidenziando che ciò di fatto si è concretizzato con comportamenti concludenti di che per circa nove anni non ha CP_1 sollecitato alcun adempimento ed ha atteso che l'opponente onorasse il finanziamento prima di invocare la clausola penale senza alcun preavviso.
Il principio invocato dagli opponenti e rilevante ai fini del giudizio è il principio di buona fede, riferito e diversamente declinato in relazione al momento della formazione del contratto ed a quello della sua esecuzione. La disciplina applicabile alla fattispecie è, dunque, rinvenibile primariamente – per quanto attiene il primo profilo – nell'art. 1337 c.c., nonché negli articoli 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla fase di esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
pagina 5 di 8 Si ritiene, preliminarmente, che non possa configurarsi nel caso di specie alcuna violazione del principio sancito dall'art. 1337 c.c., il quale pone in capo alle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Non emerge, infatti, alcun elemento idoneo ad integrare un'ipotesi di culpa in contrahendo, pur interpretando il suddetto principio di buona fede in conformità con la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (v. Cass. n.
24795/2008)» (Cass., I Sez. Civ., sentenza n. 5762 del 23/03/2016). La responsabilità precontrattuale di una parte, pertanto, può configurarsi in ragione della violazione del principio di buona fede qualora – all'esito di un accertamento di fatto – emerga «l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto» (Cass. n. 5762/2016 cit.).
Innanzitutto, la presunta causa dei danni asseritamente subiti, individuata dalla parte opponente nel fatto che le condizioni contrattuali non sono state concordate dal con l'agente ma Pt_1 Pt_6
sono state predisposte ed imposte da non ha ricevuto adeguato supporto probatorio (cfr. CP_1 teste udienza del 28.11.2023: “ADR: L'azienda non impone un Testimone_1 CP_1
quantitativo, fa delle valutazioni e indica il quantitativo di caffè da fornire, se l'altra parte è
d'accordo firma il contratto, se non è d'accordo no. Quindi anche in questo caso è successo che CP_1 propone un quantitativo, e visto che è andato all'altra parte si è concluso l'affare, altrimenti non si sarebbe concluso” ed ancora sul capitolo 2: “Non c'è stata una vera e propria trattativa, come già ho spiegato, è prassi ed è accaduto anche in questo caso, che il cliente viene messo a conoscenza del contratto ed in particolare dei quantitativi, poi può decidere di concludere il contratto oppure no”), né i capitoli di prova in questo senso articolati offrono alcuna certezza circa l'effettiva causa dei lamentati danni: danni che comunque, va per inciso rilevato, la parte opponente non ha provato neanche sotto il profilo quantitativo.
pagina 6 di 8 A ciò si aggiunga che il medesimo principio di buona fede invocato dalla pone in capo a Pt_1 quest'ultima l'onere di leggere integralmente le comunicazioni di controparte, trattandosi peraltro di imprenditore che abitualmente opera nel settore di riferimento e, dunque, in condizione di avvedersi di eventuali incongruenze.
Risulta, inoltre, documentalmente provato e non contestato il fatto che la si è determinata Pt_1
alla conclusione del contratto pur essendo a conoscenza della penale in esso prevista.
La circostanza è stata peraltro confermata dal teste Pt_6
Né rileva il fatto addotto dalla parte opponente secondo cui una volta ricevuta dal CP_1 Pt_1 la comunicazione di chiusura dell'attività, avrebbe dovuto modificare le clausole contrattuali per porre rimedio all'alterazione dell'originario equilibro contrattuale, atteso che, come già detto, da un lato la circostanza addotta non ha il carattere della imprevedibilità, dall'altro il principio di buona fede, come correttamente osservato dalla società opposta, risponde ad una reciproca lealtà di condotta alla quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.
Nella specie, non vi è prova che i motivi che hanno portato alla chiusura dell'attività nel luglio 2013
(doc. 4 fasc. opponente) siano stati in alcun modo esplicitati alla controparte né tantomeno estrinsecati in eventuali richieste di risoluzione o modifica delle condizioni contrattuali.
Né può ritenersi che la cessazione dell'attività non rientri nelle cause che darebbero diritto a CP_1
di richiedere la penale pattuita, atteso che tale clausola è dovuta in caso di interruzione delle
[...]
forniture, circostanza mai contestata nel caso di specie.
Ed ancora, dovendosi osservare che la prolungata tolleranza della convenuta opposta alla violazione del contratto non ha inficiato la validità del contratto, né della clausola in questione.
La domanda della parte opponente va dunque respinta.
