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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. EL IS, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4104/2025 promossa da:
Parte_1 tagnaro, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE contro
Controparte_1
e
– Controparte_2
Con l'avv. Vincenzo Lieto
CONVENUTI
Conclusioni: all'udienza del 17.12.2025 tutte le parti hanno concluso affinchè il giudice accerti la cessazione della materia del contendere.
IN FATTO E IN DIRITTO
All'esito del giudizio, tenuto conto delle pattuizioni intercorse tra le parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 17 dicembre tutte le parti hanno infatti dato atto di quanto segue:
Il Sig. ha convenuto in giudizio l' e il Parte_1 Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso: Controparte_1 la cartella di pagamento n. 01920240001461087000, notificata in data 26 febbraio 2024, relativa a spese di giustizia per l'importo di € 15.747,63 oltre spese di notifica, derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 127 del 14 gennaio 2020; pagina 1 di 3 la successiva intimazione di pagamento n. 01920259001270822000 (identificata in citazione con il n. di raccomandata 067415875717-7), notificata in data 19 febbraio 2025, per l'importo complessivo di € 16.103,27.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, l'accertamento della nullità, illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente annullamento degli atti e declaratoria di non debenza delle somme.
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduce:
1. La carenza di adeguata motivazione della cartella di pagamento, non essendo desumibile, a suo dire, il criterio di determinazione e quantificazione delle spese.
2. La mancata precedenza della notifica della cartella da altro atto impositivo prodromico.
3. La sproporzione delle spese processuali addebitate, in quanto comprensive di costi per intercettazioni telefoniche relative ad altro procedimento penale (asseritamente conclusosi con sentenza n. 339/2019) cui egli sarebbe estraneo.
Con comparsa di costituzione l' si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando quanto dedotto nell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì il , dando atto della pendenza di trattative per una Controparte_1 definizione transattiva della controversia.
Il ed il sig. dichiarano che è cessata la materia del contendere Controparte_1 Parte_1 tra le parti, avendo le stesse convenuto quanto segue.
A seguito di riesame, il Ministero della Giustizia dichiara di aver accertato che le spese di intercettazione direttamente riferibili al risultano ammontanti a € 1.597,20. Rispetto a quanto Pt_1 indicato nella partita di credito n. 2452/2023, le somme dovute dal vanno così rimodulate: Pt_1
- Spese fisse € 60 + € 150;
- Multa € 2.467;
- Cassa ammende € 3.000;
- Spese di intercettazione: ridotte da € 7.736,35 a € 1.597,20
- Spese di trascrizione delle intercettazioni € 1.226,75.
Non vengono computate, in quanto non risulta allo stato possibile stabilire con certezza se direttamente imputabili al le spese di custodia dei beni sequestrati, pari ad € 1.101,65. Pt_1
Il risulta quindi debitore erariale per complessivi € 8.500,95, di cui € 2.467 multe, € 3.000 Pt_1 cassa ammende e € 3.033,95 per spese processuali.
Il Sig. prende atto della nuova quantificazione, che non contesta, dichiarando di essere Pt_1 debitore della somma di € 8.500,95.
Le parti hanno stabilito concordemente che le spese del presente giudizio siano a carico del
[...]
, nell'importo determinato in via transattiva di € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per Controparte_1 legge, nonché quanto versato a titolo di contributo unificato pari ad euro 237.00 ed euro 27.00 per diritti cancelleria, con attribuzione all'Avv. Giovanni STAGNARO, che si dichiara antistatario.
Il Difensore di AD a sua volta, preso atto di quanto sopra, dichiara di essere disponibile alla definizione del giudizio così concordata, a spese compensate. pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso le parti, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, chiedono congiuntamente che il Giudice adito dichiari cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con condanna del alla rifusione delle spese Controparte_1 del giudizio in favore dell'attore opponente nella misura concordata di € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, nonché quanto versato a titolo di contributo unificato pari ad euro 237.00 ed euro 27.00 per diritti cancelleria, con attribuzione all'Avv. Giovanni STAGNARO, che si dichiara antistatario.
Stante quanto dichiarato dalle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con statuizione sulle spese di lite come in premessa, in quanto congrua.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.accerta la cessazione della materia del contendere;
2.condanna il a rimborsare le spese del giudizio all'attore opponente che si Controparte_1 liquidano per compensi in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, oltre agli importi del contributo unificato pari ad euro 237.00 e di euro 27.00 per diritti cancelleria, con attribuzione all'Avv. Giovanni STAGNARO, che si è dichiarato antistatario;
3.spese compensate nei restanti rapporti processuali.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il giudice
EL IS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. EL IS, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4104/2025 promossa da:
Parte_1 tagnaro, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE contro
Controparte_1
e
– Controparte_2
Con l'avv. Vincenzo Lieto
CONVENUTI
Conclusioni: all'udienza del 17.12.2025 tutte le parti hanno concluso affinchè il giudice accerti la cessazione della materia del contendere.
