Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3352/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARONE Franco (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Cuneo in Corso C.F._2
Nizza n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEVRATTO GIULIANO (C.F. CP_1 C.F._3
), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo: C.F._4
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RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis adversis e previa ogni necessaria pronuncia, dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento in favore del GN Parte_1 della somma capitale di euro 30.220,00 (trentamiladuecentoventi/00) oltre interessi.
Con ogni conseguenziale provvedimento e con vittoria di spese legali.
CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
- in via preliminare, ove ritenuto, confermare il disposto mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod., proc. civ.;
- nel merito, respingere tutte le domande proposte dal GN nei confronti del Parte_1 GN in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili, non provate e comunque CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, rimborso forfettario ex art 15 Tpf, oneri fiscali e previdenziali di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 13.12.2021, il GN Parte_1 conveniva in giudizio il GN , al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in proprio CP_1
pagina 1 di 7
Allegava in particolare: -che , suo debitore, gli aveva proposto un investimento Persona_1 immobiliare che gli avrebbe consentito di recuperare in parte il suo credito verso di lui, consistente nell'acquisto per euro 52.000 di immobile che poi avrebbe potuto rivendere al convenuto per il maggior prezzo di euro 80.000 ottenendo così un sovrapprezzo di euro 28.000 a parziale soddisfacimento del proprio credito verso il;
-che al fine di evitare il doppio passaggio di PE proprietà con relativi costi, il lo aveva convinto a far intestare direttamente l'immobile al PE
in cambio della corresponsione da parte di quest'ultimo della somma di euro 58.000 (di cui CP_1 euro 30.000 quale restituzione di quanto dal versato ai venditori e all'agenzia immobiliare ed Parte_1 euro 28.000 quale sovraprezzo); -che tale versamento era stato garantito dalla consegna, il giorno del rogito avanti al notaio (2.12.2019), da parte del alla presenza del , di un Per_2 PE CP_1 assegno postdatato per l'importo appunto di euro 58.000; - che quindi il convenuto era divenuto proprietario dell'immobile dietro pagamento da parte del ricorrente della somma di euro 29.000 a favore dei venditori e di euro 1.000 a favore dell'agenzia immobiliare;
-che dopo il rogito, apprestandosi a mettere all'incasso ottenuto in garanzia, aveva scoperto che il titolo era stato oggetto di furto e la sottoscrizione non apparteneva al;
-che invano aveva chiesto al la CP_1 CP_1 restituzione di quanto da lui versato ai venditori, di cui si era arricchito l'acquirente. In diritto assumeva che, se il convenuto era stato complice del , doveva essere condannato al risarcimento del PE danno e alla restituzione del profitto;
se il convenuto, come ipotizzava, era stato anche lui vittima del
, doveva restituire quanto lo aveva arricchito con impoverimento del ricorrente. PE
2. Il sig. si costituiva contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata da CP_1 controparte;
oltre ad evidenziarne le contraddizioni, spiegava: -che egli era creditore del per PE la somma di euro 60.000; -che per saldare parzialmente detto debito, il gli aveva dapprima PE proposto di pagargli in parte il prezzo di acquisto di un immobile in vendita per il prezzo di euro 90.000;
-che tale proposta era stata respinta dal apparendogli il prezzo eccessivamente elevato;
e CP_1 infatti qualche tempo dopo aveva visto che l'immobile era stato messo in vendita dall'agenzia immobiliare per euro 58.000; -che egli aveva allora incaricato l'arch. di valutare il bene e Per_3
l'affare; -che aveva quindi scoperto che il aveva già sottoscritto una proposta di acquisto per Parte_1 il prezzo di euro 52.000 rilasciando cauzione per euro 9.000; -che a novembre 2019 il e il PE ricorrente lo avevano ripetutamente contattato proponendogli di fargli acquistare l'immobile (per il prezzo di euro 52.000) versando con sua provvista solo euro 24.000 -di cui euro 23.000 con assegno circolare ai venditori ed euro 1.000 in contanti- mentre la differenza di euro 28.000 sarebbe stata versata dal anche tramite il a parziale pagamento del debito di euro 60.000, e il PE Parte_1
si sarebbe accollato l'onorario del notaio e il costo delle imposte;
-che poiché in prossimità Parte_1 del rogito non era pervenuta la provvista per il pagamento di tali spese, il si era fatto firmare CP_1 dal una scrittura di riconoscimento di debito e aveva anticipato lui quei costi. PE
In diritto, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria ex art. 185 c.p. proposta dal sig. (atteso che tale domanda doveva essere diretta Parte_1 al più nei confronti del responsabile della condotta illecita, ossia del o suoi eredi); eccepiva PE
pagina 2 di 7 l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. difettando, nel caso di specie, il requisito della
“residualità”
Disconosceva espressamente la sottoscrizione apposta sull'assegno dell'importo di euro 58.000,00
(doc. 11 parte resistente), negando che provenisse da un qualunque conto corrente a lui intestato.