Quanto all'eccezione pure svolta dalla di eccesiva onerosità della clausola penale, va detto Pt_1
che la clausola penale costituisce un patto aggiunto al contratto, la cui funzione è quella di esonerare il creditore dal provare il danno ed il suo ammontare;
ciò significa che il creditore in caso di inadempimento può pretendere la penale indipendentemente dalla verificazione o meno di una lesione effettiva. Infatti, una delle funzioni della clausola penale è il rafforzamento del vincolo contrattuale e di liquidazione della prestazione risarcitoria in via anticipata (Cass.
1183/2007 e 23706/2009). Nel momento in cui le parti stipulano la clausola, accettano il rischio che la prestazione dovuta a titolo di penale sia inferiore al danno effettivo (nel qual caso se ne avvantaggerà il debitore) o maggiore (nel qual caso se ne avvantaggerà il creditore). Quindi, secondo l'opinione prevalente, l'unica possibilità per il debitore di non pagare la penale è di provare che l'inadempimento non è a lui imputabile e non anche l'inesistenza del danno.
pagina 7 di 8 La penale, infatti, quando venga applicata in relazione ad un effettivo inadempimento del debitore, come nel caso di specie, in cui non viene contestata, in se stessa, la violazione dell'obbligo di acquistare e pagare le quantità di caffè previste nel contratto di somministrazione e sia proporzionata all'interesse del creditore all'adempimento, come si sta per motivare, adempie alla sua funzione latamente risarcitoria e rafforzativa dell'obbligo di adempiere, senza trascendere da essa e, quindi, senza che possa essere imputata alla diversa entità giuridica dell'interesse corrispettivo.
Con riguardo alla misura della penale e alla sua adeguatezza rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, si devono accogliere le motivate considerazioni della opposta somministrante, la quale ha evidenziato che l'importo di essa, fissato in € 5,50 per ogni Kg di caffè non acquistato rispetto all'impegno assunto contrattualmente, comparato con il prezzo di acquisto del singolo Kg di caffè, pari ad € 17.00 al netto dell'IVA, non rappresenta un vantaggio economico o un guadagno per dovendo essere detratti tutti i costi in capo a quest'ultima, indipendente dalla CP_1
vendita o meno del caffè (cfr. tabella allegata alla comparsa di costituzione).
In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in prima udienza, va integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto:
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 19 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31036/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FELICE FRANCESCO PAOLO
[...] P.IVA_1
ELIO, elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI, 9 91100 TRAPANI presso il difensore avv. DE
FELICE FRANCESCO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._1
FELICE FRANCESCO PAOLO ELIO, elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI, 9 91100 TRAPANI presso il difensore avv. DE FELICE FRANCESCO PAOLO ELIO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO FLORA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. GALEANO NICOLA ( ) VIA RUGGERO DI LAURIA N. 4 20149 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO DI LAURIA N. 4 20149 MILANO presso il difensore avv. SAVASTANO FLORA
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
:
[...]
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi su esposti:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta con l'opposto
D.I. n. 9206/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.05.2022 e per l'effetto, dichiarare illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi revocarlo;
pagina 1 di 8 IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare la eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di fornitura del 29.01.2013 e per l'effetto risolverlo ex art. 1467 c.c.;
- condannare la ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno extracontrattuale patito Controparte_1
dagli opponenti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 e 1366 c.c., sia durante la formazione del contratto di fornitura sia durante la sua esecuzione, da quantificarsi secondo equità, ponendola eventualmente anche in compensazione;
IN SUBORDINE: - ridurre equamente, ex art. 1384 c.c., la clausola penale inclusa nel contratto di fornitura del 29.01.2013, perché illegittima e manifestamente eccessiva, ponendola eventualmente anche in compensazione;
-concedere termini ex art.190 cpc.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto.
Per : Pt_1 Parte_1
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi su esposti:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori della somma ingiunta con l'opposto
D.I. n. 9206/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.05.2022 e per l'effetto, dichiarare illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi revocarlo;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare la eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di fornitura del 29.01.2013 e per l'effetto risolverlo ex art. 1467 c.c.;
- condannare la ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno extracontrattuale patito Controparte_1
dagli opponenti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 e 1366 c.c., sia durante la formazione del contratto di fornitura sia durante la sua esecuzione, da quantificarsi secondo equità, ponendola eventualmente in anche in compensazione;
IN SUBORDINE: - ridurre equamente, ex art. 1384 c.c., la clausola penale inclusa nel contratto di fornitura del 29.01.2013, perché illegittima e manifestamente eccessiva, ponendola eventualmente anche in compensazione;
-concedere termini ex art.190 cpc.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto.