IN FATTO E IN DIRITTO
All'esito del giudizio, tenuto conto delle pattuizioni intercorse tra le parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 17 dicembre tutte le parti hanno infatti dato atto di quanto segue:
Il Sig. ha convenuto in giudizio l' e il Parte_1 Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso: Controparte_1 la cartella di pagamento n. 01920240001461087000, notificata in data 26 febbraio 2024, relativa a spese di giustizia per l'importo di € 15.747,63 oltre spese di notifica, derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 127 del 14 gennaio 2020; pagina 1 di 3 la successiva intimazione di pagamento n. 01920259001270822000 (identificata in citazione con il n. di raccomandata 067415875717-7), notificata in data 19 febbraio 2025, per l'importo complessivo di € 16.103,27.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, l'accertamento della nullità, illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente annullamento degli atti e declaratoria di non debenza delle somme.
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduce:
1. La carenza di adeguata motivazione della cartella di pagamento, non essendo desumibile, a suo dire, il criterio di determinazione e quantificazione delle spese.
2. La mancata precedenza della notifica della cartella da altro atto impositivo prodromico.
3. La sproporzione delle spese processuali addebitate, in quanto comprensive di costi per intercettazioni telefoniche relative ad altro procedimento penale (asseritamente conclusosi con sentenza n. 339/2019) cui egli sarebbe estraneo.
Con comparsa di costituzione l' si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando quanto dedotto nell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì il , dando atto della pendenza di trattative per una Controparte_1 definizione transattiva della controversia.
Il ed il sig. dichiarano che è cessata la materia del contendere Controparte_1 Parte_1 tra le parti, avendo le stesse convenuto quanto segue.
A seguito di riesame, il Ministero della Giustizia dichiara di aver accertato che le spese di intercettazione direttamente riferibili al risultano ammontanti a € 1.597,20. Rispetto a quanto Pt_1 indicato nella partita di credito n. 2452/2023, le somme dovute dal vanno così rimodulate: Pt_1
- Spese fisse € 60 + € 150;
- Multa € 2.467;
- Cassa ammende € 3.000;
- Spese di intercettazione: ridotte da € 7.736,35 a € 1.597,20
- Spese di trascrizione delle intercettazioni € 1.226,75.
Non vengono computate, in quanto non risulta allo stato possibile stabilire con certezza se direttamente imputabili al le spese di custodia dei beni sequestrati, pari ad € 1.101,65. Pt_1
Il risulta quindi debitore erariale per complessivi € 8.500,95, di cui € 2.467 multe, € 3.000 Pt_1 cassa ammende e € 3.033,95 per spese processuali.
Il Sig. prende atto della nuova quantificazione, che non contesta, dichiarando di essere Pt_1 debitore della somma di € 8.500,95.
Le parti hanno stabilito concordemente che le spese del presente giudizio siano a carico del
[...]
, nell'importo determinato in via transattiva di € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per Controparte_1 legge, nonché quanto versato a titolo di contributo unificato pari ad euro 237.00 ed euro 27.00 per diritti cancelleria, con attribuzione all'Avv. Giovanni STAGNARO, che si dichiara antistatario.
Il Difensore di AD a sua volta, preso atto di quanto sopra, dichiara di essere disponibile alla definizione del giudizio così concordata, a spese compensate. pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso le parti, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, chiedono congiuntamente che il Giudice adito dichiari cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con condanna del alla rifusione delle spese Controparte_1 del giudizio in favore dell'attore opponente nella misura concordata di € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, nonché quanto versato a titolo di contributo unificato pari ad euro 237.00 ed euro 27.00 per diritti cancelleria, con attribuzione all'Avv. Giovanni STAGNARO, che si dichiara antistatario.
Stante quanto dichiarato dalle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con statuizione sulle spese di lite come in premessa, in quanto congrua.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.accerta la cessazione della materia del contendere;
2.condanna il a rimborsare le spese del giudizio all'attore opponente che si Controparte_1 liquidano per compensi in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, oltre agli importi del contributo unificato pari ad euro 237.00 e di euro 27.00 per diritti cancelleria, con attribuzione all'Avv. Giovanni STAGNARO, che si è dichiarato antistatario;
3.spese compensate nei restanti rapporti processuali.
Brescia, 19 dicembre 2025
Il giudice
EL IS
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