3. In esito alla prima udienza di comparizione del 12.05.2022, il Giudice, rilevato che il giudizio rientrava nell'ambito applicativo della negoziazione assistita ex art. 3 della L. n. 162/2014, invitava le parti a esperire detto adempimento al fine di poter ritenere avverata la suddetta condizione di procedibilità.
All'udienza del 25.10.2022, preso atto del fallimento del procedimento di negoziazione assistita, il
Giudice, ritenuto che la causa richiedesse un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario, contestualmente fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 17.01.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 31.05.2023, il Giudice ammetteva in parte le prove orali richieste dalle parti;
all'udienza dell'11.03.2024, venivano sentiti: (testimone indicato da parte attrice) e Testimone_1
(testimone indicato da parte convenuta). All'udienza del 27.03.2024, veniva sentito Testimone_2
(testimone indicato da parte convenuta). All'udienza del 06.05.2024, veniva sentito Tes_3
(testimone indicato da parte attrice); i difensori rinunciavano all'esperimento degli Testimone_4 interpelli ammessi con l'ordinanza del 31.05.2023.
All'udienza del 23.05.2024, su richiesta concorde delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.09.2024, da celebrarsi nelle forme della trattazione scritta, in esito alla quale assumeva la causa in decisione concedendo termine sino al 25.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda di parte attrice è infondata e va respinta.
1. Già la confusa esposizione dei fatti denota una intrinseca illogicità della versione di parte attrice: non si comprende la ragione per la quale il , che assume di essere stato creditore del , Parte_1 PE dovesse imputare a parziale soddisfacimento di tale suo credito l'ammontare del sovraprezzo di una operazione immobiliare che non riguardava il (l'immobile non gli apparteneva, né l'acquisto PE per euro 80.000 dal sarebbe stato fatto da lui o da persone a lui legate); non si comprende Parte_1 come il abbia potuto credere che vi fosse qualcuno disposto ad acquistare per euro 80.000 Parte_1 un immobile che egli aveva appena acquistato per euro 52.000 tramite agenzia immobiliare (e quindi con un prezzo pubblicizzato e pertanto conoscibile); non si comprende poi la ragione per cui, essendo il suo profitto pari al sovraprezzo di euro 28.000, il avrebbe dovuto consegnargli in garanzia un CP_1 assegno di 58.000; non si comprende come il ricorrente abbia confidato nell'esistenza di un acquirente disposto a versargli il maggior prezzo di euro 80.000 in difetto di un qualsiasi impegno scritto.
1.1. Tale versione, poi, non ha trovato alcuna conferma né documentale né testimoniale.
Agli atti sono stati prodotti: - la proposta di acquisto del per euro 52.000 con il versamento Parte_1 della somma di euro 9.000 a titolo di cauzione;
-il rogito notarile nel quale risulta acquirente il CP_1 per il corrispettivo di euro 52.000 (oltre a euro 1.000 IVA compresa a favore dell'agenzia immobiliare mediante assegno tratto dal ricorrente), prezzo pagato pacificamente per euro 9.000+ 1.000+19.000
pagina 3 di 7 con provvista del e per il residuo (euro 23.000) con provvista del . Parte_1 CP_1
La “proposta acquisto ” è una sovrascrittura maldestra e pasticciata di quella Parte_2 compilata dall'agenzia immobiliare e sottoscritta dal;
non è firmata dal sicché non Parte_1 CP_1 documenta che quest'ultimo si fosse impegnato a riacquistare l'immobile tanto meno per euro 80.000.
La “scrittura riepilogativa 14.11.2019 a firma e ” (doc. 18) consiste in Parte_1 CP_1 un foglietto manoscritto con cifre e indicazioni, con correzioni, dalle quali nulla si comprende di quello che intendessero le parti, se non confermare che aveva un debito verso il (e non PE CP_1 altrettanto verso il ). Parte_1
1.2. I testimoni escussi, poi, non hanno affatto confermato la tesi difensiva dell'attore (e infatti nelle memorie conclusionali non se ne fa neppure cenno).