Per : CP_1
pagina 2 di 8 in via principale e nel merito: respingere l'opposizione e le domande tutte proposte da parte opponente poiché infondate in fatto e/o diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo emesso in ogni sua parte;
dichiarare, in ogni caso, la Società
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore e , quale garante e a prima richiesta, a pagare a la Parte_1 CP_1
complessiva somma di Euro 17.193,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co 3 cc, dal dovuto al saldo effettivo o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio.
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di avvocato.
In via istruttoria: si insiste nella CTU contabile volta ad accertare la congruità del mancato utile sulla base dei bilanci allegati in giudizio dal 2013 al 2017.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Parte_1
ed il Sig. hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 9206/2022 (RG 10134/2022) con cui questo Tribunale di Milano aveva ingiunto loro di pagare, in favore di , la somma di € 17.193,00 oltre interessi e spese, a titolo di CP_1
mancato utile lordo relativo ai quantitativi di caffè non ritirati rispetto al fabbisogno minimo concordato con il contratto 29.01.2013, stipulato dall'opposta con il sig. Parte_1
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, la ha chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare che gli Pt_1
opponenti non sono debitori della somma ingiunta con l'opposto D.I. n. 9206/22 emesso dal
Tribunale di Milano in data 25.05.2022 e per l'effetto, di dichiarare illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo, quindi revocarlo;
in via riconvenzionale, ha eccepito l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di fornitura del 29.01.2013 e, in subordine, l'eccessiva onerosità della clausola penale prevista nel contratto. Ha chiesto di condannare ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno Controparte_1
extracontrattuale patito dagli opponenti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 e 1366 c.c., sia durante la formazione del contratto di fornitura sia durante la sua esecuzione, da quantificarsi secondo equità, ponendola eventualmente anche in compensazione.
Costituendosi in giudizio, la parte opposta ha contestato quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta attività istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e in quella sede trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il pagina 3 di 8 deposito delle difese conclusive;
il relativo provvedimento risulta regolarmente comunicato alle parti il
25.02.2025.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va premesso che in data 29.01.2013 la sottoscrivevano il contratto di Parte_1 CP_1 fornitura di caffè torrefatto, miscela “Bar Verde”, con il quale si impegnava a ritirare e Parte_1
consumare esclusivamente il caffè di produzione di per un quantitativo mensile di 54 kg, al CP_1 prezzo convenuto di € 17,00 al kg + IVA, per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo (doc. 2 fasc. monitorio).
Le parti convenivano che in caso di recesso anticipato dall'esercizio, di interruzione delle forniture o di contrazione degli acquisti rispetto alla misura pattuita, la società opponente si sarebbe impegnata al rimborso del mancato utile lordo, relativamente ai quantitativi di caffè non ritirati rispetto al fabbisogno concordato al mese, quantificato in € 5,50 per ogni KG di caffè non ritirato.
L'accordo veniva sottoscritto dal Signor quale garante a prima richiesta Parte_1 fino alla concorrenza di € 58.600,00 in relazione a tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo a carico della . Parte_1
La parte opponente otteneva da società finanziaria di che eroga Parte_4 Controparte_1 finanziamenti unicamente verso i clienti della medesima filiera produttiva, l'importo di € 58.600,00, per lo sviluppo e l'ampliamento della propria attività.
ritirava e consumava quantitativi di caffè torrefatto in misura inferiore rispetto al Pt_1
fabbisogno minimo mensile pattuito;
in particolare, acquistava la minor quantità di 114 kg di caffè a fronte dell'obbligo di acquisto dei 3240 Kg pattuiti.
La circostanza non è stata contestata.
A giustificazione del mancato acquisto del quantitativo di caffè previsto in contratto, gli opponenti hanno eccepito l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
hanno chiesto la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.; hanno lamentato di aver rilevato l'attività dal signor di Parte_5
aver pagato i debiti di quest'ultimo per un importo di € 57.500,00, salvo poi rendersi conto di aver acquistato un'azienda infruttifera che nel luglio del 2013 hanno deciso di chiudere.
A parere di questo Tribunale, l'eccezione di intervenuta risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta è priva di fondamento e deve essere disattesa.
Preliminarmente occorre rilevare che per ipotizzare la risoluzione ex art. 1467 cod. civ. sono richiesti “avvenimenti straordinari e imprevedibili”. In ogni caso “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.
pagina 4 di 8 Nel caso in esame non viene enunciata alcuna circostanza che abbia le caratteristiche di avvenimento straordinario o imprevedibile, ma viene fatto riferimento unicamente al fatto che l'attività commerciale è stata chiusa per difficoltà economiche.
Tali accadimenti sono da considerarsi del tutto normali e prevedibili, rientranti nella normale alea contrattuale.
Per tali motivi il richiamo all'art. 1467 c.c. fatto da parte opponente non appare pertinente non potendosi configurare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta.
Il Tribunale reputa parimenti infondata la domanda, proposta in via riconvenzionale, di risarcimento danni derivati da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
lamenta la violazione ad opera della controparte del principio di buona fede nella formazione Pt_1
e nell'esecuzione del contratto. A tal proposito allega che le condizioni contrattuali, in particolare la clausola penale, non sono state concordate dal con l'agente ma sono state predisposte Pt_1 Pt_6 ed imposte da mediante l'utilizzo di un format prestampato;
contesta l'applicazione della CP_1 clausola penale per la cessazione anticipata dell'esercizio, deducendo che da una interpretazione letterale secondo buona fede ex art. 1366 c.c., la clausola contrattuale è volta a risarcire il mancato utile lordo del quantitativo non ritirato, nella ipotesi di cessione dell'attività, ossia di alienazione a terzi dell'attività commerciale e non, come nel caso di specie, nell'ipotesi di chiusura dell'attività commerciale;
eccepisce che una volta appresa la cessazione dell'attività e l'intenzione CP_1
dell'opponente di rispettare gli obblighi contrattuali legati al finanziamento, secondo buona fede contrattuale e secondo i rapporti commerciali pregressi, avrebbe dovuto procedere all'estinzione del contratto al fine di porre rimedio alla alterazione dell'equilibrio contrattuale, dovuta alla impossibilità di adempiere con uno sforzo diligente;
ha invocato la sussistenza di un vero e proprio obbligo in capo ad entrambe le parti, quale declinazione del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., di rinegoziare il contratto al fine di ricondurlo ad equità, in caso di sperequazione tra le controprestazioni, evidenziando che ciò di fatto si è concretizzato con comportamenti concludenti di che per circa nove anni non ha CP_1 sollecitato alcun adempimento ed ha atteso che l'opponente onorasse il finanziamento prima di invocare la clausola penale senza alcun preavviso.
Il principio invocato dagli opponenti e rilevante ai fini del giudizio è il principio di buona fede, riferito e diversamente declinato in relazione al momento della formazione del contratto ed a quello della sua esecuzione. La disciplina applicabile alla fattispecie è, dunque, rinvenibile primariamente – per quanto attiene il primo profilo – nell'art. 1337 c.c., nonché negli articoli 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla fase di esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
pagina 5 di 8 Si ritiene, preliminarmente, che non possa configurarsi nel caso di specie alcuna violazione del principio sancito dall'art. 1337 c.c., il quale pone in capo alle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
Non emerge, infatti, alcun elemento idoneo ad integrare un'ipotesi di culpa in contrahendo, pur interpretando il suddetto principio di buona fede in conformità con la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (v. Cass. n.
24795/2008)» (Cass., I Sez. Civ., sentenza n. 5762 del 23/03/2016). La responsabilità precontrattuale di una parte, pertanto, può configurarsi in ragione della violazione del principio di buona fede qualora – all'esito di un accertamento di fatto – emerga «l'omissione di informazioni rilevanti nel corso delle trattative, le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto» (Cass. n. 5762/2016 cit.).
Innanzitutto, la presunta causa dei danni asseritamente subiti, individuata dalla parte opponente nel fatto che le condizioni contrattuali non sono state concordate dal con l'agente ma Pt_1 Pt_6
sono state predisposte ed imposte da non ha ricevuto adeguato supporto probatorio (cfr. CP_1 teste udienza del 28.11.2023: “ADR: L'azienda non impone un Testimone_1 CP_1
quantitativo, fa delle valutazioni e indica il quantitativo di caffè da fornire, se l'altra parte è
d'accordo firma il contratto, se non è d'accordo no. Quindi anche in questo caso è successo che CP_1 propone un quantitativo, e visto che è andato all'altra parte si è concluso l'affare, altrimenti non si sarebbe concluso” ed ancora sul capitolo 2: “Non c'è stata una vera e propria trattativa, come già ho spiegato, è prassi ed è accaduto anche in questo caso, che il cliente viene messo a conoscenza del contratto ed in particolare dei quantitativi, poi può decidere di concludere il contratto oppure no”), né i capitoli di prova in questo senso articolati offrono alcuna certezza circa l'effettiva causa dei lamentati danni: danni che comunque, va per inciso rilevato, la parte opponente non ha provato neanche sotto il profilo quantitativo.
pagina 6 di 8 A ciò si aggiunga che il medesimo principio di buona fede invocato dalla pone in capo a Pt_1 quest'ultima l'onere di leggere integralmente le comunicazioni di controparte, trattandosi peraltro di imprenditore che abitualmente opera nel settore di riferimento e, dunque, in condizione di avvedersi di eventuali incongruenze.