Il sig. ha solo confermato che mesi dopo il rogito del 2.12.2019 accompagnò il Testimone_1
dal e sentì il primo intimare al secondo di intestargli l'alloggio o restituirli “l'assegno”; Parte_1 CP_1 nulla sa sugli accordi tra le parti.
Il notaio dott. ha solo confermato che il giorno del rogito erano presenti oltre ai contraenti Per_2
pagina 4 di 7 anche il e il (Capo 1 “Mi sembra di ricordare di si, sicuramente era presente il GN PE Parte_1
, in quanto aveva firmato una dichiarazione relativa all'anti riciclaggio, mi sembra fosse Parte_1 presente anche il GN anche se non ne ho la certezza, sicuramente ricordo che il GN PE
si era rivolto al mio studio in relazione alla pratica dell'atto, lui si presentava in studio quale PE collaboratore del GN ”) e che atteso che alcuni pagamenti erano con assegni a firma del Parte_1 GN chiese a quest'ultimo e all'acquirente chiarimenti in proposito. Parte_1
2. La versione dei fatti offerta dal convenuto appare non solo più logica intrinsecamente, ma anche supportata probatoriamente.
2.1. Il 2.12.2019 sottoscriveva una dichiarazione nella quale dava atto di consegnare Persona_1 al un assegno bancario di euro 9.000 e un assegno circolare di euro 19.000 all'ordine entrambi CP_1 di (venditore) “al fine di ultimare l'acquisto da parte del GN di un Persona_4 CP_1 immobile sito in Cuneo corso Nizza 78” … Il GN dichiara che gli assegni in oggetto Persona_1 vengono consegnati al GN tramite il GN presente alla stesura CP_1 Parte_1 dell'atto notarile presso il Notaio dottor a parziale rimborso delle somme che il Testimone_4 GN deve al GN per un importo totale euro 60.000 PE CP_1
La scrittura non è sottoscritta dal , ma conferma da parte del che egli era debitore Parte_1 PE del e che l'intesa tra di loro era che il prezzo di acquisto dell'immobile venisse parzialmente CP_1 corrisposto dal (per euro 28.000) e il residuo fosse invece pagato dall'acquirente con PE CP_1 provvista propria (per euro 23.000 con assegno oltre a euro 1000 in contanti).
2.2. Il testimone arch. , poi, confermava (i) che dapprima il aveva proposto al Testimone_2 PE
di acquistare un immobile per euro 90.000 accollandosi una parte di prezzo ma il non CP_1 CP_1 accettava essendo troppo elevata la valutazione (Capo 2 “Il GN mi contattò per avere una CP_1 stima dell'immobile indicato nel capo, mi disse di avere un credito nei confronti del GN e PE che il GN gli proponeva di fargli avere tale immobile a pagamento parziale o totale di PE quanto dovuto, non ricordo le cifre, ricordo solo che il valore che il GN dava all'immobile PE era molto più elevato del valore reale” Capo 4 “Io dissi al GN di non accettare la proposta”); CP_1
(ii) che il aveva poi scoperto che quell'immobile era messo in vendita tramite agenzia per euro CP_1
58.000; (iii) che dopo aver appreso che per quel bene il aveva fatto una proposta di acquisto Parte_1 per euro 52.000 il era stato contattato più volte dal e dal che gli avevano CP_1 Parte_1 PE proposto di contribuire in parte al pagamento del prezzo (Capo 5 “Non ricordo l'importo a cui l'agenzia mise in vendita l'immobile, ricordo solo che la valutazione fatta dall'agenzia era leggermente superiore alla mia” Capo 7 “Ricordo che abbiamo fatto diversi incontri con il GN , e CP_1 Parte_1 PE aventi per oggetto questo credito e la sua compensazione o altro, non saprei ben dire la forma giuridica, in alcuni di tali incontri erano presenti tutte e tre le persone indicate”); (iv) che alla fine le parti si erano accordate per i rispettivi apporti economici all'acquisto e sul fatto che quanto versato dal Parte_1 sarebbe stato imputato a pagamento parziale del debito di verso (Capo 15 “Ricordo PE CP_1 di un incontro in cui erano presenti tutte e tre le parti, non ricordo le cifre e l'esatto meccanismo, ricordo solo che tutto l'importo corrisposto dal , di cui non ricordo la cifra, sarebbe stato imputato al Parte_1 pagamento parziale del debito nei confronti del GN e che le spese notarili sarebbero state a CP_1 carico del GN . Per me erano solo chiare 2 cose: la prima è che il GN avrebbe Parte_1 CP_1