Risulta, inoltre, documentalmente provato e non contestato il fatto che la si è determinata Pt_1
alla conclusione del contratto pur essendo a conoscenza della penale in esso prevista.
La circostanza è stata peraltro confermata dal teste Pt_6
Né rileva il fatto addotto dalla parte opponente secondo cui una volta ricevuta dal CP_1 Pt_1 la comunicazione di chiusura dell'attività, avrebbe dovuto modificare le clausole contrattuali per porre rimedio all'alterazione dell'originario equilibro contrattuale, atteso che, come già detto, da un lato la circostanza addotta non ha il carattere della imprevedibilità, dall'altro il principio di buona fede, come correttamente osservato dalla società opposta, risponde ad una reciproca lealtà di condotta alla quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.
Nella specie, non vi è prova che i motivi che hanno portato alla chiusura dell'attività nel luglio 2013
(doc. 4 fasc. opponente) siano stati in alcun modo esplicitati alla controparte né tantomeno estrinsecati in eventuali richieste di risoluzione o modifica delle condizioni contrattuali.
Né può ritenersi che la cessazione dell'attività non rientri nelle cause che darebbero diritto a CP_1
di richiedere la penale pattuita, atteso che tale clausola è dovuta in caso di interruzione delle
[...]
forniture, circostanza mai contestata nel caso di specie.
Ed ancora, dovendosi osservare che la prolungata tolleranza della convenuta opposta alla violazione del contratto non ha inficiato la validità del contratto, né della clausola in questione.
La domanda della parte opponente va dunque respinta.
Quanto all'eccezione pure svolta dalla di eccesiva onerosità della clausola penale, va detto Pt_1
che la clausola penale costituisce un patto aggiunto al contratto, la cui funzione è quella di esonerare il creditore dal provare il danno ed il suo ammontare;
ciò significa che il creditore in caso di inadempimento può pretendere la penale indipendentemente dalla verificazione o meno di una lesione effettiva. Infatti, una delle funzioni della clausola penale è il rafforzamento del vincolo contrattuale e di liquidazione della prestazione risarcitoria in via anticipata (Cass.
1183/2007 e 23706/2009). Nel momento in cui le parti stipulano la clausola, accettano il rischio che la prestazione dovuta a titolo di penale sia inferiore al danno effettivo (nel qual caso se ne avvantaggerà il debitore) o maggiore (nel qual caso se ne avvantaggerà il creditore). Quindi, secondo l'opinione prevalente, l'unica possibilità per il debitore di non pagare la penale è di provare che l'inadempimento non è a lui imputabile e non anche l'inesistenza del danno.
pagina 7 di 8 La penale, infatti, quando venga applicata in relazione ad un effettivo inadempimento del debitore, come nel caso di specie, in cui non viene contestata, in se stessa, la violazione dell'obbligo di acquistare e pagare le quantità di caffè previste nel contratto di somministrazione e sia proporzionata all'interesse del creditore all'adempimento, come si sta per motivare, adempie alla sua funzione latamente risarcitoria e rafforzativa dell'obbligo di adempiere, senza trascendere da essa e, quindi, senza che possa essere imputata alla diversa entità giuridica dell'interesse corrispettivo.
Con riguardo alla misura della penale e alla sua adeguatezza rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, si devono accogliere le motivate considerazioni della opposta somministrante, la quale ha evidenziato che l'importo di essa, fissato in € 5,50 per ogni Kg di caffè non acquistato rispetto all'impegno assunto contrattualmente, comparato con il prezzo di acquisto del singolo Kg di caffè, pari ad € 17.00 al netto dell'IVA, non rappresenta un vantaggio economico o un guadagno per dovendo essere detratti tutti i costi in capo a quest'ultima, indipendente dalla CP_1
vendita o meno del caffè (cfr. tabella allegata alla comparsa di costituzione).
In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in prima udienza, va integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto:
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Milano, 19 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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