pagina 5 di 7 recuperato ben poco del suo credito, in quanto mi stupii che avrebbe dovuto mettere del denaro, questo glielo dissi, non ricordo bene in quale momento. Lui mi rispose “meglio che niente” La seconda era che non capivo bene quale fosse il ruolo del GN , ipotizzai che avesse un debito nei confronti del Parte_1 GN .). PE
Appare poi interessante la testimonianza del sig. perché conferma gli assunti di parte Tes_3 convenuta sulle modalità che il era solito proporre ai suoi creditori per ridurre la sua PE esposizione verso di loro: Capo 2 “Io ero un creditore del GN nei cui confronti avevo anche PE esperito delle azioni giudiziarie, con esito negativo;
nell'estate del 2019 il GN mi propose PE ripetutamente una affare che secondo la sua prospettazione mi avrebbe consentito di rientrare in parte del mio credito, mi propose l'acquisto di un immobile ammobiliato, in Cuneo, via Nizza, del valore di
90.000,00 euro, per cui io avrei pagato in atto la somma di 40.000,00 euro, mentre la parte restante
l'avrebbe messa lui, così a suo dire io avrei recuperato il valore di euro 50.000,00. Io rifiutai ripetutamente l'affare. Un giorno di fine estate inizio autunno il GN venne a casa mia e mi PE ripropose l'affare, io nuovamente rifiutai e lui si arrabbiò decisamente e se ne andò dicendo che avrebbe fatto recuperare i soldi a qualcun altro e più precisamente mi disse uscendo, vado da ”. CP_1
Dopo qualche giorno incontrai il GN e mi volli accertare se effettivamente era stato CP_1 contattato dal GN;
il GN confermò e mi disse che il GN gli PE CP_1 PE aveva proposto l'affare che per sommi capi aveva già proposto a me” ADR “Il GN , mi PE pressava dicendomi che se io non avessi aderito all'operazione che mi aveva proposto lui non avrebbe potuto incassare dei suoi crediti e quindi non avrebbe avuto i soldi da poter restituire a me” Capo 4 “Io credo che la trattiva tra il GN e il GN sia andata avanti, in quanto veniva il PE CP_1
veniva da me e mi riferiva che sarebbe andato da a parlare dell'appartamento” Capo PE CP_1
5 “In autunno inoltrato il GN mi disse “Il è sempre il solito” in quanto il mi CP_1 PE CP_1 riferì che aveva trovato un'agenzia immobiliare che aveva in vendita all'immobile a un prezzo molto più basso dei novantamila proposto da ” Capo 7 “So solo che il GN l'ultima volta che PE PE ci eravamo visti mi disse che se io avessi fatto l'operazione lui aveva già una manifestazione di interesse del GN e che io avrei potuto rivendere l'immobile al GN che avrebbe avuto Parte_1 Parte_1 anche interesse a vendermi dei suoi terreni vicino a casa mia, con lo stesso schema “ Il teste, tra l'altro, dichiarava di sapere che in passato il GN e il GN avevano fatto numerosi Parte_1 PE affari
Dunque, sicuramente il sig. non ha messo in atto né personalmente né in concorso con il CP_1
alcuna condotta di artifici o raggiri per i quali sia tenuto a risarcire il danno o restituire il PE profitto, essendo in particolare risultato non dimostrato che l'assegno di euro 58.000 dato al Parte_1 in garanzia sia stato consegnato alla presenza del , inducendo il ricevente in errore circa la CP_1 bontà del titolo;
peraltro, appare ben poco logico che il , che già aveva anticipato euro 30.000 Parte_1 per l'acquisto, non avesse avuto la prudenza di farsi anticipare dal il sovraprezzo promesso di CP_1 euro 28.000 prima di consentirgli di diventare unico proprietario dell'immobile.
L'assenza in fatto di prove circa la versione dei fatti esposta dall'attore rende la sua domanda di ripetizione di indebito infondata, anche a prescindere dai profili in diritto evidenziati dal convenuto tempestivamente nella comparsa di costituzione.
pagina 6 di 7 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 30.220) della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro 7.616 di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, come da nota spese depositata dal convenuto, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3352/21 R.G.T. promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così
[...] CP_1 decide:
1) respinge la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e
CPA come per legge.
Cuneo, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Roberta Bonaudi
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